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Gestione dei rifiuti in deroga

a seguito dell’emergenza covid-19

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Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 141/CS/tt per ricordare che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha firmato l’ordinanza n. 1/2020/AMB del 31 marzo 2020 per la gestione dei rifiuti sul territorio regionale, in considerazione delle mutate esigenze di raccolta e smaltimento determinate dall’emergenza Covid-19. Il provvedimento consente, fra l’altro, l’incremento della durata e della quantità previste per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione (può essere anche la sede dell’azienda), di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale e indipendentemente dalle quantità in deposito, come pure in presenza di quantitativi di rifiuti in deposito fino a complessivi 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi costituiti da rifiuti pericolosi. Bisogna comunque garantire spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. È prevista anche la possibilità per i gestori di ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, l›incremento della capacità di stoccaggio fino ad un massimo del 40 per cento della capacità annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva o per il deposito preliminare. La deroga potrà riguardare anche l’incremento delle capacità fino al massimo del 20 per cento rispetto ai quantitativi autorizzati degli impianti di recupero e smaltimento che trattano i rifiuti di cui ai codici EER indicati nell’ordinanza (a titolo esemplificativo: imballaggi, carta, vetro, plastica, metallo). È previsto inoltre l’inserimento nell’elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi, anche di un elenco di rifiuti in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al decreto del ministero dell›ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (i codici di riferimento sono indicati nell’ordinanza). Allo stesso modo è previsto il deposito delle frazioni differenziate di plastica, carta, vetro, legno e metalli, anche raccolte congiuntamente, presso i centri di raccolta comunali. Le deroghe devono essere richieste tramite posta elettronica certificata (PEC), alla direzione centrale Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La richiesta di deroga va anche comunicata all’Arpa Fvg, alla Prefettura, al Comune, all’Azienda sanitaria e ai Vigili del fuoco per le eventuali verifiche di competenza. L’Ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio edilizia dell’Associazione.

(CS)

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

emergenza covid-19. semp lifica ti gli adempim enti in cap o ai gestori delle installazioni soggette ad aia

Con Decreto n. 1828/AMB del 20 aprile 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha approvato le misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed ai Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, in considerazione delle misure urgenti adottate dallo Stato per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19: a) la trasmissione con frequenza annuale dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo anche per i Gestori le cui autorizzazioni AIA prevedono una frequenza semestrale; b) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione da parte dei Gestori AIA, anche mediante l’inserimento nel Software AICA, della relazione annuale che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA; c) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione del Piano di gestione solventi previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e nelle AIA; d) per tutti gli impianti in esercizio durante l’emergenza COVID-19, dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 - salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale - le manutenzioni ed il controllo dei punti critici affidati a ditte terze e che consentono di gestire correttamente l’impianto (come ad esempio le analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, le analisi sulla qualità dello scarico e dei fanghi dei depuratori), non devono essere sospesi e possono essere sostituiti da controlli alternativi che i Gestori devono comunicare ad ARPA ed al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di installazioni AIA ovvero al solo Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006; e) dispensare gli impianti non in esercizio dall’obbligo dei pertinenti controlli prescritti nelle AIA e nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavorazione e di stoccaggio, delle attrezzature e dell’impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali. L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

(CS)

Rifiuti. Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

pubblica to il regolam ento per la discip lina dei tempi e delle modalità attuative dell’0bbligo di gestione degli pfu

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato, in attuazione dell’articolo 228 del testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) il decreto del Ministro dell’Ambiente 19 novembre 2019, n. 182, recante il Regolamento per la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Con tale Regolamento, entrato in vigore il 23 aprile 2020, vengono riviste le modalità di gestione degli pneumatici fuori uso, che come è previsto dall’articolo 228 del testo unico ambientale richiedono ai produttori e importatori di pneumatici di gestire quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. introducendo novità come: - l’impiego degli eventuali avanzi di gestione economici di fine anno per la riduzione del contributo ambientale sugli pneumatici a carico dei consumatori (quali sono le imprese di autotrasporto definiti dal Regolamento come generatori degli PFU); - un maggior controllo sui gestori di PFU in forma individuale e sugli acquisti di pneumatici online. Con l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti; - l’introduzione per tutti i responsabili della gestione dei PFU dell’obbligo di effettuare la raccolta su tutto il territorio nazionale. I soggetti autorizzati alla gestione degli pneumatici fuori uso (siano essi in forma “associata”, come le società consortili di gestione, oppure in forma “individuale” qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al Ministero dell’Ambiente i quantitativi raccolti. Il Decreto obbliga anche a rispondere alle richieste di raccolta dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo delle stesse, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare. L’obiettivo è uniformare gli obblighi di raccolta tra tutti i soggetti, impedendo che vengano servite solamente le aree di più facile servizio e minor costo, oppure che vengano preferite tipologie di più facile ed economica gestione come i PFU da autovettura e moto; maggiore trasparenza sui soggetti di gestione “individuali” dei PFU. I sistemi di gestione dei PFU cosiddetti “individuali” in Italia sono circa 50 e coprono circa il 10% del totale nazionale. Quest’ultimi, al pari dei soggetti di gestione in forma “associata”, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero dell’Ambiente, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale; l’istituzione del Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici presso il Ministero dell’Ambiente, le cui modalità operative verranno definite con successivo provvedimento, che dovrà essere adottato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame (fine aprile 2021).

(C)

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