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Appendice - FAQ
Chi e come individuerà i servizi di comunicazione elettronica più rischiosi per i minori? Non si rischia una discriminazione arbitraria?
Dal punto di vista formale l’istruttoria, sulla base della nostra proposta, sarebbe condotta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i gestori dei servizi potrebbero condividere informazioni e valutazioni del rischio relative all’accesso e utilizzo dei servizi da parte dei minori.
Dal punto di vista sostanziale vogliamo semplicemente prendere sul serio i dati di studi e ricerche di valore scientifico riconosciuto, che oggi per lo più leggiamo come se descrivessero una calamità naturale su cui non possiamo fare nulla, anziché un problema politico, che riguarda la salute e la libertà dei minori, su cui abbiamo il dovere e la possibilità di intervenire.
Anche se la vostra proposta non riguarda solo i social network, nel mirino ci sono soprattutto le grandi piattaforme social. È possibile darne una definizione giuridica? Non si rischia anche in questo caso di colpire nel mucchio?
Su questo punto c’è una grande discussione sia dal punto di vista tecnologico che giuridico. I social network hanno alcune caratteristiche che li accomunano ai servizi di messaggistica, come ad esempio Whatsapp e a piattaforme partecipative di scambio e diffusione di conoscenze e informazioni, come Wikipedia, che non avrebbe alcun senso sottoporre a una disciplina restrittiva. Noi, anche seguendo la proposta francese, abbiamo individuato nella norma di legge una definizione generale per cui i “social” sono servizi di comunicazione sociale: a) con finalità commerciali; b) fondati sulla condivisione di contenuti c) sull’interazione pubblica degli utenti e d) sulla classificazione dei relativi profili.
Dato questo perimetro nella norma primaria, spetta poi all’esecutivo in fase attuativa approfondire quali servizi di comunicazione presentino maggiori profili di rischio, non fermandosi ovviamente ai social network.