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Appendice - FAQ

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Appendice - FAQ

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Il sistema di verifica dell’età che voi prevedete attualmente non ha uguali in nessuna parte nel mondo. Non è una iniziativa velleitaria che rischia di isolare l’Italia?

Intanto chiariamoci. La soluzione che proponiamo per la verifica dell’età è fondata non solo sull’esigenza di proteggere il minore dai rischi connessi all’uso di alcuni servizi, ma anche di evitare che le piattaforme social, per adempiere all’obbligo di verifica, usino sistemi – intelligenza artificiale, dati biometrici – che incrementano la loro disponibilità di dati personali degli utenti.

Prevedere che la verifica dell’età del minore avvenga con una parte terza – cioè con un operatore, che può essere la carta di identità elettronica o uno degli Identity Provider privati accreditati – che fornisce una credenziale anagrafica in forma anonima consente: a) di rendere effettiva e certa la verifica dell’età degli utenti; b) di minimizzare i dati degli utenti trasmessi al gestore del servizio; c) di preservare l’anonimato, perché chi certifica l’età (senza rilasciare alcun dato di identità) dell’utente non può sapere a quali contenuti questi accede e il fornitore del servizio di comunicazione, che dà accesso ai contenuti digitali, non conosce l’identità dell’utente, di cui sono certificati da una parte terza solo i requisiti anagrafici.

Inoltre, sulle soluzioni tecniche si può sempre discutere e se si aprisse una discussione parlamentare vera e approfondita potremmo arrivare anche a soluzioni diverse e migliori. Quello che non è più ammissibile è che, visto che non sono state ancora trovate soluzioni convincenti per tutti, allora si fa finta che il problema non esista e non debba essere affrontato.

Che sanzioni ci sono per chi viola queste disposizioni? Ci sono sanzioni anche per gli utenti minori o per i loro familiari?

Salvo che il fatto non configuri illeciti (ad esempio: truffe), la violazione delle norme sulla verifica dell’età dei minori e della titolarità della responsabilità genitoriale e sul divieto di accesso a determinati servizi per gli under 13, comporta solo per i gestori dei servizi di comunicazione sanzioni amministrative pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (art. 83, paragrafo 5, del GDPR).

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