Sentenza Corte d'Appello Appalto Spinea

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COMUNITA MONT ALTAVL

I

REPUBBLICA ITALIANA

il

/

La Corte d'Appello di Venmia

sezione PRIMA Penale coinposta dai Magistrati:

reIa%i~nedella causa pubblidemerale odierna dal Dott.

fatta alla

5

--

depositata dall'sstensoxe

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

data

i11

Nr. 11479/2001 Reg-Notizie Reato

,/

depositata in Cancelleria il

-- d z . 4--~b

udienza il

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g

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Il Cancelliere

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Intero il P.O. dott.&,~&&Ppellnnt_

01/10

SENTENZA

I

Nr. 354/2009 R.G.

Udita

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J i f e n s c fome da

verbale, ha pronunciato la seguente

fatta scheda ' '.

SENTENZA nei corifionti di :

AGNOEI ANTONELLA nata

a SELVA

DI

residente in Dorsodum 3464 - VENEZIA D.E. 14.1.2003: presso 10 studio dell'avv. Eugenio

Vassallo

- MESTRE

-

fatta atkestazioneelettonle

I

I

\I Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo il a

DIFENSORE

.

-..

e a Questura ex art. 161) T U L E

3 l Cancelliere

RANIOLO MARIO nato

a RAGUSA

(RG) il

Art.

Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere dom. dich. Via da Cudis, 62 - SPIN EA

o!p.La "MP


COMUNITA MONT ALTAVL

PAG

rcisitlciitc iii Vin Tinlnretto, n. X int. 1 - SPmEA

F.G. Awerso la sentenza dal Tribunale di Venezia in data 1411212007 che così decideva: visto l'art. 530 C.P.P. assolve AGNOLI ANTONELLA dal reato a lei asciitto perche

il fatta non costituisce reato. Visto I'arl. 530 C.P. assolve RANIOLO MARIO dal reato s lui asrritto pachk il fatto non sussiste.

IMPUTATI

(in conwrso con ANGIOLELLI Baldovino, AVAGLIANO Ornella, SENERE E~os, ROSSTNI Stefania, GHEDINA Paolo, CALUZZO Donatella - gindicati separatamente)

A) del reato di cui aI1'ari. 323 C.P. e l 10 percli5 in concorso tra loro, quali compcii-ienti la coniiriissione di Gara d'Appalto pcr progettazione fornitura arredi e iittrezzaturc del Comune di Spinaa, e la ApoIi quale dirigente pm-tampore della biblioteca,

ammettevano al concorso la Ditta Hannonie, cui v e n i v ~ aggiudicato l'appalto malgrado paled ed evidenti violazjoni dclle l n o m e disciplinanti la procedura ed in particolare le violazioni rilevate dai ConsigIic, di Stato con decisione del 2I1.11.2001, ncit,a alle i &e qui si ha integralmente richiamata, così intenzjonalmente procurando alla Harminie m i ingiusto vantaggio patiirnoniale. In Spinea, il 18.12.2000. B) il solo RANIOLO del reato di cui all'art. 479 C.P., perché quale presidente dclla Commissione d i cui al capri A) e dirigente del Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici di Spinea, falsamente attestava la regolare fornitura dei materiali oggetto dell'appalro, sottoscrivendone i l certificato coinprendentc anchc un tabellone etettronico in realtà non ancora ix1staUalo. in Spinea, il 15.2.2002

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CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il Procuratore Generale chiede che sia ritenuta la responsabilità degli imputati e

dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta pr~scrizione. Il difensore dell'irnputats Agnoli chiede la conferma della sentenza di primo grado ed in subordine la dichiarazione di estinzione,

il difensore del Raniola chiede la conferma, mentre l'imputato personalmente dichiara di rinunciare alla prescrizione. In fatto e diritto

1 due imputati sona stati rinviati a giudizio, IIAgnoli per rispondere dal reato

di abuso d'ufficio in relazione alla condotta tenuta nello svolgimento della gara d'appalto che riguardava la realizzazione della biblioteca comunale di Spinea, il Raniolo per rispondere del reato di falsità in atto pubblico avendo riiasciato

un'attestaziorie relativa alla krnitura dei materiali della stessa biblioteca, asseritarnente falsa. Entrambi erano membri della commissione comunale che doveva disporre I'aggiudicariune deli'appaltri, il Raniolo in veste di presidente.

Alla gare si erano presentale diverse ditte, ma soltanto Ire aranci state ammesse, ed al presente procedimento interessano soltanto due, in quanto una

terra, la Mio-Dino, non attenne l'aggiudicazione e non sollevd obiezioni. Le due ditte che alla fine concorsero erano la Harmony Projed in associazione

temporanea di impresa con la ditta Megét Italia, il cui rappresentante era tale

Innerhofer Waroid e l'altra la Elvis Elettronica in associazione di impresa con la Tecnocoop, il cui rappresentante era il denunciante, parte offesa nel procedimento, Bastianello Giuliano. Il bando per la gara era stato predisposto dall'Agnoli, che aveva la veste

di responsabile deila biblioteca comunale e risultava avere lunga esperienza in materia. inizialmente I'flarrnony era stala esclusa perché. a parere delta

commissione, aveva presehtalo un progetto che non rispettava i parametri della sicurezza, ed era stata dichiarata aggiudicataria la Elvis. L'Hsrrnony aveva

proposto ricorso al TAR ed il suo ricorso era stato accolto cori la motivazione che il rispetto dei parametri della sicurezza nei limiti in cui era stato rilevato non

era previsto.corne determinante ai fini dsll'aggiudicarione.

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La ammissione si era conseguentemente riunita ed in una successiva

delibera aveva assegnata l'appalto alla ditta Hartrtony, dando inizio all'esecutione del rapporto tt-a il Comune di Spinea e la d~Staimpresa. Nel frattempo peraltro la Elvis impugnava la decisione del TAR davanti al Consiglio di Stato a chiedeva la sospensione della decisione, che non veniva cancessa. Successivamente però il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso con una

sentenza il cui dispositivo veniva notificata al Comune di Spinea il 26 novembre 2001; il Bastianello per la Elvis diffida .,pr~nlamenteil Comune in data 5 dicembre 2001 affinchè annullasse il contratto con I1Harmony. t1 responsabile

del comune, segretaria della commissi~ne~ Angialelli Baldovino, dopo essersi informato presso il Raniolo. comunic6 al Bastianello che

non era in grado di

ottemperare alla diffida perchB la fornitura da parte dell'Harrnony era giA stata cornpletala.

A questa punto il rappresentante della ditta Elvis si diede a raccogliere gli elementi che a suo parere potevano consentirgli di ottenere il risarcimento del

danno subito e ricanosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, che sono stati concretizzati nslla denuncia dallo .stesso presentata, ed hanno portato all'incriminazione di tutti i membri della commissione per il reato di abuso d'ufficio. In sede di udienza preliminare tuttavia gli stessi sono stati mandati assolti, salvo I'Agnoli, mentre il Raniolo & stato rinviato a giudizio per il reato di

falso come indicato sopra.

Gli elementi che l'accusa porta nei confronti dell'imputata e che sono stati sottolineati dal denunciante sono in sintesi le seguenti irregolaritd della

procedura di aggiudicazione, oltre ad un'asserita contiguitA ed una comunanza di interessi tra I'Agnoli e ItHarmony: in fase di esame iniziale dei progetti la ditta

Elvis era stata esclusa per non avere presentato determinati documenti che in

realta arano sfati prodotti (poi era stato il riconosciuto il suo diritto a partecipare). la ditta Harmony aveva dichiamta l'associazione temporanea crolo

all'atto dell'apertura delle buste, quando avrebbe dovuto farla in precedenza al momento della domarida di partecipazione, l'l-larmony aveva presentata oltre il

termine consentito delle modifiche al proprio progetto, il sig. Innerhofer, rappresentante dell'flarmony, aveva dimostrato all'Angiolelli che Io aveva riferito al Bastianello che era a conoscenza da tempri dei dati riguardanti la gara

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G U M U N I I A MUNI A L I A V L

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e dal Raniolo e diretta all'amministrazione si erano sollevali cospetti di imparzialità a carico delltAgnoli, IIHarmuny stessa forniva un soflware di produzione della ditta che aveva già l'esclusiva del soflware della biblioteca preesistente (il .che

vietato dalla normativa), I'amrninistrazione aveva

dichiàrato che la fornitura era gi8 stata effettuata quando era giunta la notifica della decisione del Consiglio di Stato, mentre. sulla base delle date dei documenti alla mano, non corrispondeva alla realtà (la fattura relativa al materiale portava una data anteriore a quella della bolla di consegna, che

successivamente venne rettificata e sostituita); in paflicolare l'imputata in sede di aggiudicazione, pur avendo conoscenza -del mancalo parziale rispetta dei j

parametri della sicurezza, aveva-riconosciuto il più alto punteggio complessivo

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alla dilta Harmony.

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La difesa dell'impwlata si

articolata nei punti seguenti: esclusione di

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qualunque contiguita con la ditta Harrnoriy, perchk con la ditta prodlittrice del

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soRware segnalata come cointeressata con I'Agnoli, in realtà l'imputata aveva

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soltanto svolto dei corsi di formazione; quanto al mancato rispetto dei parametri

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di sicurezza, lo stesso era apparsa alla stessa di modestissima entitd a

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insignificante sotto il profila complessivo del progetto, più'rispondente degli altri alla 'filosofia' delle biblioteche (il progetto della Elvis era piu tecnologico e più adatto ad una 'mediciteca' che non ad una classica biblioteca come quella del

Comune di Spinea); nessuna informazione riservata l'imputata aveva trasmesso a chicchessia e tanto meno all'lnnarhofer; alla fase iniziale alla quale in un primo momento la Elvis non era stata ammessa ella non aveva parkcipato, non

essendo di sua competenza; alla fase successiva all'eggiudicazione ella non

aveva partecipato perche trasferita definitivamente per lavoro a Pesaro dall'iniria del 2001; quanto al tema del software della ditta che lo aveva in esclusiva, il fatto era che Io stesso era adottato da diverse biblioteche dei

Venelo oltre che da quella di Spinea e non era conveniente modificare quello all'epoca adottato anche da Spinea per uno diverso; il fatto poi, parimenti contestato, della mancata traduzione dal tedesco all'italiano di una parte degli allegati al progetto dell'Harmriny, non era rilevante, riferendosi a poche parole riferite ad alcuni mobili facilmente identificabili; quanto infine alla lettera dei due componenti la commissione che I'accusavant, sa pure lanatamente, non ne

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COMUNITA MONT ALTAVL

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ravvisava il fondamento perché all'inrerno della wmmissicine non si erano

verificali contrasti di corta.

Al Raniolo ci imputa di avere falsamente dichiaralo che la fornitura era stata completata alla data della certificarione del completamento della stessa,

quando questo non corrispondeva al vero, perché qusntomeno il tabellone elettronico non era stato installato: l'imputato si è difeso sotto due profili, da

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lato sostenenda che egli non era tenuto ad alcun controllo, si era limitato a consultare il responsabile dell'ufficio tecnico, il geometra Vianello Claudia, che gli aveva assjcurala I1avusnuTo cornpletam~ntrì,mentre l'atto aveva sol0 lo

scopo di dare il via libera al pagamento dal prezzo: nel merito poi il

completamento poteva anche nella costanza dirsi eseguito, perci18 il tabellone

con tutti gli accessori era stato consegnato, pur non essendo stato installato, necessitando di un'autorirrarione della Sovrintendenza ai beni culturali in quanto la sede della biblioteca si trovava in

completamente

una villa veneta sottoposta a vincolo.

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Tra i molti testimoni sentiti inal dibattimento di primo grado appare utile

riferire quanto dichiarato dal verbalizzante rn.110 Manzoni Franco della p-g. della Procura della Repubblica che afferma di avere accertato personalmente che i materiali forniti dall't-larmony erano stati consegnati alla data dal 26 novembre

alla data dell'attestazione del Ranialu - 15.02.2002 - il tabellone elettronico non era stato ancora installato, e che non erano risultati rapporti di 2001, che

contiguità tra 1'Agnrrli e la ditta Harmony.

Il geom. Vianello ha confermato le dichiarazioni del Raniula in merito al tabellone e, quanto alla discordanza di date tra la fattura e la bolla di consegna del materiale, ha spiegato che 51era trattato di un errore poi corretto dalla ditta interessata.

La sentenza di prima grado, nel motivare I'assuluziana delI'Agnrili,

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osserva che la violazione di legge (mancato rispetta dei parametri di sicurezza)

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era di così limitala importanza che addirittura il TAR non l'aveva rilevata e che

non vi erano elementi concreti atti a aoclenere Ilelemento soggettivo del reato

accritto alliimputata, ovvero l'intenzione di favorire la ditta Harmony, soprattutto in cansideraziorie del fatto che le irregalarita della procedura non erano

ascrivibili a lei.

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Quanto al Raniolo, il tiibunale ne pronuncia l'assoluzione perchĂŠ il fatto non sussiste non ravvisandosi falsitĂ nell'allastezione sulla base di quanto

dichiarata dall'imputato che B stato sostanzialmente confermato dal teste Vianoilo e dall'altro teste Rigo Alessandro in ordine all'awenuta consegna anche del tabellone, che sarebbe stata tra i primi elementi forniti dalla ditta

produttrice, ed ancora per la funzione dell'attestazione stessa nell'esecurione della procedura. Avverso la sentenza di primo grado propone appello il Procuratore

Generale su sollecitazione della persona offesa ex ad. 572 C.P.P.. In primo luogo si sostiene- che I'Agnoli, aspeea della procedura, ncrn poteva ignorare che il criterio della media minimo di quattro punti in materia di sicurezza non era se non un sicuro appiglio per i ricorsi che sarebbero senz'altro stati esperiti dalla

ditta perdente, inoltre che nella commissione non vi era state quell'unanimitĂ

che l'imputata affermava; la trasmissione di informazioni riservate dera stata e bene poteva essere attribuita all'irnputata; andava sottolineato che il Consiglio di Stato nella sua sentenza bolla di grave colpa il

comportamento della

commissiane; la ditta IFNET associata all'Harrnony, non solo non poteva partecipare in presenza.dell'esclusiva, ma era cedo che avesse avuto rapporti professionali con 1'Agriol.i negli anni precedenti e ne avesse avuti negli anni successivi ai fatti ascritti; l'imputata era stata reticente sostenendo di non aver partecipato alla fase iniziale nella quale la ditta Elvis era stata esclusa, poi

invece ammettendo c h c~i era trattato di una riunione fugace con una decisione non elaborata da lei; la ditta Harmony era stata favorita nell'amrnissione dei dati

in lingua tedesca e di nuovi documenti oltre il termine: questi elementi e gli altri offerti dalla persona offesa dimostravano l'esistenza del dolo del reato in capo

all'Agnali, che andava condannata per il reato ascrittole, Anche il Raniolo andava condannato, non essendo suviciente qualificare

I'attestazkne come un mero atto 'servente', posto che la sua era una funzione essenziale al fine della liquidazione del prezzo; del resto la dichiarazione era

conseguente ad una serie di atti irmgolari posti in esserE! dall'imputato e dal

suo ufficio, senza contare che egli con il suo atto dichiarava in sostanza di avere compiuto delle verifiche che non poteva avere cornpiut~;a nulla rilevava che il tabellone avesse una irnporlianza marginale nella fornitura e che il contratto in essere tra il comune e la ditta Harmony fosse, a dire del tribunale,

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una forma inedita di contralto definito 'aperlo'. perchĂŠ privo di termini di esecuzione.

Ritiene la Corte di non condividere I'impugnazione daila pubblica accusa e di dover confermare la sentenza di primo grado. All'imputata Agnoli si attribuisce l'abuso d'ufficio allo scopo di favarire

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ditta. aggiudicataria dell'appalto, essendo l'elemento sog.gettivo del reatb

provato da una serie di elementi che ad un altanto

. .

esame non appaiono

conferenti. Anzitutto si dice che per la sua indubbia esperienza professionale l'imputata non poteva ignorare l'importanza del mancato rispetto della norme di

sicurezza ed in conseguenza attribuire un punteggio pari.a quello assegnato (si suggerisce addirittura che l'assegnazione di un punteggio esageratamente alto in quella situazione fosse avvenuta ad ade, per provocare un ricorso J

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giwrisdirionale della ditta soccambente, l'annullamento della gara e I'indirione di una nuova gara).

A bene esaminare gli atti del progetto della Marmony tuttavia, ci rileva che I'asserita inosservanza dello norme di sicurezza

molto relativa, perchĂŠ si

limita alle rnodalitA di apertura della porta d'ingrasso facilment~modificabili ed alla dislocazione dei tavoli della biblioteca, dislocazione che B soggetta a facili e frequenti cambiamenti in relazione alle mutevoli esigenze del locale, dipendenti dal numero dei frequentatori, dall'occasiuna di riunioni, ecc.. La modesta

riduzione del punteggio proposta con il suo voto dalla prevenuta in relazione all'inossewanza denunciata appare quindi giwstificabile.

E' rimasto il dubbio se la commissione abbia raggiunto I'unanirnitA nella decisione, ma, me.ntre dagli atti non risulta il contrario, I'Agnoli ha Fermamente sostenuto che tutti, erano sostanzialmente d'accordo, e del resto non si vede

quale possa essere stata l'influenza della stessa imputata neli'indirizzare l'aggiudicazione. L'informazione relativa alla conoscenza di atti segreti da parte dell'lnnerhofer

e

stata negata dall'inleressato che ha anche negato di avere

comunicato un tale patticolare alllAngiolelli (che in quaiitĂ di imputato di reato

connesso, si e avvalsu della fawlls di non rispondere e pertanto non ha n6 confermato ne negalo di avere fatto quella 'confidenza' all'imprenditore} ed il

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G U M U N I I A MUNI A L I A V L

scritto nella famosa relazione nella quale si facevano cadere dei sospetti sull'Agnoli.

Se

vero che il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione che rendeva

aggiudicalaria

I'Harmoiiy,

attribuendo

alla

commissione

una

pesante

respcinsaisilita per gli errori commessi, non pud non rammentarsi che nemmeno il TAR aveva rilevato le irregolaritĂ della procedura, ed in ogni caso non si vede

perchd la colpa degli errori di un'intera cornmissi~nedebba essere attribuita ad uno solo dei suoi membri. Che poi la ditta IFNET abbia partecipato alla gara (lo avrebbe fatto sotto

mentite spoglie) pur dovendone essere esclusa in quanto giĂ fornitrica ,delle attrezzature informatiche viene giustificato attendibilrnente con l'essere la ditta normalmente fornitrice di quasi tutte le biblioteche del Veneto. Quanto poi ai rapporti dell'imputala con questa ditta, 6 emerso pacificamente (la presunta

reticenza delllAgnoli appare spiegala sufkienternente dalla medesima, coma

indicato in narrativa) che a stessa ci è I~mitataa dara dei corsi di formazione SUI tema delle biblioteche cui la ditta ha fatta partecipare dei suai dipendenti, corna

avveniva per molte altre d i t t ~analoghe, il che non comporta certo una comunanza di interessi che possa dare adito a sospetto di favciritismi. La presenza di qualche dicitura in lingua tedesca accanto ad alcuni

elementi di arredo non pub essere significativa e dal resto non si vede ancora l

una volta perchb, se di un favore si & trattata, esco debba essere attribuito alllAgnoli.

Quanto infine all'ammissione di dacumentaziona oltre il termine, tanto era giustificalo dalla necessita di tegolarizzara gli elementi indicati anche dal Consiglio di Stato come irregolari. In conclusione dunque non si pub non condividere la valutaziuna dei fatti

operata dal tribunale, del resto avallata dalle risultanze delle indagini di p.g. che I

hanno escluso l'esistenza" di rapporti di conliguita tra l'imputata e la ditta Harmony.

Quanto al Raniolo: 6 stato accertato dalle dichiarazioni del m.llo Manroni che la fornitura era stata eseguita ancora il 26 novembre 2001, dalla deposizione del georn. Vianello che la stessa era da considerarsi regolare come da sua attestazione, redatta con la dott. Marchetti, nel gennaio 2001, e dalla

dichiarazione del teste Rigo che era stato fornito pura il tabellone elettronico


COMUNITA MONT ALTAUL

anche se la stetesso non era in funzione per le sopra spwificate esigenze delle Sovrintendenza ai beni culturali, così che non pub certa sostenersi che il Raniolo certificasse il falso quando stendeva la sua attestazione, senza contare

che egli si basava, come di prassi delliufficio, sblle informazioni del geom, Vianello. Del resto non puà nemmeno escludersi che

in effetti quell'attèstazione o

certificato avesse una funzione limitata, quasi un nulla osta al pagamento dei prezzo, carne ha sempre sostenuto l'imputata. Va dunque confermata anche su questo punta la decisione del tribunale che ha mandato assolto l'imputato dal reato ascrittogli perchk il fatto non sussiste, su conformi conclusi~nidel P.M. che ha condotto le indagini s

l'istruttoriadibattimentale. P.Q.M. visto l'art. 605 C.P.P,,

conferma la sentenza del Tribunale di Venezia in date 14 dicembre 2007, pronunciata nei confronti di Agnoli Antonella e Raniob Mario, impugnata dal

Procuratore Generale. Così deciso in Venezia il 28 settembre 2009 7.

Il Prgsidenla estensore


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