Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni)
CONTENUTI MINIMI DI PSC – POS – PSS
ING. CATERINA LAPIETRA
PIANI DI SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI Il D.Lgs. n. 81/2008 L’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 prevede che : “ l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”.
PIANI DI SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.Lgs. n. 81/2008
L’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 obbliga il coordinatore per l’esecuzione dei lavori a verificare l’idoneità del POS e ad adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonchè verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
PIANI DI SICUREZZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PSC Art. 90, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/08
3. “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” 4. “Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.
PIANI DI SICUREZZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL POS
Art. 96 del D.Lgs n. 81/08
La redazione del POS è obbligatoria sia nel settore pubblico che in quello privato, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.
PIANI DI SICUREZZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PSS Art. 131 D.Lgs. n. 163/2006 All. XV D.Lgs. n. 81/08 Il PSS è una sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel caso in cui si tratti di appalti pubblici. La redazione del PSS è consentita nel caso in cui il lavoro venga svolto da una sola impresa. Ciò significa che nel caso in cui la legge non obblighi alla nomina del coordinatore per la progettazione e quindi all’elaborazione del PSC, andrà comunque consegnato il PSS alle amministrazioni che hanno proposto il bando per la concessione dell’appalto.
PIANI DI SICUREZZA TEMPI DI REDAZIONE Art. 91 del D.Lgs. n. 81/08
Secondo quanto dispone l’art. 91 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC deve essere redatto dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
PIANI DI SICUREZZA TEMPI DI REDAZIONE
Art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006
In base all’art. 131 del D.Lgs n. 163, il PSS deve essere redatto a cura dell’appaltatore e consegnato all’ente appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. Analoga previsione vale, per il settore dei lavori pubblici, anche per il POS. In ogni caso, secondo il comma 3 dell’articolo 131 del D. Lgs n. 163/2006 , PSC, PSS e POS sono parte integrante del contratto di appalto o di concessione; di conseguenza tali strumenti devono essere redatti prima della stipula del contratto di appalto.
PIANI DI SICUREZZA TEMPI DI REDAZIONE Art. 101, comma 3 D.Lgs. n. 81/08 Art. 131 D.Lgs. n. 163/2006
Quanto ai tempi di redazione del POS per le imprese subappaltatrici, e per la generalitĂ delle imprese esecutrici nel settore degli appalti privati, si considera come termine di ultimazione, la data di inizio dei rispettivi lavori.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC Art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 “Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV”
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs n. 81/08 L’allegato XV, al punto 1, contiene le seguenti definizioni, importanti per la lettura dell’intero decreto: a) Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. b) Procedure : le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro ed operazione.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs n. 81/08 c) Apprestamenti : le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. ESEMPI DI APPRESTAMENTI (Allegato XV.1 punto 1): Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs n. 81/08 d) Attrezzatura di lavoro : qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ESEMPI DI ATTREZZATURE (Allegato XV.1 punto 2): Centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs n. 81/08 e) Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio infortunio ed a tutelare la loro salute.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC Esempi di infrastrutture (Allegato XV.1 punto 3): ViabilitĂ di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere Esempi di mezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato XV.1 punto 4): Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. La definizione di misure preventive e protettive non comprende i DPI (i DPI non rientrano nei contenuti minimi del PSC).
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs. n. 81/08 f) Prescrizioni operative : le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell’opera da realizzare. g) Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs. n. 81/08 h) PSC : Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100; i) PSS : Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ; j) POS : il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, lettera h) e all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. N. 163/2006 e successive modifiche. k) Costi della sicurezza : i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati all’articolo 131 del D.Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV D.Lgs. n. 81/08 punto 2.1.1: “ il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del presente decreto.” E’ previsto infatti che il progettista dell’opera effettui, in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, un insieme di scelte in fase di progettazione nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC E’ questo un punto fondamentale del nuovo regolamento che si propone i seguenti obiettivi: 1) avvicinare, se non addirittura far coincidere, le due figure del progettista e del CSP; 2) Eliminare o ridurre già in fase di progettazione i rischi di lavoro nell’ottica del D.Lgs. n. 81/08 , art. 15 ( misure generali di tutela), che prevede: c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC ALLEGATO XV punto 2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l’identificazione e la descrizione dell’opera; b) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; c) Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
CONTENUTI MINIMI DEL PSC f) Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti , attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune , nonché nel caso di cui all’art. 104 comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i)La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno (UG = A * B/C dove A = importo dei lavori di progetto – B = incidenza % della manodopera – C = costo medio di un operaio); l)La stima dei costi della sicurezza.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA L’identificazione e la descrizione dell’opera è esplicitata con: a) l’indirizzo del cantiere; b) La descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; c) Una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA il PSC contiene i nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e se nominato del coordinatore per l’esecuzione. Il CSE integra il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il coordinatore per l’esecuzione verifica che nei POS redatti dalle singole imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, ove previsto, e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in riferimento al singolo cantiere interessato.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE In riferimento all’area di cantiere , il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione: a) Alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; b) All’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (lavori stradali ed autostradali, altri cantieri o insediamenti produttivi); c) Agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante (presenza di edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, abitazioni).
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE Per ogni elemento analizzato in precedenza, nel PSC occorre indicare: a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere l’analisi dei seguenti elementi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; I servizi igienico-assistenziali; La viabilità principale del cantiere; Gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102; Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.92, comma 1 lettera c); Le eventuali modalità di accesso ai mezzi di fornitura dei materiali; La dislocazione degli impianti di cantiere ; La dislocazione delle zone di carico e scarico; Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio di esplosione.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Per ogni elemento analizzato in precedenza, nel PSC occorre indicare: a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI Il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fase di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: a) Al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; b) Al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) Al rischio di caduta dall’alto; d) Al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria; e) Al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) Ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) Ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) Ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) Al rischio di elettrocuzione; j) Al rischio rumore; k) Al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
Per ogni elemento analizzato in precedenza nel PSC occorre indicare: a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (esempio): Per un edificio per civile abitazione alcune fasi e relative sottofasi possono essere: 1. • • • • •
Scavi e fondazioni Splateamento Trasporto del materiale a discarica Realizzazione rampe e scarpate Scavo su trincea Getto della trincea con magrone
2. Costruzione della struttura in c.a. e copertura • Montaggio delle gabbie • Armatura, casseratura, getto e disarmo delle travi di fondazione • Armatura, casseratura, getto e disarmo dei pilastri • Armatura, casseratura, getto e disarmo delle travi e del primo solaio • Armatura, casseratura, getto e disarmo di pilastri, travi e solai fino al tetto.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (esempio): 3. Tamponamenti, tramezzi ed intonaci • tamponamenti muri esterni •Tramezzature •Intonaci esterni •Tracce e controtelai •Intonaci interni 4. rifiniture, impianti ed allacciamenti •Tracce per impianti •Massetti •Linee ed impianti •Pavimenti e rivestimenti •Montaggio porte, finestre e sanitari •Tinteggiature esterne ed interne
CONTENUTI MINIMI DEL PSC Esempio Alcune scelte progettuali ed organizzative e procedure, relative alle lavorazioni suddette, possono essere le seguenti: Scelte progettuali ed organizzative • l’imbiancatura interna ed esterna prevede l’utilizzo di pitture diluite con acqua; Procedure • Prima di accedere in fondazione per il montaggio delle gabbie, accertarsi che lo scavo abbia la scarpatura di 60° come da perizia geologica; •I carichi manovrati devono seguire un percorso di andata e ritorno tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad altezza inferiore alle spalle; •La ditta incaricata ad eseguire gli intonaci deve operare un controllo sulla completezza del ponteggio ai fini della sicurezza, prima di iniziare i lavori e dopo la fine dei lavori ( si può prevedere che venga controllato il serraggio dei giunti ogni qualvolta l’utilizzo del ponteggio superi un certo periodo di tempo);
CONTENUTI MINIMI DEL PSC Esempio alcune misure preventive e protettive, relative alle lavorazioni suddette, possono essere le seguenti: Misure preventive e protettive • L’area interessata dallo scavo deve essere delimitata con barriera alta almeno 1,50 m distante circa 1,00 m dal ciglio; • Armatura, casseratura, getto e disarmo dei pilastri devono avvenire facendo uso di ponteggio esterno e di ponti su cavalletti internamente al fabbricato; • Per procedere all’armatura ed alla casseratura delle travi, nonché al montaggio del solaio è necessario fare uso di ponti su cavalletti alti non più di 2,00 m per consentire il montaggio del piano sottostante; • La tromba delle scale e tutte le aperture verso il vuoto devono essere protette con parapetto realizzato con elementi di ponteggio del tipo tubo e giunto.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC
CONTENUTI MINIMI DEL PSC CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ED AL LORO COORDINAMENTO -Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. -In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permango rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i DPI, atti a ridurre al minimo tali rischi.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC
CONTENUTI MINIMI DEL PSC USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC RINVIO DEL PSC AL POS - Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
Il POS diviene così il piano complementare di dettaglio del PSC ; l’esplicitazione da parte delle imprese esecutrici nei relativi POS, di alcune procedure indicate nel PSC, è senz’altro un dettaglio derivato dalle scelte autonome fatte dalle stesse imprese.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN CUI VIGE L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PSC D.Lgs. n. 81/08, allegato XV, punto 4.1.4. “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei laovri, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. D.Lgs. n. 81/08, allegato XV, punto 4.1.1. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) Degli apprestamenti previsti nel PSC; b) Delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) Dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) Delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) Delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN CUI NON VIGE L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PSC D.Lgs. n. 81/08, allegato XV, punto 4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
CONTENUTI MINIMI DEL PSS IL PSS E’ REDATTO A CURA DELL’APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO È imposto per il solo settore dei lavori pubblici. Il D.Lgs. N. 163/2006 prevede al comma 2 dell’art. 131, che entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore debba redigere e consegnare all’ente appaltante:
b) Un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n. 494/96
CONTENUTI MINIMI DEL PSS Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza ( punto 3.1.1 dell’allegato XV del D.Lgs n. 81/08 )
Nel caso in cui l’obbligo di redazione del POS è contestuale a quello di redazione del PSS, l’appaltatore o il concessionario dei lavori, può, in questo caso, redigere un unico documento . Infatti il punto 3.2.2 dell’allegato XV del D.Lgs n. 81/08 prevede che : “ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS”.
CONTENUTI MINIMI DEL POS Premessa Il POS è , in base all’ art. 98, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 81/08, “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV” .
CONTENUTI MINIMI DEL POS Indicazioni per la compilazione La redazione del POS a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve corrispondere a criteri di : semplicità, specificità, coerenza. • Semplice, breve e comprensibile : scritto in forma chiara, semplice, sintetica, facilmente leggibile e consultabile da tutte le figure presenti in cantiere; •Specifico, coerente ed attuabile : riferito all’opera e agli specifici lavori da realizzare, concorde nelle diverse fasi di lavoro con le misure di prevenzione concretamente attuabili e specifiche. Non devono essere riportate informazioni generali e generiche o articoli di legge o norme di buona tecnica in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.
CONTENUTI MINIMI DEL POS L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 prevede: Al comma 1: “ il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’articolo 28 (valutazione dei rischi); b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 prevede: Al comma 2: “ il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a); c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.”
CONTENUTI MINIMI DEL POS
L’art. 96 del D.Lgs. n. 81/08 Impone ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, l’obbligo di redigere il POS, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
CONTENUTI MINIMI DEL POS Il POS contiene almeno i seguenti elementi: a) I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 4) Il nominativo del medico competente, ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6)I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7)Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
CONTENUTI MINIMI DEL POS Il POS contiene almeno i seguenti elementi: b) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dell’impresa esecutrice; c) La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere; e) l’elenco delle sostanze preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
CONTENUTI MINIMI DEL POS Il POS contiene almeno i seguenti elementi: g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrate rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; j) La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
CONTENUTI MINIMI DEL POS È importante notare che fra i contenuti minimi del POS non sono indicati né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ovvero il processo di valutazione e di individuazione dei rischi ma principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i rischi risultanti a livelli accettabili. Tutto questo perché il datore di lavoro deve avere già provveduto ad attivare il processo sia valutativo che migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. N. 81/08 . Il POS è in realtà la sicurezza programmata al tempo determinato dalla durata dei lavori relativi ad una sola opera ed è inoltre subordinato alla sua pianificazione (PSC) Si ricorda che il POS deve sempre essere formalizzato e che anche le imprese familiari devono redigerlo.
POS: QUALI SONO I PROBLEMI? A) Non sempre i POS sono presenti in cantiere •
Alcune imprese ancora oggi non hanno mai realizzato un POS
•
Diverse imprese sub-appaltatrici assolvono all’obbligo del POS, sottoscrivendo ed accettando il POS dell’impresa appaltatrice e non effettuando quanto richiesto dalla normativa
•
Molte imprese non redigono i POS per i cantieri piccoli demendando all’esperienza ……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POS: QUALI SONO I PROBLEMI? B) Non sempre i POS sono riferiti al cantiere in partenza
Per quasi tutte le imprese il POS è solo un obbligo burocratico che non ha valore operativo
e
quindi
presentano
documenti
contestualizzazione allo specifico cantiere: In molti casi il POS lo redige : •
La segretaria
•
Un consulente a tavolino
•
Il Ddl modificando la copertina
•
La fotocopiatrice!!!!!
generici
e
senza
alcuna
POS: QUALI SONO I PROBLEMI? C) Non sempre i POS sono conformi alla legge Il D.Lgs. 81 da indicazioni precise su che cosa deve contenere e come deve essere un POS e quali sono i rapporti con il PSC, ma ancora succede che: •
Il POS sia un compendio di tutto lo scibile della sicurezza in edilizia ( più è lungo più fa impressione)
•
Nel POS siano assenti l’indicazione delle scelte organizzative del cantiere e anche l’analisi delle fasi lavorative svolte effettivamente ( nessun rapporto con lo specifico…)
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Il POS non tiene in considerazione le indicazioni riportate nel PSC (e come può esserne strumento di attuazione????)
POS: QUALI SONO I PROBLEMI? D) Le difficoltà dei coordinatori per l’esecuzione Cosa succede in cantiere: •
Pochi CSE pretendono il POS conforme alla normativa e non accettano alcuna deroga
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Diversi CSE vivono la compilazione del PSC e la verifica del POS come un mero obbligo burocratico
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Molti CSE si propongono di verificare all’inizio, ma di fronte alle difficoltà di relazione con le imprese soccombono (per il quieto vivere!)
POS: QUALI SONO I PROBLEMI? E) Il rapporto tra CSE ed impresa Nella maggior parte dei casi il rapporto è conflittuale verso il POS perché giocato solo su un rapporto esclusivamente burocratico, a sfavore di un rapporto sostanziale alla sicurezza sul lavoro che il POS potrebbe realmente dare. Questo accade nella maggior parte dei casi proprio perché anche il PSC è visto come un documento puramente formale, presente solamente perché previsto per legge. Fino a che non si uscirà da questo approccio culturale il POS non diventerà strumento operativo utile per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli operatori del cantiere.
POS: ESISTE UNA SOLUZIONE? Fino a quando si considera il POS come un mero obbligo burocratico da redigere e tenere dentro un cassetto, quindi una spesa viva ed irrecuperabile per l’impresa, difficilmente questo potrà contribuire a migliorare la sicurezza in cantiere
Occorre dunque una modifica di mentalità dato che anche il regime sanzionatorio è sostanzialmente inefficace.
Il POS deve essere realizzato durante le fasi di predisposizione ed organizzazione del cantiere perché dopo è troppo tardi e non ci sarebbe possibilità di incidere sulle scelte di sicurezza
POS: un esempio Fase lavorativa: Realizzazione di una impermeabilizzazione della copertura di un capannone
la mattina in cui iniziano i lavori……: L’impresa si presenta con il suo furgoncino con sopra la solita scala a innesto o a sfilo… Cosa accade: Scala è corta La scala non è vincolata in sommità La scala non è dotata di rompitratta
Elevatissimo pericolo per gli operatori durante la salita e la discesa
POS: un esempio Cosa c’è scritto nel POS in merito al problema dell’accesso? […] l’accesso alla copertura avverrà utilizzando idonee attrezzature atte allo scopo e conformi alla normativa vigente : nel caso di utilizzo di scale queste sporgeranno di 1 m oltre il piano di sbarco, saranno vincolate in sommità. Nel caso di utilizzo di scale di legno, queste saranno di ottimo materiale, i pioli saranno incastrati nei montanti e per scale di lunghezza superiore a 4 m saranno posti dei tiranti metallici sui lati ed al centro. Le scale dovranno essere dotate di piedini sdrucciolevoli…..
POS: un esempio In questo POS non c’è scritto niente…. In esso sono riportate le disposizioni normative ma non c’è nessun riferimento alla specifica situazione, quindi questo POS non serve a nulla perché risulta essere solo un adempimento burocratico.
La solita scala arriva ad 11 m e sempre SOLITAMENTE è utilizzabile nel 90% dei casi ma non in questo dove la copertura è alta 12 m . La ragione impone che il lavoro non dovrebbe essere realizzato in quanto mancano le garanzie di sicurezza indispensabili.
MA….. L’impresa è sul posto…. Nessuno dice niente…nemmeno il CSE …il lavoro viene realizzato ugualmente.
POS: un esempio E se il CSE dice qualcosa? •
Il CSE può non accettare l’inizio delle attività dell’impresa in quanto ciò che l’impresa utilizza è difforme al POS
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Nel caso in cui i lavori siano già iniziati il CSE può sospenderli dato che è presente un pericolo grave ed imminente
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L’imprenditore dice le solite frasi :
“così non si poò lavorare, tutte queste leggi ci mandano in rovina, se lo sapevo facevo un prezzo più alto, è la prima volta che sento queste cose, adesso me ne vado e non torno più”… o peggio “ proprio a me doveva capitare un CSE che non capisce niente , stai commettendo un abuso di autorità, ora chiamo l’avvocato”!
E quasi sempre il committente è dalla parte dell’impresa…
POS: un esempio Qual è, dunque, il procedimento corretto? l’altezza da superare per realizzare l’impermeabilizzazione è di 12 m, quindi: -
Se si vuole utilizzare una scala questa deve essere lunga 12,5 m + 1 m oltre lo sbarco, per un totale di 13,5 m e deve essere dotata di rompitratta centrale.
Cosa ne pensa l’imprenditore? -
Che la solita scala non va bene
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Che per questo lavoro deve comprarne una nuova che in media dovrebbe costare 400 Euro
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Che deve posizionare una rompitratta centrale
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Che alla fine per operare correttamente con questa soluzione il costo finale è di circa 800 Euro
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Va da se che inizia a pensare che probabilmente la scala non è il sistema con il migliore coefficiente qualità/prezzo
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Invece di tutte queste legittime perplessità perché non vedere cosa diceva il PSC????
POS: un esempio Ecco cosa c’era scritto nel PSC ( che l’impresa non ha consultato)
Accesso alla copertura per i lavori di impermeabilizzazione:
Per l’accesso alla copertura non è accettato l’utilizzo di scale a mano, anche se posizionate secondo la legge vigente, in quanto l’altezza risulta eccessiva Per l’accesso si richiede l’utilizzo di una scala contenuta all’interno di un castello da ponteggio L’onere del castello è riportato nei costi della sicurezza.
POS: un esempio Ora tutto è chiaro ( ma lo era già dall’inizio, bastava solo dare la giusta rilevanza agli strumenti sulla sicurezza )
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Per la salita si farà montare un ponteggio idoneo con dentro la scala, così tutto si risolve, quindi la salita e la discesa avverrà con la massima sicurezza.
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I costi per la sicurezza individuano l’onere (potrebbe essere anche diretto) e non costa più dell’utilizzo della scala.
POS: un esempio Ecco cosa doveva essere scritto nel POS […] L’accesso alla copertura avverrà utilizzando un idoneo castello realizzato con elementi di ponteggio prefabbricati e contenente la scala. Il ponteggio è ad un’unica campata della larghezza di m 1,80 quindi costruito a norma da parte dell’impresa XXX, già presente in cantiere…. Qual è stata la fatica necessaria alla compilazione del POS? NESSUNA, in un minuto è stato scritto quello che s’intende fare e realizzare.
A questo punto in cantiere basta aprire il POS per sapere esattamente cosa è necessario fare.
ALCUNE CONSIDERAZIONI: COSA EVIDENZIA L’ESEMPIO?
Che per lavorare in sicurezza è necessario che l’impresa pratichi uno sforzo in tal direzione;
Che la sicurezza non è un optional che si aggiunge in cantiere;
Che il POS non è altro che l’evidenziazione su carta delle scelte di prevenzione aziendali;
Che le scelte di prevenzione non possono essere affidate alla fotocopiatrice, ma sono OBBLIGO dell’imprenditore (aiutato se necessario da un RSPP o da un consulente per la sicurezza).
1932
Foto Charles Ebbett
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