corso-e-m-lezione-2

Page 1

ERRATA CORRIGE Il corso sarà corredato da materiale didattico, che sarà disponibile gratuitamente sul nostro sito internet e che verrà illustrato dai docenti del corso Il materiale e che verrà illustrato dai docenti del corso. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. gg

www.corsicosenza.eu/corso‐ energy‐manager‐2013 PASSWORD 2013 PASSWORD : 2013


Progetto di Gruppo  PRODUZIONE DI BIOMASSA PER BIOCARBURANTI  PRODUZIONE DI BIODIESEL  PROGETTO EOLICO CASA AUTOSUFFICIENTE  CASA AUTOSUFFICIENTE  AUTOCOSTRUZIONE PANNELLI SOLARI AUTOCOSTRUZIONE PANNELLI SOLARI  PRODUZIONE DI BIOMASSA AD USO TERMICO


ENERGY MANAGER La Legge n. 10/91 ne definisce i compiti II responsabili per la conservazione e l responsabili per la conservazione e l'uso uso razionale razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali predispongono i dati energetici per accedere ai finali, predispongono i dati energetici per accedere ai contributi/incentivi sul risparmio energetico


OBBLIGO DI NOMINA DELL’ENERGY MANAGER

LLa tonnellata equivalente di petrolio t ll t i l t di t li (TEP, (TEP in lingua inglese tonne of oil equivalent, TOE) è un'unità di misura di energia. IlIl TOE TOE rappresenta la quantità di energia rilasciata l i à di i il i dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ. GJ vale circa 42

1 TEP equivale a 41,868 GJ 11630 kWh 11630 kWh


LEGGE 10/91 LEGGE 10/91

ENERGY MANAGER NORMA EN 16001 (Sistemi Gestione Energia)

D Leg l 30/5/08 D. Leg.l 30/5/08

EGE Esperto Gestione Energia Esperto Gestione Energia

ESCO


ANALISI ENERGETICA L’analisi energetica è una fotografia della realtà L’ li i i è f fi d ll là relativa ai fabbisogni energetici di un’azienda e una visione futura su come ridurre/variare tali ii f id / i li fabbisogni energetici. Tale obiettivo è ottenibile tramite l’utilizzo seguenti strumenti:

dei

•recupero delle energie disperse; •individuazione di tecnologie di energy saving; •ottimizzazione ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica


GLI STRUMENTI UTILIZZATI Guida/Manuale di Diagnosi energetica Checklist o guide procedurali Metodi di calcolo e/o software applicativo F Formulari per la raccolta dati l i l lt d ti Modelli di Rapporto Checklist per il controllo qualità del Rapporto di Diagnosi Indici obiettivo o di benchmarking Indici obiettivo o di benchmarking Database delle opzioni di riqualificazione Energetica


COME ANALIZZO I DATI? INDICATORI ENERGETICI Per indicatore si intende un parametro ottenuto mettendo in rapporto tra loro alcuni dati, in grado di fornire un confronto d diretto e sintetico nell'ambito di un fenomeno complesso ll' b d f l ’i di i i i i i id i i d i d L’indicatore energetico mi sintetizza e mi evidenzia i dati da considerare attentamente. Mi indica quali sono i reparti o gli ambienti o le attività importanti dal punto di vista energetico ambienti o le attività importanti dal punto di vista energetico


Come deve avvenire la comunicazione LLa comunicazione deve avvenire, ogni anno, attraverso la i i d i i tt l compilazione dell’apposito modulo (3). Nella compilazione del modulo, alla voce “Divisione modulo, alla voce Divisione di attività economica di attività economica”,, va usato il va usato il codice ATECO 2007 (4) per identificare l’attività economica dell’azienda. Il modulo compilato deve essere inviato per raccomandata postale alla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) .

Sanzioni L omissione o il ritardo della nomina comporta il L’omissione o il ritardo della nomina comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da , , 5.164,57 a 51.645,69 euro.


LEZIONE 2 LEZIONE 2 EVOLUZIONE DEL SETTORE ENERGETICO


Le Smart Grids L’ampliarsi della generazione distribuita da fonti rinnovabili e la diffusione di nuovi impianti, grandi e piccoli (anche in ambito domestico), hanno portato a un cambiamento radicale nella distribuzione dell’energia distribuzione dell energia.

http://www.enel.com/it‐it/innovation/smart_grids/projects.aspx


Le Smart Grids La rete elettrica non è più solo un canale per trasmettere e La rete elettrica non è più solo un canale per trasmettere e distribuire energia elettrica dalle grandi centrali ai clienti finali, ma diventa una finali, ma diventa una“Smart Smart Grid Grid”,, ovvero una rete intelligente ovvero una rete intelligente in grado di accogliere flussi di energia bidirezionali, di fare interagire produttori e consumatori, di determinare in anticipo le richieste di consumo e di adattare con flessibilità la produzione e il consumo di energia elettrica. Una rete in grado di comunicare scambiando informazioni sui g ,g g p flussi di energia, gestendo con migliore efficienza i picchi di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e riducendo il carico dove è necessario.



Gestione della rete  Controllo e monitoraggio di parchi eolici/solari Controllo e monitoraggio di hi li i/ l i  Applicazioni che aumentano la sicurezza per rispondere alla generazione rinnovabile intermittente generazione rinnovabile intermittente  Supporto alla gestione della risposta alla domanda, basando le scelte su prezzi in tempo reale per compensare la produzione a intermittenza  Stoccaggio energetico stazionario e mobile per compensare la produzione a intermittenza produzione a intermittenza  Trasmissioni flessibili in corrente alternata per il controllo della tensione (in conformità con il codice di rete) e l'incremento tensione (in conformità con il codice di rete) e l incremento della della capacità di rete  Connessioni economiche ed ecologiche tramite cavi interrati, per parchi eolici/ solari


Benefici delle Smart Grids LLe Smart Grids S t G id garantiscono benefici sia per il cliente che per ti b fi i i il li t h l’ambiente in termini di sostenibilità, razionalizzazione dei consumi (con conseguenti risparmi sulla spesa in bolletta) e consumi (con conseguenti risparmi sulla spesa in bolletta) e miglioramento del servizio. In particolare consentono: affidabilità e qualità nella fornitura dell’energia elettrica; efficacia nella distribuzione dei flussi di energia e flessibilità nella gestione dei picchi della domanda (con conseguente minore ità di i i i ti di i ) necessità di nuovi impianti di generazione); tutela ambientale, miglior supporto alla diffusione delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica contribuendo alla riduzione rinnovabili e della mobilità elettrica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, consapevolezza per il clienti del proprio stile di consumo e spinta a un uso sempre più razionale dell’energia.



La linea d'azione sull 'ambiente a livello globale è maturata all 'interno di un percorso istituzionale di accordi politico‐diplomatici promosso dall'ONU ‐1972 ‐ Conferenza di Stoccolma: salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti attraverso una collaborazione internazionale ‐ 1979 1979 ‐ Conferenza di Ginevra: convenzione sull Conferenza di Ginevra: convenzione sull 'inquinamento inquinamento atmosferico atmosferico transfrontaliero a lunga distanza ‐ 1987 ‐ Commissione Brundtland: costituita nel 1983 dall'ONU, ha elaborato e pubblicato il rapporto Our Common Future, che contiene la definizione di «sviluppo sostenibile» ‐ 1988 1988 ‐ Conferenza di Toronto: conosciuta come Earth Conferenza di Toronto: conosciuta come Earth Summit è la pietra Summit è la pietra miliare del percorso che porterà ai successivi sviluppi fino ad oggi ‐ 1992 ‐ Conferenza di Rio: scaturisce la UNFCCC ‐ United Nations Framework C Convention on Climate i Cli Ch Change ‐ che istituisce le Conferenze annuali delle h i i i l C f li d ll parti (COP) ‐ 1997 ‐ COP 3: Nella terza conferenza annuale viene adottato il protocollo di f p Kyoto e sottoscritta l'Agenda 21


Il protocollo di Kyoto Il protocollo di Kyoto t ll di K t è un è t tt t internazionale trattato i t i l in i materia ambientale riguardante il riscaldamento globale. EE’ sottoscritto nella città sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l di Kyoto l'11 11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica h d t d ll Russia. R i anche da parte della Il 16 febbraio 2007 si è celebrato l'anniversario del secondo anno di adesione al protocollo di Kyoto e lo stesso anno ricorre il di adesione al protocollo di Kyoto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Con l’accordo Doha l’estensione del protocollo si è prolungata fino al 2020 anziché alla fine del 2012.


Il trattato prevede l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi p inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi fl b ed d esafluoruro fl d lf ) di zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008‐2012. considerato come anno base — nel periodo 2008‐2012


Ciascuno di questi gas ha un proprio e specifico GWP (Global Warming g Potential), che sostanzialmente corrisponde alla ), p “capacità serra” di quel composto in relazione a quella della CO2, convenzionalmente posta =1, lungo un intervallo temporale che normalmente è a 100 anni (vedi tabella sottostante): l è ( d b ll )


Attuazione del Protocollo di Kyoto in Italia Nell’ambito del Protocollo di Kyoto, l’Italia ha sottoscritto un obiettivo di riduzione emissiva del ‐6,5%: tale obiettivo di , riduzione è stato identificato sulla base delle indicazioni di Enti di ricerca nazionali, che lo avevano quantificato come risultato dell’attuazione di un pool di azioni necessarie per l’ammodernamento del Paese e per lo stimolo dell’economia nazionale nazionale. Questo valore corrisponde ad una riduzione assoluta di 33,9 MtCO2eq, in riferimento ad un livello emissivo (baseline) q, ( ) italiano di 521 MtCO2eq al 1990 e ad un obiettivo di emissione al 2012 pari a 487,1 MtCO2eq.


A partire dall’obiettivo sottoscritto nell’ambito del Protocollo di Kyoto, in Italia sono stati realizzati strumenti normativi di recepimento ed attuazione del Protocollo medesimo. ‐ Delibera CIPE 137/08 Delibera CIPE 137/08 del 19.12.1998 – del 19 12 1998 “Linee Linee guida per le politiche guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra“; ‐ Legge n. 120/02 Legge n. 120/02 del 02.06.2002 del 02.06.2002 – “Ratifica Ratifica ed esecuzione del ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“, la Legge di ratifica nazionale del Protocollo di Kyoto); ‐ Delibera CIPE 123/02 del 19.12.2002 – Approvazione del “Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, 2003‐2010”, quale revisione delle linee guida per p g le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)


Obiettivi nazionali collegati al Protocollo di K oto a che p nto siamo? di Kyoto: a che punto siamo? Secondo il Rapporto “Italian Greenhouse Gas Inventory” – y ISPRA 2011 si evidenzia che nel 2009 le emissioni nazionali totali dei sei gas serra (GHG), espresse in CO2 equivalente, sono diminuite del 5,4% rispetto ai livelli del 1990.


Il totale di emissioni di CO2 italiane nel 2009 ammontava a circa 491 MtCO2eq, così ripartite: ‐ 33% settore energetico ‐ 27% trasporti 27% t ti ‐ 20% settore civile (terziario, residenziale PA) ‐ 18% industria 18% industria ‐ 2% agricoltura La generazione dell’energia in Italia gioca il ruolo principale nell’ambito della generazione di negatività ambientali a livello climatico, ma anche gli altri settori contribuiscono in maniera li ti h li lt i tt i t ib i i i complessivamente rilevante.


“Kyoto 2″: il secondo periodo d’impegno d lP del Protocollo di Kyoto (2013‐2020) ll di K (2013 2020) A dicembre 2012 si è conclusa la deludente Cop 18 di Doha (in Qatar), dove è stato approvato un documento finale (“ h l (“Doha climate gateway”) che si costituisce come una specie ”) h di “ponte” che dovrebbe far passare dal vecchio sistema di contrasto al climate change basato sul Protocollo di Kyoto (e basato sul Protocollo di Kyoto (e contrasto al climate sui suoi impegni vincolanti), al nuovo sistema “Kyoto 2″ basato in buona parte su obiettivi meno vincolanti. p


“Kyoto 2″: il secondo periodo d’impegno d lP del Protocollo di Kyoto (2013‐2020) ll di K (2013 2020) Unione europea, Australia, Svizzera e Norvegia hanno aderito Unione europea Australia Svizzera e Norvegia hanno aderito al protocollo «Kyoto 2», tuttavia la misura dei tagli delle emissioni nel periodo 2013–2020 sarà decisa solo il prossimo anno l’Ue sembra intenzionata a confermare soltanto il target già stabilito e già acquisito (‐20%). I paesi di «Kyoto 2» pesano solo per il 14% delle emissioni globali, dopo la defezione di Canada, Russia e Giappone. Per l’accordo che dovrà riguardare anche i paesi più fortemente l’accordo che dovrà riguardare anche i paesi più fortemente produttori di CO2 (Cina, Usa, India) oltre a quelli in via di sviluppo, l’intesa sviluppo, l intesa va raggiunta entro il 2015 ma diventerà va raggiunta entro il 2015 ma diventerà operativa solo dal 2020.


La scienza concorda nel dire che entro il 2015 le emissioni debbano necessariamente calare per poter sperare di restare entro i + 2°C di riscaldamento del clima del pianeta Il Protocollo di Kyoto è un trattato importante, anche se si tratta solo di un primo passo, insufficiente per contenere i cambiamenti climatici in atto Tuttavia si tratta di un inizio cambiamenti climatici in atto. Tuttavia si tratta di un inizio importante, nella speranza che i futuri obiettivi di riduzione identificati dagli scienziati si trasformino in accordi identificati dagli scienziati si trasformino in accordi internazionali ed in politiche efficaci, necessariamente molto più ambiziose rispetto a quelle passate.


Fondo Rotativo di Kyoto Il Protocollo di Kyoto il 16 febbraio scorso ha compiuto il suo settimo anno, e appena 15 giorni dopo si è avuta conferma dell’emanazione ufficiale della Circolare del 16 febbraio 2012 attuativa del DM25 novembre 2008 dal titolo: “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110‐1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo per il gg , p finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”.


In cosa consiste il fondo LLe modalità di erogazione sono state definite dal ministero d lità di i t t d fi it d l i i t dell’Ambiente di concerto con quello dello Sviluppo economico. I finanziamenti sono a tasso agevolato dello 0 5% annuo per I finanziamenti sono a tasso agevolato, dello 0,5% annuo, per una durata massima di sei anni, che salgono a 15 per i soggetti pubblici, rimborsabili in rate semestrali. Sono agevolabili, tra gli altri: interventi di risparmio energetico sull’involucro di edifici esistenti; interventi per la climatizzazione ll’ l d df l l tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione e tramite impianti geotermici e impianti di cogenerazione; tramite impianti geotermici e impianti di cogenerazione; installazione di piccoli impianti da fonti rinnovabili. http://www.cassaddpp.it/territorio/ambiente.html // / /


Il decreto Bersani Il decreto d t Bersani B i o più propriamente il iù i t il decreto legislativo d t l i l ti n°° 79 79 emanato il 16 marzo 1999, recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE del 96/92/CE del Parlamento e del e del Consiglio Consiglio Europeo del 19 dicembre 1996, è il decreto che di fatto ha introdotto in Italia la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto è noto agli operatori con il nome dell'allora ministro dell'industria che lo propose. Gli effetti di questo decreto furono quelli di aprire un mercato elettrico che fin alla nazionalizzazione del 1962 era di fatto monopolistico (i.e. con il solo operatore nazionale l'ENEL che poteva produrre e vendere energia elettrica agli utenti) ad altri operatori che diventano così t ti) d lt i t i h di t ì concorrenti. ti


Il decreto Bersani Poiché di fatto il mercato (o filiera) elettrico nelle sue diverse componenti (generazione o produzione, trasmissione, dispacciamento distribuzione e vendita di energia elettrica) dispacciamento, e vendita di energia elettrica) era concentrato in un solo operatore integrato, l'ENEL che curava ogni fase del settore elettrico, il decreto ha disposto g , p secondo opportune norme la separazione, societaria e proprietaria a seconda dei casi, di ciascuna di queste fasi.


Il primo passo di tale processo si è avuto nell'obbligo per l'ex monopolista di costituire società separate per lo svolgimento delle monopolista di costituire società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:  Generazione o produzione di energia elettrica;  Distribuzione di energia elettrica di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati; e la vendita ai clienti vincolati;  Vendita ai clienti idonei;  L'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione elettrica;  La dismissione delle centrali elettronucleari italiane.


Generazione di energia elettrica Relativamente alla generazione di energia elettrica il decreto ha agito secondo due punti: g p Ha imposto una soglia percentuale alla produzione di energia elettrica dell'ENEL pari al 50% dell'energia prodotta in Italia; Ha imposto all'ex operatore monopolista la vendita di una Ha imposto all ex operatore monopolista la vendita di una capacità di produzione ad altri soggetti in modo da creare altri operatori elettrici; p ;


L elettricità prodotta nelle centrali elettriche va L'elettricità prodotta nelle centrali elettriche va portata fino ai centri dove viene utilizzata, per fare questo esiste la trasmissione di energia elettrica che questo esiste la trasmissione di energia elettrica che viene realizzata in alta, media e bassa tensione. Le p e due as e t a o e a cos ddetta t as ss o e prime due fasi rientrano nella cosiddetta trasmissione di energia elettrica mentre la terza modalità rientra in una successiva fase della filiera elettrica denominata distribuzione


Distribuzione di energia elettrica •Creazione di una società che fosse proprietaria della concessione delle infrastrutture della rete prima concessione delle infrastrutture della rete, prima appartenenti all'ENEL; •Creazione di un ente pubblico denominato Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) che avesse la gestione operativa di tale rete; Nel maggio 1999 secondo il decreto viene attuata una divisione societaria della rete di trasmissione nazionale posseduta dall'ENEL e nasce così una nuova società denominata Terna che gestisce esclusivamente tale tipo di infrastruttura.


Terna viene quotata alla Borsa di Milano nel giugno del nel giugno del 2004. Nel 2004 Nel 2005 il GRTN muta il proprio compito diventando così p Gestore Servizi Elettrici, GSE Assieme alla gestione della Trasmissione di Energia Elettrica a Terna viene affidata anche la funzione d dispacciamento, ovvero la gestione in tempo reale d l l di dei flussi di energia sulla rete. Dato che tale business viene gestito attraverso un Dato che tale business viene gestito attraverso un monopolio le tariffe che Terna impone per erogare il suo servizio sono determinate da norme emesse dallAutorità per l'Energia Elettrica e il Gas,AEEG.


Distribuzione di energia elettrica La fase della distribuzione consiste nel trasporto e nella consegna p g dell'energia elettrica agli utenti a basse e medie tensioni. Il decreto ha conferito a tale fase la caratteristica di monopolio locale. Relativamente ad un ambito g g geografico definito dal territorio di un comune esiste un solo distributore di energia elettrica che si occupa di svolgere tale servizio d l l


Vendita di energia elettrica Il Decreto ha permesso che la vendita di energia elettrica si realizzi attraverso due modalità: realizzi attraverso due modalità: Contratti bilaterali, realizzati direttamente tra il venditore e il compratore; Contrattazione nella Borsa Elettrica, realizzati tra il venditore e il compratore attraverso una piattaforma t l telematica; ti


Effetti decreto Bersani


http://www.gse.it/

http://www.mercatoelettrico.org/It/

http://www.rse�web.it/home.page


I l GSE promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione e bi l l’i i i lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia i bil i I li Incentivazione energia da fonti rinnovabili g Sosteniamo la produzione elettrica della quasi totalità degli impianti a fonti rinnovabili in Italia attraverso la qualifica tecnico‐ingegneristica e la verifica degli impianti nonché la gestione dei meccanismi di incentivazione previsti degli impianti nonché la gestione dei meccanismi di incentivazione previsti dalla normativa Ritiro commerciale e vendita dell'energia sul mercato Ritiriamo dai produttori e collochiamo sulla Borsa dell'Energia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili p g p


Il Gestore dei Mercati Energetici G d iM iE i i S.p.A. (GME) è la società a cui è S A (GME) è l i à iè affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di neutralità trasparenza obiettività e elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza. Il mercato elettrico, comunemente indicato come “borsa elettrica italiana”, consente a produttori, consumatori e grossisti l tt i it li ” t d tt i t i i ti di stipulare contratti orari di acquisto e vendita di energia elettrica. elettrica


Le attività principali svolte da RSE si possono classificare in quattro filoni: quattro filoni: • Ricerca nel settore elettro‐energetico, su domini di interesse p pubblico, che riguardano ambiti strategici per il sistema italiano , g g p • Pogetto impresa : attività congiunte con il sistema produttivo, nella sua più ampia articolazione, con le associazioni e i raggruppamenti delle piccole e medie imprese e le associazioni dei consumatori • RSE con la PA RSE con la PA : progetti di ricerca, analisi e valutazione, : progetti di ricerca analisi e valutazione funzionali alla mappatura e alla realizzazione di percorsi di crescita e sviluppo dei territori basati su innovazione pp energetica, sostenibilità e sull'armonizzazione ambientale


PAUSA


Nel periodo 2001‐2008 si sono succedute varie azioni preparatorie e di previsione con la partecipazione di vari attori preparatorie e di previsione, con la partecipazione di vari attori che hanno contribuito alla definizione di una strategia condivisa. Le principali direttive emesse sono: p p 2001/77/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia 2006/32/CE sull efficienza degli usi finali dell energia 2008/98/CE relativa ai rifiuti 2009/29/CE (a modifica della 2003/87/CE) al fine di perfezionare / / ( / / ) p ed estendere il sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra


Pacchetto clima‐energia: 20‐20‐20 La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, fissa gli obiettivi della UE per il 2020 ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra  portare al 20% il risparmio energetico  aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili


Pacchetto clima‐energia: 20‐20‐20 Quando si parla di 20% da fonti rinnovabili ci si riferisce a tutte le forme di energia, non solo all’elettricità, ma anche ai consumi per il riscaldamento e il raffrescamento sia nelle industrie che nel settore civile, nonché nel settore dei trasporti settore per il quale si prevede che i consumi siano trasporti, settore per il quale si prevede che i consumi siano coperti almeno per il 10% da biocombustibili. Inoltre questa direttiva prevedeva che, entro il 30 giugno 2010, gli stati membri preparassero un primo Piano di Azione Nazionale (PAN) seguendo un modello molto dettagliato. 11 giugno 2010 è stato emanato il PAN Italiano 11 giugno 2010 è stato emanato il PAN Italiano


Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) Nel Piano straordinario per l’efficienza e il risparmio N l Pi di i l’ ffi i il i i Energetico sono previsti numerosi strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi Europei In particolare la raggiungimento degli obiettivi Europei. In particolare la promozione della cogenerazione diffusa, misure volte a favorire l’autoproduzione di energia per le piccole e medie imprese, rafforzamento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ti i lifi i ti d li difi i i t ti incentivi per l’offerta di servizi energetici, promozione di prodotti nuovi altamente efficienti prodotti nuovi altamente efficienti.


MISURE PREVISTE PAN 2011 USI TERMICI USI TERMICI Diversi sono gli strumenti, anche indiretti, operativi a livello nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili per usi nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili per usi termici. I principali sono i seguenti: ‐ detrazioni fiscali del 55% delle spese sostenute per d i i fi li d l 55% d ll l’installazione di pompe di calore, impianti solari termici, impianti a biomassa (per ora fino a tutto il 2010); impianti a biomassa (per ora fino a tutto il 2010); ‐ obbligo per i nuovi edifici, non ancora pienamente operativo, di copertura di una quota (50%) dei fabbisogni di energia per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili, nonché di uso d’impianti a fonti rinnovabili per la produzione elettrica; l tt i


MISURE PREVISTE PAN 2011 USI TERMICI USI TERMICI ‐ agevolazioni fiscali per gli utenti allacciati alle reti di teleriscaldamento da fonte geotermica o biomasse; ‐ meccanismo dei titoli di efficienza energetica, cui possono d l d ff accedere tecnologie quali gli impianti solari termici, le caldaie a biomassa e le pompe di calore anche geotermiche; a biomassa e le pompe di calore, anche geotermiche; ‐ assenza di accisa per le biomasse solide alimentanti le caldaie domestiche.


MISURE PREVISTE PAN 2011 TRASPORTI Il principale strumento previsto dalla legislazione italiana per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è costituito dall’obbligo, imposto ai d i iè i i d ll’ bbli i i soggetti che immettono in consumo carburanti per autotrazione di immettere in consumo anche una per autotrazione, di immettere in consumo anche una determinata quota di biocarburanti (il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno, sulla base della vigente legislazione).


MISURE PREVISTE PAN 2011 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Per quanto riguarda il settore elettrico, i principali meccanismi di sostegno in vigore per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili sono i seguenti: ‐ incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a i i i d ll’ i l i d d i i i fonti rinnovabili con il sistema dei certificati verdi, basato su una quota d’obbligo una quota d obbligo di nuova produzione di energia elettrica di nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; ‐ incentivazione con tariffe fisse omnicomprensive dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza (0,2 MW per l’eolico), in alternativa ai certificati verdi; lt ti i tifi ti di


MISURE PREVISTE PAN 2011 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ‐ incentivazione degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici con il meccanismo del “conto energia”; ‐ modalità di vendita semplificata dell’energia prodotta e immessa in rete a prezzi di mercato prestabiliti; ‐ possibilità di valorizzare l possibilità di valorizzare l’energia energia prodotta con il meccanismo prodotta con il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti di potenza sino a 200 kW; ‐p priorità di dispacciamento p per le fonti rinnovabili;; p ‐ collegamento alla rete elettrica in tempi predeterminati ed a condizioni vantaggiose per i soggetti responsabili degli impianti.


Direttiva europea 2010/31/CE Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di Gli difi i bili d l 40 % d l l b l di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra La Direttiva, come specifica l'art.1, "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno della prestazione energetica degli edifici all interno dell dell'Unione Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi".


Direttiva europea 2010/31/CE In particolare la nuova normativa europea fornisce disposizioni su: ‐metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata t d l i il l l d ll t i ti i t t degli edifici e delle unità immobiliari ‐ applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari ‐ sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione ‐ piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a i i i li d ti ti d t il di " difi i energia quasi zero” ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e ‐ ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici


Direttiva europea 2012/27/CE L Unione Europea il 25 ottobre 2012, per garantire il raggiungimento L’Unione Europea il 25 ottobre 2012 per garantire il raggiungimento degli obiettivi “20 20 20” previsti nel pacchetto Clima – Energia, ha emanato la direttiva 2012/27/EU, che completa il quadro normativo per l’attuazione pratica della terza parte del pacchetto Clima Energia. pratica della terza parte del pacchetto Clima – Energia In particolare, la direttiva 2012/27/UE stabilisce norme rivolte a rimuovere gli ostacoli sul l l l mercato dell’energia d ll’ e a superare le carenze del mercato che l d l h frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso dell’energia. La nuova direttiva, inoltre, prevede che ogni Stato membro fissi degli obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. Ciascuno Stato, pertanto, dovrà fissare un obiettivo indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o g p , p g p finale o sull’intensità energetica. I requisiti stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica sono requisiti minimi e dunque non impediscono ai singoli Stati membri di requisiti minimi e, dunque, non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.


Direttiva europea 2012/27/CE Le principali misure previste riguardano: ‐ Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, dove va aumentato l’isolamento termico p procedendo a rinnovare annualmente il 3% delle pavimentazioni se p l’area calpestabile è al di sopra dei 500 mq; da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche le aree calpestabili superiori a 250 mq;


‐ Le imprese energetiche di pubblica utilità che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l’entrata consumi dei 3 anni precedenti l entrata in vigore di questa direttiva. in vigore di questa direttiva Possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti; ‐ Le grandi imprese che saranno obbligate, ogni 4 anni, ad audit g p g , g , energetici svolti in modo indipendente da esperti accreditati. L’inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di questa direttiva. Sono escluse dall’audit le piccole e medie imprese. ‐ Gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l Gli strumenti di finanziamento che devono favorire l’attuazione attuazione delle misure di efficienza energetica. Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti p g q finanziari.


Autorità per l'energia elettrica e il gas Che cosa è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo L'A ià l' i l i il è i indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta i li ò f l l i i annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività e sull attività svolta. svolta


Autorità per l'energia elettrica e il gas Le competenze •L'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare: Stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso, parità d'accesso promuove, attraverso la regolazione incentivante prom o e attra erso la regola ione incenti ante gli investimenti con particolare riferimento all'adeguatezza, e la sicurezza; ll'efficienza efficienza e la sicurezza; •Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; •Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale; e delle reti a livello internazionale;


Autorità per l'energia elettrica e il gas •Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio; contrattuali e per gli standard di servizio; •Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di gg riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero; Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori; •Adotta provvedimenti tariffari e provvede all •Adotta provvedimenti tariffari e provvede all'attività attività di raccolta di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;


Autorità per l'energia elettrica e il gas •Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE , su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax. Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare •Può impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11) •Promuove l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione all adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; di misure per uno sviluppo sostenibile;


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. per il periodo d’imposta 2013 – detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni prosecuzione dei lavori delle spese sostenute negli anni precedenti – detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.


La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. successivi L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.


CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta i t tt i t tti i t ib ti tt ti ll’i t sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. l t it i d ll St t L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili g p p p g ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese


CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE ■ proprietari o nudi proprietari ■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) abitazione o superficie) ■ locatari o comodatari ■ soci di cooperative divise e indivise p ■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ■ soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. p


PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI La detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria per le opere di restauro e manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.


PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, tra i quali rientrano ad evitare gli infortuni domestici, tra i quali rientrano ■ l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti ■ il montaggio di vetri anti‐infortunio ■ l’installazione del corrimano


PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. ■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici ■ apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione pp g ■ porte blindate o rinforzate ■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; ■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; ■ apposizione di saracinesche ■ tapparelle metalliche con bloccaggi ■ vetri antisfondamento vetri antisfondamento ■ casseforti a muro ■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati hi il i di i if l i li ■ apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline


PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI  gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al li i t ti fi li ti ll bl t d li difi i l contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici all’adozione risparmi energetici, all adozione di misure di sicurezza statica e di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Oltre alle spese necessarie per l Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è dei lavori ai fini della detrazione è possibile considerare anche: ■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse ■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 ‐ ex legge 46/90 ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) ■ le spese per l’acquisto dei materiali p p p p g ■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi ■ gli oneri di urbanizzazione ... h // http://www.detrazione50.net d i 50


REQUISITI ■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) d d di t t t ( l’i bil è it ) ■ ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta ■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori pp (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese ■ dichiarazione di consenso del possessore dell dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi ■ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni eccetera) o se la normativa non prevede alcun titolo autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.


Comunicazione all’Azienda sanitaria locale Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: ■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi ■ natura dell’intervento da realizzare ■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita d ti id tifi ti i d ll’i t i d il i li it assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione ■ data di inizio dell’intervento di recupero.


Pagamento mediante bonifico Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: ff tt ti b ifi b i t l d i i lti ■ causale del versamento causale del versamento ■ codice fiscale del soggetto che paga ■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.





LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires reddito delle persone fisiche) e dall Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. esistenti


Le agevolazioni riguardano, le spese sostenute per: Le agevolazioni riguardano, le spese sostenute per: ■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; ■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi coibentazioni pavimenti); di infissi, coibentazioni, pavimenti); ■ ll’installazione installazione di pannelli solari; di pannelli solari; ■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 30 g g giugno 2013 dal decreto legge n. 83/2012 gg / (convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012). Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà invece g g sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, p p , , non ha più scadenza. L’agevolazione del 36% è stata resa strutturale e definitiva


Limiti d’importo


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale) LLa prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o d ll’ i t d ll’ difi i ò f it dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, accatastamento, nonché dal pagamento dell Ici, se dovuta. se dovuta.


COME FARE I PAGAMENTI Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. l d dd d’ ■ i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; p ■ i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea l l d ll ò i i d l id documentazione.


COME FARE I PAGAMENTI Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: ■ la causale del versamento; la causale del versamento; ■ il codice fiscale del beneficiario della detrazione; ■ il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a p gg favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con p p l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.


a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: ■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture i li t d ll tt i ti h t i h d ll t tt esistenti; ■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo


b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre i U d ll fi comprensive degli infissi attraverso: i d li i fi i ■ miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; ■ miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; t ti i t ti i t i i tit i i


c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: e/o la produzione di acqua calda attraverso: ■ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari i l li i l d’ t di i i ti l i termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; in integrazione con impianti di riscaldamento;


■ smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente parziale o totale fornitura e posa in opera invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la , p p sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi D l 2012 i lt l d t i è t t t ll i t ti di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.