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LEZIONE 3 CONTO ENERGIA TERMICO CONTO ENERGIA RINNOVABILI CONTO ENERGIA RINNOVABILI ELETTRICHE


DM 28/12/12 DM 28/12/12 “Conto Conto Termico Termico”


Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal Termico si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi per :

incremento dell’efficienza energetica

produzione di energia termica da fonti rinnovabili


LIMITE DI SPESA Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte della i i i di i li i d li d d ll pubblica amministrazione, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto fino ad nuovo di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, fino ad nuovo aggiornamento. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati, i i i di i li id di i i i non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto fino ad nuovo aggiornamento cui al presente decreto, fino ad nuovo aggiornamento.


SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti: Amministrazioni pubbliche; Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. I soggetti ammessi all’incentivo possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un t t d l fi i t t it t i di contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia anche tramite l’intervento di una ESCO energia, anche tramite l intervento di una ESCO.


TIPOLOGIA DI INTERVENTI INCENTIVABILI Incremento dell’efficienza Incremento dell efficienza energetica energetica a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; li i b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est‐Sud‐Est a Ovest, fissi o hi t ti ii d E t S d E t O t fi i mobili, non trasportabili.


TIPOLOGIA DI INTERVENTI INCENTIVABILI Interventi di piccole dimensioni di produzione di Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza ad alta efficienza a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale i t ti i i ti di li ti i i l dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica geotermica o idrotermica; energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale d t ti di dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; t di l li t t d bi


TIPOLOGIA DI INTERVENTI INCENTIVABILI c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. p p

NOTA: Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui O Gli i i li i i fi i d ll’ l i d li bbli hi di i all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria p q q per il rispetto dei medesimi obblighi.


Durata dell’incentivo • Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, di durata predefinita predefinita. p gg g • Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall’incentivo totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è ll d l l l è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.


Durata dell’incentivo • Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € i € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in 600 il GSE i d l’i ti i un’unica annualità. • Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto. allegati al presente decreto





Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di i integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e i d ll f i i bili li difi i di i negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. g 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio. / p

Cumulabilità L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico gli incentivi previsti Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale (contributo “a fondo perduto”), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, ll’incentivo incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.


Come accedere agli incentivi Come stabilito dal D.lgs. 28/11, l'incentivo è erogato dal GSE. A tal fine, il GSE predisporrà un portale Internet dedicato, attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l’incentivo quale i soggetti interessati a richiedere l incentivo potranno potranno compilare e inviare la documentazione necessaria. In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il calcolo dell’incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una scheda‐domanda contenente informazioni relative all'immobile oggetto dell’intervento e alle caratteristiche specifiche dell’intervento caratteristiche specifiche dell intervento per cui è richiesto per cui è richiesto l’incentivo.


Come accedere agli incentivi Ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto Ai fi i d ll’ li i i i il responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda‐domanda, entro sessanta l h d d d giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei Lavori. di l i i d iL i


Come accedere agli incentivi 1) Accesso diretto: 1) Accesso diretto: il soggetto responsabile presenta richiesta al il soggetto responsabile presenta richiesta al GSE attraverso la compilazione della "scheda‐domanda" su un p portale internet dedicato ‐ che sarà predisposto dal GSE ‐ p p entro 60 gg. dalla fine dei lavori e seguendo le istruzioni che saranno specificate nelle Regole Applicative del GSE. Attraverso la scheda‐domanda il soggetto responsabile fornisce informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo cui è richiesto l incentivo e sull e sull'immobile immobile su cui è realizzato, su cui è realizzato predisponendo adeguata documentazione comprovante le p dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda‐domanda o, successivamente, per i previsti controlli. ll


2) Prenotazione: il soggetto responsabile (solo amministrazioni pubbliche) può presentare al GSE in alternativa all’accesso presentare al GSE, in alternativa all accesso diretto, una diretto una scheda‐domanda a scheda‐domanda a preventivo, resa disponibile dal GSE su un portale internet dedicato. In questo caso, il soggetto responsabile richiede l’accesso agli incentivi prima della realizzazione dell’intervento/i ma successivamente alla definizione del realizzazione dell’intervento/i ma successivamente alla definizione del contratto di rendimento energetico stipulato con la ESCO o della convenzione con la CONSIP, oppure con la centrale di acquisiti regionale a cui si è rivolto per l’ ff d l’affidamento del servizio energia per l’esecuzione degli interventi. d l l’ d l Affinché il GSE proceda ad impegnare a favore del soggetto responsabile gli incentivi spettanti, quest’ultimo deve presentare, entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di avvio dei lavori. Entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento p previsto, comunicata dal GSE, il soggetto responsabile dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell di realizzazione dell’intervento intervento previsto, pena la decadenza dal diritto di previsto pena la decadenza dal diritto di prenotazione dell’incentivo.


DOCUMENTI RICHIESTI IlIl soggetto responsabile, attraverso la scheda‐ bil l h d domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti: id i a)) attestato di certificazione energetica di ifi i i b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate installate, c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore ( P<35KW è sufficiente una autodichiarazione del S.R.)


d) fatture attestanti le spese sostenute e) diagnosi energetica ) di i i f) delega firmata dal soggetto responsabile g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO copia g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell’accordo contrattuale h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo i)ottenimento del titolo autorizzativo j) di hi j) dichiarazione di conformità dell’impianto i di f ità d ll’i i t k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento di sostituzione e smaltimento l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera


Diagnosi e certificazione energetica 1. Nel caso di realizzazione di interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato le richieste superfici opache delimitanti il volume climatizzato, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva. 2 Q d l’i t t t è li t i t i difi i 2. Quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva.


Diagnosi e certificazione energetica La certificazione energetica degli edifici è redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica da e a dalle amministrazioni pubbliche sono incentivate nella misura del st a o pubb c e so o ce t ate e a su a de cento per cento della spesa. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle ESCO sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa della spesa. Tali spese non concorrono alla determinazione dell’incentivo p complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.


TIPOLOGIA DI INTERVENTI INCENTIVABILI Interventi di piccole dimensioni di produzione di Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza ad alta efficienza a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale i t ti i i ti di li ti i i l dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica geotermica o idrotermica; energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale d t ti di dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; t di l li t t d bi


ESEMPI Per il solare termico l'incentivo è per metro quadro p q installato: 170 euro/mq sotto ai 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie che salgono rispettivamente a 255 e 83 euro/mq nel caso di impianti che i i / l di i i i h fanno anche solar cooling, cioè raffrescamento. Per dare un'idea degli importi, un impianto solare termico da 4 mq ‐ 3.600 euro di costo indicativo ‐ avrebbe diritto a 1.360 di i i spalmato su 2 anni, una pompa di calore l 2 i di l euro di incentivo elettrica da 24 kWt di potenza, costo indicativo 6.500 euro, se installata in zona climatica D (per esempio a Roma) riceverebbe installata in zona climatica D (per esempio a Roma) riceverebbe 2.772 euro di incentivo in due anni, una stufa a pellet da 22 kWt di potenza, costo indicativo 4mila euro, sempre in zona D prenderebbe 1.392 euro in due anni.


CONTO CONTO ENERGIA G RINNOVABILI ELETTRICHE


Le nuove regole g 1p g Sono state stabile le nuove regole per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica. Il nuovo regime riguarda gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013, mentre è previsto un periodo transitorio per gli altri impianti.

Ambito di applicazione Gli incentivi si applicano agli impianti alimentati a fonte rinnovabile Gli incentivi si applicano agli impianti alimentati a fonte rinnovabile nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di p potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 , p kW e che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. L’incentivo viene riconosciuto per un periodo pari alla vita2 utile dell’impianto a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. d ll d d d ll’


TARIFFA INCENTIVANTE Tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo le potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo le seguente formula:

To = Tb + Pr Tb: tariffa incentivante base Pr: ammontare totale degli eventuali premi


TARIFFA INCENTIVANTE Un incentivo I per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW e per quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva calcolato come differenza tra un la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario g ( g dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).

I Tb + Pr – I = Tb Pr Pz P Pz: prezzo zonale orario Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia che viene ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia resta invece nella disponibilità del produttore.


IMPIANTI INCENTIVATI Impianti Eolici Impianti Eolici Impianti Idroelettrici Oceanica Impianti Geotermici Impianti Geotermici Gas di discarica G di d Gas di depurazioni i i Biogas g Biomasse Bioliquidi sostenibili


Impianti Eolici Un impianto eolico è costituito U i i t li è tit it da uno o più generatori eolici che trasformano l’energia che trasformano l energia cinetica del vento in energia elettrica. Il vento fa ruotare un rotore, l t d t t di d normalmente dotato di due o tre pale e, collegato a un asse orizzontale o verticale orizzontale o verticale. Il rotore è collegato ad un generatore elettrico.


Impianti Eolici Impianti eolici on‐shore

Impianti ubicati sulla terraferma su a te a e a

"eolico off‐shore”

gli impianti installati ad alcune miglia dalla costa di mari o laghi g a da a costa d a o ag


Tariffa incentivante Impianti Eolici Tb Pr

Impianti eolici on‐shore h eolico off‐shore


Impianti Idroelettrici Impianti ad acqua fluente

Impianti a Bacino o serbatoio


Impianti Idroelettrici


Oceanica Impianti a maree, moto ondoso, correnti marine Impianti a maree, moto ondoso, correnti marine



Impianti Geotermici


Impianti Geotermici


BIOGAS




Impianti a Biomassa Ai sensi della legislazione Ai i d ll l i l i comunitaria (Dir. 2009/28/CE) si definisce biomassa definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse comprese la pesca e connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”


ORIGINE BIOMASSE •Comparto agricolo •Comparto zootecnico •Comparto forestale p •Residui industriali •Residui industriali •Residui urbani R id i b i


SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano  i di i li ll i d i i l carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti p g p p di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; t i hi l l t bbli d li i li


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano al consumo umano  sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da d tti d ti ti l i i i li f hi d centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;  sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili g p all’uomo o agli animali;  tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo malattie trasmissibili all uomo o agli animali; o agli animali;  rifiuti da cucina e ristorazione;  sottoprodotti di animali acquatici;


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano al consumo umano  stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);  tubo digerente e suo contenuto;  Farine di carne e d Farine di carne e d’ossa ossa ;;  sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento dalla gestione del verde e da attività allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale • effluenti zootecnici; e ue t ootec c ; • paglia; • pula; t hi • stocchi; • fieni e trucioli da lettiera. p g • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dall’espianto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui del verde pubblico e privato.


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali i d i li • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); disoleata, acque di vegetazione); • sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo b i d l di di agrumi, spremitura di pere, i i di mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, p gg ( , sbucciatura, confezionamento, ecc.);


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali i d i li •• sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); • sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); di t li i i l )


Tabella 1.A ‐ ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • pannello di spremitura di alga; • sottoprodotti dell’industria • sottoprodotti dell industria della panificazione, della pasta alimentare, della panificazione della pasta alimentare dell’industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); • sottoprodotti della torrefazione del caffè; • sottoprodotti della lavorazione della birra;

4 Sottoprodotti provenienti da attività industriali 4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali • sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti


BIOMASSE



PREMIO BIOMASSE FILIERA




Meccanismi di incentivazione I soggetti responsabili dell'impianto possono accedere all'incentivo attraverso: richiesta diretta dell'incentivo; i ii iscrizione ad appositi registri degli impianti; d ii i i d li i i i partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso. L'accesso diretto all'incentivo è riservato agli impianti di p p g è necessaria dimensioni più piccole, l'iscrizione al registro per gli impianti con potenze più importanti, mentre la partecipazione alle aste è riservata ai grandi impianti.





Iscrizione al registro


Iscrizione al registro


PAUSA




L’efficienza energetica costituisce una priorità nell’ambito del panorama energetico nazionale e contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente, nonché dell’obiettivo europeo di riduzione del consumo di energia primaria al 2020. di id i d l di i i i l 2020 In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica ‐ TEE), che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, rivestono un ruolo centrale, rappresentando una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici di riduzione dei consumi energetici.


Il quadro normativo di riferimento I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 hanno introdotto nella legislazione italiana il sistema dei Certificati Bianchi, prevedendo che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, attraverso: p g p , ‐ la realizzazione di progetti di efficienza energetica che diano diritto a Certificati Bianchi oppure ‐ ll’acquisto acquisto dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul mercato dei TEE


Il Decreto 28 dicembre 2012 ha modificato, potenziato e ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi: ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi: definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ‐ crescenti nel tempo ‐ che dovranno essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas ‐ con oltre 50 mila clienti finali ‐ dal 2013 al 2016 stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali incentivati mediante l’emissione di Certificati Bianchi finali, incentivati mediante l’emissione di Certificati Bianchi introducendo nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei Certificati Bianchi per il rilascio dei Certificati Bianchi Il Decreto richiama le Linee Guida EEN 09/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ( (AEEG) )



Per adempiere agli obblighi ciascun distributore di energia elettrica è tenuto, nel periodo 2013‐2016, a realizzare misure ed interventi (progetti) che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno anno 2013 2013 • 3,71 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 4,26 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 5,23 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016


I distributori di gas naturale sono tenuti, invece, a realizzare misure ed interventi in grado di ridurre i consumi di energia primaria, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 2,48 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013 3,04 milioni di Certificati ianchi, da conseguire nell anno 0 4 • 3,04 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 3,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 4,28 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016


Il totale dei titoli emessi dall’avvio dell’operatività del registro dei TEE al 31 dicembre 2012 è pari a 17.229.742 di cui: p 9.730.326 del tipo I (energia elettrica); 4.772.223 del tipo II (gas); 2.727.193 del tipo III (energia primaria). d l ( ) IlIl numero totale di TEE scambiati nel secondo semestre 2012 sul numero totale di TEE scambiati nel secondo semestre 2012 sul mercato organizzato e gestito dal GME risulta pari a 616.233.


Soggetti ammessi al meccanismo di certifica ione certificazione Soggetti obbligati: Soggetti obbligati:  i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50 000 clienti finali più di 50.000 clienti finali i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali


Soggetti ammessi al meccanismo di certifica ione certificazione Soggetti volontari: Soggetti volontari:  Società di Servizi Energetici (SSE) Società di Servizi Energetici (SSE)  Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)  Società controllate dai distributori obbligati  Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo  Imprese ed Enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia i in conformità con la certificazione ISO 50001 o che abbiano f ità l tifi i ISO 50001 h bbi nominato volontariamente un energy manager


Il meccanismo dei certificati bianchi è normato in dettaglio dall’allegato dall allegato A alla delibera dell A alla delibera dell’AEEG AEEG EEN 09/11 ‐ EEN 09/11 la Linea la Linea Guida. Questa individua tre metodi per la valutazione delle p p proposte: 1. metodi di valutazione standardizzata 2. metodi di valutazione analitica 3. metodi di valutazione a consuntivo

Metodi di valutazione standardizzata. Questo primo metodo è stato mutuato dalle esperienze delle Q p p precedenti leggi di incentivazione 308/82 e 10/91. La valutazione standardizzata viene effettuata sulla base di schede tecniche deliberate dall’AEEG.






Metodi di valutazione analitica Tramite tale metodo viene quantificato il risparmio energetico sulla scorta di un algoritmo specifico per ogni i ll di l i ifi i scheda tecnica pertinente. L’algoritmo, in questo caso, viene alimentato con pochi parametri caratterizzanti lo stato di alimentato con pochi parametri caratterizzanti lo stato di funzionamento e di assorbimento energetico dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento. Di conseguenza il proponente si deve impegnare a trasmettere tali dati all’AEEG anno per anno, per vedersi riconosciuti i corrispondenti titoli di efficienza. d i i i ti i i d ti tit li di ffi i


Metodi di valutazione a consuntivo Una proposta che ricade nella valutazione a consuntivo prende il nome di Proposta di Progetto e Programma di misura (PPPM). Il Il metodo a consuntivo viene applicato alle proposte: t d ti i li t ll t 1) per le quali non sono disponibili schede tecniche di 1) per le quali non sono disponibili schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica 2) comprendenti interventi eterogenei per metodo di valutazione, da realizzarsi presso un unico cliente. i li t


1) realizzare un intervento presso un unico cliente (es. sostituire scalda acqua elettrici del cliente A con scalda acqua a gas); scalda‐acqua elettrici del cliente A con scalda‐acqua a gas); 2) realizzare lo stesso intervento presso più clienti (es. sostituire scalda‐acqua elettrici con scalda‐acqua a gas presso i clienti A, B q q g p , e C, comunque ubicati sul territorio nazionale); si parlerà in questo caso di ‘progetto’; 3) realizzare, presso uno stesso cliente, più interventi afferenti a diversi metodi di valutazione. Per es., per lo stesso cliente A: sostituire scalda acqua elettrici con scalda acqua a gas (metodo ‐ sostituire scalda‐acqua elettrici con scalda‐acqua a gas (metodo standardizzato) ‐ installare inverter in motori su sistemi di pompaggio di potenza p p gg p superiore a 22 kW (metodo analitico) ‐ recuperare calore da un processo produttivo (metodo a consuntivo))



I Certificati Bianchi sono cumulabili con: • gli incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento p energetico. g Il divieto di cumulo dei Certificati Bianchi riguarda esclusivamente altri incentivi “statali”. •le agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica,


I Certificati Bianchi non sono cumulabili con: • le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3 gennaio 2013 g • l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive emissioni complessive • finanziamenti statali concessi in conto capitale p


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