LEZIONE 3
CONTO ENERGIA RITIRO DEDICATO SCAMBIO SUL POSTO SCAMBIO SUL POSTO DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONI FISCALI ANALISI ECONOMICA ANALISI ECONOMICA
Traiettorie solari l
R di i Radiazione totale t t l
G I D R G = I + D + R Radiazione Globale = Diretta + Diffusa + Riflessa
R di Rendimento di un impianto fotovoltaico t di i i t f t lt i La produzione di energia elettrica fin qui indicata e al lordo delle La produzione di energia elettrica fin qui indicata e al lordo delle perdite all'interno del campo fotovoltaico(lato c.c.) e nella parte c.a. (resto dell' impianto). ( p ) Le perdite nel campo fotovoltaico sono dovute soprattutto a: aumento della temperatura delle celle; eventuali ombreggiamenti; riflessione della luce sulla superficie dei moduli ; riflessione della luce sulla superficie dei moduli ; accumulo di sporcizia sulla superficie dei moduli; non linearità tra irraggiamento e prestazioni dei moduli; gg p ; dissimmetrie (mismatch); effetto Joule nei cavi e nelle apparecchiature elettriche.
Diagrammi Solari l
S Sopralluogo ll Vanno considerate Ie ombre di edifici, alberi, tralicci, ecc. ma anche , , , di elementi apparentemente insignificanti, quali fili sospesi, antenne, comignoli,ecc.
S Sopralluogo ll Bussola ‐ Clinometro ‐ Diagramma solare
“TIPI DI ENERGIA”
“ “TIPI DI ENERGIA”” EFV = Energia prodotta dall’impianto FV Eu = Energia utilizzata EIMM = Energia immessa in rete E i i i EPREL = Energia prelevata dalla rete
EFV = Energia prodotta dall’impianto FV Energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. T l Tale energia prodotta varia al variare delle condizioni di i d i l i d ll di i i di irraggiamento del sistema fotovoltaico. Tale energia prodotta può essere immediatamente utilizzata (Eu = Energia utilizzata ) oppure essere immediatamente utilizzata (E Energia utilizzata ) oppure immessa in rete ( EIMM = Energia immessa in rete ). Abbiamo quindi che EFV = Eu + EIMM Quando l’impianto non produce energia oppure quando la produzione dell’impianto non è sufficiente a coprire i fabbisogni istantanei di energia “siamo istantanei di energia siamo costretti costretti” a prelevare energia dalla a prelevare energia dalla rete ( EPREL = Energia prelevata dalla rete )
E E
Il f bbi Il fabbisogno totale di energia è paria a t t l di i è i u + PREL PREL
CONTO ENERGIA Il conto energia è uno meccanismo di Il conto energia è uno meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici fotovoltaici e solari termodinamici. Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo Conto Energia) ed è attualmente regolato dal Decreto Ministeriale del luglio 2012 (Quinto Conto Energia) 05 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Possono beneficiare del Possono beneficiare del Conto Energia Conto Energia le persone fisiche, le le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici.
QUINTO CONTO ENERGIA QUINTO CONTO ENERGIA DM 5 LUGLIO 2012 meglio conosciuto come V Conto Energia DM 5 LUGLIO 2012 meglio conosciuto come V Conto Energia Le tariffe incentivanti sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche: •impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative; •impianti fotovoltaici suddivisi per tipologie installative; •impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV); ( ); •impianti fotovoltaici a concentrazione (CPV). Non tutti gli impianti possono accedere direttamente alla tariffa incentivante. Per alcune tipologie impiantistiche è prevista l’i i i l’iscrizione ad un registro. d it
QUINTO CONTO ENERGIA QUINTO CONTO ENERGIA •impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli f l d k l l impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto comportano un incremento della potenza dell impianto non superiore non superiore a 12 kW; •impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) p g ( ) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€; i i if l i i li id A i i i i bbli h •impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€ (nel box sottostante è riportata la definizione di Amministrazione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione della norma);
QUINTO CONTO ENERGIA QUINTO CONTO ENERGIA •impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici, •impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici che rispettino la definizione riportata in Appendice C, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa p p p rimozione dell’eternit o dell’amianto; •impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di i 20 kW i i i l i li i i i li i i di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto superiore a 12 kW e non incremento della potenza dell impianto superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella prevista. •impianti fotovoltaici a concentrazione (CPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli i incentivi di 50 ML€; i i di 50 ML€
QUINTO CONTO ENERGIA QUINTO CONTO ENERGIA Analizziamo i casi nei quali evitiamo i registri: Se sono un pubblica amministrazione(tetto di spesa previsto 50 ML€ ) S Se realizzo un impianto fotovoltaico di potenza fino a 50 kW in li i i t f t lt i di t fi 50 kW i sostituzione di un tetto in amianto Se realizzo un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche Se realizzo un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative oppure un impianto fotovoltaico a concentrazione. (tetto di spesa previsto 50 ML€ ) Se realizzo un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, e chiedo una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella prevista. ll it Se realizzo un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 12 kW
Il DM 5 LUGLIO 2012 classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie impiantistiche: impianti fotovoltaici “su edifici” ed “altri impianti fotovoltaici” . f l i i“ difi i” d “ l i i i i f l i i” La guida del GSE ci è molto utile per capire al meglio le varie tipologie impiantistiche Allora cosa si intende per impianti su tipologie impiantistiche. Allora, cosa si intende per impianti su edifici e cosa per altri impianti? •gli impianti fotovoltaici “su edifici”, installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell’Allegato 2 del Decreto •gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici i d i ll d i l i non ricadenti nella precedente tipologia, Impianti Fotovoltaici su edifici: sono impianti fotovoltaici installati su edifici posizionati secondo le modalità individuate nell’allegato su edifici posizionati secondo le modalità individuate nell allegato 2 2 del Decreto. Altri impianti: sono gli impianti che non rientrano nella categoria su edifici.
Affinchè Affi hè gli impianti rientrino nella prima categoria, ovvero li i i ti i t i ll i t i impianti fotovoltaici su edifici, devono soddisfare due requisiti. LL'impianto impianto fotovoltaico deve essere installato su di un edificio,i fotovoltaico deve essere installato su di un edificio i moduli fotovoltaici devono essere installati secondo delle modalità ben prestabilite. In particolare, per "edificio" si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; Oltre a ciò, nel quinto conto energia, è stata introdotta una ulteriore precisazione “ Tutte le strutture (compresi i fabbricati rurali), in linea con la definizione che chiuso energeticamente l citata i d fi i i h presuppone un volume l hi i certificabile secondo la normativa nazionale, rientrano tra i manufatti per i q quali è p possibile accedere alle tariffe “su edifici”,, a p prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
QUINTO CONTO ENERGIA QUINTO CONTO ENERGIA Si precisa che per edifici a destinazione destina ione produttiva prod tti a non soggetti a obbligo di certificazione energetica, di cui all’art. 7 comma 8, lettera c) del Decreto, si intendono gli edifici non residenziali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. ” tariffa gli impianti Per poter accedere alla pertinente tariffa, realizzati sugli edifici devono rispettare le condizioni tecniche previste dall dall’allegato allegato 2 del Decreto e sinteticamente riportate nella Tabella A1 della guida GSE
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su copertura con pendenza fino a 5°
M d li f Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda l i ii ll i i f ld
Una possibilità davvero interessante, per chi non ha disponibile, per vari motivi, una superficie di copertura è la possibilità di i installare i moduli fotovoltaici in qualità di frangisole. Anche in ll i d li f l i i i li à di f i l A h i questo caso avremo diritto alla tariffa massima, ovvero alla tariffa riservata agli impianti su edifici riservata agli impianti su edifici.
Se non rientri nella casistica precedente non perderti d d’animo animo. Puoi sempre accedere alle tariffe incentivanti previste per gli altri p fotovoltaici. In ggenere rientrano in tale tipologia p g ggli impianti impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
Attenzione. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline h hanno diritto alla tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa di i ll iff i ll di i i l iff spettante per impianti fotovoltaici “su edifici” e la tariffa spettante per “altri per altri impianti fotovoltaici impianti fotovoltaici”
Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole Il D.L. 1/2012, come convertito dalla legge 27/2012, ha modificato l / d ll l / h df le condizioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. In particolare l’articolo 65 comma 1 recita “1. Agli impianti solari p g p fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto l il i 3 2011 28” legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 11 D.lgs. 3 marzo 2011, n.28) Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti per i quali la richiesta del pertinente ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del pertinente titolo autorizzativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 , , del D.lgs. 3 marzo 2011, sopra, all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile la cui potenza d’obbligo Po è determinata secondo quanto nel seguito riportato:
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori: a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° ggennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ; p c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017. Per gli edifici pubblici la quota d’obbligo precedentemente definita l df bbl l d’ bbl d d f è incrementata del 10%
Qualora si intenda realizzare un impianto fotovoltaico di potenza P gg p g , p maggiore della potenza d’obbligo Po, è possibile accedere alle tariffe incentivanti del Decreto limitatamente alla potenza dell’impianto P – Po. L’energia lorda prodotta dall’impianto E è calcolata nel seguente modo:
in cui Em rappresenta l’energia misurata sul contatore di produzione relativo all’intero impianto
LIMITE DI SPESA LIMITE DI Il periodo di vigenza del quinto Conto Energia è suddiviso in intervalli semestrali, caratterizzati da valori tariffari decrescenti. Il D Il Decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni t di li i i i d it t i i solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6 7 miliardi di euro l’anno cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei registri). La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno sarà determinata con le stesse modalità previste al raggiungimento dei 6 miliardi di di euro (in Appendice B sono riportate le modalità di calcolo (i A di B i t t l d lità di l l del costo indicativo cumulato annuo).
Le tariffe incentivanti hanno durata ventennale!
EFV = EEu + E + EIMM
EIMM IMM = = ll’energia energia immessa viene valorizzata con la tariffa immessa viene valorizzata con la tariffa omnicomprensiva
Eu= l’energia consumata istantaneamente viene valorizzata con la tariffa premio per autoconsumo valorizzata con la tariffa premio per autoconsumo
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Consiste nella cessione dell’energia Consiste nella cessione dell energia elettrica immessa in rete elettrica immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore remunerarla, corrispondendo al produttore un pre prezzo o per per ogni ogni kWh ritirato. Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al Ritiro Dedicato. Dedicato
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO Al GSE è attribuito il ruolo di: è attribuito il ruolo di: •soggetto che ritira commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi diritto e la rivende sul mercato elettrico; •utente del dispacciamento t t d l di i t in immissione e utente del trasporto i i i i t t d lt t in immissione in relazione alle unità di produzione nella disponibilità dei produttori; disponibilità dei produttori; •interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema elettrico tanto per la compravendita di energia quanto per i principali servizi connessi.
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO A chi è rivolto Possono richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni: •potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride; •potenza potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente); •potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride; •potenza potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore. d fl t hé ll tit l ità di t d tt
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO Come attivare il servizio Come attivare il servizio I produttori che intendano avvalersi del servizio di p ritiro dedicato devono presentare un’apposita istanza di ritiro dedicato al GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio d ll’ dell’impianto, attraverso il portale informatico l l f messo a disposizione dal GSE. Successivamente, sarà attivato il rapporto contrattuale mediante la stipula della convenzione con il GSE. GSE contrattuale mediante la stipula della convenzione con il
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO I prezzi minimi garantiti L’energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici con il meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata dal GSE al “prezzo valorizzata dal GSE al prezzo medio zonale orario medio zonale orario”, ovvero al prezzo ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria ‐ formatosi sul mercato elettrico ‐ p p corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto. I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “prezzi minimi garantiti”) per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete senza pregiudicare la possibilità di ricevere kWh annui immessi in rete, senza pregiudicare la possibilità di ricevere di più nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa. I prezzi minimi garantiti sono aggiornati p gg p g gg annualmente dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).
RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO Alla fine di ogni anno, il GSE riconosce un conguaglio a favore degli i i ti impianti per i quali il ricavo associato ai prezzi orari zonali risulti più i li il i i t i i i li i lti iù elevato di quello risultante dall’applicazione dei prezzi minimi garantiti garantiti. Dal 2012 l’AEEG ha previsto una variazione nella determinazione dei prezzi minimi garantiti, che saranno differenziati per fonte rinnovabile utilizzata. Nella tabella 1 sono riportati i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7.5 (del. AEEG 280/07).
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO Cos è Cos’è Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. quello in cui avviene la produzione.
EIMM = Energia immessa in rete E i i i t EPREL = Energia prelevata dalla rete
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto p gg Responsabile di un impianto che presenti un’apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia i il l i i bil ll’ i elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia associabile all energia elettrica prelevata e consumata in un elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale g meccanismo non sostituisce l’incentivazione in Conto Energia.
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO Lo scambio sui posto viene gestito da un unico soggetto Lo scambio sui posto viene gestito da un unico soggetto intermediario a livello nazionale (GSE); • il cliente paga integralmente al Distributore il valore in bolletta p g g dell'energia prelevata; • lo scambio sul posto si concretizza nell'erogazione da parte del GS di GSE di un contributo in conto scambio appositamente definito in ib i bi i d fi i i modo da garantire, al più, quanto pagato dall'utente per I'energia elettrica prelevata elettrica prelevata.
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO SSono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui i t ti it l GSE l ll i disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti: alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW; alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007); di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO Il contributo in conto scambio viene determinato tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni d ll li i tt i ti h d ll’i i t d ll di i i contrattuali di ciascun Utente delloscambio con la propria Impresa di vendita e corrisposto trimestralmente, in acconto e di vendita e corrisposto trimestralmente, in acconto e annualmente a conguaglio del periodo precedente. Il GSE pubblica e tiene aggiornato sul proprio Portale Internet il documento Regole tecniche contenente i criteri di determinazione del contributo Il contributo viene calcolato dal GSE sulla base del contributo. Il contributo viene calcolato dal GSE sulla base delle informazioni che i Gestori direte e le Imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE. tenute a inviare periodicamente al GSE.
IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO II criterio per il calcolo della compensazione abolisce il concetto di "net metering" (il conguaglio non avviene più tra i kilowattora immessi e prelevati dalla rete) ma tiene conto: immessi e prelevati dalla rete), ma tiene conto: • del valore dell'energia immessa in rete (alle condizioni g ( economiche del ritiro dedicato); • del valore dell'energia prelevata dalla rete (componente energia della bolletta relativa alla tariffa di vendita del kilowattora); • degli oneri per I'accesso alla rete da parte del cliente, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata della quantità di energia elettrica scambiata.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Nei seguenti quattro casi presentati si vuole evidenziare il Nei seguenti quattro casi presentati si vuole evidenziare il funzionamento schematico del calcolo del contributo in conto scambio. Nella parte superiore dei quattro grafici sono indicate le quantità di energia immessa e prelevata e, dal confronto tra le due quantità, l’ammontare dell’energia elettrica scambiata. Nella parte inferiore dei grafici è riportato il controvalore in Euro delle quantità fisiche in immissione e in prelievo delle quantità fisiche in immissione e in prelievo. Sulla quantità dell’energia scambiata, infine, viene calcolata la p parte del contributo commisurata agli oneri di trasporto. g p Nella parte inferiore del grafico èindicato l’articolo della d lb deliberazione ARG/elt74/08 di riferimento. / l / d f
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
CASO 1 La quantità di energia elettrica immessa nell CASO 1 La quantità di energia elettrica immessa nell’anno anno è maggiore è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è superiore all’onere acquisto energia. g p q g
CASO 2 La quantità di energia elettrica immessa nell’anno è minore CASO 2L tità di i l tt i i ll’ è i della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell’energia dell energia immessa èinferiore immessa èinferiore all all’onere onere acquisto energia. acquisto energia.
CASO 3 La quantità di energia elettrica immessa nell CASO 3 La quantità di energia elettrica immessa nell’anno anno è maggiore è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è inferiore all’onere acquisto energia. g q g
CASO 4 La quantità di energia elettrica immessa nell CASO 4 La quantità di energia elettrica immessa nell’anno anno è minore è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è superiore all’onere acquisto energia. g p q g
Convenzione di scambio sul posto Convenzione di scambio sul posto E possibile proporre istanza se vi è coincidenza tra il titolare E’possibile proporre istanza se vi è coincidenza tra il titolare dell’impianto (Utente dello scambio) e il soggetto titolare del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata e, inoltre, se le q g p , , immissioni e il prelievo di energia elettrica avvengano sullo stesso punto di scambio con la rete elettrica. Il contributo in conto scambio sarà calcolato dal GSE trimestralmente in acconto e corrisposto quando l’importo trimestralmente in acconto e corrisposto quando l importo superi superi la soglia minima di Euro 100. Su base annuale sarà calcolato e corrisposto il conguaglio del contributo in conto scambio maturato p g g in corso d’anno.
IlIl GSE, inoltre, eroga un contributo pari a Euro 50 per ogni kW di GSE inoltre eroga un contributo pari a Euro 50 per ogni kW di potenza dell’impianto entro i trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui èavvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. li i d ll d lib i 74/08 Il sistema predisposto dal GSE prevede che la regolazione di ogni aspetto del rapporto avvenga esclusivamente per via informatica per aspetto del rapporto avvenga esclusivamente per via informatica per cui anche l’emissione delle eventuali fatture o delle note di pagamento, avverràunicamente attraverso il portale informatico a disposizione dei singoli Utenti dello scambio. In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la i l’Ut t d ll bi l b l valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia totalmente l onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete.
Il GSE eroga il contributo in conto scambio: Il GSE eroga il contributo in conto scambio: 1.in acconto su base trimestrale utilizzando le misure trasmesse dai distributori e effettuando una stime sull’onere sostenuto per il prelievo di energia elettrica da parte dell’utente; 2.a conguaglio su base annuale solare utilizzando le misure trasmesse dai distributori e l’onere sostenuto in prelievo trasmesso dalle dai distributori e l’onere sostenuto in prelievo trasmesso dalle imprese di vendita e valorizzando l’eventuale credito riportabile dagli anni precedenti anni precedenti
CONFRONTI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE EFV = Energia prodotta dall’impianto FV Eu = Energia utilizzata EIMM = Energia immessa in rete Energia immessa in rete EPREL = Energia prelevata dalla rete CONTO ENERGIA Eu = Tariffa premio su Autoconsumo EIMM = Tariffa Omnicomprensiva
SCAMBIO SUL POSTO Eu = nessun incentivo Eu = nessun incentivo RITIRO DEDICATO
EIMM = Prezzo zonale EIMM = Prezzo zonale (prezzi minimi) + Oneri
Le detrazione fiscale sulle Le detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie ristrutturazioni edilizie
Gli impianti fotovoltaici possono usufruire delle Gli impianti fotovoltaici possono usufruire delle detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie Dal 1° D l 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni i 2012 l d t i fi l ll i t tt i i edilizie non ha più scadenza. LL’agevolazione agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previstoil suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. per il periodo d’imposta 2013 – detrazione del 50% per le spese sostenute dall detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del periodo inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti – detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro. t i di 48 000
DETRAZIONI FISCALI ÈÈ possibile detrarre dall possibile detrarre dall’Irpef Irpef (l (l’imposta imposta sul reddito delle sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la , p , detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
DETRAZIONI FISCALI La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. successivi L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i L’ t l i d ll ddi i f t tti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non tt t i li iti d ll’I f d t l’ i ti N è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Ò Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta i t tt i t tti i t ib ti tt ti ll’i t sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. l t it i d ll St t L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili g p p p g ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Ò L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: ■ proprietari o nudi proprietari proprietari o nudi proprietari ■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ■ locatari o comodatari ■ soci di cooperative divise e indivise ■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ■ soggetti indicati nell soggetti indicati nell’articolo articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,imprese familiari), alle stesse condizioni gg q q p , p ), previste per gli imprenditori individuali.
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l In particolare dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, q p , in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è sufficiente indicare nella dichiarazione dei operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto ,g g che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati di seguito: ■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) ( ) ■ ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta ■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori ( (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella li i i i i di difi i id i li) b ll millesimale di ripartizione delle spese ■ dichiarazione di consenso del possessore dell dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi ■ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo i i i ) l i d l i l abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
C Comunicazione all’Azienda sanitaria locale i i ll’A i d i i l l Deve essere inviata all Deve essere inviata all’Azienda Azienda sanitaria locale competente per sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: g ■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi ■ natura dell’intervento da realizzare ■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione ■ data di inizio dell’intervento di recupero. p La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl. d l’ bbl d ll f l ll l
Pagamento mediante bonifico Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: ■ causale del versamento causale del versamento ■ codice fiscale del soggetto che paga p p g ■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
P Pagamento mediante bonifico t di t b ifi Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Ritenuta sui bonifici Ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta p p dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: p g ,q ■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria ■ il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale il t è t t it t it b ifi b i t l ■ non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate ■ non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione ■ le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali ■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori.
SE CAMBIA IL POSSESSO SE CAMBIA IL POSSESSO Se l immobile sul quale è stato eseguito l intervento di recupero Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle g , quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di i di di iù i l di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. i f i ll’ i d ll’i bil
Esempio impianto da 10 kWp Costo impianto 14000+iva = 15400€ iva incl. Detrazioni 7700€ Detrazioni 7700€
10 rate annuali costanti di 770€ 10 rate annuali costanti di 770€
Anno1 Irpef dovuta 5000€ Detrazioni 770€ f Irpef pagata 4230€
Anno2 Irpef dovuta 500€ Detrazioni 770€ Irpef pagata 0€
Anno3 Irpef dovuta 5000€ Detrazioni 770€ Irpef pagata 4230€
Anno4 ... 10 Anno4 10 Irpef dovuta ...€ Detrazioni 770€ Irpef pagata ...€