CORSO ENERGY MANAGER
Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico Interventi agevolabili, soluzioni tecniche e scelte pi첫 convenienti
Ing. Fabio Fabbricatore
Le agevolazioni fiscali del 50% e 65% Le agevolazioni fiscali sono degli strumenti a sostegno della crescita economica del paese e che consentono di raggiungere, p er come imposto dall’Unione Europea, obbiettivi entro il 2020 in termini risparmio energetico.
Gli sgravi fiscali sono previsti per:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
50% (anziché 36%) per 96.000 euro di spesa massimaper le spese effettuate dal 26 giugno 2012 ( DL 83/2012)
DL. N.147/2013 Scadenza 31 dicembre 2014 50% limite max 96.000 euro Spese sostenute nel 2015, 40% limite max. 96.000 euro Dal 01 gennaio 2016 36% limite max 48.000 euro
RISPARMIO ENERGETICO
65% (anziché 55%) 100.000 euro interventi di riqualificazione globale 60.000 euro interventi sull’involucro 60.000 euro installazione di pannelli solari 30.000 sostituzione impianti di riscaldamento (DL 63/2013)
65 % fino al 31 dicembre 2014 50 % per il 2015, 36% dal 01/01/2016 Per le parti comuni degli edifici condominiali 65% fino al 30/06/2015 50% dal 01/07/2015 fino al 30/06/2016
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta ai proprietari, ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: • proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • locatari o comodatari; • soci di cooperative divise e indivise; • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali ; • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili In edilizia per “ristrutturazione edilizia” si intendono una moltitudine di interventi che nell’ambito delle normative sulle agevolazioni fiscali sono stati più volte modificati nel corso degli anni, nonché chiariti dal legislatore stesso. L’elenco degli interventi per i quali spetta la detrazione allo stato attuale comprende:
i lavori di manutenzione straordinaria, quelli di ristrutturazione, e le opere di restauro e risanamento conservativo eseguiti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze; i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelli di ristrutturazione, e le opere di restauro e risanamento conservativo effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di ascensori e strumenti comunque idonei a favorire la mobilità interna di disabili; le opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio il montaggio di vetri anti-infortunio, l'installazione di corrimano, l'installazione di apparecchi di presenza di gas inerti, ecc.); l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sia free standing che da incasso di classe non inferiore alla A, destinati all'abitazione da ristrutturare (la detrazione si applicherà ad una spesa massima di 10.000 euro, tale importo andrà ad aggiungersi al tetto di spesa di 96.000 euro, previsto per per i lavori di ristrutturazione edilizia, il tetto di spesa complessivo sale quindi a 106.000 euro); gli interventi di bonifica dell'amianto;
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili A titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un elenco dei principali interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50%, suddivisi nel caso di intervento su singole unità abitative oppure su parti condominiali. Interventi sulle singole unità abitative Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne; Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura; Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni; Ampliamento con formazione di volumi tecnici Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne; Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno; Ascensore e/o montacarichi Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi; Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione; Barriere architettoniche Eliminazione Box auto Nuova costruzione (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare);
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni; Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico). Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti; Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti; Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne; Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione; Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Con modifiche distributive interne Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione; Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti;
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Contenimento dell'inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge “livelli sonori”) Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti; Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alle norme vigenti in materia) Nuovo impianto, senza opere edilizie; Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione; Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni; Impianto elettrico e impianto idraulico Sostituzione dell'impianto o integrazione per messa a norma; Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova installazione con o senza opere esterne
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata) Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti Porta blindata esterna, Porta-finestra, Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi Porta blindata interna Nuova installazione Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purchÊ sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature Realizzazione di servizio igienico interno Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (65%)
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento dell'altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione; Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti; Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume) Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà; Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti; Tetto Sostituzione dell'intera copertura Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche - Sostituzione totale per formazione nuovo tetto Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento Trasformazione di balcone in veranda Vespaio Rifacimento Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi;
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Interventi sulle parti condominiali Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Si intende dunque con MANUTENZIONE ORDINARIA, l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni. Quindi, la principale differenza di trattamento fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sta proprio nella loro natura, la prima comprendente la semplice manutenzione correttiva e la manutenzione preventiva minore (limitatamente alle operazioni di routine e di prevenzione del guasto), la seconda comprendente tutte le restanti azioni manutentive come la manutenzione migliorativa e la manutenzione preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che in genere aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità). Costituiscono interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Sono compresi nella tipologia dei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO gli interventi rivolti a conservare l'immobile (spesso di valore storico ed artistico) e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Esempio: gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Tra gli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un immobile del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
La Detrazione Fiscale del 50% per l’installazione di un impianto fotovoltaico Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
La Detrazione Fiscale del 50% e lo scambio sul posto per l’installazione di un impianto fotovoltaico Come funziona un impianto fv: l’energia prodotta e quella prelevata
Quando l’impianto fotovoltaico produce, l’energia prodotta ha due possibili vie: o viene direttamente auto-consumata nel momento stesso della produzione, oppure viene immessa in rete e conteggiata dal contatore di scambio. Quando l’impianto fotovoltaico non produce, l’energia necessaria viene prelevata dalla rete elettrica. Questa energia viene pagata normalmente attraverso le bollette elettriche. Ogni utente avrà le tariffe previste dal proprio operatore elettrico. Dunque abbiamo da un lato l’energia immessa, dall’altro lato l’energia prelevata.
La Detrazione Fiscale del 50% e lo scambio sul posto per l’installazione di un impianto fotovoltaico
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Oltre alla detrazione del 50% garantiscono gli introiti economici degli impianti fotovoltaici, ad uso domestico, il contributo di scambio sul posto e il pagamento dell’eccedenza. -
Lo scambio sul posto (SSP) non è un “incentivo”. Gli incentivi sono terminati a luglio 2013, mentre lo scambio sul posto è ancora in vigore ed è cumulabile con le detrazioni fiscali. Lo scambio sul posto può essere scelto alternativamente solo al ritiro dedicato, cioè alla vendita diretta di energia al gestore dei servizi energetici (Gse). Quest’ultima però, nel caso di impianto al servizio dell’abitazione, è sconsigliata in quanto molto meno remunerativa.
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Lo scambio sul posto prevede un contributo in conto scambio che viene calcolato in maniera abbastanza complessa sulla base di diversi parametri, che variano nel tempo come variano i prezzi dell’energia sul mercato elettrico. Per questo motivo l’entità del contributo viene stimata, varia da caso a caso e dipende, oltre che dai prezzi correnti di mercato, dalle quantità effettive di energia immessa e prelevata nella rete.
Visti i prezzi ridotti rispetto al passato delle installazioni per gli impianti domestici, che è possibile usufruire contemporaneamente dello scambio sul posto e delle detrazioni fiscali, questi contributi sono di fatto equiparabili agli incentivi del Conto energia.
La Detrazione Fiscale del 50% e lo scambio sul posto per l’installazione di un impianto fotovoltaico Definizione: cos’è lo scambio sul posto Lo scambio sul posto garantisce che l’energia immessa in rete da un impianto fotovoltaico venga valorizzata economicamente, attraverso due meccanismi: il contributo dello scambio sul posto e la liquidazione dell’eccedenza. • IL contributo dello scambio sul posto è un rimborso compensativo che ripaga l’utente per l’energia che ha immesso in rete, fino ad un massimo pari alla quantità dell’energia già prelevata (da qui in concetto di scambio). La remunerazione è pari al prezzo di mercato dell’energia più il rimborso di una sola parte dei servizi di rete: distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri generali di sistema e non vengono rimborsate le imposte. Il fatto che solo una parte dei servizi e degli oneri generali, che costituiscono dei costi in bolletta, vengano ripagati, fa comprendere che la massima remunerazione si ottiene grazie all’autoconsumo. • Cosa succede se l’energia immesse in rete è di più di quella riprelevata per il proprio fabbisogno? Cioè come viene valorizzata la differenza? In questo caso si parla di eccedenze di immissioni rispetto ai prelievi. Quindi se a fine anno, a seguito del conteggio complessivo tra energia immessa e prelevata, risultano immissioni maggiori rispetto ai prelievi, l’energia immessa in più rispetto a quella compensata viene valorizzata ad un prezzo di vendita che è il prezzo di mercato medio dell’anno precedente (quindi senza alcun riconoscimento dei costi aggiuntivi dovuti a oneri e servizi). Il valore complessivo delle eccedenze può essere monetizzato e liquidato da parte del Gse, oppure può essere messo a credito nel contributo in conto scambio dell’anno successivo, a seconda di cosa sceglie l’utente.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Adempimenti Urbanistici e Titoli Abitativi richiesti Caso per Caso MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Questo tipo di interventi di manutenzione rientra nell’ambito dell’attività di edilizia libera e, come tale, non richiede l’ottenimento di particolari titoli edilizi, a meno che gli interventi non interessino l’impiantistica (per impianti termici ed elettrici servono apposite certificazioni) o che l’edificio non sia sottoposto a un vincolo (in tal caso servirà una specifica autorizzazione). Per le opere di manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici va richiesta la SCIA introdotta dalla Legge 122/2010 (o DIA). Nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utilizzata una semplice Comunicazione di Inizio lavori asseverata.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti alla presentazione della SCIA (o DIA) o alla richiesta di Permesso di Costruire. Nel caso in cui l'edificio interessato sia soggetto a vincolo architettonico o paesaggistico, sarà necessario richiedere il nulla osta.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Per le opere di ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso può essere presentata la SCIA. Per le opere che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, o aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici bisogna richiedere il Permesso di Costruire.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: - progettazione, consulenza, perizie; - acquisto dei materiali; - messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano e relative relazioni di conformità dei lavori; - imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, versamenti per la presentazione delle autorizzazioni urbanistiche); - oneri di urbanizzazione; - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Non possono essere detratti, invece, le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Documenti che devono essere posseduti dal contribuente: - domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); - ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta; - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; - dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi abilitazioni amministrative; - richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Comunicazione all’Azienda sanitaria locale Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, natura dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione e data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
L’agevolazione fiscale nella ristrutturazione edilizia: gli interventi agevolabili Pagamento mediante bonifico Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: - causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) - codice fiscale del soggetto che paga - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento..
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità .
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico IN COSA CONSISTE LA DETRAZIONE 65% Si tratta di una detrazione dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) concessa per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino al valore massimo indicato per le varie tipologie di interventi, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; Il limite massimo di detrazione varia in funzione del tipo di intervento:
Nel caso in cui vengono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento realizzato. Ad esempio, in caso di installazione dei pannelli solari termici e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è possibile fruire di una detrazione massima pari a 90.000 euro (60.000 € + 30.000 €). Come per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e, pertanto, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico SOGGETTI INTERESSATI La detrazione può essere richiesta, per gli interventi elencati nella pagina precedente, da: - persone fisiche; - soggetti titolari di reddito d'impresa; che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di “riqualificazione energetica” sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti. Possono fruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione o comodato. In riferimento all’esecuzione di interventi su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttuario – persona fisica – la Circolare 38/E del 2010 ha chiarito che la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino – persone fisiche – in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta. La documentazione da inviare all’ENEA può essere unica e riferita al complessivo intervento, nonché ad entrambi i beneficiari della detrazione; - il beneficio è esteso, per le PERSONE FISICHE, anche ad eventuali familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica su immobili a destinazione abitativa. La convivenza deve essere stabile e deve sussistere fin dall’inizio dei lavori (v. anche Circolare 34/E del 2008). Per le imprese non c’è l’obbligo di pagare con bonifico. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la detrazione spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, come chiarito nella Risoluzione 340/E del 2008; sono, pertanto, esclusi gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in quanto l’agevolazione è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. Con la Risoluzione 33/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i Comuni non possono beneficiare della detrazione, dato che non sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 917/86 (TUIR).
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.) in particolare: A. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, comma 344; B. Interventi sugli involucri degli edifici, comma 345; C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi, comma 346; D. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, comma 347;
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344
A. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Epi) inferiore a ai limiti definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 Allegato A. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano. Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344
Cosa è l’Indice di Prestazione Energetica Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato, della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta. L'indice di prestazione energetica Epi è l'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno. L' indice indica quanta energia viene consumata affinchè l'edificio (o l'unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento estivo e l'illuminazione artificiale (anche se ancora il calcolo degli ultimi due valori non è previsto dalla normativa nazionale per edifici residenziali). L'unità di misura per prestazioni relative ad edifici residenziali è il KWh/mq annuo.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08; • deve essere relativo all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (in altre parole, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio); • in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente; • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344 OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione; • impianti di cogenerazione, trigenerazione, ecc. • interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell’allegato A del D.M. 11/3/08;
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344
In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro pagando una sanzione da concordare con l’agenzia delle entrate • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07; • Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07). c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345
B. Interventi sugli involucri degli edifici Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre purchè confinanti con l'esterno o con locali non riscaldati. Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza U delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti (Decreto del 26 gennaio 2010). Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 a involucro opaco
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione); • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 a involucro opaco
OPERE AGEVOLABILI: le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 a involucro opaco
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 a involucro opaco
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro pagando una sanzione da concordare con l’agenzia delle entrate • Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07). • Attestato di qualificazione energetica, con i dati di cui all’allegato A del decreto edificio. c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 b infissi
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione); • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 b infissi
OPERE AGEVOLABILI: Persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. • va inoltre prodotto un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo e può essere riportato: • all’interno della certificazione del produttore; • o un’autocertificazione del produttore; • nell’asseverazione fatta dal tecnico.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 b infissi
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 345 b infissi
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro pagando una sanzione da concordare con l’agenzia delle entrate - Nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in: • Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente; - In tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente: • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”; • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”); c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 346 pannelli solari
C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 346 pannelli solari
Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell’Art.11 del D. Lgs. 28/2011, “gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. Alla luce del medesimo decreto (nello specifico, al punto 6 dell’Allegato 3), si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark (obbligatoria dal 29 marzo 2013).
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 347 impianti termici
D. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO 1) Impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW - il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn; - devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. - verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 347 impianti termici
2) Impianto con potenza nominale al focolare maggiore di 100 kW Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili. OPERE AGEVOLABILI: • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione. ASSEVERAZIONE: Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra; • in alternativa, certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 347 pompe di calore
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione (totale o parziale) del vecchio impianto termico e non come nuova installazione. • le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09; • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5% ASSEVERAZIONE: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata; • in alternativa nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; documentazione da trasmettere all’ENEA: • scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può anche essere redatta dal singolo utente.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 347 pompe di calore
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge, dopo aver consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economivo, è opinione dell’Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMMA 344 caldaie biomassa
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08; • deve assicurare i requisiti riportati nella nostra faq n°42, ossia: a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 3035; b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. d) inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4 dell’all. C al D. Lgs. N°192 del 2005. La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA.
Grazie per l’attenzione