INTRODUZIONE L’efficienza energetica costituisce una priorità nell’ambito del panorama energetico nazionale e contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente, nonché dell’obiettivo europeo di riduzione del consumo di energia primaria al 2020. di id i d l di i i i l 2020 In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica ‐ TEE), che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, rivestono un ruolo centrale, rappresentando una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici di riduzione dei consumi energetici.
INTRODUZIONE Il sistema dei Certificati Bianchi, anche chiamati Titoli di efficienza Il sistema dei Certificati Bianchi anche chiamati Titoli di efficienza energetica, si basa su un complesso meccanismo che prevede sia obblighi nei confronti dei distributori di energia elettrica e gas g g g naturale che benefici nei confronti di chi realizza interventi di riduzione di consumo di energia. Sono stabiliti sia gli obbiettivi di risparmio energetico, che devono conseguire i distributori di energia elettrica e gas , che i benefici che possono ottenere coloro che effettuano interventi di efficienza possono ottenere coloro che effettuano interventi di efficienza energetica. I soggetti obbligati potranno effettuare in prima persona gli gg g p p p g interventi di risparmio energetico o acquistare questo risparmio dai soggetti che volontariamente effettuano tali interventi.
Il quadro normativo di riferimento I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 hanno introdotto nella legislazione italiana il sistema dei Certificati Bianchi, prevedendo che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, attraverso: p g p , ‐ la realizzazione di progetti di efficienza energetica che diano diritto a Certificati Bianchi oppure ‐ ll’acquisto acquisto dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul mercato dei TEE
Il Decreto 28 dicembre 2012 ha modificato, potenziato e ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi: ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi: • definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ‐ crescenti nel tempo,che dovranno essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas ( con oltre 50 mila clienti finali) dal 2013 al 2016 •stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali incentivati interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l’emissione di Certificati Bianchi introducendo nuovi soggetti ammessi alla presentazione di nuovi soggetti ammessi alla presentazione di •introducendo progetti per il rilascio dei Certificati Bianchi IlIl Decreto richiama le Linee Guida EEN 09/11 dell Decreto richiama le Linee Guida EEN 09/11 dell’Autorità Autorità per l per l’energia energia elettrica e il gas elettrica e il gas (AEEG)
Per adempiere agli obblighi ciascun distributore di energia elettrica è tenuto, nel periodo 2013‐2016, a realizzare misure ed interventi (progetti) che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno anno 2013 2013 • 3,71 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 4,26 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 5,23 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016
I distributori di gas naturale sono tenuti, invece, a realizzare misure ed interventi in grado di ridurre i consumi di energia primaria, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 2,48 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013 3,04 milioni di Certificati ianchi, da conseguire nell anno 0 4 • 3,04 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 3,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 4,28 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016
Il totale dei titoli emessi dall’avvio dell’operatività del registro dei TEE al 31 dicembre 2012 è pari a 17.229.742 di cui: p 9.730.326 del tipo I (energia elettrica); 4.772.223 del tipo II (gas); 2.727.193 del tipo III (energia primaria). d l ( ) IlIl numero totale di TEE scambiati nel secondo semestre 2012 sul numero totale di TEE scambiati nel secondo semestre 2012 sul mercato organizzato e gestito dal GME risulta pari a 616.233.
I CERTIFICATI BIANCHI II Certificati Bianchi, Certificati Bianchi fanno parte della categoria dei Titoli di Efficienza fanno parte della categoria dei Titoli di Efficienza Energetica, e sono dei titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico in una struttura abitativa e l'utilizzo in maniera ottimale g dell' energia. I Certificati Bianchi si fondano sull'obbligo di raggiungere un obiettivo annuo di risparmio energetico, preventivamente stabilito: è il primo Paese ad aver reso obbligatorio il meccanismo dei ll'Italia Italia è il primo Paese ad aver reso obbligatorio il meccanismo dei Certificati Bianchi che prevede la soglia da mantenere nel risparmio g energetico.
CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI BIANCHI II Certificati Bianchi sono titoli a taglia fissa negoziabili, sono quindi Certificati Bianchi sono titoli a taglia fissa negoziabili sono quindi soggetti alle leggi della domanda e dell’offerta di mercato. A ogni certificato bianco corrisponde il risparmio di una tonnellata g p p di petrolio. L’unita di misura dell’energia è il Joule ma, per semplificare il confronto delle diverse fonti energetiche, si utilizza un’altra unità: il Tep o Tonnellate Equivalenti di Petrolio. Il Tep è l’unità di misura che rappresenta la quantità di energia che si p g ricava dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. Il rapporto tra Joule e Tep è: 1 Tep = 41,860 GigaJoule. Riferendoci al kWh invece: 1 Tep = 5000 kWh.
TIPI DI CERTIFICATI BIANCHI Esistono diversi tipi di titoli che dipendono dall Esistono diversi tipi di titoli che dipendono dall’efficienza efficienza energetica effettuata: • Titoli di Tipo I: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo dell’energia elettrica; • Titoli di Tipo II: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo di gas naturale; Titoli di Tipo III: certificano i risparmi di energia attraverso la • Titoli di Tipo III: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo di combustibili fossili non per autotrazione; p p g •Titoli di Tipo IV e V: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo nel settore del trasporto;
VALIDITA’ NEL TEMPO II Certificati Bianchi si riferiscono sempre ad un certo anno solare, o Certificati Bianchi si riferiscono sempre ad un certo anno solare o meglio, ai risultati di efficienza ottenuti in un certo esercizio, e la loro «contabilità» si chiude proprio a fine esercizio. p p I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i titoli solo per l’anno cui si riferiscono; i TEE non possono essere venduti ne servirsene a copertura di obblighi negli anni successivi a quello di emissione. Questa possibilità è definita «bancabilità dei titoli» e consente la g scelta del modo e del momento migliore dell’utilizzo o della vendita dei titoli.
CUMULABILITA’ II costi che si sosterrebbero per realizzazione di progetti per l costi che si sosterrebbero per realizzazione di progetti per l’efficienza efficienza energetica possono essere sostenuti tramite finanziamenti statali. Il contributo dei Certificati Bianchi infatti è cumulabile con alcuni tipi di contributi pubblici. In particolare: I. Detassazione dal reddito d’imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature; II. Fondi di garanzia e fondi di rotazione; III. Contributi in conto interesse; IV. Incentivi regionali, locali o comunitari per interventi di efficienza energetici; V. Agevolazioni fiscali nella forma del credito d imposta per il Agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta per il teleriscaldamento alimentato a biomassa o con energia geotermica; VI. Scambio sul posto; VII Ritiro dedicato. Ri i d di VII.
CUMULABILITA’ art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei LL’art 10 del D M 28 dicembre 2012 che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – p g p p g 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; p g q c)) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
CUMULABILITA’ Dalla D alla formulazione dell formulazione dell’articolo articolo ne deriva: ne deriva: la non cumulabilità dei certificati bianchi con: a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013; b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.
CUMULABILITA’ a cumulabilità dei certificati bianchi con: lla dei certificati bianchi con: a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, g p , , che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari; regionali locali o comunitari;
CUMULABILITA’ b) agevolazioni agevolazioni fiscali nella forma del credito d fiscali nella forma del credito d’imposta imposta a favore del a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma appunto del credito d’imposta forma, appunto, del credito d imposta, che viene trasferita sul prezzo di che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore‐utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.
DECORRENZA DEL TERMINE PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI
l divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del d bbi i “ i tti t ti d l’ t t i i ”d l DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013. Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla q , , pp p g g suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a i consuntivo. Progetti standard: La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013 consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
DECORRENZA DEL TERMINE PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI Progetti Analitici: In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013. Progetti a consuntivo : In questo caso la cumulabilità è consentita so o pe p ese tate p a de 3 ge a o 0 3 solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.
DECORRENZA DEL TERMINE PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI Si specifica altresì che, fatti salvi i progetti che contengono i soli interventi afferenti alle nuove schede tecniche, di cui all’art.12, comma 1 del DM 28 dicembre 2012, a decorrere dal 3 luglio 2013, non è più possibile presentare progetti con interventi che hanno b beneficiato di altri incentivi statali. fi i t di lt i i ti i t t li Per le suddette nuove schede, efficaci dal 3 gennaio 2013 ma implementate sul portale Efficienza Energetica successivamente a implementate sul portale Efficienza Energetica successivamente a tale data, il GSE, fermo restando quanto sopra riportato in materia di divieto di cumulo, ha previsto specifiche deroghe, comunicate, di volta in volta, tramite news pubblicate sul sito istituzionale, relativamente alle previsioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 delle Li G id EEN 9/11 Linee Guida EEN 9/11
Soggetti ammessi al meccanismo di certifica ione certificazione Soggetti obbligati: Soggetti obbligati: i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50 000 clienti finali più di 50.000 clienti finali i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali
Soggetti ammessi al meccanismo di certifica ione certificazione Soggetti volontari: Soggetti volontari: Società di Servizi Energetici (SSE) Società di Servizi Energetici (SSE) Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM) Società controllate dai distributori obbligati Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo Imprese ed Enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia i in conformità con la certificazione ISO 50001 o che abbiano f ità l tifi i ISO 50001 h bbi nominato volontariamente un energy manager
Il meccanismo dei certificati bianchi è normato in dettaglio dall’allegato dall allegato A alla delibera dell A alla delibera dell’AEEG AEEG EEN 09/11 ‐ EEN 09/11 la Linea la Linea Guida. Questa individua tre metodi per la valutazione delle p p proposte: 1. metodi di valutazione standardizzata 2. metodi di valutazione analitica 3. metodi di valutazione a consuntivo
Metodi di valutazione standardizzata. Questo primo metodo è stato mutuato dalle esperienze delle Q p p precedenti leggi di incentivazione 308/82 e 10/91. La valutazione standardizzata viene effettuata sulla base di schede tecniche deliberate dall’AEEG.
Metodi di valutazione analitica Tramite tale metodo viene quantificato il risparmio energetico sulla scorta di un algoritmo specifico per ogni i ll di l i ifi i scheda tecnica pertinente. L’algoritmo, in questo caso, viene alimentato con pochi parametri caratterizzanti lo stato di alimentato con pochi parametri caratterizzanti lo stato di funzionamento e di assorbimento energetico dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento. Di conseguenza il proponente si deve impegnare a trasmettere tali dati all’AEEG anno per anno, per vedersi riconosciuti i corrispondenti titoli di efficienza. d i i i ti i i d ti tit li di ffi i
Metodi di valutazione a consuntivo I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto p g p g medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.