Finalità del DM 6 Luglio 2012 “1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.”
a) Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: i)
le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
b) integrale ricostruzione: è l’intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2;
d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell’impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni; f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabiliâ€? o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiutiâ€?: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
CONDIZIONI E VINCOLI PER L’APPLICAZIONE DEL DM Applicazione Si applica agli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in esercizio dal 1 gennaio 2013 (con potenza ≥ 1 kW). Limite complessivo al costo di incentivazione Il costo indicativo cumulato per tutte le tipologie di incentivo agli impianti a fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici non può superare complessivamente i 5,8 miliardi di euro annui Contingenti di potenza ammessi all’incentivazione 1. La potenza incentivabile annua delle diverse fonti rinnovabili è ripartita in contingenti ripartiti secondo la modalità di accesso (Aste, Registri per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, potenziati e ibridi nonché Registri per rifacimenti)
CONDIZIONI E VINCOLI PER L’APPLICAZIONE DEL DM 2. La potenza incentivabile complessiva, prevista per i due registri e per le Aste per le diverse FER, è riportata nella seguente tabella (espressa in MW):
TARIFFE INCENTIVANTI 3. Per ciascuna fonte, tipologia e classe di potenza è stabilita una Tariffa Base Incentivante che include sia l'incentivo sia la valorizzazione economica dell’energia immessa in rete (prezzo zonale dell'energia immessa in rete). 4. Alla Tariffa Base Incentivante si possono aggiungere specifici premi come per gli impianti: •a bioenergie •cogenerativi ad alto rendimento •che diano luogo a specifiche riduzioni delle emissioni di gas serra •geotermoelettrici con reiniezione del fluido geotermico e con emissioni nulle
TARIFFE INCENTIVANTI 5. Gli impianti > 1 MW di potenza possono richiedere solo l’incentivo. 6. Gli impianti sino a 1 MW di potenza possono richiedere, in alternativa al solo incentivo, il rilascio di una tariffa onnicomprensiva corrispondente alla Tariffa Base incentivante piÚ l'eventuale premio. 7. I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto indicata nell’allegato 1 al DM (riportato nella presentazione). 8. I nuovi meccanismi sono alternativi al ritiro dedicato e allo scambio sul posto. Per quest'ultimo meccanismo il decreto introduce alcuni criteri di semplificazione.
CALCOLO DEGLI INCENTIVI Valutazione incentivi : Definizioni e modalità di calcolo Tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo. Incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in rifermento alla produzione netta immessa in rete.
CALCOLO DEGLI INCENTIVI La tariffa incentivante e l'incentivo sono riconosciuti sull'energia netta immessa in rete «EN».
TARIFFA INCENTIVANTE BASE e VITA UTILE CONCETTO FONDAMENTALE TARIFFA INCENTIVANTE = INCENTIVO + PREZZO ZONALE ORARIO + PREMIO (EVENTUALE)
TARIFFA INCENTIVANTE BASE
BIOMASSE
I REGISTRI I registri possono riguardare due diversi insiemi di interventi progettuali: a)Registro per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, potenziati e ibridi che non possono accedere direttamente agli incentivi e con una potenza inferiore alla potenza di soglia di 5 MW (10 MW per idroelettrici e 20 MW geotermoelettrici); b)Registro per gli interventi di rifacimento parziali e totali (con l’esclusione dei rifacimenti dei piccoli impianti che possono accedere direttamente agli incentivi).
Schema delle modalitĂ di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento
ENTRATA IN ESERCIZIO La data di entrata in esercizio è la data in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’ (l’impianto deve essere completato in tutte le sue componenti). La data di entrata in esercizio commerciale è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.
IL PORTALE INFORMATICO FER-E IL PORTALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL’INCENTIVAZIONE (completa dematerializzazione del processo) La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale FER-E predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa pubblicata dal GSE il 24-08-12 (prevista all’articolo 24, comma 1 del Decreto)
IL PORTALE INFORMATICO FER-E Il portale informatico del GSE (https://applicazioni.gse.it), dedicato ai nuovi meccanismi incentivanti del DM, includerà tutte le procedure previste per l’accesso e per l’erogazione degli incentivi: 1. l’iscrizione ai registri, alle aste e la gestione delle relative graduatorie 2. la comunicazione di entrata in esercizio degli impianti per la richiesta degli incentivi 3. la stipula del contratto e la successiva erogazione degli incentivi
PREMI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI Sono previsti premi (compresi tra 10 e 40 €/MWh) per diverse tipologie e/o configurazioni e modalità di funzionamento sostenibile degli impianti: •a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili ( per riduzione delle emissioni, per alimentazione con biomasse da filiera, operanti in cogenerazione ad alto rendimento, ecc.); •a Biogas (operanti in cogenerazione ad alto rendimento con recupero dell’azoto) •geotermoelettrici con particolari configurazioni oppure tecnologicamente avanzati (tariffa onnicomprensiva di 200 €/MWh);
FOCUS Biomassa Ai sensi della legislazione comunitaria (Dir. 2009/28/CE) si definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”
L’art. 8, comma 4 del Decreto definisce le seguenti quattro tipologie di alimentazione per gli impianti a biomasse e a biogas: - prodotti di origine biologica (Tipo a); - sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1–A dell’Allegato 1 del Decreto (Tipo b); - rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto (Tipo c); - rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dal “Tipo c” e la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) utilizzata in ingresso agli impianti a biogas (Tipo d). Nella tipologia di alimentazione di “Tipo a” ricadono i prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo umano, i prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e non ricompresi nella Tabella 1–A dell’Allegato 1 del Decreto
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; rifiuti da cucina e ristorazione; sottoprodotti di animali acquatici;
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); tubo digerente e suo contenuto; Farine di carne e d’ossa ; sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale • effluenti zootecnici; • paglia; • pula; • stocchi; • fieni e trucioli da lettiera. • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dall’espianto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui del verde pubblico e privato.
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); • sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); • sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • pannello di spremitura di alga; • sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); • sottoprodotti della torrefazione del caffè; • sottoprodotti della lavorazione della birra;
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali • sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti
Nella tipologia di alimentazione di “Tipo c” ricadono i rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente ai sensi del paragrafo 6 dell’Allegato 2 del Decreto. Nella Tabella 5 è riportato l’elenco delle tipologie di rifiuto riconducibili al “Tipo c” con un dettaglio delle caratteristiche minime e delle eventuali condizioni di utilizzo. Nella tipologia di alimentazione di “Tipo d” ricadono i rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli assoggettabili a forfait (“Tipo c”) e la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzata in ingresso agli impianti a biogas (FORSU). Non sono compresi in tale categoria rifiuti classificati come urbani.