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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO CORSICOSENZA.EU

Legislazione di base in materia Legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul di sicurezza e di igiene sul lavoro. LUCANTONIO BRUNO ingegnere – energy manager www.tesla‐engineering.com


EVOLUZIONE DELLE LEGGI ITALIANE I N MATERIA DI MATERIA DI SICUREZZA


La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme molte delle quali di derivazione stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni.

Bernardino Ramazzini riconosciuto come “f d “fondatore” della medicina del lavoro, ” d ll di i d l l inizi del XVIII secolo 1906 a Milano, si svolse il primo congresso internazionale di medicina del lavoro


RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI FONTI SUPER PRIMARIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LEGGI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE LEGGI, DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI, DECRETI PRESIDENTE REPUBBLICA, REFERENDUM ABROGATIVI, LEGGI REGIONALI

FONTI SECONDARIE DECRETI MINISTERIALI ‐ DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ‐ REGOLAMENTI ESECUTIVI – NORME TECNICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – CIRCOLARI – CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – ACCORDI CONFEDERALI


RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI FONTI SUPER PRIMARIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32 ‐ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.[…] Art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni... A 38 "I l ih di i h i d i d i i i d i Art. 38 "I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio ... Art 41 "L'iniziativa economica privata è libera Non può svolgersi in contrasto con Art. 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana... umana


FONTI PRIMARIE FONTI PRIMARIE LEGGI Vengono approvate dai due rami del parlamento DECRETI LEGGE Emanati dal governo nei casi di necessità ed urgenza devono essere convertiti in legge dalle camere entro 60 giorni DECRETI LEGISLATIVI Emanati dal governo sulla base di una legge delega del Parlamento


Evoluzione della Normativa Italiana Evoluzione della Normativa Italiana 1865‐1942 Dalla prevenzione del danno alla prevenzione del rischio 1942‐1978 Dalla prevenzione del rischio alla pianificazione della sicurezza 1979‐2011 Dalla pianificazione alla programmazione e gestione della sicurezza

Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro



Nel periodo che va dal 1930 al 1945 Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro

CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli Infortuni sul lavoro Art. 589 Omicidio colposo Art. 590 Lesioni personali colpose

CODICE CIVILE R D 16 marzo 1942 n 262 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art. 2087Tutela delle condizioni di lavoro di i i di l “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” prestatori di lavoro


Definizione di dolo e colpa DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo imposto dalla legge. COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto dalla legge, ma è olontà di trasgredire all’obbligo imposto dalla legge ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti. leggi e dei regolamenti.


1930 Nasce il Codice Penale Nel CODICE PENALE vengono Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. i i Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni tre a dieci anni.


Art. 451 Omissione colposa di cautele o Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al o al salvataggio o al incendio, soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fi fino a un anno o con la multa da 103 l lt d 103 euro a 516 euro.

Codice Penale


Art. 589 Omicidio colposo Omicidio colposo modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102 Chiunque cagioni per colpa la morte di una Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione p da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 12 anni.

Codice Penale


Art. 590 L i i Lesioni personali colpose li l Chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da i d i d ll lt d euro 309 a euro 1.239.

Codice Penale


1942 Nasce il Codice Civile 1942 Nasce il Codice Civile Art. 2087 “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio adottare, nell esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'i t ità fi i l'integrità fisica e la personalità l lità morale dei prestatori di lavoro


1942 Nasce il Codice Civile 1942 Nasce il Codice Civile Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività svolgimento di un attività pericolosa, pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le di d l misure idonee ad evitare il danno.


Evoluzione della Normativa Italiana Evoluzione della Normativa Italiana 1865‐1942 Dalla prevenzione del danno alla prevenzione del rischio 1942‐1978 Dalla prevenzione del rischio alla pianificazione della sicurezza 1979‐2011 Dalla pianificazione alla programmazione e gestione della sicurezza

Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro




D.P.R. n° 547 del 1955 D.P.R. n 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni) • È la prima normativa in Italia dove si affronta il problema della sicurezza • Siamo negli del boom economico (è finita la guerra – siamo nella fase della ricostruzione – si utilizzano ancora macchine di prima della guerra senza la sicurezza integrata) • Il legislatore pensa alla sicurezza del lavoratore, cercando di allontanare il lavoratore dalle macchine (ripari, protezioni, carter blocchi automatici del moto, necessità di utilizzare entrambe le mani per mettere in moto le macchine ecc.)


D.P.R. n° 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni)

Tali norme si applicavano a “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati”.

Titolo I Disposizioni generali Titolo I Disposizioni generali •Precisavano nel Capo secondo gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori •Definivano, nel Capo terzo gli obblighi dei costruttori e dei commercianti


D.P.R. n° 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni)

Titolo II Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Al Titolo Secondo definiscono le caratteristiche che devono avere gli ambienti, i posti di lavoro e di passaggio, più precisamente definiscono (capo primo): • Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi • Solai S l i • Aperture nel suolo e nelle pareti • Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni • Schermi paraschegge • Schermi paraschegge • Vie e le uscite di emergenza • Porte e portoni • Spazio destinato al lavoratore • Spazio destinato al lavoratore


D.P.R. n° 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni)

Titolo II Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Precisano al Capo secondo le caratteristiche delle scale fisse • Al Capo terzo quelle delle scale e dei ponti sospesi, tra le quali: Scale semplici portatili, Scala ad elementi innestati, Scale doppie, Scale aeree e ponti mobili sviluppabili, Ponti e sedie sospesi. •Al Capo quarto quelle dei parapetti •Al Capo quinto quelle relative alla illuminazione •Al Capo sesto precisano le disposizioni relative alla difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche


D.P.R. n° 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni)

Titolo III Norme generali di protezione delle macchine Nel titolo terzo vengono riportate le Norme generali di protezione delle macchine: Nel titolo terzo vengono riportate le Norme generali di protezione delle macchine: Disposizioni di carattere generale (capo primo), Motori (capo secondo) Trasmissioni e ingranaggi (capo terzo), Macchine operatrici e varie (capo quarto)

Titolo IV Norme particolari di protezione per determinate macchine q p p p Nel titolo quarto le Norme particolari di protezione per determinate macchine (mole abrasive, molatrici a più velocità, flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole, cuffie di protezione, poggiapezzi, protezione contro le schegge, mole naturali, pulitrici e levigatrici, bottali e macchine simili, impastatrici, gramolatrici e simili, macchine di fucinatura, macchine e utensili per metalli, macchine e utensili per legno, etc. etc.


D.P.R. n° 547 del 1955 (Norme per la prevenzione infortuni)

Titolo V Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento Titolo V Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto ed immagazzinamento Titolo VI Impianti ed apparecchi vari Titolo VII Impianti macchine ed apparecchi vari Titolo VII Impianti, macchine ed apparecchi vari Titolo VIII Materie o prodotti pericolosi o nocivi Ti l IX M Titolo IX Manutenzioni e riparazioni i i i i i Titolo X Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Titolo XI Norme penali Titolo XII Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro


D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 g , Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili. Ogni articolo era Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili Ogni articolo era sanzionato.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 D P R 19 1956 303 Norme generali per l’igiene del lavoro Titolo I Disposizioni generali (artt. 1 ‐ Disposizioni generali (artt 1 5) Titolo I ‐ Titolo II ‐ Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali (artt. 6 ‐ 48) Titolo III ‐ Disposizioni relative alle aziende agricole (artt. 49 ‐ Titolo III ‐ Disposizioni relative alle aziende agricole (artt 49 ‐ 57) Titolo IV ‐ Norme penali (artt. 58 ‐ 60) Titolo V ‐ Disposizioni transitorie e finali (artt. 61 Titolo V Disposizioni transitorie e finali (artt. 61 ‐ 70)


D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l’igiene Norme generali per l igiene del lavoro del lavoro Il D.P.R. 303/56 è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08 fatta eccezione per l'articolo 64. Art. 64. Ispezioni 1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni 1 Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. 2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed p p ,p g p eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. 3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.



DPR 30 giugno 1965, n. 1124 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicuratore: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie ( ), p p g , Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dell’Assicurazione obbligatoria. Assicurante: Il titolare di un rapporto di lavoro pubblico e/o privato, responsabile dell’integrità fisica dei prestatori d’opera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio Assicurato: Colui che presta la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno


L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’assicurazione INAIL è regolata dalla norme contenute nel Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e s.m.i) professionali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e s.m.i) e da disposizioni speciali (collaboratori domestici, medici radiologi, parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghe/i).


Lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenere l’onere economico. Il costo dell’assicurazione – vale a dire il premio assicurativo – a carico del datore di lavoro è determinato applicando alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai L’ i i il d t di l d ll bilità i il t i danni subiti dai propri dipendenti .


L’INAIL L’INAIL persegue una pluralità di obiettivi: l lità di bi tti i o ridurre il fenomeno infortunistico; o assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; o garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione dell occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e e degli infortuni alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.


INFORTUNIO Evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni

MALATTIA PROFESSIONALE Malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un fattore di rischio o comunque dannoso (ad esempio, tipo di lavoro o materiali utilizzati durante il lavoro ) presente nell’ambiente in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa. svolge qualsiasi attività lavorativa.


DPR 30 giugno 1965 – Art.10 DPR 30 giugno 1965 Art 10 Art. 10.‐ A t 10 Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico N t t l' i i d tt l bilità i il i di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Art. 10.‐ Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la , , p q sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.


DPR 30 giugno 1965 – Art.239 DPR 30 giugno 1965 Art 239 Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o g p un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore che ne rimborsa la spesa assicuratore, che ne rimborsa la spesa . Il Pretore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta.



STATUTO DEI LAVORATORI Legge n 300/70 STATUTO DEI LAVORATORI Legge n.300/70 L'attività lavorativa, è svincolata da alcune forme di controllo quali ad esempio: controllo quali, ad esempio: •divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale). •divieto d'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.


STATUTO DEI LAVORATORI Legge n 300/70 STATUTO DEI LAVORATORI Legge n.300/70

•le visite personali di controllo sul lavoratore, ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità. go os à •sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti.


Direttive Sociali Europee degli anni 80 – 90 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE 90/679/CEE / /

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro


D.Lgs. 277/91 C Conosciuto come il decreto su l’amianto e il piombo e rumore i t il d t l’ i t il i b attuazione di 5 direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il Lavoro. In questo decreto si usa un nuovo gergo: si comincia a parlare di valutazione dei rischi riduzione dei rischi per quanto è rischi, riduzione dei rischi per quanto è possibile , si introduce il concetto che il rischio va gestito, vengono introdotti i valori limite sotto i quali non si lavora l l l l


DECRETO LEGISLATIVO 626 DECRETO LEGISLATIVO 626 19 novembre 1994 Attuazione delle 8 direttive Europee 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, / / , / / , / / , / / , 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE 90/679/CEE Gli obiettivi del decreto erano rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali. Il decreto individuava senza abrogare le precedenti norme Antinfortunistiche Il decreto individuava, senza abrogare le precedenti norme Antinfortunistiche, una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'Azienda esterni all'Azienda.


DECRETO LEGISLATIVO 626 19 novembre 1994


DECRETO LEGISLATIVO 626 19 novembre 1994


DECRETO LEGISLATIVO 626 19 novembre 1994 Tre importanti novità introdotte dal D.Lgs 626 • Esplicita gli obblighi del datore di lavoro ( p (responsabilità che prima aveva, ma non erano evidenziate) p ) • Introduce nuovi soggetti della prevenzione ( re.s.s.p., r.l.s., m.c., lavoratore ruolo e Responsabilità dei lavoratori) • Fa fronte a nuove nocività (movimentazione carichi, lavoro al VDT, agenti biologici, cancerogeni ecc.)


DECRETO LEGISLATIVO 626 19 novembre 1994


Legge 248/2006 (art. 36 bis) (Decreto Bersani) gg / ( )( ) ‐“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione dei luoghi di lavoro” per la promozione dei luoghi di lavoro Novità introdotte: • sospensione dei cantieri in caso di impiego di lavoratori trovati a nero; • introduzione della tessera di riconoscimento; introduzione della tessera di riconoscimento; • obbligo di comunicazione di assunzione il giorno antecedente; • inasprimento delle sanzioni per omessa iscrizione nei libri obbligatori; inasprimento delle sanzioni per omessa iscrizione nei libri obbligatori; • reintroduzione dell’indennità di trasferta.


Legge 296/2006 Finanziaria 2007 Legge 296/2006 Finanziaria 2007 • Nuova immissione di personale ispettivo; N i i i di l i tti • estensione a tutti i settori del DURC; • quintuplicazione delle sanzioni amministrative; • misure volte a favorire l’emersione spontanea e la • misure volte a favorire l emersione spontanea e la stabilizzazione delle collaborazioni a progetto in lavoro subordinato; • comunicazione di assunzione obbligatoria informatizzata. comunicazione di assunzione obbligatoria informatizzata.


Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 Misure in tema di tutela e sicurezza delega al governo per la riformulazione del TU: estensione della sospensione a tutti i settori in caso di utilizzo di manodopera in nero. legge delega ‐ con la quale si è concretamente intrapresa un’opera di integrale riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essa prevedeva: • una operazione di riorganizzazione della normativa vigente • la rivisitazione della materia stessa attraverso l’armonizzazione di tutte le l i i i i d ll i l’ i i di l leggi in vigore, in una logica unitaria e innovativa e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma tt ib i ll t i tit di St t R i i l t i d ll attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della “tutela e sicurezza del lavoro” • affrontava da subito alcuni dei problemi di maggiore urgenza in materia, attraverso l’introduzione attraverso l introduzione immediata di misure di contrasto del fenomeno immediata di misure di contrasto del fenomeno infortunistico recependo anche la sollecitazione del rapporto intermedio della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla salute e sicurezza sul lavoro. lavoro



Gli infortuni, e, purtroppo, le morti sul lavoro riguardano in particolare il settore edile e l’industria pesante il settore edile e l industria pesante.


DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DECRETO LEGISLATIVO n 81 9 aprile 2008 Questo decreto ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ha abolito tutti i decreti degli anni ‘50, i D. Lgs. 493/96 e 494/96 ed altri. Il Governo attraverso il “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è posto , p l’obiettivo non solo di riordinare il sistema vigente, ma anche di innovarlo, perfezionandolo


D. L. n. 81/2008 D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Prevenzione, Formazione, vigilanza, ispezioni, ma l soprattutto sanzioni più severe per fermare la triste contabilità degli triste contabilità degli incidenti e dei morti sul lavoro. lavoro


D. L. n. 81/2008 D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA La quasi totalità delle disposizioni contenute in quei provvedimenti abrogati vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs. “ ” 81/2008 in 306 articoli e 51 allegati Si tratta di un provvedimento avanzato e nel suo complesso innovativo che in buona misura unifica la normativa vigente consentendone così una applicazione seria e corretta.





TITOLOÂ IV


TITOLOÂ IV


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Gli allegati sono numerosi, 51 (e talvolta con Gli ll ti i 51 ( t l lt richiami e rimandi imprecisi che andranno corretti e applicati al meglio) in quanto contengono Gli allegati al D. Lgs. 626/94 Gli allegati al D. Lgs. 493/94 Gli allegati al D. Lgs. 494/94 Numerose disposizioni del D.P.R. 164/1956 Numerose disposizioni del D.P.R 547/1955 Accordo Stato regioni sui lavori in quota Elementi di valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici Allegati ripresi dalle Direttive Europee Allegati ripresi dalle Direttive Europee


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Il nuovo sistema aziendale per la sicurezza risulta p perciò costituito da: • il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti; il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti; • il servizio di prevenzione e protezione (interno all’azienda o fornito da un consulente esterno); • il medico competente specialista in medicina del • il medico competente specialista in medicina del lavoro (quando previsto); • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • i lavoratori incaricati del pronto soccorso, delle il t ii i ti d l t d ll misure antincendio e della gestione delle emergenze.


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Controlli e sanzioni La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL e, per quanto di propria competenza, da Co po a o a e de g de uoco dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ovviamente, restano ferme le competenze attribuite dalla legge all’Ispettorato all Ispettorato del Lavoro del Lavoro e ad altri e ad altri soggetti istituzionali (sanità aerea e marittima, autorità portuali e aeroportuali ecc ) ecc.).


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Il datore di lavoro Come stabilito dall’art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro è la figura preposta ad applicare, nell’esercizio nell esercizio dell dell’impresa impresa, tutte le misure tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti. Il datore di lavoro deve adottare gli accorgimenti che Il datore di lavoro deve adottare gli accorgimenti che risultano più appropriati secondo le più avanzate conoscenze tecniche e scientifiche. Inoltre deve eliminare o ridurre al minimo i rischi, organizzando li i id l i i i i hi i d l’attività lavorativa secondo opportune procedure e nel rispetto di istruzioni specifiche che consentano di garantire la massima sicurezza degli addetti.


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Una delle figure centrali previste dal D.Lgs. g p g 81/08 / è il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” che deve essere nominato dal datore di lavoro. Responsabile può essere: • un dipendente; • un professionista esterno all’azienda; • il datore di lavoro stesso. Chi viene incaricato di svolgere questa funzione deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul l luogo di lavoro di l


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA LL’obbligo obbligo all all’autotutela autotutela L’art. 20 impone ai lavoratori l’autotutela, ovvero “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone q p presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Informazione e formazione La legge insiste molto sui concetti di informazione e formazione dei lavoratori quali momenti fondamentali per la riduzione dei rischi professionali. “Informare” significa fornire notizie utili o g funzionali allo svolgimento di una determinata attività; “formare” formare , invece, significa fornire i requisiti invece significa fornire i requisiti necessari per svolgerla.


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Con l’informazione si deve ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le attrezzature, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure da , p applicare, i pericoli a cui va incontro. La formazione deve portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della tutela della salute e della sicurezza propria e altrui. p p Informazione e formazione devono costituire un progetto a lungo termine; corsi e sessioni di aggiornamento devono essere ripetuti periodicamente.


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA In particolare, ciascun lavoratore deve ricevere un’informazione adeguata su: •• i rischi per la sicurezza e la salute riscontrabili i rischi per la sicurezza e la salute riscontrabili nell’azienda; • i rischi connessi alle operazioni di lavoro svolte; • i rischi legati all’uso di sostanze, impianti, macchine, utensili; macchine utensili; • gli accorgimenti da adottare per ridurre al minimo i suddetti rischi;


D. L. n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TESTO UNICO SULLA SICUREZZA • le misure e i mezzi che l le misure e i mezzi che l’azienda azienda ha ha adottato per la tutela dei dipendenti; • i mezzi di protezione disponibili e le l loro modalità di utilizzo; d lità di tili • il comportamento da tenere in caso di pericolo, incendio o incidente; p , ; • chi è il responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione; • chi sono gli addetti alle misure di • chi sono gli addetti alle misure di emergenza.


Il Decreto Legislativo 106/2009 g / Il Decreto integra e corregge il Decreto 81. Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune p p g procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una “patente” a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni Si continuerà a parlare di Decreto Legislativo 81/2008 o Testo Si continuerà a parlare di Decreto Legislativo 81/2008 o Testo Unico della Sicurezza.


Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999) IlIl Decreto Legislativo si applica ai minori dei diciotto anni, Decreto Legislativo si applica ai minori dei diciotto anni ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo più soggetto all obbligo scolastico; scolastico;


Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 IlIl datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni datore di lavoro prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a: dei rischi, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; biologici e fisici;


Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro effettua la modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi …con particolare riguardo a: d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, tt t di l ifi t t di ti hi apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.


Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 EE' vietato adibire gli adolescenti ai seguenti agenti: vietato adibire gli adolescenti ai seguenti agenti: Agenti fisici Agenti Agenti biologici biologici Agenti chimici

Alcune lavorazioni possono essere svolte dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori formazione stessa, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.


Legge 5 febbraio 1999 n 25 Legge 5 febbraio 1999, n. 25 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ‐ legge comunitaria 1998 (P bbli (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999 ‐Supplemento ll G Uffi i l 35 d l 12 f bb i 1999 S l Ordinario n. 33)

Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'articolo 17 comma 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000)


Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 g , Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 Tutela della salute I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del d t datore di lavoro …: di l Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.


Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 – Supplemento Ordinario n. 93)

Art. 7. Lavori vietati 1 E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, 1. E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il i hi di il rischio di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici. ii li ti hi i i fi i i bi l i i 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto 4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.


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