linfortunio-sul-lavoro

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DANNO ISTANTANEO PROVOCATO DA CAUSA VIOLENTA

(taglio, ferita, contusione...)

Quando avviene sul luogo di lavoro parliamo di:


1 mortale 10 INV. PERMAN.

50 INFORTUNI

500 OCCASIONI DI INFORTUNIO


MA COME SI GENERA L’INFORTUNIO???

ATTRAVERSO L’ERRORE


LIVELLO ATTENZIONALE LIVELLO AUTOMATICO


QUANDO UNA MANSIONE NON E’ NOTA, SI TENDE A RICONDURLA AD UNA NOTA. CIO’ COMPORTA L’APPLICAZIONE DI MODALITA’ INADEGUATE ALLA NUOVA SITUAZIONE ERRORE CHE GENERA INFORTUNIO CAUSA DELL’ERRORE E’ L’INSUFFICIENTE INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ESPERIENZA. ESEMPIO: Differenze nella disposizione e nella conseguente funzione dei comandi di 2 macchine affini, ma differenti


LA MANSIONE E’ NOTA, ADDIRITTURA RIPETITIVA CALA IL LIVELLO DI ATTENZIONE CONVINCIMENTO CHE L’AZIONE POSSA ESSERE RIPETUTA ABBASSANDO, VIA VIA, IL LIVELLO DI PREVENZIONE

ESEMPIO: Utilizzare una macchina utensile eliminando via via i ripari mobili e fissi perché il livello automatico fa rientrare la misura preventiva nel novero delle azioni inutili. Ciò porta alla

SVISTA = situazione non (più) vista

svista.


L’ERRORE DIPENDE ANCHE DAL CARATTERE DELL’INDIVIDUO E DALLA SUA INFLUENZABILITA’ RISPETTO A MODELLI ESISTENTI Es. Una persona poco sicura di sé tenderà ad imitare i comportamenti prevalenti dell’ambiente che la circonda. Anche i comportamenti sbagliati. sbagliati. Importanza dell’esempio che viene fornito dai superiori (preposti)


La sicurezza e l’incolumità dipendono anche dai comportamenti dei soggetti che convivono in un medesimo ambiente.

Ogni soggetto è una possibile fonte di danno (quindi un rischio) per sé e per gli altri.

Dalla configurazione dell’ambiente di lavoro dipenderà l’entità del potenziale danno.


FISICITA’ (locali, comfort, attrezzature ecc. ) CONOSCENZA DEI RISCHI connessi col lavoro APPROCCIO RAZIONALE COMPORTAMENTO COSTRUTTIVO


L’INFORTUNIO per DATI


Costi sociali degli infortuni AL GIORNO = da circa 250 € a circa 750 € (per circa 2500 infortuni al giorno) ALL’ANNO = 3 % Del PIL (circa 45 miliari di €)

+


Ogni infortunio ha un costo per l’azienda, che poi ricade sul lavoratore e/o sulla società

• • •

Costi diretti Pagamento della retribuzione dei giorni in franchigia Integrazione dell’indennità per assicurazione sociale Aumento del premio INAIL Risanamento e messa a norma di macchine, impianti, strutture o ambientali, ecc.

Costi indiretti • Carico amministrativo • Conflittualità • Minor rendimento complessivo e Tempi morti (es. ispezioni) • Spese e tempo dedicato per aspetti legali • Spese per eventuali risarcimenti • Perdita di immagine, ecc.


Affinchè si possa parlare di infortunio sul lavoro è essenziale che vi sia il requisito di Occasione di Lavoro. La nozione di “Occasione di Lavoro” impone che fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente vi sia un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto, ovvero “causato dal lavoro” o “accaduto sul luogo di lavoro durante l’orario di lavoro”


Infatti l’esistenza dell’infortunio è riconosciuta quando il lavoratore è stato esposto a:

1 – RISCHIO SPECIFICO (al quale è sottoposto solo l’assicurato INAIL per l’attività specifica) 2 – RISCHIO AMBIENTALE (riconducibile all’ambiente di lavoro o determinato nello spazio lavorativo, comunque oggettivamente dimostrabile) 3 – RISCHIO GENERICO AGGRAVATO (rischio al quale sono sottoposti tutti ma aggravato dall’attività lavorativa – es. impiegato bancario in caso di rapina) 4 – anche quando è riconducibile mediante un rapporto di “SUCCESSIONE e CONSEGUENZA” (nesso causa-effetto indiretto e mediato come, per esempio, colui che è rimasto ferito, in occasione di una rapina, mentre acquistava materiale necessario alla produzione)


Però, aspettare l’evento dannoso per intervenire è sbagliato!

In pratica, è necessario adottare sistemi d’intervento sul rischio basati sulla PREVENZIONE e PROTEZIONE Alla base di questi due aspetti, tra l’altro obbligatoriamente previsto dalla normativa in vigore, c’è l’approntamento del sistema per


I datori di lavoro hanno il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

La valutazione dei rischi consente ai datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ai sensi della normativa concernente il miglioramento della sicurezza e della salute, i datori di lavoro sono tenuti a effettuare regolarmente una valutazione dei rischi (direttiva quadro 89/391/CE, recepita negli ordinamenti giuridici nazionali).


La valutazione dei rischi è un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire:

cosa può provocare lesioni o danni; se è possibile eliminare i pericoli e, in caso contrario, quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.

La valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute, e può essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali.


Per pericolo si intende qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno

Un rischio è la probabilità (elevata o ridotta), che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo


La persona incaricata di effettuare la valutazione dei rischi può essere:

il datore di lavoro dipendenti incaricati dal datore di lavoro esaminatori o consulenti esterni, se non sussistono sul luogo di lavoro le competenze necessarie

I valutatori esterni devono poter disporre delle informazioni, della formazione, delle risorse, del tempo e del supporto necessari. Indipendentemente da chi effettua la valutazione dei rischi, la responsabilitĂ della valutazione ricade in ultima analisi sul datore di lavoro.


Per la maggior parte delle imprese è sufficiente un semplice approccio in cinque fasi: Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio

Fase. 5. Controllo e riesame

Fase. 2 Valutare e dare priorità ai rischi

Fase 3. Decidere un’azione preventiva

La valutazione dei rischi va effettuata con la partecipazione attiva dei lavoratori

Fase 4. Intervenire

Esistono altri metodi altrettanto validi nel caso di rischi e circostanze più complessi.


Alcuni suggerimenti per identificare pericoli importanti:

ispezionare il posto di lavoro e individuare ciò che può provocare danno; consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui problemi riscontrati sul luogo di lavoro; considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l’esposizione a sostanze nocive, nonchĂŠ i rischi meno ovvi o immediati; esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie; raccogliere informazioni da fonti diverse quali: manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro, documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili al luogo di lavoro.


Il datore di lavoro deve: disporre una valutazione dei rischi; selezionare la o le persone addette alla valutazione, assicurandosi che dispongano delle necessarie competenze; valutare i rischi e adottare misure di protezione; consentire la partecipazione dei lavoratori nella valutazione dei rischi; consultare i lavoratori, o i loro rappresentanti, sull’organizzazione della valutazione dei rischi nonchÊ le persone incaricate della valutazione e dell’attuazione delle misure preventive; essere in possesso di una valutazione dei rischi; registrare la valutazione dei rischi, in consultazione o con la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, mettendo il registro a disposizione di questi ultimi; garantire che tutte le persone a rischio siano informate sui pericoli o i danni cui potrebbero essere esposte e sulle relative misure di prevenzione adottate.


I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto/dovere di: essere consultati sugli accordi relativi all’organizzazione della valutazione dei rischi e sulla selezione delle persone incaricate di effettuarla; partecipare alla valutazione dei rischi; avvisare supervisori o datori di lavoro dei rischi riscontrati; riferire gli eventuali mutamenti sul luogo di lavoro; tenersi informati sui rischi per la sicurezza e salute e sulle misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi; chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e presentare proposte per ridurre qualsiasi rischio e/o eliminare le cause di pericolo; collaborare con i datori di lavoro a garanzia di un ambiente di lavoro sicuro; prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonchÊ di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni.



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