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Montagne e diritto | La nuova normativa per gli sport invernali

Un decreto legislativo definisce le nuove regole che disciplinano le attività in montagna: vediamo quali sono i cambiamenti e le novità

di Gian Paolo Boscariol

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, è stata definita la nuova normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, in sostituzione di quella contenuta nella legge n. 363 del 2003. Ma quali sono le modifiche apportate alla precedente disciplina, sia per quanto riguarda le attività tipiche del Cai, sia quelle di carattere più in generale?

IL RISCHIO DI VALANGHE

Sicuramente un primo aspetto riguarda le attività scialpinistiche, fuori pista ed escursionistiche. La legge 363 stabilisce, all’articolo 17, l’obbligo per i soggetti che praticano lo scialpinismo di munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano “evidenti rischi di valanghe”. La nuova disciplina (art. 26) estende tale obbligo - unitamente a quello di avere in dotazione anche pala e sonda da neve - ai soggetti che praticano lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano “rischi di valanghe”. Collegata all’articolo 26 è la sanzione amministrativa da 100 a 150 euro prevista all’articolo 33, comma 2, lettera h), in caso di violazione dell’obbligo di munirsi dei dispositivi richiamati, che viene comminata dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza, nonché dai corpi di polizia locali (art. 29). Per quanto riguarda gli aspetti di carattere più generale, tralasciando l’introduzione delle “definizioni” ai fini dell’applicazione del decreto stesso (art. 2), la struttura dell’articolato (e spesso il testo stesso) sono rimasti identici a quello della legge n. 363. Le principali norme introdotte (si è passati da 22 a 44 articoli) riguardano in particolare la struttura delle piste: art 5 - Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà; art. 6 - Delimitazione delle piste; art. 7 - Delimitazione piste sci da fondo e altre piste; art. 8 - Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento; art. 9 - Personale operante nell’area sciabile attrezzata; art. 10 - Piste di allenamento.

LE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI

Rimangono sostanzialmente identiche le disposizioni sugli obblighi dei gestori (artt. 11-16), per i quali sono stati tuttavia dettagliatamente individuati gli adempimenti da porre in essere in materia di soccorso, e le norme sul comportamento degli utenti nelle aree sciabili (artt. 1729). Le modifiche di rilievo rispetto alla legge n. 363 riguardano: art. 17: l’obbligo di utilizzare il casco protettivo viene elevato ai soggetti di età inferiore ai 18 anni (prima era per i minori di 14 anni); art. 18: lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci; art. 21: negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso; art. 27: ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40% (pista nera) lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. In caso di violazione è prevista una sanzione da 250 a 1.000 euro; art. 30: obbligo di possedere una assicurazione; art. 31: divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche; accertamenti alcolemici e tossicologici con eventuale sanzione da 250 a 1.000 euro. Sono state inoltre introdotte disposizioni a favore delle persone con disabilità (artt. 34-38).

I TEMPI DI APPLICAZIONE

L’articolo 40 stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni dovranno adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto stesso e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. Analogamente i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita dovranno adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal decreto stesso. Dopo che il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, l’articolo 30, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), introducendo l’articolo 43-bis, ha disposto l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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