(Notizia di interesse anche per l’impresa)
N. 74 - DICEMBRE 2022
FLUSSO CESSAZIONI REA-SUAP: STATO DI AVANZAMENTO
Nel corso del Gruppo di lavoro Suap del 13 dicembre scorso è stato illustrato lo stato di attuazione del flusso di interoperabilità automatica tra il Registro Impresa ed il Suap, previsto dall’articolo 6 terzo comma della Legge regionale 11/2014, con riguardo alla vicenda amministrativa della cessazione attività avente rilievo per la Camera di Commercio.
Si rimanda per i dettagli al documento di sintesi elaborato dal nostro Ufficio
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Il nuovo portale del SUAP Associato Camerale è stato pubblicizzato anche sulle pagine ufficiali di Facebook e Linkedin della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, ottenendo, tra l’altro, molteplici “mi piace” e diverse condivisioni da parte di vari utenti.
Il team del SUAP Associato considera l’apprezzamento di questi post da parte degli utenti come un chiaro segnale positivo, dato che la release del nuovo sito web sta continuando a collezionare sempre maggiori consensi.
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PROMOZIONE DEL NUOVO SITO DEL SUAP ASSOCIATO SUGLI ACCOUNT SOCIAL DELLA CAMERA DI COMMERCIOCONSUMO SUL POSTO IN ATTIVITA’ ARTIGIANALI ALIMENTARI: DECADUTO IL VINCOLO DI UTILIZZO DI STOVIGLIE E POSATE A PERDERE
A decorrere dal 17/12/2022 è venuto meno l’obbligo di utilizzo esclusivo di stoviglie e posate a perdere nell’organizzazione del servizio di consumo sul posto offerto dalle attività artigianali alimentari.
Permane il divieto di servizio assistito di somministrazione degli alimenti realizzati in proprio dall’Impresa e venduti nei locali attigui a quelli di produzione.
E’ quanto dispone l’articolo 8 della Legge regionale 13/12/2022 n. 28, che modifica in senso conforme l’articolo 2 secondo comma della Legge regionale 8/2009
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL CIR A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ RICETTIVA
A partire dal 17/12/2022 l’obbligo del Codice Identificativo Regionale (CIR), inizialmente previsto solo per la categoria delle Case ed Appartamenti per Vacanze, è stato esteso a tutte le tipologie di attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla Legge regionale 27/2015, ivi comprese le locazioni brevi ad uso turistico di cui alla Legge 431/1998.
E’ quanto dispone l’articolo 7 della Legge regionale 13/12/2022 n. 28, che sostituisce l’intero dettato testuale dell’articolo 38 comma 8-bis della summenzionata Legge regionale 27/2015.
Il CIR è rilasciato alla struttura in sede di registrazione al portale ROS1000, utilizzato in Regione Lombardia per la gestione statistica dei flussi turistici.
Il predetto Codice si riferisce alla singola unità adibita a struttura ricettiva e deve essere indicato in qualsiasi messaggio promozionale effettuato dall’Impresa, indipendentemente dalla modalità prescelta, attraverso canali telematici o tradizionali.
La violazione delle disposizioni in tema di Codice Identificativo regionale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 39 comma 3-bis della medesima Legge regionale 27/2015, di competenza del Comune.
RIVENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREE PUBBLICHE: OBBLIGO SISTEMATICO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
La Sentenza del Tar Puglia n. 1892 del 12/10/2022, pubblicata il 30 novembre scorso, ha ribadito la necessità di esperire una procedura competitiva ad evidenza pubblica nel caso di rivendita di stampa quotidiana e periodica svolta tramite posteggio ubicato su suolo pubblico, non essendo sufficiente a tal fine la presentazione della Scia.
AGGIORNATO L’ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI REGIONE LOMBARDIA: IMPATTI SU COMMERCIO AREE PUBBLICHE
Il Decreto n. 17109 del 25/11/2022, emanato dalla Direzione Generale Agricoltura Alimentazioni e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, ha aggiornato l’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali lombardi.
Si segnala, con riguardo al commercio su aree pubbliche, che ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. X/203 del 26/11/2013 è fatto obbligo al Comune, salvo mancanza di richieste, di riservare una quota del trenta per cento dei posteggi di nuova istituzione a soggetti che pongono in vendita prodotti tipici lombardi, tra i quali sono annoverati anche quelli censiti nell’elenco in trattazione.
La disposizione sopra riportata si applica alla procedura che il Comune deve attivare presso la competente DG regionale, al fine di ottenere il Nulla Osta all’istituzione di nuovi mercati o all’ampliamento di mercati esistenti.
L’AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI INSEGNE PUBBLICITARIE NON E’ IMPLICITA NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
La Sentenza della Cassazione Civile n. 30866 del 06/10/2022 ha sancito il principio secondo cui la posa di insegne pubblicitarie è sempre soggetta a titolo autorizzatorio espresso, da rilasciarsi ai sensi dell’art 23 del Codice della Strada e dell’art 53 del relativo Regolamento di esecuzione, non potendosi ritenere intervenuta tale abilitazione in forma implicita a seguito dell’emissione, quantunque nell’ambito del medesimo procedimento, del connesso atto di concessione del suolo pubblico.
La pronuncia sottolinea l’autonomia dell’autorizzazione alla collocazione delle insegne pubblicitarie, quale atto che presidia il rispetto delle condizioni di sicurezza viabilistica, rispetto alla fattispecie della concessione di suolo pubblico, afferente per converso alla materia dell’assetto e del governo del territorio.
ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO: APPROVATE LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
Con Decreto del Ministero degli Interni del 22/11/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 282 del 02/12/2022, sono state approvate le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 01/01/2023.
Sono escluse dal perimetro di applicazione delle nuove disposizioni:
a) i luoghi non delimitati;
b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 337/1968.
PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA: ISTITUZIONE ORDINI TERRITORIALI
Dal 15/12/2022 è in vigore il Decreto del Ministero della Salute n 183/2022, che istituisce gli Ordini territoriali e la relativa Federazione nazionale per la professione sanitaria di fisioterapista.
Al termine della fase transitoria stabilita dall’articolo 3 del Decreto, l’iscrizione nel nuovo Albo costituirà requisito indispensabile per l’esercizio della professione interessata, stante l’applicazione al nuovo Ordine così istituito degli articoli da 1 a 6 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13/09/1946 n. 233.
DESTINAZIONE D’USO PER LOCALI UTILIZZATI DA ENTI DEL TERZO SETTORE: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 34/17314 del 17/11/2022, in risposta a specifico quesito posto dall’Ufficio tecnico di un Comune, ha affrontato il tema della portata applicativa dell’art 71 del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto legislativo 117/2017, che introduce un regime di favor rispetto alla destinazione d’uso delle sedi e dei locali in cui si esplicano le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore
Il beneficio riconosciuto, più nel dettaglio, rientra nel concetto di “indifferenza urbanistica”, che assicura agli spazi in trattazione la piena compatibilità con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 02/04/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ammessa dagli strumenti di pianificazione comunale, fatta eccezione per quella avente natura produttiva
Il riscontro ministeriale, nel prendere le mosse dalle finalità contenute nella Legge-delega n 106/2016 e da alcune pronunce del Tar e del Consiglio di Stato puntualmente riportate, traccia il perimetro interpretativo di seguito riassunto.
- La previsione oggetto di analisi, in ragione del principio giuridico di specialità rinvenibile nelle Disposizioni sulla legge in generale, è idonea a prevalere sul complesso di fonti statali e regionali vigenti in materia;
- L’art 71 del D lgs 117/2017, tuttavia, non si configura come norma innovatrice rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari statali o regionali che disciplinano la tematica della destinazione d’uso, bensì come fattispecie derogatoria rispetto all’ordinaria applicazione delle stesse;
- Il principio di eccezione sotteso alla norma ne determina quindi il carattere tassativo, con la conseguenza che il riconoscimento dell’agevolazione opera solo in favore dei seguenti soggetti giuridici:
1. Enti del Terzo Settore iscritti nell’apposito Registro Unico Nazionale (RUNTS), istituito a seguito dell’entrata in vigore dell’attuale Codice;
2. Enti già iscritti nei pregressi registri speciali delle Organizzazioni di Volontariato e della Associazioni di Promozione sociale, istituiti ai sensi dell’abrogata Legge 383/2000, i cui dati sono stati comunicati al RUNTS, in attesa di perfezionare l’iscrizione a quest’ultimo Registro per completare tale trasmigrazione;
3. Enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus istituita ai sensi del D. lgs. 460/1997, fino al momento in cui ne interverrà la definitiva abrogazione.
- La disciplina di favore non può essere estesa in automatico alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Società Sportive Dilettantistiche o ad altri Enti iscritti nei Registri del CONI
Anche tali soggetti, infatti, devono ricadere in almeno una delle tre condizioni indicate nel paragrafo precedente, nella prospettiva di rientrare nel perimetro applicativo dell’agevolazione.
- La deroga riconosciuta si applica, sul piano temporale, solo fin quando i locali sono utilizzati da Enti del Terzo Settore, senza che si realizzi un mutamento permanente della destinazione d’uso impressa dagli strumenti di pianificazione comunale.
Il successivo utilizzo degli spazi da parte di soggetti terzi non rientranti nel novero dei beneficiari, anche nella prospettiva di svolgervi analoga attività sul piano sostanziale, comporta l’integrale reviviscenza delle disposizioni comunali, regionali e statali in tema di rispetto delle destinazione d’uso.
- Il regime di favore in parola, peraltro, non implica una deroga generalizzata rispetto all’obbligo di munirsi dei prescritti titoli edilizi, in quanto la ratio della norma non sottende la facoltà di realizzare qualsiasi attività edificatoria.
Il Comune, pur a fronte della liceità dell’insediamento sotto il profilo della destinazione d’uso, è pertanto legittimato ad imporre il ricorso a peculiari titoli edilizi, ivi compreso il permesso a costruire, qualora l'intervento determini aggravio urbanistico o modifica durevole dell’ambiente circostante.
- E’ fatta inoltre salva l’applicazione di normative poste a presidio di beni costituzionalmente tutelati quali la salute e la sicurezza.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: MODIFICHE AL
DM 37/2008
ED IMPATTI SU SCIA EDILIZIA
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 192 del 29/09/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n 290 del 13/12/2022, ha apportato alcune modifiche al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Il nuovo testo del DM 37/2008 entrerà in vigore dal 28 dicembre 2022.
Le variazioni introdotte comportano riflessi sul contenuto degli allegati alla Scia di agibilità prescritta dall’articolo 24 del Dpr 380/2001, necessaria per attestare, tra gli
altri profili, anche la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli impianti installati negli edifici.
Si riporta di seguito la sintesi delle principali modifiche apportate:
- All’articolo 1 secondo comma del DM 37/2008 è stata sostituita la lettera b), in rapporto alle tipologie di impianti di comunicazione assoggettate a dichiarazione di conformità, ovvero a dichiarazione di rispondenza, da rilasciarsi a cura di un’Impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dall’articolo 4 del medesimo Decreto, che devono essere riconosciuti dalla Camera di Commercio.
L’elenco ricompreso nella predetta lettera comprende, sino al prossimo 27 dicembre, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.
La rinnovata formulazione del Decreto, a partire dal 28 dicembre del corrente mese, amplierà lo spettro delle tipologie di impianti ricadenti nel proprio perimetro applicativo, come si evince dal dettato testuale di seguito trascritto: “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti”.
- Al medesimo DM 37/2008 viene aggiunto l’articolo 5-bis, specificamente dedicato alla procedura di certificazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera b), secondo la rinnovata formulazione delle tipologie assoggettate, nonché ai conseguenti adempimenti riferiti alla presentazione della Scia edilizia di agibilità
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’Impresa abilitata, da redigere secondo le specifiche puntualmente descritte nel secondo comma dell’articolo così introdotto, dovrà essere acclusa alla Segnalazione Certificata di Inizio attività attestante l’agibilità dell’edificio.
La Scia di agibilità dovrà essere prodotta allo Sportello Unico per l’edilizia entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura assentiti mediante Permesso a costruire o Scia edilizia.
AVVERTENZA: per una panoramica di dettaglio degli aggiornamenti descritti di seguito è possibile consultare anche l'apposito documento illustrato durante il Gruppo di Lavoro Suap del 13 dicembre scorso.
EVOLUTIVE DELLA FUNZIONE DI STAMPA UNIONE
La funzione di Stampa Unione della piattaforma è stata implementata con un’ulteriore evolutiva che consente di aggiungere in automatico, mediante l’inserimento nel template dell’unica variabile ${entiDestinatari}, tutti gli Enti terzi individuati per lo specifico procedimento.
L’inserimento per una sola volta della variabile sopra riportata, all’interno di ogni template, consentirà quindi di includere in maniera massiva tutte le PA destinatarie del riscontro.
Il vantaggio offerto dalla nuova implementazione si pone in termini di riduzione dei tempi e dei potenziali margini di errori nella creazione dei template documentali, in quanto il Suap non deve più procedere all’inserimento delle variabili concernenti il singolo Ente competente
L’aggiornamento della funzione di Stampa Unione è completato dalla possibilità di inserire variabili concernenti la sede legale dell’Impresa ed i dati catastali, ove presenti.
Per informazioni di dettaglio si rimanda alle seguenti risorse:
- Manuale scrivania Suap (pagine 77-80 e 123-133)
- Video Tutorial portale di supporto: funzione generale di stampa unione
- Video Tutorial portale di supporto: creazione template
Sono inoltre disponibili una serie di possibili template-tipo, già provvisti di variabili, che i Suap possono liberamente utilizzare o adattare per le proprie specifiche esigenze.
Per scaricare la cartella compressa contenente i template cliccare qui
I template sono già aggiornati alle nuove variabili introdotte.
SEZIONE NOTE E AVVISI: INTEGRAZIONE INFORMAZIONI
A partire dal 13/12/2022 la lista degli alert presente nella sezione “Note ed Avvisi” della scrivania Suap prevede un contenuto maggiormente esplicativo della colonna “Descrizione”, mediante l’indicazione della specifica natura dell’evento che ha interessato la pratica.
L’informazione riporterà il naming di riferimento per l’evento azionato (a titolo esemplificativo: Comunicazione Ente–SUAP, Comunicazione da richiedente, Integrazione documentale etc).
Si rimanda allo screen di esempio per una descrizione visiva dell’implementazione
RICEZIONE DI NUOVA PRATICA O DI RISCONTRO SU PRATICA GIA’ PRESENTE: CONFIGURAZIONE EVENTUALE PEC DI AVVISO
Sempre a partire dal 13/12/2022 è disponibile una nuova funzione opzionale, attiva nella scrivania del Responsabile Suap, attraverso la quale sarà possibile attivare o disattivare la ricezione di un alert automatico, indirizzato alla Pec dello Sportello, idoneo a segnalare la ricezione di una nuova pratica, ovvero, nel caso di pratica già transitata in piattaforma, di un riscontro proveniente dall’Impresa o da uno degli Enti coinvolti nel procedimento
L’avviso tramite Pec ha valenza esterna e parallela rispetto al flusso degli eventi che interessano la movimentazione della pratica all’interno del portale.
Il soggetto con le credenziali di Responsabile, più nel dettaglio, può attivare o disattivare la notifica via Pec che avvisa in ordine alla creazione di un nuovo evento su input dell’Impresa o di PA terza, riferito ad una pratica già presente
L’azione si concretizza partendo dal menu “Amministrazione Gruppo”, voce “Gestione configurazioni Sportello”, apponendo o togliendo il segno di spunta nella sezione “Gestione Notifiche eventi” (vd. screen di esempio).
A questo link un’esemplificazione del contenuto del relativo alert, depositato presso la Pec dello Sportello
Per quanto concerne l’attivazione o la disattivazione dell’avviso via pec che segnala la ricezione di una nuova pratica, occorre andare nel menu “Amministrazione Gruppo”, voce “Gestione configurazioni Sportello”, allo scopo di selezionare o deselezionare il segno di spunta nella sezione “Gestione Notifica ricezione pratica” (vd. screen di esempio).
A questo link un’esemplificazione del contenuto del relativo alert, depositato presso la Pec dello Sportello.
REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2022 -
Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno, aggiornato allo scorso mese di novembre.
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE CHE INTENDONO OPERARE NELLA COMUNITA’ EUROPEA: AGGIORNATA LA GUIDA PSC ITALY
Le Imprese stabilite in Italia che intendono operare all’interno di altri stati membri dell’Unione Europea possono avvalersi dei servizi di informazione e di supporto messi a disposizione del sistema camerale, attraverso il servizio PSC Italy di Unioncamere.
L’indirizzo di contatto è pscitaly@unioncamere.it.
Il servizio di assistenza del PSC Italia evade tutte le richieste di cittadini, imprese e professionisti transfrontalieri, su requisiti, procedure e adempimenti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi con risposte personalizzate in italiano, inglese e in francese, rilasciate mediamente entro tre giorni dalla data di ricezione dei quesiti.
Gli argomenti riguardano, in estrema sintesi, la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, oltre che fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali.
Il servizio di assistenza diretta è una best practice a livello europeo.
Per informazioni di dettaglio si invita a consultare la sezione dedicata del portale Impresainungiorno, nella quale è disponibile anche la Guida ai diritti delle imprese intitolata " La libera circolazione dei servizi nell'Unione Europea", aggiornata a dicembre 2022.
L’articolo 88 comma 3-bis della Legge regionale 6/2010 qualifica come non sostanziali tutte le modifiche apportate ad impianti distributore carburanti non riconducibili alle seguenti fattispecie:
- aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- ristrutturazione totale dell'impianto;
- trasformazione dell’impianto da servito, con presenza del gestore, in impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento
La normativa sopra citata prevede che le modifiche non sostanziali siano assoggettate al regime amministrativo della comunicazione, in luogo dell’autorizzazione preventiva occorrente al verificarsi di modifiche connotate da carattere sostanziale.
La comunicazione, veicolata dal Suap, è trasmessa da quest’ultimo al Comune, al Comando dei Vigili del fuoco, all’ARPA, all’ATS ed all'Agenzia delle dogane competenti per territorio, nonché all'Ente proprietario della strada o alla Società titolare della concessione autostradale.
La medesima fonte legislativa regionale prevede che l’adempimento debba essere presentato dall’Impresa titolare dell’autorizzazione petrolifera.
Il provvedimento attuativo della disposizione in esame è costituito dal D d g 24/06/2020 n. 7416, che ha approvato anche la modulistica regionale da utilizzare per perfezionare la prescritta comunicazione.
Il predetto modello, tuttavia, ammette la presentazione dell’adempimento anche da parte di un soggetto terzo rispetto all’Impresa titolare dell’autorizzazione petrolifera, a condizione che tale delegato sia stato formalmente incaricato da quest’ultima.
E’ pertanto ammissibile che la comunicazione possa essere prodotta anche dal gestore dell’impianto petrolifero, a condizione che sia allegata documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad agire in nome e per conto dell’Impresa titolare.
La Circolare del Ministero degli Interni prot. n. 17082 del 01/12/2009 detta specifici indirizzi ai Comuni in ordine alle modalità applicative del Decreto del Ministero degli Interni del 18/05/2007, nel quale sono contenute disposizioni finalizzate ad attribuire un codice identificativo univoco alle attrazioni dello spettacolo viaggiante operanti nel territorio nazionale
L’articolo 4 del predetto Decreto prescrive l’obbligo di volturare il codice identificativo dell’attrazione nei confronti del soggetto terzo che ne acquisisce la successiva disponibilità, pur mantenendo invariata tale codifica per esigenze di tracciabilità
La summenzionata Circolare consente anche al subentrante, qualificato come nuovo gestore dell’attrazione, di presentare istanza di voltura al Comune che ha curato il primo rilascio del Codice identificativo dell’attrazione, in luogo del soggetto cedente.
L’obbligo di richiedere ed ottenere la voltura ricorre a prescindere dal titolo di disponibilità vantato dal nuovo gestore e si applica anche in caso di cessione temporanea dell’attrazione.
Il subentrante è inoltre tenuto a richiedere l’inserimento dell’attrazione acquisita anche nella propria autorizzazione generale all’esercizio dell’attività, ottenuta ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 773/1931.
Le Imprese in possesso di formale qualifica artigiana ai sensi della Legge 443/1985 sono esentate dall'obbligo di munirsi della licenza di Pubblica Sicurezza per la fabbricazione di oggetti preziosi, usualmente contemplata dall'art. 127 del Regio Decreto 773/1931, in virtù della deroga espressamente riconosciuta in loro favore dall'art. 14 terzo comma del D. lgs. 251/1999.
In ordine alla liceità della vendita on-line di oggetti preziosi direttamente fabbricati dall'Impresa artigiana, rivolta al consumatore finale, si segnala la Risoluzione MiSe n 145842 del 14 agosto 2014.
Il summenzionato parere ministeriale legittima il ricorso a questa peculiare modalità di vendita da parte delle Imprese artigiane, le quali sono esentate, oltretutto, dall'obbligo di presentare la SCIA per la forma speciale di vendita al dettaglio ascrivibile all’e-commerce, che sarebbe prescritta in base al combinato disposto tra l’art. 18 del D. lgs. 114/1198 e l’art. 68 del D. lgs. 59/2010.
L'art. 4 comma 2 lettera f) del D. lgs. 114/1998, infatti, esclude dal proprio perimetro di applicazione, quindi anche dagli adempimenti a cui sono tenuti i commercianti al dettaglio che vendono mediante canali telematici, gli imprenditori provvisti di formale riconoscimento artigiano ai sensi della citata Legge 443/1985.
La medesima Risoluzione MiSe, tuttavia, specifica che la conclusione del contratto di vendita relativo ai prodotti pubblicizzati dall’Impresa artigiana mediante la rete Internet debba avvenire presso i locali di produzione degli stessi. Di tale condizione, inoltre, deve essere data evidenza nel sito informatico utilizzato
Tale prescrizione è coerente con il principio secondo cui le Imprese artigiane sono esentate dalle disposizioni applicabili ai commercianti al dettaglio o all'ingrosso solo se la vendita dei prodotti realizzati in proprio avviene nei locali di produzione, ovvero in quelli immediatamente attigui (art. 5 Legge 443/1985).
Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell’intera platea degli Sportelli Unici I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it.
Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l’interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione “Suap Collection” del minisito dedicato. La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.
Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.
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Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).