NewsletterSUAP numero 75 - gennaio

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(Notizia di interesse anche per l’impresa).

N. 75 - GENNAIO 2023

MISURA PNRR 1.3.1

“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI - COMUNI OTTOBRE 2022”

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/09/2022 prescrive l’obbligo di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni alla Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND), che costituisce l’obiettivo della Misura 1 3 1 prevista dal PNRR

La Camera di Commercio ha quindi avviato un’iniziativa, in collaborazione con InfoCamere, per supportare i Comuni del territorio ai fini del rispetto del predetto adempimento.

Tale Misura prevede la realizzazione di collegamenti informatici tra la suddetta Piattaforma PDND e le banche dati in uso nelle pubbliche amministrazioni, come la piattaforma del SUAP www.impresainugiorno.gov.it che la Camera di Commercio fornisce gratuitamente ai Comuni del suoi tre territori, Milano, Monza e Lodi

La proposta della Camera è far realizzare ad Infocamere (Società Consortile delle Camere di Commercio e gestore della piattaforma informatica del SUAP), per conto del Comune, il

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collegamento delle banche dati alimentate dal Suap alla PDND, integrando la soluzione con ulteriori servizi accessori di forte interesse e garantendo quindi l’accesso dell’ente alla Misura in oggetto.

Si ricorda che l’art 3, comma 1 del Decreto 22 settembre 2022 “Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)”, prevede l’obbligatorietà entro il 30 settembre 2023 dell’accreditamento al PDND da parte dei Comuni.

Per poter accedere a questa misura tramite Infocamere è necessario avere in dotazione la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it o impegnarsi ad adottarla a brevissimo.

ATTENZIONE

Per aderire alla Misura il Comune deve presentare apposita domanda, entro il 17 febbraio p.v., tramite il portale padigitale2026.gov.it seguendo una semplice procedura online.

I vantaggi per le Amministrazioni Comunali

Sotto il profilo economico, in questa tabella si rappresentano gli importi del voucher riconosciuto in proporzione al numero degli abitanti

Il servizio comprende, oltre al collegamento alla PDND, anche il supporto dal punto di vista amministrativo durante tutte le fasi previste dalla Misura e dei servizi aggiuntivi per migliorare la fruizione dei dati che riguardano le imprese con sede nel Comune, quali:

● l’app “Cifre in Comune” destinata ai sindaci, che fornirà informazioni statistiche sulla demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse;

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● un “Mini portale” richiamabile dal sito istituzionale del Comune per una consultazione via web degli stessi dati fruibili dalla PDND

Per avere ulteriori informazioni vi consigliamo tramite iscrizione online, ad uno dei due webinar informativi fissati:

- 7 febbraio (iscrizione su: link-iscrizione-7-febbraio)

- 10 febbraio (iscrizione su: link-iscrizione-10-febbraio) p v dalle 10:00 alle 11:00

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Cliccando qui potete trovare una scheda tecnica di presentazione dell’iniziativa Cliccando qui potete trovare una descrizione della misura e i contatti per richiedere ulteriori informazioni.

L’iniziativa è stata illustrata durante il Gruppo di Lavoro Suap del 31 gennaio scorso (guarda la registrazione).

Il Comune interessato ad avere ulteriori informazioni sul servizio o sulle modalità di adesione può chiedere supporto ad InfoCamere:

➔ Email: iniziative pnrr@infocamere it

➔ Telefono: 049 20 30 355

Nel caso l’iniziativa sia di vostro interesse del vostro comune invitiamo ad inviarci a suap cciaa@mi camcom it in modo da poter conoscere quali comuni sul nostro territorio (Milano, Monza e Lodi) sono interessati alla misura

Per Ulteriori informazioni si consiglia la visione dei video di seguito linkati:

- Video 1- La gestione contabile dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni

- Video 2 - L’attuazione degli interventi per la trasformazione digitale nei Comuni

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FUNZIONE “VIARIO”: CARICAMENTO MASSIVO DELLA BASE DATI DA PARTE DI INFOCAMERE ED ISTRUZIONI PER I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

La software house del sistema camerale Infocamere ha provveduto in data 20 dicembre 2022 al caricamento massivo della base dati relativa al viario, con riguardo ai soli Comuni che non hanno mai provveduto, in autonomia, ad effettuare questa specifica operazione di data entry.

Il processo ha inoltre riguardato, in termini di aggiornamento, i Comuni per i quali la stessa Infocamere aveva effettuato una prima importazione durante lo scorso mese di febbraio (qui l’elenco dei Comuni lombardi coinvolti)

Tutti i Comuni che utilizzano il portale Impresainungiorno sono invitati a prendere visione di questo documento, recante gli approfondimenti in ordine alla funzione in esame e le istruzioni operative volte all’aggiornamento periodico della base dati.

ATTIVAZIONE

PUNTO UNICO DI ACCESSO

PER L’EDILIZIA SU IMPRESA IN UN GIORNO

La piattaforma ImpresaInUnGiorno consente di gestire anche i procedimenti riguardanti l’edilizia residenziale, oltre a quelli legati all’edilizia produttiva, nel pieno rispetto della normativa di settore, con pieno recepimento della modulistica unificata nazionale e regionale specificamente elaborata.

E’ possibile seguire un’apposita procedura, illustrata in questo documento, che permette di creare un punto unico di accesso per l’Edilizia, in grado di distinguere, in anteprima, le pratiche di natura produttiva e quelle di tipo residenziale

NUOVO FLUSSO CESSAZIONI REA-SUAP: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

Con Decreto n 946 del 27/01/2023, emanato dalla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, è stato dato avvio al processo di concreta attuazione del nuovo flusso di interoperabilità automatica REA-SUAP in tema di cessazioni attività,

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stabilito dalla Legge regionale 11/2014 e dalla DGR XI/6591 del 30/06/2022.

Gli ambiti di intervento del Decreto riguardano:

- La mappatura delle procedure e delle eventuali modulistiche settoriali di cessazione che verranno sostituite, in modo sistematico, dalle informazioni trasferite dalla Camera al Suap competente per territorio, con conseguente venir meno dell’obbligo, da parte dell’Impresa, di comunicare la cessazione anche al Suap (cd. “flusso di interoperabilità”);

- L’individuazione delle procedure e delle eventuali modulistiche settoriali di cessazione che restano escluse in via sistematica dal nuovo paradigma di interscambio dati dalla Camera al Suap, con conseguente conferma dell’adempimento che l’Impresa deve perfezionare presso il solo Suap (cd. “canale Only-Suap”);

- L’individuazione dei casi in cui la medesima fattispecie di cessazione, a seconda dello scenario, può intercettare il flusso di interoperabilità o il canale Only-Suap;

- La ricognizione di massima delle Amministrazioni che il Suap deve notiziare in ordine all’avvenuta cessazione, in aggiunta al Comune.

- L’approvazione delle specifiche di interoperabilità di cui dovranno avvalersi i Suap che utilizzano soluzioni informatiche diverse da Impresainungiorno, allo scopo di garantire l’aggancio con il flusso automatico di interoperabilità proveniente dal front-end camerale.

Il Decreto fissa un termine di sei mesi entro cui i Comuni, ad eccezione di quelli che si avvalgono di Impresainungiorno, dovranno provvedere all’adeguamento dei propri applicativi

Per approfondimenti si rinvia al documento di sintesi illustrato durante il Gruppo di lavoro Suap del 31 gennaio scorso

ULTERIORE ESPANSIONE DEL SUAP ASSOCIATO NORD-OVEST: IL RUOLO GIOCATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

Il Comune di Vanzago è entrato a far parte del Suap associato Nord-Ovest a partire dal corrente mese di gennaio.

Questa forma associativa di Sportello Unico, che vede quale capofila il Comune di Rho, comprende attualmente i Comuni di Bollate, Cesate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago.

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L’aggregazione si è sviluppata grazie ad un Accordo di collaborazione promosso dal Comune di Rho capofila in collaborazione con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Assolombarda

Il ruolo di supporto svolto dalla nostra Camera si iscrive nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, nell’ottica di realizzare efficaci processi di semplificazione e digitalizzazione amministrativa a beneficio degli operatori economici che devono perfezionare gli adempimenti necessari a legittimare l’esercizio delle proprie attività.

Il supporto offerto dalla Camera concerne anche l’ambito della formazione mediante il servizio dedicato messo a disposizione dalla propria Azienda speciale Formaper, che è esteso anche ai Comuni e alle Pubbliche Amministrazioni.

RINNOVO AUTOMATICO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE:

IL TAR LOMBARDIA RIBADISCE LA DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI

Si segnala la Sentenza del TAR Lombardia n. 2709 del 06/12/2022, non appellata, con la quale è stata sancita la disapplicazione delle disposizioni in tema di rinnovo automatico per dodici anni delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, introdotte dall’art. 181-bis del Decreto-Legge 34/2020.

L’Amministrazione comunale citata in giudizio dovrà pertanto indire una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni scadute

PROROGA AL 30/06/2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO (LEGGE DI BILANCIO 2023)

L’articolo 1 comma 815 della Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato sino al 30 giugno 2023 la vigenza di alcune disposizioni di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi pubblici di somministrazione, ove intendano ottenere concessioni di suolo pubblico per occupare aree esterne al locale.

Fino al prossimo 30 giugno, infatti, è consentito agli esercizi pubblici di somministrazione, previo accoglimento della relativa istanza di concessione del suolo pubblico, effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali

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dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata.

La collocazione di tali elementi di arredo in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).

La permanenza sul suolo pubblico delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO:

DAL 13/02/2023 IN

Con d.d.u.o. 22/12/2022 n. 18887, emanato dalla Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, sono stati aggiornati gli schemi della modulistica unificata regionale in tema di Agenzie di Viaggi e Turismo, riferiti alle Scia o alle Comunicazioni previste dagli articoli 58 e 59 della Legge regionale n. 27/2015.

La modifica ha riguardato, in particolare, la componente dichiarativa legata ai requisiti professionali del Direttore tecnico, in ragione dei mutamenti intercorsi nella disciplina nazionale e regionale in tema di riconoscimento della relativa qualifica.

La nuova versione della modulistica entra in vigore dal 13 febbraio 2023.

A partire dalla medesima data la stessa deve essere digitalizzata nelle piattaforme proprietarie utilizzate dai Suap.

Per i Comuni che utilizzano il portale camerale Impresainungiorno l’aggiornamento sarà effettuato direttamente dalla software house del sistema camerale Infocamere

ESTESA AI MICROBIRRIFICI LA DISCIPLINA IN TEMA DI CONSUMO SUL POSTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 8/2009

L’articolo 3 della Legge regionale 32/2022 ha esteso ai Microbirrifici, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 2, 3 e 4 della Legge regionale 8/2009.

Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 2 primo comma lettera b) della citata Legge regionale 32/2022 e dell’art 2 comma 4-bis della Legge 1354/1962, rientrano nella definizione di “Microbirrificio” i laboratori che soddisfano tutte le condizioni di seguito elencate:

DELLA MODULISTICA REGIONALE
VIGORE L’AGGIORNAMENTO
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- Ubicazione dello stabilimento produttivo all’interno del territorio regionale lombardo;

- Indipendenza legale ed economica da qualsiasi altro birrificio;

- Impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio

- Assenza di licenza di utilizzo di diritti di proprietà immateriale altrui;

- Produzione di birra non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

- Ammontare della produzione annua di birra non superiore a 10.000 ettolitri.

Gli stabilimenti interessati possono pertanto effettuare la vendita per il consumo sul posto dalle ore 6.00 all’01.00 del giorno seguente, salvo diversa disposizione del Comune, all’interno del laboratorio produttivo o nei locali ad esso attigui, mediante l’utilizzo di stoviglie anche riutilizzabili e con divieto di servizio assistito di somministrazione.

I laboratori in esame hanno inoltre l'obbligo di pubblicizzare l’orario adottato e di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e dei prodotti eventualmente congelati.

DISCIPLINA REGIONALE LOMBARDA IN TEMA DI ATTIVITA’ AGRITURISTICA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5/2020

Il Regolamento regionale n. 14 del 29/12/2022 ha apportato modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17 e 18 del Regolamento regionale n. 5/2020 in tema di attività agrituristica, con contestuale introduzione del nuovo articolo 17-bis

In questo documento è inoltre riportata un’illustrazione sintetica delle modifiche occorse.

REGOLAMENTO REGIONALE 15/2022 IN MATERIA DI ALBERGHI DIFFUSI

Dal 1 gennaio 2023 è in vigore il Regolamento regionale 29/12/2022 n. 15 in materia di Alberghi diffusi.

Questa particolare tipologia di attività ricettiva alberghiera, in base alla definizione contenuta nell’art. 19 terzo comma della Legge regionale 27/2015, può essere insediata solo in Comuni con popolazione residente non superiore a cinquemila abitanti ed è connotata dalla ricorrenza dalle seguenti caratteristiche:

- Localizzazione centralizzata dei servizi di ricevimento ed accoglienza;

- Dislocazione in uno o più edifici, separati da quello deputato al ricevimento ed all’accoglienza, delle camere, degli alloggi e degli ulteriori servizi messi a

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disposizione dell’utenza, rappresentati a titolo esemplificativo da sale comuni, ristorante, spazi per la vendita di prodotti tipici locali;

- Obbligo di collocazione del complesso di edifici in cui si articola l’albergo diffuso in zone omogenee del territorio comunale, secondo parametri puntualmente stabiliti;

- Obbligo di gestione unitaria dell’albergo diffuso pur a fronte della facoltà di mantenere le singole unità ricettive che lo compongono, che devono essere in numero almeno pari a sette, nella proprietà di soggetti terzi diversi dal gestore unico.

Una sintesi delle disposizioni introdotte dal Regolamento è disponibile qui.

DISCIPLINA LOMBARDA DELLE ATTIVITA’ FUNEBRI:

PAGINA DI APPROFONDIMENTO SUL SITO REGIONALE

Nel sito istituzionale di Regione Lombardia è stata pubblicata una pagina di approfondimento incentrata sulla disciplina lombardia in materia di attività funebri, racchiusa principalmente nel Titolo VI bis della Legge regionale 33/2009 e nel Regolamento regionale n. 4/2022.

La risorsa informativa messa a disposizione da Regione contiene inoltre apposite FAQ.

PROROGA AL 31/12/2023 DELL’OBBLIGO DI ALLEGARE TITOLI DI SOGGIORNO ALLE PRATICHE DIRETTE ALLA PA

L’articolo 2 primo comma del Decreto-Legge 198 del 29/12/2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno ai cittadini stranieri di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli estremi del titolo di soggiorno, in luogo dell’obbligo di produzione dello stesso, nelle pratiche dirette alla Pubblica Amministrazione

La disposizione in esame rimanda ulteriormente l’abrogazione di parte dell’articolo 3 secondo comma del Dpr 445/2000, per la componente che limita la facoltà di autocertificazione dei cittadini stranieri, rispetto a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alla prevalenza delle disposizioni speciali in materia di immigrazione.

Ne consegue che i cittadini stranieri che intendono avviare attività imprenditoriali, salvo eventuali modifiche in sede di conversione del Decreto in esame, dovranno continuare ad allegare copia del titolo di soggiorno alle pratiche da inviare al Suap, per effetto di quanto disposto dall’art 6 secondo comma del D lgs 286/1998, sino al nuovo termine così differito.

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CIRCOLI PRIVATI:

EQUIPARABILI AD ESERCIZI PUBBLICI SE IL CRITERIO DI AMMISSIONE DEI SOCI E’ MERAMENTE FORMALE

La Sentenza del Tar del Lazio Sezione di Latina n 321 del 23/03/2022, non appellata, ha stabilito che sono equiparabili ad esercizi pubblici i Circoli privati che consentano l’ammissione diretta ed immediata di qualsiasi soggetto al loro interno, previo pagamento di un biglietto di ingresso, ove conseguente alla mera compilazione di un modulo per la richiesta di iscrizione in qualità di soci, accompagnata dalla contestuale consegna della tessera associativa.

La modalità di tesseramento sopra illustrata rende indistinguibile il sodalizio da un esercizio pubblico a tutti gli effetti, in quanto idonea ad accogliere una generalità indistinta di fruitori non effettivamente iscritti nell’anagrafe sociale per il tramite del Libro Soci

Ne consegue che in tali ipotesi le eventuali attività di somministrazione svolte all’interno dei locali sono assoggettate alla disciplina settoriale di riferimento per gli esercizi pubblici, ivi compresa l’idoneità dei locali sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Non è infatti possibile applicare, per quest’ultimo aspetto, la deroga all’obbligo di conformità della destinazione d’uso dell’immobile, astrattamente riconosciuta ai Circoli privati in forza dell’art. 2 secondo comma lettera e) del DPR 235/2001.

E’ inoltre necessario assicurare il possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art 71 del D. lgs. 59/2010.

La sentenza sopra citata infine, ha sancito che anche le eventuali attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento esercitate all’interno di Circoli Privati soggiacciono alle disposizioni in materia di agibilità dettate dall’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931), nonché dalla relativa disciplina attuativa contenuta negli articoli 141 e seguenti del Regio Decreto 635/1940

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA:

LA SANZIONE PER APERTURA ABUSIVA DI MEDIA STRUTTURA DEVE ESSERE

SUFFRAGATA DALL’EFFETTIVA MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

La Cassazione Civile, mediante Ordinanza n. 21904 dell’11/07/2022, ha annullato una sanzione amministrativa pecuniaria comminata da un’Unione di Comuni nei confronti di un esercizio commerciale al dettaglio, formalmente ricondotta alla violazione dell’articolo 8 del D. lgs. 114/1998, in quanto gli atti di accertamento assunti alla base di tale provvedimento non contenevano elementi utili a commisurare l’esatto

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ammontare della superficie di vendita, ai fini dell’effettivo inquadramento dell’esercizio nel novero delle medie strutture di vendita.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione, motivata dall’avvio dell’attività in carenza del prescritto titolo autorizzatorio, non rispettasse uno dei principi fondamentali sottesi alla Legge 689/1981, norma che governa il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La Corte, più nel dettaglio, ha ritenuto che l’omessa verifica della superficie di vendita da parte dell’Organo accertatore si è posta in contrasto con la necessità di assicurare, in sede di adozione del successivo provvedimento sanzionatorio, la coerente concordanza tra la situazione riscontrata sul piano fattuale, che ne costituisce il presupposto irrogativo, rispetto ai riferimenti di legge indicati, che devono individuare in modo puntuale la condotta antigiuridica riscontrata e la conseguente fattispecie sanzionatoria da applicare

La Corte ha quindi ritenuto priva di pregio la ragione difensiva addotta dalla PA comunale, vertente sulla circostanza secondo cui l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in carenza del prescritto titolo abilitativo prevederebbe, in via sistematica, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall’art. 22 del D. lgs. 114/1998, identica nell’importo e nei presupposti sostanziali a prescindere dall’inquadramento dell’attività abusiva in una delle tre categorie tipizzate dalla norma (vicinato, media o grande struttura di vendita).

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: LEGITTIMA LA DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER SOSPENSIONI SUPERIORI AL PERIODO MASSIMO CONSENTITO, ANCHE IN CASO DI RIAPERTURE SPORADICHE

La Sentenza del TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria n 71 del 15/12/2021, non appellata, ha confermato la legittimità del provvedimento decadenziale del titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande, adottato a seguito dell’accertato travalicamento del periodo massimo di sospensione ammesso dalla normativa, anche a fronte di riaperture del tutto sporadiche che, per quanto avvenute durante il periodo di chiusura prolungata, non sono da considerarsi idonee ad interrompere il decorso del predetto termine, stante la sostanziale inoperosità serbata dall’attività

Il limite temporale in trattazione è fissato in dodici mesi sia a livello di legislazione statale (art 64 comma 8 lettera b del D lgs 59/2010), sia in rapporto alla normativa lombarda (art. 76 comma 1 lettera b della Legge regionale 6/2010).

La pronuncia ha inoltre sottolineato la natura vincolata del provvedimento decadenziale, che deve essere adottato dalla Pa comunale, senza apprezzamenti

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discrezionali di scrutinio, a fronte dell’accertata ricorrenza dell’evento sul piano meramente fattuale.

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI: NUOVA MODULISTICA IN VIGORE DAL 01/03/2023

Il Ministero dell’Interno, mediante Decreto prot. n. 739 del 19/01/2023, ha aggiornato la modulistica in materia di adempimenti di prevenzione incendi, da utilizzare ai fini della presentazione delle Istanze, Segnalazioni o dichiarazioni prescritte dal DPR 151/2011.

La nuova versione della modulistica entrerà in vigore dal prossimo 1 marzo ed è già disponibile, in anteprima, nell’apposita sezione del sito Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDE AGRICOLE: AGGIORNAMENTO

Con Decreto Dirigenziale n. 19254 del 29/12/2022 è stato approvato da Regione Lombardia l’aggiornamento del manuale di gestione dell’applicativo SIS CO, che consente alle Imprese agricole di creare ed aggiornare il Fascicolo elettronico previsto dal DPR 503/1999.

Il Fascicolo è liberamente consultabile da qualunque Amministrazione Pubblica, mediante accesso alla predetta piattaforma telematica.

I dati contenuti nel Fascicolo costituiscono, inoltre, la base certificata per le verifiche istruttorie svolte d’ufficio dalle PA con cui l’Imprenditore agricolo si interfaccia a qualsiasi titolo (art. 25 c. 2 Decreto Legge 5/2012, convertito con Legge 35/2012).

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI: APPROVATA LA MODULISTICA REGIONALE

Con Decreto n. 17842 del 05/12/2022, emanato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, è stata approvata la modulistica unificata in materia di autorizzazioni al trasporto di animali vivi

Le relative istanze devono essere presentate dall’Impresa direttamente all’ATS di riferimento territoriale

SIS.CO
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PROROGA CONCESSIONI GIOCO PUBBLICO SINO AL 31/12/2024

L’articolo 1 commi 123 e 124 la Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato a titolo oneroso sino al 31 dicembre 2024 la validità delle concessioni statali rilasciate ad operatori del gioco pubblico, con riguardo alle seguenti attività:

- Sale Bingo;

- Rete di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110 comma 6 Regio Decreto 773/1931 (TULPS);

- Raccolta delle scommesse su eventi sportivi (anche ippici) e non sportivi.

DISCIPLINA REGIONALE LOMBARDA IN TEMA DI ATTIVITA’ AGRITURISTICA:

COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA FACOLTA’ “UNA TANTUM” DI INCREMENTO SINO AL 10% DELLA SUPERFICIE LORDA

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 251 del 23/11/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 154 terzo comma secondo periodo della Legge regionale lombarda n. 31/2008, che consentiva l’ampliamento per una sola volta, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati già destinati o da destinare all’attività agrituristica, purché individuati nel certificato di connessione.

La Sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -1a Serie Speciale Corte Costituzionale - n. 51 del 21/12/2022.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 136 della Costituzione, la norma regionale in esame ha quindi cessato la propria efficacia con effetto dal 22 dicembre scorso.

La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale caducata violasse il parametro costituzionale della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, esplicitato negli articoli 9 e 117 secondo comma lettera s) della Carta, in rapporto alle materie di esclusiva potestà statale, nonché il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

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RIGENERAZIONE URBANA CON STRUMENTO CONVENZIONALE:

APPROVATI I CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L’articolo 43 comma 2-quater della Legge regionale 12/2005 prevede il dimezzamento dell’ammontare del contributo di costruzione, salvo ulteriori riduzioni disposte dal Comune, in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica effettuati all’interno dei comparti di rigenerazione urbana e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione comunale.

Qualora il relativo titolo abilitativo preveda una Convenzione urbanistica tra il Comune ed il soggetto privato, l’importo del predetto contributo può essere sempre rimodulato dalla PA comunale, in aumento o in riduzione, sulla scorta di una valutazione economico-finanziaria legata agli impatti delle trasformazioni urbanistiche ed al valore degli investimenti.

Con Deliberazione della Giunta regionale n XI/7729 del 28/12/2022 sono state approvate le Linee guida a cui i Comuni dovranno attenersi, al ricorrere dello scenario sopra prospettato, qualora intendano procedere a rideterminare il contributo di costruzione.

La Delibera, inoltre, prevede la futura pubblicazione nella pagina Web della DG Territorio ed Ambiente di Regione Lombardia di un apposito strumento di calcolo elettronico a disposizione dei Comuni, configurato con formule automatiche coerenti con i parametri riportati nelle predette Linee Guida.

INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA:

LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI

NON RICOMPRESI NELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20/10/2022, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, sono state approvate le Linee guida per la gestione dei procedimenti finalizzati alla costruzione ed all’esercizio delle infrastrutture per il dispacciamento dell’energia elettrica, ove non rientranti nella Rete di Trasmissione nazionale

La competenza istruttoria per questa peculiare categoria di impianti è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ovvero agli Enti locali eventualmente delegati dalle medesime.

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Le Linee-guida si applicano alle reti ed agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1 000 V), di media tensione (superiori a 1 000 V e fino a 30 000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V).

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n 304 del 30/12/2022, è entrato in vigore dal 14 gennaio 2023.

Resta invariata la competenza del predetto Ministero, invece, per le procedure autorizzative riguardanti le infrastrutture incluse nella predetta Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN).

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

-INDIRIZZI REGIONALI DI ADEGUAMENTO A DECISIONI COMUNITARIE SU B.A.T. PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON SOLVENTI ORGANICI (DGR XI/7714 DEL 28/12/2022)

Con Deliberazione della Giunta regionale n XI/7714 del 28/12/2022 sono state approvate le Linee guida per l’applicazione, a seguito della Decisione di esecuzione comunitaria n. 2020/2009, delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) in materia di trattamento di superficie con solventi organici, ai fini del riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali già in possesso di stabilimenti che effettuano la predetta lavorazione (Continua a leggere per approfondimenti (...)

NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI VISUALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI AVVENUTI CON PAGOPA

A partire dal 24 gennaio 2023 sono state implementate nel portale Impresainungiorno alcune funzioni aggiuntive in tema di gestione dei pagamenti, che consentono di effettuare ricerche sulla base della data di effettivo versamento e di visualizzare tale informazione in specifiche sezioni del dettaglio pratica

Si ricorda che le funzioni assicurate dal portale in materia di pagamenti prevedono l’attivazione del collegamento con il nodo PagoPa, secondo la procedura descritta nel manuale dedicato.

Il mancato adeguamento degli strumenti di e-payment dell’Ente comunale comporta l’applicazione, a carico del responsabile della violazione, della sanzione prevista dagli

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articoli 21 e 55 del D. lgs. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale (vd. Faq sul sito Agid).

SCIA PER SPETTACOLI TEMPORANEI SINO A 1000 SPETTATORI: ELIMINAZIONE DAL 23/01/2023

Dal 01/01/2023 è cessata l’efficacia della disposizione, contenuta nell’art. 38-bis del DL 76/2020 e smi, che assoggettava a Scia lo svolgimento di spettacoli dal vivo comprendenti attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, ove svolti in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 e con un numero massimo di 1.000 partecipanti.

Lo specifico procedimento presente nel portale è stato conseguentemente disattivato

REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO

- AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2022 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno nel corso dell’intero anno 2022.

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento regionale 5/2020, il Certificato di Connessione tra attività agricola ed attività agrituristica rappresenta il presupposto necessario per legittimare il successivo invio al Comune della Scia contemplata dall’articolo 153 della Legge regionale 31/2008, necessaria per l’avvio dell’attività di agriturismo.

L’istanza per il rilascio del Certificato di connessione deve essere prodotta alle competenti articolazioni territoriali di Regione Lombardia, ovvero alla Provincia di Sondrio per il relativo comparto territoriale di pertinenza.

La procedura autorizzatoria è gestita obbligatoriamente per il tramite della piattaforma telematica SIS.CO. di Regione Lombardia (art. 3 comma 1 RR 5/2020).

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Il successivo comma 4 del medesimo articolo di Legge prevede che il Certificato di Connessione e gli eventuali aggiornamenti debbano essere inviati all'Impresa e, per conoscenza, anche al Suap comunale

La Scia per l’avvio dell’attività agrituristica deve essere prodotta al Suap comunale entro tre anni dal rilascio del Certificato di connessione, previo superamento di apposito corso formativo.

Il mancato rispetto di tale finestra temporale determina la decadenza dell’efficacia del Certificato.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata nel sito istituzionale di Regione Lombardia

In assenza di pronunce giurisprudenziali o Risoluzioni ministeriali reperite sul punto, direttamente trattanti la specifica materia, occorre rifarsi a parametri normativi ed interpretativi di natura generica ed astratta.

In primo luogo, con effetto dirimente rispetto al tema centrale del quesito, occorre stabilire se la cessione della SIM, a prescindere dalla modalità operativa di consegna adottata dall'operatore di telefonia mobile, si configuri effettivamente come vendita al dettaglio, con conseguente assoggettamento alle disposizioni del D. lgs. 114/1998.

L’approccio di analisi, da privilegiare in forza della metodologia dettata dalla disposizioni sulla Legge in generale, implica un’analisi di natura semantica del lemma “vendita”, coordinato con i significati rinvenibili altre disposizioni

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L'articolo 4 comma 1 lettera b) del citato D. lgs. 114/1998, nel tracciare le definizioni pertinenti al perimetro delle attività commerciali, dispone che per commercio al dettaglio si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;".

Presupposto essenziale per qualificare l'attività secondo le coordinate stabilite dalla prefata normativa settoriale, quindi, è che si realizzi la vendita di un bene materiale (merce) nei riguardi del consumatore finale.

L'articolo 1470 del Codice Civile qualifica come "vendita" il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dietro corrispettivo monetario

Stando alle informazioni disponibili, nonché tenendo conto di un criterio di comune esperienza concreta, la scheda SIM è invero concessa in mero comodato al cliente, da parte dell'operatore di telefonia mobile, senza essere oggetto di una vera e propria traslazione in proprietà di questo specifico bene.

Il contratto di comodato, a mente della definizione rinvenibile nell'art 1803 del Codice Civile, è un "contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" Quest'ultima disposizione codicistica qualifica il comodato come atto "essenzialmente" gratuito, non precludendo pertanto la possibilità di rivestire tale negozio giuridico di una componente onerosa a carico del comodatario beneficiante.

In sintesi, ove accertata la cessione della SIM a titolo di comodato, anche eventualmente oneroso, non parrebbe realizzarsi la condizione del trasferimento effettivo dall'operatore al cliente, in via definitiva, della proprietà del bene in questione, posta dal succitato D. lgs. 114/1998 quale condizione atta a configurare la ricorrenza della vendita nei riguardi del consumatore finale.

Sarebbe inoltre da tenere in considerazione un'ulteriore circostanza, costituita dal fatto che la cessione a titolo di comodato della SIM si inquadra nel contesto di una procedura più ampia di sottoscrizione di un contratto di abbonamento ai servizi offerti dal gestore di telefonia mobile, di cui la fornitura della scheda costituisce solo il punto finale di approdo.

Non parrebbe pertanto destituita di qualche fondamento la tesi addotta dall'operatore, vertente sulla sostanziale riconducibilità della fattispecie ad un'attività di servizi non avente matrice commerciale in senso stretto, almeno con riferimento agli adempimenti declinati dal D. lgs. 114/1998.

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L’interpretazione adottata dal Registro Imprese della scrivente Camera, infine è quella secondo cui il singolo totem posizionato all'interno del Centro commerciale non costituisce un’Unità Locale da denunciare al Registro medesimo

Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”)

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

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Se non desiderate più ricevere la newsletter, scrivete a suap.cciaa@mi.camcom.it

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