(Notizia di interesse anche per l’Impresa). N. 66 - MARZO 2022
GDL SUAP DEL 29/03/2022 - RESOCONTO Lo scorso 29 marzo si è tenuto l’usuale Gruppo di Lavoro Suap, organizzato dal ns. Ufficio camerale, durante il quale sono stati illustrati i seguenti argomenti: 1) Servizi statistici e di marketing territoriale offerti da Infocamere e da Regione Lombardia (link al materiale illustrato); 2) Iniziative di formazione ai Suap per il 2022 organizzate dal sistema camerale lombardo e dal Servizio Impresa Lombardia (per dettagli e per il materiale si veda la notizia dedicata all’interno della presente newsletter); 3) Impresainungiorno: nuova funzionalità di Stampa Unione (per dettagli e per il materiale si veda la notizia dedicata all’interno della presente newsletter). A questo link è possibile visionare la registrazione dell’evento. Per chiedere di partecipare al Tavolo di Lavoro suap.cciaa@mi.camcom.it.
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NUOVA FUNZIONALITA’ DI STAMPA UNIONE PER LA CREAZIONE DI MODELLI PRECARICATI A partire dallo scorso 8 marzo è disponibile nella scrivania degli operatori Suap una nuova funzione, denominata “Stampa Unione”, che consente di riversare in automatico i dati di una pratica all’interno di template predefiniti, liberamente creati dal singolo Sportello e scaricabili dall’interfaccia di gestione della pratica medesima, nella prospettiva di standardizzare l’invio all’Impresa di riscontri interlocutori o di provvedimenti. I documenti così generati, recanti le informazioni che il Suap ha scelto di attingere dal tracciato della pratica, possono essere scaricati in locale e convertiti in uno dei formati ammessi per la sottoscrizione digitale, previa eventuale ulteriore modifica dei contenuti. Il file firmato digitalmente può quindi essere allegato all’evento azionato in piattaforma. Per i dettagli si rimanda ai contenuti del Manuale di Impresainungiorno dedicato agli operatori Suap, opportunamente aggiornato (pagine da 76 a 79 per la descrizione generale della funzione e da 115 a 123 per l’elenco dei Codici delle Variabili, corrispondenti ai campi dati della pratica, che possono essere referenziati nel modello di template creato dal Comune). E’ inoltre disponibile una presentazione realizzata da Infocamere, corredata da alcuni template di esempio (Template 1 - Template 2), illustrata durante il GDL Suap del 29/03/2022. NUOVA FUNZIONALITA’ “TRACCIATO DATI EDILIZIA” PER ALIMENTAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA La nuova funzione “Tracciato dati edilizia” agevola i Comuni nella fornitura periodica all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle pratiche edilizie, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente. Si rimanda, per i dettagli dell'adempimento, all’informativa pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura operativa alla pagina 75 del Manuale di Impresainungiorno riservato agli operatori Suap, opportunamente aggiornato.
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AGGIORNAMENTO ANNUALE VIARIO E CATASTO SU WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT
I Comuni che utilizzano il portale Impresainungiorno sono invitati ad aggiornare, con cadenza annuale, la base dati del Viario e del Catasto, ai fini della corretta alimentazione della sezione denominata “Fascicolo dell’immobile”. Quest’ultima repository consente infatti, anche mediante appropriati parametri di ricerca, di rintracciare tutte le pratiche presentate per una determinata localizzazione. L’aggiornamento della predetta banca dati, inoltre, è di ausilio al compilatore della pratica per evitare l’inserimento di dati insediativi incongrui con il database di riferimento toponomastico e catastale del Comune. In particolare si segnalano le seguenti funzioni offerte dal portale: Suggester “VIARIO”: fornisce al compilatore un suggerimento in fase di digitazione dell’indirizzo relativo alla sede dell’attività, sulla base della toponomastica comunale. “VERIFICA DATI CATASTALI”: consente al compilatore di avere conferma circa la congruità dei dati catastali inseriti, sempre concernenti la localizzazione dell’attività. In caso di disallineamento il portale restituisce un alert a carattere non bloccante, salvo che il Suap abbia attivato un’apposita funzione di blocco compilativo, che avverte (o impedisce nel caso sia stata attivata la predetta funzione bloccante) di inserire identificativi catastali o voci toponomastiche non armonizzati con la base dati di riferimento del Comune. La fonte è rappresentata dai File inerenti la toponomastica ed i dati catastali del Comune, scaricabili dal portale SISTER dell’Agenzia delle Entrate. I Comuni, ai fini del primo inserimento in assoluto dei dati, nonché dei successivi aggiornamenti periodici, devono attenersi alle istruzioni di seguito descritte: -
Passaggio n. 1: scaricare i propri dati catastali e toponomastici da SISTER, attraverso la procedura descritta in questo documento.
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Passaggio n. 2: procedere al caricamento dei predetti file in Impresainungiorno, attraverso la funzione descritta nel manuale dedicato. Tale processo di uploading può essere effettuato solo con le credenziali del Responsabile Suap.
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AVVERTENZE IMPORTANTI: -
La procedura sopra descritta non riguarda i Comuni aderenti al servizio di Suap associato camerale offerto dalla nostra Camera, devono estrarre dal portale SISTER secondo la procedura sopra linkata i files del viario e dei dati catastali inerenti i fabbricati e terreni e inviarli alla Camera di Commercio al seguente indirizzo email: suap.cciaa@mi.camcom.it. Il Responsabile del SUAP camerale provvederà al caricamento sul portale "impresainungiorno" dei sopraindicati files.
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Per alcuni Comuni il caricamento del viario e del catasto sarà effettuato direttamente da Infocamere. L’elenco dei Comuni lombardi interessati è disponibile al seguente link. Nella lista sono presenti anche Comuni che non utilizzano il portale Impresainungiorno, per i quali il caricamento sarà effettuato come predisposizione per un’eventuale adesione futura.
POTENZIAMENTO SERVIZI SUAP CAMERALI “Vuoi lavorare in Camera di Commercio all’Ufficio SUAP?” Presenta la domanda di mobilità entro il prossimo 7 aprile! La nostra Camera, nell’intento di potenziare il proprio livello di servizio a favore dei Suap e delle Imprese del territorio, ha indetto un bando di mobilità volontaria per il reperimento di risorse umane aggiuntive, da assegnare agli Uffici preposti al Suap. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata al 7 aprile 2022. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’avviso pubblicato nel sito camerale.
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PANDEMIA DA VIRUS COVID19 -CESSAZIONE FORMALE AL 01/04/2022 DELLO STATO DI EMERGENZALo stato di emergenza legato alla pandemia da virus Covid19 termina formalmente il 31 marzo 2022, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 24 del 24/03/2022. Dal 01/04/2022, per effetto di quanto previsto dall’art. 14 del Decreto-Legge summenzionato, sono pertanto abrogate le disposizioni restrittive previste negli articoli da 4 a 8-ter del Decreto-Legge 52/2021, convertito con Legge 87/2021, connesse all’esercizio ed alla fruizione delle seguenti attività: -
Ristorazione Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi Musei ed altri istituti e luoghi della cultura Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere Impianti nei comprensori sciistici Fiere, convegni e congressi Centri termali e parchi tematici e di divertimento Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Il venir meno della predetta condizione emergenziale comporta inoltre la permanenza, sebbene secondo una logica di progressivo esaurimento sul piano cronologico, di disposizioni che estendono in automatico la validità temporale di particolari atti, documenti e procedure, di seguito indicati: 1. Autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni. 2. Concessioni di posteggio su aree pubbliche e dei relativi procedimenti di rinnovo. Si rimanda per i dettagli ai paragrafi sottostanti: ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA’ FINALE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI E CONCESSIONI
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Tenuto conto della data di cessazione dello stato di emergenza, sono traslati i termini di validità di particolari categorie di titoli abilitativi che possono interessare le attività imprenditoriali o i procedimenti edilizi. Più nello specifico, tenuto conto di quanto previsto dal vigente articolo 103 del Decreto-Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, si verifica quanto segue: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data del 31/03/2022, coincidente con la conclusione dello stato emergenziale. La disposizione di cui sopra si applica anche alle Segnalazioni certificate di inizio attività (nei casi in cui la normativa di settore sottoponga la Scia ad un limite temporale di validità, come ad esempio in ambito edilizio), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine di validità si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, rilasciati fino al 31/03/2022. La proroga in validità dei suddetti titoli opera pertanto sino al 29 giugno 2022. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -PROROGA IN VALIDITA’ DELLE ATTUALI CONCESSIONI E CONTESTUALE ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI RINNOVO In ragione di quanto previsto dall'articolo 26-bis del Decreto Legge n. 41/2021, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, la proroga automatica di cui all’art. 103 del DL 18/2020, convertito con Legge 27/2020, si applica altresì alle concessioni di posteggio su aree pubbliche. Ne consegue, in base alla previsione testuale della norma sopra citata, che i titoli concessori su aree pubbliche attualmente in vigore conservano la loro validità sino al 29 giugno 2022, anche in deroga al termine indicato negli stessi, ferma restando l'eventuale maggior durata già prevista. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 56-bis del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con Legge n. 106 del 23/07/2021, i Comuni, entro lo stesso termine del 29/06/2022, potranno inoltre concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio già esistenti, attenendosi agli specifici criteri stabiliti da disposizioni settoriali di rango statale (Art. 181 comma 4 bis DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020) e regionale (DGR Lombardia XI/4054 del 14/12/2020 e s.m.i.). 6
Per una panoramica aggiornata in ordine alle procedure di rinnovo delle concessioni esistenti si invita a consultare l’apposito Vademecum redatto dalla nostra Camera, disponibile al seguente link (in particolare le slide dalla numero 20 alla numero 28). Si segnala inoltre che la Risoluzione MiSe prot. n. 19409 del 16/09/2021 (link) ha avvalorato il principio secondo cui la proroga dei termini per la conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio, derivante dalla progressiva traslazione della fine dello stato emergenziale, comporta la correlata estensione, secondo la stessa logica temporale, delle tempistiche a disposizione degli operatori interessati per dimostrare la permanenza dei requisiti di natura oggettiva e soggettiva previsti nelle disposizioni statali e regionali sopra citate. Questi ultimi profili costituiscono il presupposto per ottenere il rinnovo delle concessioni di posteggio di cui i predetti operatori sono attualmente titolari. PANDEMIA DA VIRUS COVID19 -PROROGA AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICOSono prorogate sino al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione amministrativa applicabili alle occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le specifiche misure di agevolazione previste a favore degli esercizi pubblici di somministrazione che intendano ottenere concessioni di occupazione di suolo pubblico esterne al locale. E’ quanto dispone l’articolo 3-quinquies del Decreto-Legge n. 228/2021, introdotto dalla Legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, che estende sino al nuovo termine sopra indicato la validità delle disposizioni contenute nell’articolo 9-ter, commi da 4 a 5, del Decreto-Legge 28/10/2020 n. 137, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 176 del 18/12/2020 e ss.mm.ii. Ne consegue che sino al prossimo 30 giugno tutte le istanze per l’occupazione del suolo pubblico, ovvero finalizzate all’ampliamento delle superfici di suolo pubblico già concesse, sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al passaggio attraverso il punto di contatto rappresentato dal Suap. La domanda è altresì esente dall’applicazione dell’imposta di bollo. Nell’ottica di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento previste dalle disposizioni a contrasto della pandemia da virus Covid19, sempre sino al nuovo termine del 30/06/2022, è inoltre consentita agli esercizi pubblici di somministrazione, previo accoglimento dell’istanza prodotta con le suddette modalità semplificate, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di
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arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata. Tale facoltà non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004). La posa in opera delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001. La disposizione in esame, mediante espresso rimando all’art. 1 comma 706 della Legge n. 234/2021 (Legge di Stabilità 2022), conferma inoltre la proroga sino al 31 marzo 2022 dell’esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, previsto dall’articolo 1 commi 816 e 837 della Legge 160/2019, a favore dei titolari di esercizi pubblici di somministrazione che utilizzino spazi esterni ricadenti su aree pubbliche. L’agevolazione è inoltre riconosciuta, sempre sino al 31/03/2022, a beneficio dei concessionari di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Si ricorda che il sopra citato Articolo 1 della Legge di Stabilità 2022, al successivo comma 707, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, a valere sull’anno 2022, volto al ristoro delle minori entrate tributarie da cui i Comuni saranno conseguentemente interessati.
FORMAZIONE SUAP 2022 -CICLO DI INCONTRI PER I SUAP LOMBARDIIl Servizio Impresa Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, promuove anche per l’anno 2022 un ciclo di incontri formativi rivolto agli Sportelli Unici per le Attività Produttive del territorio lombardo. Di seguito il programma degli incontri, corredato dai link per ottenere informazioni aggiuntive e per procedere all’iscrizione online. 12 aprile 2022: IL RUOLO E LE FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. I REGIMI AMMINISTRATIVI E LA MODULISTICA UNIFICATA (link). 8
21 aprile 2022: INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT: STRUMENTI PER LE IMPRESE E PER GLI SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (link). 24 maggio 2022: REPLICA PRECEDENTE INCONTRO DEL 21 APRILE SULLA PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT (link). 7 giugno 2022: IL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ E IL RACCORDO TRA REGISTRO IMPRESE E GLI SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (link). 21 giugno 2022: LA PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE PER GLI SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (link). 12 luglio 2022: PROCEDIMENTI AMBIENTALI AUA E EMISSIONI IN ATMOSFERA (link). A questo link è possibile visualizzare il Programma generale dei Webinar. COSTITUITO IL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO ALLEGATO TECNICO AL DPR 160/2010 Il 10 marzo scorso è stato costituito il Gruppo di Lavoro che dovrà definire i nuovi requisiti per il funzionamento del SUAP digitale, nella prospettiva di dare attuazione al nuovo Allegato Tecnico al DPR 160/2010, approvato con Decreto Ministeriale del 12/11/2021. Il predetto Tavolo tecnico, coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, comprende rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Regioni, dei Comuni e di Unioncamere. Per ulteriori informazioni si rimanda al documento di analisi già pubblicato nel precedente Numero 63 di questa Newsletter (dicembre 2021), contenente anche il testo del Decreto Ministeriale sopra citato, nel quale sono illustrate le logiche a cui dovranno essere improntate le nuove modalità telematiche per la comunicazione e l'interscambio dei dati tra il Suap e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALELa Deliberazione della Giunta regionale n. XI/6110 del 14/03/2022 ha modificato i paragrafi 9, 10 e 11 dell’Allegato A alla DGR XI/4054 del 14/12/2020, allo scopo di aggiornare le disposizioni attuative regionali in tema di Carta di Esercizio ed Attestazione annuale per gli ambulanti. Nel rimandare per i dettagli al testo completo della predetta DGR, se ne riassumono di seguito gli elementi principali: -
E’ confermata l’estensione dell’obbligo di possesso della Carta di Esercizio anche nei riguardi dei titolari di posteggio isolato, in attuazione delle disposizioni introdotte, con effetto dal 01/09/2022, dall’art. 10 della Legge regionale 23/2021;
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L’esenzione dall’obbligo di munirsi della Carta di esercizio è estesa agli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da altro Stato Europeo, ove esercitino l’attività nel territorio lombardo in forma esclusivamente itinerante (agevolazione già prevista per gli operatori autorizzati da altra Regione italiana);
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Estensione dell’obbligo di munirsi di attestazione annuale agli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da altra Regione italiana, qualora esercitino l’attività nel territorio lombardo mediante posteggi mercatali o isolati, ovvero nell’ambito di Fiere con concessioni pluriennali.
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Previsione di un nuovo formato “Virtuale” di Carta di Esercizio e di Attestazione annuale, secondo l’esempio qui riportato, che agevola il controllo delle informazioni attraverso il QR Code in esso riportato. La Carta di Esercizio “virtuale” ed il relativo QR Code possono essere esibite agli Organismi di vigilanza sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
Si è pertanto provveduto, a seguito delle variazioni sopra riportate, ad aggiornare lo specifico Vademecum redatto dal nostro Ufficio camerale, riguardante la tematica del commercio su aree pubbliche. I riferimenti alle pagine modificate sono riportati nel frontespizio di tale documento.
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ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DA PARTE DI STRANIERI -PROROGA OBBLIGO DI ALLEGARE IL TITOLO DI SOGGIORNOL’articolo 2 secondo comma del Decreto-Legge 228/2021, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, ha confermato il rinvio al 30/06/2022 dell’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno ai cittadini stranieri di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli estremi del titolo di soggiorno, in luogo dell’obbligo di produzione dello stesso, nelle pratiche dirette alla Pubblica Amministrazione. La disposizione in esame, nel modificare l’articolo 17 comma 4-quater del Decreto-legge n. 5/2012, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 35/2012 e s.m.i., rimanda infatti al prossimo 1 luglio gli effetti abrogativi di parte dell’articolo 3 comma 2 del Dpr 445/2000, per la componente che attualmente subordina alla prevalenza delle disposizioni speciali in materia di immigrazione la facoltà di autocertificazione dei cittadini stranieri, rispetto a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Ne consegue che i cittadini stranieri intenzionati ad avviare attività imprenditoriali, sino alla data del 30/06/2022, dovranno continuare ad accludere il proprio titolo di soggiorno alle pratiche indirizzate alle PA competenti, per effetto di quanto disposto dall’art. 6 secondo comma del D. lgs. 286/1998. BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO PER IL SERVIZIO TAXI -AGGIORNAMENTO TARIFFE E CONTINGENTE UNIFICATOLa Deliberazione della Giunta regionale n. XI/6190 del 28/03/2022 ha aggiornato le Tariffe Unificate vigenti nel bacino aeroportuale lombardo per il servizio taxi. La medesima Delibera, a seguito dell’ingresso del Comune di San Donato Milanese in tale conurbazione, ha inoltre aggiornato il contingente unificato delle relative licenze.
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Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell’intera platea degli Sportelli Unici. I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it.
Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l’interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione “Suap Collection” del minisito dedicato. La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.
VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI DI COMPETENZA COMUNALE -AGGIORNAMENTO VADEMECUM REDATTO DALL’UFFICIO SUAP ANAGRAFICOPubblichiamo un aggiornamento del Vademecum realizzato dall’Ufficio Suap Anagrafico della nostra Camera contenente indicazioni giuridiche ed operative riguardanti le verifiche circa il possesso dei requisiti professionali, ove previsti dalle normative di settore, nel caso in cui il relativo controllo sia deputato alla competenza del Comune. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle innovazioni apportate dalla DGR XI/5796 del 21/12/2021 in tema di qualifica professionale per le attività di tatuaggio/piercing, nonché dalla Legge regionale 23/2021 con riguardo ai requisiti professionali dei Direttori delle Agenzie di Viaggi e Turismo. L’aggiornamento, nello specifico, riguarda le pagine n. 24 e 35 del Vademecum.
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SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE (DL 17/2022) L’articolo 9 del Decreto-Legge n. 17 del 01/03/2022, al fine di semplificare le procedure edilizie per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, assimila tale tipologia di intervento alle opere di manutenzione ordinaria. La disposizione così introdotta modifica l’art. 7-bis quinto comma del D. lgs. 28/2011. L’agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di opere funzionali alla connessione alla rete elettrica delle predette strutture. Gli interventi in esame non necessitano pertanto di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli riconducibili al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatta eccezione per interventi che insistono su particolari categorie di aree ed immobili, quali ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili, sui quali sia formalmente operante il riconoscimento di notevole interesse pubblico previsto ai sensi del predetto Codice. ISTITUITA LA BANCA DATI NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dell’08/02/2022 ha istituito la Banca Dati Nazionale sull’abusivismo edilizio, che dovrà essere obbligatoriamente alimentata dai Comuni e da altre Amministrazioni Pubbliche. L’operatività effettiva della Banca Dati è demandata a futuri provvedimenti attuativi. Per il testo del Decreto e per informazioni di dettaglio si rimanda alla notizia pubblicata nel sito di ANCI. RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI -MISURE DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTIL’articolo 3 della Legge regionale n. 3/2022, in vigore dallo scorso 8 marzo, ha modificato l’articolo 3 terzo comma della Legge regionale n. 7/2017, anche in raccordo con l’articolo 8 della Legge regionale n. 8/2019, nella prospettiva di rendere più stringenti le misure di
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protezione da radiazioni ionizzanti, nell’ambito di interventi edilizi finalizzati al recupero di vani, locali seminterrati o piani terra già esistenti. Più nello specifico la norma regionale così rivista prevede: -
Che la Scia presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del DPR 380/2001, debba essere corredata da attestazione comprovante l’avvenuta realizzazione di soluzioni tecniche idonee a garantire la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas Radon all’interno dei locali, nonché, ove percorribile, la predisposizione di almeno una misura finalizzata all’eliminazione di tale gas. A differenza di quanto stabilito nella precedente versione della norma in esame, quindi, non è più sufficiente l’attestazione di avvenuto rispetto dei limiti di esposizione da radon fissato dai Regolamenti edilizi comunali o, in mancanza di questi ultimi, dalle Linee guida regionali approvate con Decreto dirigenziale n. 12678/2011;
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Che le misure di cui si rende obbligatoria l’attestazione si applicano anche agli interventi di recupero non finalizzati a creare unità autonome ad uso abitativo;
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Che i Comuni dovranno integrare i propri Regolamenti edilizi entro l’08/03/2023, allo scopo di prevedere specifiche norme tecniche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi. In tal senso dispone l’articolo 2 della stessa Legge regionale 3/2022, che ha introdotto l’articolo 66-septiesdecies alla Legge regionale 33/2009. Nelle more di tale adeguamento si applicano i criteri regionali sopra citati.
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Che la Scia inerente l’agibilità, corredata dalla nuova versione dell’attestazione comprovante le misure di tutela da agenti ionizzanti, deve continuare ad essere trasmessa dal Comune all’ATS competente per territorio. AMPLIAMENTO FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA’ AGRITURISTICA -IMPUGNATA LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA-
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l’art. 154 terzo comma della Legge regionale lombarda n. 31/2008, nel vigente testo modificato dall’art. 6 comma 1 lettera a) della Legge regionale n. 23/2021, che consente di ampliare per una sola volta, sino alla misura massima del dieci per cento, la superficie lorda dei fabbricati individuati nel certificato di connessione, gia' destinati o da destinare allo svolgimento di attivita' agrituristica. L’atto formale di promovimento, a cui si rimanda per le motivazioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -1^ Serie Speciale Corte Costituzionale- n. 11 del 16/03/2022.
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La norma impugnata conserva comunque la propria vigenza nelle more del pronunciamento della Corte.
PROTEZIONE DA AGENTI IONIZZANTI IN STRUTTURE MEDICHE E DI RICERCA -NUOVE MISURE REGIONALIL’articolo 1 della Legge regionale n. 3/2022, attraverso specifiche modifiche alla Legge regionale 33/2009, ha declinato le nuove procedure amministrative per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in strutture mediche e di ricerca, nonché per lo smaltimento o il riutilizzo di rifiuti radioattivi, ove ricadenti negli ambiti di competenza regionale definiti dal D. lgs. 101/2020. La nuova norma, più nello specifico, prevede: -
Che spetta all’ATS il rilascio del Nulla osta di Categoria B, di cui al citato D. lgs. 101/2020, in caso di impiego di agenti ionizzanti in pratiche mediche, medico-veterinarie, di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie;
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Che spetta alla Regione il rilascio dell’autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti radioattivi, ove provenienti dalle cosiddette pratiche “notificate” ai sensi dell’art. 46 del D. lgs. 101/2020.
In entrambi i casi le tempistiche procedimentali sono fissate in novanta giorni ed è prevista l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante da parte di apposite Commissioni. Le procedure di cui sopra non ricadono nel perimetro di competenza del Suap, in base a quanto previsto dall’articolo 2 quarto comma del Dpr 160/2010. PIANO AGRONOMICO NITRATI 2022 Con Decreto n. 2126 del 22/02/2022 della DG Agricoltura e sistemi verdi di Regione Lombardia è stato approvato il manuale operativo dei controlli relativi all’applicazione della Direttiva “Nitrati”, finalizzata alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da tali sostanze ove ne sia previsto l’utilizzo per finalità agronomiche.
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I Comuni, nell’esercizio delle proprie potestà di controllo e sanzione, dovranno attenersi in particolare alla check-list di cui all’Allegato B del Decreto in esame. Si ricorda che la DGR XI/5958 del 14/02/2022 ha aggiornato le procedure amministrative legate alla Direttiva Nitrati. Per l’anno 2022 il termine entro cui le Aziende dovranno effettuare la prescritta comunicazione a Regione, tramite l’applicativo SisCO, è fissato al 30/06/2022. L’adempimento in trattazione, ai sensi della Circolare di Regione Lombardia n. 19 del 05/08/2013, non rientra nel perimetro applicativo dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE Il Servizio di Supporto Specialistico del Registro Imprese (SARI) consente alle Imprese ed ai professionisti di acquisire in autonomia informazioni inerenti la predisposizione delle pratiche concernenti il Registro Imprese, il Repertorio Economico Amministrativo e la sezione Artigiani Attraverso il SARI è possibile: -
Ricercare informazioni sugli adempimenti da presentare alla Camera di Commercio.
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Approfondire la raccolta delle informazioni e della modulistica, con il collegamento diretto al sito Ateco infocamere e allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di riferimento.
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Contattare direttamente i servizi di assistenza mediante Operatore/trice.
I Comuni sono pertanto invitati a pubblicizzare il servizio SARI, allo scopo di indirizzare eventuali richieste informative provenienti dall’utenza del proprio territorio, ove riguardanti adempimenti sul versante del Registro Imprese.
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WEBINAR SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - APRILE 2022 Si segnalano i seguenti Webinar Gratuiti rivolti ad Imprese o aspiranti imprenditori, organizzati dal Servizio di Assistenza specialistica della nostra Camera, corredati dai link per accedere alle informazioni di dettaglio ed effettuare l’iscrizione: 06/04/2022: Gli aspetti legali della comunicazione digitale (link) 07/04/2022: Il passaggio generazionale nelle imprese individuali e familiari (link) 27/04/2022: Valorizza il sito web come centrale strategica del marketing e della comunicazione aziendale (link) 29/04/2022: Come e perché costituire una rete di imprese (link)
MODIFICA ALLE MODALITA’ DI VERSAMENTO DEGLI ONERI SUL VERSANTE DI COMPILAZIONE PRATICA Dal prossimo 5 aprile, sul versante di compilazione della pratica da parte dell’utente, sarà disponibile una nuova funzione che consente di versare gli oneri istruttori dovuti al Comune, attraverso il circuito PagoPa, con modalità differite rispetto alla fase di creazione in bozza della pratica interessata. Nella pagina “Pagamento degli oneri connessi alla pratica”, scegliendo il pagamento mediante PagoPA, sarà infatti presente il nuovo pulsante “Paga con avviso”. Il predetto comando consentirà di generare l’Avviso corrispondente ed all’importo dovuto, in coerenza con quanto inserito dal compilatore durante la procedura guidata assicurata dal portale. L’Avviso potrà essere scaricato in locale e stampato, oltre che inviato ad una mail di appoggio, nella prospettiva di effettuare il versamento degli oneri presso i punti fisici abilitati al pagamento con PagoPA (es. Istituti di credito aderenti, Uffici Postali o esercizi convenzionati). Una volta avvenuto il versamento, lo stato di pagamento nella pratica in bozza sarà automaticamente aggiornato e la stessa, pertanto, potrà essere completata e inviata.
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La funzione non è disponibile per il pagamento dell’imposta di bollo, che dovrà continuare ad essere versata in modalità contestuale alla generazione in bozza della pratica, nonché per il pagamento di diritti dovuti a PA diverse dal Comune. Il presupposto per l’utilizzo della funzione sopra illustrata è tuttavia rappresentato dall’attivazione, da parte del Comune, del nodo pagamenti PagoPA per le proprie pratiche Suap. Per i dettagli si rimanda al manuale dedicato. REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2022 Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno, aggiornato allo scorso mese di febbraio.
In base all'articolo 2487 del Codice Civile, con specifico riguardo al primo comma della lettera c), è ammissibile la prosecuzione dell'attività di un'impresa, quantunque formalmente collocata in stato di liquidazione volontaria, a condizione che l'assemblea dei soci abbia autorizzato in senso conforme i liquidatori all'uopo nominati. Più in particolare, sempre in base alla previsione testuale della norma civilistica sopra citata, i liquidatori possono essere autorizzati dall'assemblea dei soci all'esercizio provvisorio anche di singoli rami aziendali, nella prospettiva di realizzare la massimizzazione del patrimonio sociale. La prosecuzione dell’attività, sempre in base all’art. 2487 del Codice Civile, deve essere infatti finalizzata, in via esclusiva, alla conservazione del valore dell’impresa, nella prospettiva di soddisfare le pretese dei creditori e di distribuire tra i soci gli eventuali utili residui. Tale principio si correla a quello enunciato nel precedente art. 2486 del Codice Civile, relativo ai poteri degli amministratori, che così dispone “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione
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dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”. Ai sensi dell'art. 2487-bis del Codice Civile, i liquidatori sono inoltre tenuti ad iscrivere la propria nomina al Registro delle Imprese, anche con riguardo alla pubblicità degli specifici poteri loro conferiti dall'assemblea dei soci. Tale adempimento determina altresì l'aggiunta, alla fine della ragione sociale originaria, di una specifica annotazione idonea a rivelare lo stato di corrente liquidazione della Società. La Pa competente può quindi verificare le risultanze della visura camerale acquisita d’ufficio e stabilire se i liquidatori siano stati effettivamente autorizzati dall'assemblea dei soci alla prosecuzione dell'attività, anche sotto forma di esercizio di singoli rami aziendali.
Quanto al primo quesito, si segnala che non si rilevano nella normativa di settore vincoli espliciti in ordine all'utilizzo di un sito proprio dell'operatore di e-commerce, con conseguente legittimazione ad utilizzare anche siti cosiddetti "collettivi", quali hosting di appoggio per il venditore. Resta inteso che l'operatore esercitante l'attività di e-commerce al dettaglio dovrà comunque assicurare la visibilità preliminare ai potenziali acquirenti, anche in caso di utilizzo di una piattaforma di terze parti, delle informazioni utili alla conclusione del contratto previste dall’articolo 12 del D. lgs. 70/2003. In ordine al secondo quesito, si segnala che la Risoluzione MiSe n. 145842 del 14/08/2014 conferma l’obbligo di presentazione di apposita Scia, per i profili di competenza istruttoria del Comune, è circoscritto solo per la fattispecie dell'e-commerce esercitata nei riguardi del consumatore finale, escludendo da tale adempimento le forme distributive non rientranti nella nozione di "vendita al dettaglio" tipizzata dall’art. 4 comma 1 lettera b) del D. lgs. 114/1998. Tale adempimento, attualmente richiesto ai sensi dell’art. 68 del D. lgs. 59/2010, non è necessario allorquando la forma speciale di vendita al dettaglio mediante e-commerce sia svolta con carattere accessorio rispetto ad altra tipologia di vendita (D. lgs. 222/2016, Tabella A, Sezione 1.11.4). Ne conseguirebbe, secondo un principio generale di legalità mutuato dall'assenza di espresse disposizioni di segno contrario, che non sarebbe precluso l'esercizio congiunto con modalità online del commercio al dettaglio ed all'ingrosso, fatto salvo l’adempimento richiesto per la componente diretta al consumatore finale.
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La modulistica unificata nazionale per le attività commerciali ed assimilate, approvata con Intesa in data 04/05/2017 della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali, consente peraltro di indicare l’ipotesi di un’eventuale esercizio congiunto delle attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, anche se esercitate con modalità telematiche.
Si fornisce una sintesi delle attuali disposizioni applicabili alla materia: -
La figura professionale dell’osteopata è stata istituita a seguito dell'apposito Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR). Tale Accordo è stato recepito con Dpr 131/2021.
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L'osteopata, in base alla definizione riportata nell’articolo 1 del predetto Accordo, è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente, nonché di iscrizione a specifico albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico
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Alla data attuale non risultano approvati né il Decreto Ministeriale che istituisce il nuovo percorso di studi universitario in osteopatia, né l'ulteriore Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni funzionale ad individuare canali di riconoscimento dell’abilitazione alternativi al predetto percorso di studio.
Tenuto conto dello scenario sopra esposto, si suggerisce ai Comuni ed agli operatori di attenersi alle indicazioni di seguito riportate: 1) In primo luogo è opportuno che l'interessato/a contatti il servizio di supporto specialistico camerale SARI (link), al fine di appurare se occorre procedere all'iscrizione al Registro Imprese e, in caso di indicazione conforme in tal senso, per avere indicazioni circa il Codice Ateco da inserire nella pratica diretta al Registro Imprese ed all'Agenzia delle Entrate. 20
L’obbligo di iscrizione al Registro Imprese potrebbe non sussistere qualora l’attività sia assimilabile alla libera professione. 2) Si demanda alla valutazione del Comune la decisione circa l’eventuale prescrizione di una Scia per segnalare l’avvio dell’attività, da presentare per il tramite del Suap di riferimento.
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