N. 06896/2012 REG.RIC.
1 di 4
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Con...
N. 04260/2012 REG.PROV.CAU. N. 06896/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2012, proposto
dalla
dott.ssa
Anna
Marirosa
Bruno,
rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Simona Crea per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA,
29/10/2012 10:29
N. 06896/2012 REG.RIC.
2 di 4
SEZIONE
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Con...
III-BIS,
n.
2725/2012,
resa
tra
le
parti,
concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale
di
reiezione
della
domanda
cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Morcavallo, e l’avvocato dello Stato Sica.; Considerato che l’appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso
articolato
in
primo
grado
concernente
l’incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice,
con
particolare
riguardo
alla
violazione
dell’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001; Ritenuto
che,
pertanto,
l’istanza
cautelare
merita
accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc.
29/10/2012 10:29
N. 06896/2012 REG.RIC.
3 di 4
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Con...
amm.; Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6896/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Giovannini, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere, Estensore Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
29/10/2012 10:29
N. 06896/2012 REG.RIC.
4 di 4
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Con...
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/10/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
29/10/2012 10:29