"ALBERGHI 25-50P" 134pag.

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Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del DM 5.08.2011

DECRETO 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attivitĂ ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

a cura dell’Ing. Andrea Gattuso


LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ALBERGHI SONO QUELLE PREVISTE DAL DPR 151/2011

Estratto allegato 1 DPR 151/2011

Pertanto è obbligatorio:  il PARERE DI CONFORMITA’ sul progetto per le attività in categoria B – C  la S.C.I.A. a lavori ultimati per tutte le categorie A – B - C


DECRETO 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attivitĂ ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Art. 1. Campo di applicazione Progettazione, realizzazione ed esercizio delle attivitĂ ricettive turistico-alberghiere, cosĂŹ come definite dal DM 9 aprile 1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Dal DM 9 aprile 1994 Le attivitĂ ricettive turistico-alberghiere sono definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 come di seguito: a) alberghi; b) motel; c) villaggi-albergo; d) villaggi turistici; e) esercizi di affittacamere; f) case ed appartamenti per vacanze; g) alloggi agroturistici; h) ostelli per la gioventĂš; i) residenze turistico alberghiere; l) rifugi alpini.


Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turisticoalberghiere anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. È fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del DM 9.04.1994 e successive modificazioni.


Art. 6. Disposizioni finali Ai fini dell’applicazione del DM 16.03.2012, alle attività ricettive turisticoalberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della presente regola tecnica con le modalità e i tempi fissati dal DM 16 marzo 2012 e successive modificazioni.


Stralcio DM 16 marzo 2012 Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio: Presentazione al Comando VVF entro il termine del 1° marzo 2014 (dopo varie proroghe rispetto al termine iniziale del 30 maggio 2012) di domanda di ammissione al piano con documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del decreto (DM 16.03.2012). La domanda di ammissione comprende: a) richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio dell’attività n° 66 dell'Allegato I, cat. B e C, del DPR 151/2011. (per progetti già approvati sono sufficienti i riferimenti dell'approvazione); b) programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Il Comando, entro sessanta giorni effettua i controlli e si esprime sull'ammissione al piano e sulla conformità del progetto.


Stralcio DM 16 marzo 2012 Art. 5 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio Possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II del DM 9.04.1994 : 9 (IMPIANTI ELETTRICI ), 10 (SISTEMI DI ALLARME ), 11.2 (Estintori), 12 (IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI), 13SEGNALETICA DI SICUREZZA , 14 (GESTIONE DELLA SICUREZZA), 15 (ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE), 17 (ISTRUZIONI DI SICUREZZA), 20.2 (Larghezza delle vie di uscita), 20.3 (Larghezza totale delle uscite) Misure di gestione della sicurezza, con servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo


Termini di adeguamento delle strutture alberghiere



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 - Legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.". (G.U.n.47 del 26-2-2016) Art. 4 Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa 2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».


Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali : si applica il DM 30.11.1983 Inoltre

Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilitĂ delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacitĂ motorie in attesa dei soccorsi.


Luogo sicuro Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).



Corridoio cieco: Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.


corridoio cieco


Ubicazione a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui; b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse; c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni: - è ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, anche se ricomprese nell’elenco di cui al DPR 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili); - non è ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell’elenco di cui al DPR 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.


Separazioni – Comunicazioni 1. Le attività ricettive possono comunicare con : a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi; b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste. 2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l’attività ricettiva e quella richiesta per l’attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30.


Resistenza al fuoco a. strutture portanti ed elementi di compartimentazione orizzontali e verticali : classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; b. se l’attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al DM 9.03.2007. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.


Stralcio DM 9.03.2007

RICHIESTE DI PRESTAZIONE 1. Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli: Livello I. Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile Livello II. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione Livello III. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza


Stralcio DM 9.03.2007

Livello IV. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

Livello V. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa


Livelli di prestazione

Stralcio DM 9.03.2007

2. I livelli di prestazione comportano l’adozione di differenti classi di resistenza al fuoco secondo quanto stabilito ai punti successivi.

3. Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti:

15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360. Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che devono essere garantiti, per l’intervallo di tempo descritto, dagli elementi costruttivi portanti e/o separanti che compongono la costruzione.


Stralcio DM 9.03.2007

3.1 Livello I di prestazione : non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto.

Il DM 9.03.2007


3.2 Livello II di prestazione

Stralcio DM 9.03.2007

1. Livello II di prestazione adeguato per : • costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, • isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate – • destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, Con le seguenti ulteriori condizioni: a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti; b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;

Il DM 9.03.2007


Stralcio DM 9.03.2007

c) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l’efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni; d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/mq; e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto; f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.


Stralcio DM 9.03.2007

2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto: 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati 60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato

3. Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili con il livello III di prestazione.


Stralcio DM 9.03.2007

3.3 Livello III di prestazione Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.


Stralcio DM 9.03.2007

Classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d)


Stralcio DM 9.03.2007

2. CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO 1. Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione:


qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula:

Stralcio DM 9.03.2007 gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg] Hi potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg] mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili ψi fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi A superficie in pianta lorda del compartimento [m2]


Stralcio DM 9.03.2007


Stralcio DM 9.03.2007


Stralcio DM 9.03.2007


Stralcio DM 9.03.2007

2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. 3. Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso contrario il valore nominale qf del carico d’incendio specifico è calcolato anche con riferimento all’effettiva distribuzione dello stesso. Il DM 9.03.2007


3.4 Livelli IV e V di prestazione

Stralcio DM 9.03.2007

1. I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di prestazione possono altresĂŹ essere richiesti dalla autoritĂ competente per costruzioni destinate ad attivitĂ di particolare importanza. 2. Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.


3.2 Reazione al fuoco

Ritorniamo al DECRETO 14 luglio 2015

2. Atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere e spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo. CLASSI DI REAZIONE FUOCO AMMESSE

3.2 comma 2


In merito alla reazione al fuoco rammentiamo le norme di riferim ento Decreto 10 marzo 2005 (Modificato dal DM 25.10.2007) Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. (GU n. 73 del 30-3-2005)

Il Decreto nasce dalla necessitĂ di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale ÂŤSicurezza in caso d'incendioÂť della direttiva 89/106/CE.


Decreto 10 marzo 2005

1. Il decreto si applica ai materiali da costruzione, cosĂŹ come definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 2. E' considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile


TABELLA 1

DM 10.03.2005


DM 10.03.2005



DM 10.03.2005 (*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1 (1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei. (2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei. (2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; e LFS < margine del campione; e THR600s ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0. (3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei. (4) Per il prodotto nel suo insieme. (5) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 e TSP600S ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 e TSP600S ≤ 200m2; s3 = non s1 o s2. (6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2. (7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2). (8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).


DM 10.03.2005

NELLA TABELLA 2 SONO RIPORTATE LE CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI

Le classi sono : A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL

PER I METODI E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SI RIMANDA ALLA TABELLA COME RIPORTATA NEL DECRETO


DM 10.03.2005 NELLA TABELLA 3 SONO RIPORTATE LE CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL’INCENDIO DEI PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE

Le classi sono : A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL

PER I METODI E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SI RIMANDA ALLA TABELLA COME RIPORTATA NEL DECRETO


DM 10.03.2005


ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITA’ CONFORMITA’ ALLA NORMA EN 1350113501-1

ALLEGATO B

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI PAVIMENTI

DM 10.03.2005


Mentre IL DM 15.03.2005

Si applica sempre ai materiali da costruzione come definiti dalla direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dal DPR 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. materiale da costruzione (prodotto): qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione. costruzione e stabilisce le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attivita' ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal DM 26 giugno 1984


DM 15.03.2005

Prodotti installati lungo le vie di esodo Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto: a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1); b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (Bs2,d0), (B-s1,d1); c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).


DM 15.03.2005

Art. 5. Prodotti installati in altri ambienti 1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto


DM 15.03.2005 Tabella 1- Impiego a Pavimento Classe italiana

Classe europea

I

Classe 1

(A2FL- s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)

II

Classe 2

(CFL-s1), (CFL-s2)

III

Classe 3

(DFL-s1), (DFL-s2)


DM 15.03.2005 Tabella 2 - Impiego a Parete Classe italiana

I

II

III

Classe europea

Classe 1

(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

Classe 2

(A2-s1, d2), (A2-s2,d2),(A2-s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (Bs1,d2), (B-s2,d2), (B-s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1), (C-s2,d1)

Classe 3

(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (Ds1, d0), (D-s2, d0), (D-s1, d1), (D-s2,d1)


DM 15.03.2005

Tabella 3 - Impiego a Soffitto Classe italiana

I

II

III

Classe europea

Classe 1

(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0)

Classe 2

(B-s3,d0), (B-s1, d1), (Bs2,d1), (B-s3, d1), (C-s1, d0), (C-s2, d0)

Classe 3

(C-s3,d0), (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1, d0), (Ds2, d0)


Per i materiali che non sono prodotti da costruzione (tendaggi, sedie, mobili imbottiti, etc.) si continua ad applicare il DM 26 giugno 1984 DM 26.06.1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. Reazione al fuoco Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.


Ritorniamo al DECRETO 14 luglio 2015 Ăˆ ammessa anche l’installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:


Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinchĂŠ lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella


MATERIALI NON CLASSIFICATI CHE POSSONO ESSERE MANTENUTI IN OPERA VIE DI ESODO

3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati.


Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò è ammesso alle seguenti condizioni:

10 kg legna eq/m2

a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m2 ; b) sia istituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti. Gli addetti (almeno due) devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui alla legge 609/1996 per corso di tipo B del DM 10.03.1998. I requisiti di idoneità tecnica di tali addetti dovranno essere verificati ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante l’accertamento previsto dalla legge 609/1996

Nota 1 MJ = 0,057 Kg legna equivalente


Stralcio del DM 10.03.1998

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATI. Art. 22 ex Dlg 626/1994 e art. 7 DM 10.3.1998

L’organizzazione dei corsi di formazione avviene a cura dei Vigili del Fuoco o di Enti pubblici e privati, ai sensi della legge n° 609 del 28 novembre 1996


DM 10.03.1998

L’IDONEITA’ TECNICA

PER LE ATTIVITA’ ATTIVITA’ A RISCHIO RIPORTATE NELL’ NELL’ALLEGATO X OCCORRE, OLTRE ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE, L’IDONEITA’ TECNICA DEI LAVORATORI INCARICATI IDONEITA’ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. [art. 3 legge 28 novembre 1996, n. 609]

La legge n° 609 del 28/11/1996 affida in via esclusiva, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il rilascio, previo superamento di prova tecnica, dell’attestato di idoneita’ a tali lavoratori.


ATTESTATO DI IDONEITA’ IDONEITA’ TECNICA

DM 10.03.1998

elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, emergenze, conseguano l'attestato di idoneità idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: Art. 6 DM 10.3.1998 e allegato X a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e successive modifiche e integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²; h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto;


DM 10.03.1998 ATTESTATO DI IDONEITA’ IDONEITA’ TECNICA

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi..


Classificazione del livello di rischio di incendio

DM 10.03.1998

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.


Rischio di incendio medio

DM 10.03.1998

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attivitĂ :

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attivitĂ considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attivitĂ deve essere basata sui contenuti del corso B.

D.M. 16.02.1982 e D.P.R. n. 689/1959 abrogati e sostituiti dal D.P.R. 151/2011


Rischio di incendio elevato

DM 10.03.1998

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attivitĂ da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq; g) attivitĂ commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; n) uffici con oltre 1.000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


Ritorniamo al DECRETO 14 luglio 2015

In alternativa al servizio di emergenza di cui al punto b) , si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformitĂ alle vigenti norme tecniche, finalizzato a garantire, lungo le vie di esodo, un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.


ALTRI AMBIENTI 4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l’adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte: A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dal DM 15.03.2005; installare prodotti isolanti con reazione al fuoco conformi al DM 15.03.2005 B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.


5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni: • i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe non superiore ad 1; • i mobili imbottiti posizionati nelle vie d’esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.


MATERIALI NON CLASSIFICATI CHE POSSONO ESSERE MANTENUTI IN OPERA (TENDAGGI E MOBILI IMBOTTITI)

È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò è ammesso ad una delle seguenti condizioni: a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception); b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m2 e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore.


3.3 Compartimentazione 1. L’intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento. 2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del DM 9 marzo 2007.


3.4 Piani interrati 1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di 10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra 7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico. 3.5 Corridoi 1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30. 2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, devono essere dotate di dispositivo di autochiusura.


3.6 Scale 1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m2 , 2. è consentita l’installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; 3. se tale protezione è realizzata con infissi, questi devono essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.


2. È consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione, alle seguenti condizioni: a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo; b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 3.2, comma 2; c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di classe 1 IM. 3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell’atrio di ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.


4. Misure per l’evacuazione in caso d’incendio 4.1 Affollamento - Capacità di deflusso 1. Il massimo affollamento è fissato in: - aree destinate alle camere: numero dei posti letto; - aree comuni a servizio del pubblico: a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività; b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2 ; c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m 2; - aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.


2. Capacità di deflusso: - per il piano terra: 50 persone/modulo; - per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell’atrio d’ingresso alle condizioni indicate al punto 4.5.3; b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.


4.2 Sistema di vie di uscita 1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico. 2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm. 3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell’esodo. 4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell’esodo, a semplice spinta.


5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli, le porte che immettono all’esterno o in luogo sicuro, possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell’esodo alle seguenti condizioni: - le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue; - lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto 3.2 e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le vie d’esodo non siano ad uso esclusivo dell’attività ricettiva. Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura. Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.


4.3 Larghezza delle vie di uscita 1. È consentito utilizzare, ai fini dell’esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso. 2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0).


4.4 Larghezza totale delle uscite 1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. 2. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l’esterno. 4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.


4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo

4.5.1 Edificio servito da due o più scale

1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte almeno EI 30, munite di congegno di autochiusura. 2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a: a) 40 m, per raggiungere un’uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita. uscita 3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 1 5 m. 4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.


5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, m mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, m se sono rispettate le seguenti condizioni: • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco; • le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.


4.5.2 Edificio servito da una sola scala

1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura. 2. In edifici con più di due piani fuori terra è ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto


3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, è consentita la presenza di una sola scala, scala purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna; b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attività. 4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere incrementata di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.


5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni: • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe 1 di reazione al fuoco; • le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.


6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, terra è consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti condizioni: - la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m: - i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.


7. Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, terra è consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l’adozione di una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte: A) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1; - le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15; - nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe 1 e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM; B) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1; - dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale combustibile; - le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15.


8. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m alle seguenti condizioni: - i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.


4.5.3 Atrio di ingresso 1. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni: • i materiali installati nell’atrio e nei locali adiacenti e non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto per le vie di esodo al punto 3.2; • nell’atrio non devono essere installate apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo di incendio.


4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo 1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni: • l’edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m; • l’attività ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; • le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell’attività ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60; • le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza


4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo 2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell’attività ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto segue: -presenza di due o più scale: lunghezza massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m;  tali lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche almeno EI 30;


4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo -presenza di una sola scala: scala l’attività ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m2 ; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m; è consentito che tale lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m2 , a condizione che lungo i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere siano EI 30;


4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo 3. È consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell’attività ricettiva e le parti comuni dell’edificio, se sono rispettate le seguenti condizioni: • l’ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato; • nell’ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili; • la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all’esterno dell’edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell’attività ricettiva.


5. Altre disposizioni 5.1 Aree ed impianti a rischio specifico 1. Si considerano aree a rischio specifico: a) locali di superficie superiore a 12 m2 destinati a deposito di materiale combustibile; b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo; c) lavanderie e stirerie.


aree a rischio specifico

2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure: - strutture e porte di separazione con caratteristiche di resistenza al fuoco valutate come da DM 9.03.2007; - ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ăˆ consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m2 (60 kg legna eq/m2), a condizione che l’impianto di rivelazione (da installare in tutte le attivitĂ ricettive ai sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore


aree a rischio specifico

3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore, può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti. Gli addetti (almeno due) devono avere l’attestato di idoneità tecnica di cui alla Legge 609/1996, a seguito del corso di tipo B di cui al DM 10.03.1998. 4. È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi superficie non superiore a 5 m2 e carico di incendio specifico non superiore a 350 MJ/m2 (20 kg legna eq/m2); qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.


5.2 Depositi di liquidi infiammabili 1. All’interno del volume dell’edificio è consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al punto 5.1.4.


5.3 Servizi tecnologici 1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto: a) ascensori e montacarichi; b) termici e/o preparazione cibi; c) condizionamento e/o ventilazione; d) elettrici; e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.); f) trattamento delle acque; g) frigoriferi; h) protezione attiva.


2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture di compartimentazione, dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco. 3. Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia minima stabilita come segue: • rivelazione e allarme: 30 minuti; • illuminazione di sicurezza: 1 ora; • impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.


4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell’accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura sia interna all’edificio, in corrispondenza del dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale evenienza e l’esatta ubicazione del punto fornitura. 5. È consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.


6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche: • devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; • i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d’innesco e propagazione d’incendio;


• non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo; • devono essere installati in locali separati dal sistema di vie di esodo principale dell’attività ricettiva mediante strutture e serramenti almeno EI 30; • il personale dell’attività ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all’uso e alla sicurezza dell’apparecchiatura; • sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in prossimità dell’installazione; • attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel caso di focolare chiuso.


6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 6.1 Estintori d’incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d’incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. 2. Gli estintori d’incendio portatili devono: - avere adeguata capacità estinguente; - essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m; - essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m2 di pavime nto o frazione, con un minimo di un estintore per piano. 3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori d’incendio di tipo idoneo al luogo di installazione.


6.2 Impianti idrici antincendio 1. Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al DM 20.12.2012 e norma UNI 10779, con la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo. singolo 3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l’obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.


“stralcio norma UNI 10779”

DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI Apparecchi considerati contemporaneamente operativi LIVELLO DI PERICOLOSITA’

PROTEZIONE INTERNA (3) (4)

PROTEZIONE ESTERNA (4)

DURATA

Livello 1

2 idranti (1) con 120 lt/min cad. e pressione residua min 0,2 MPa oppure: 4 naspi (1) con 35 l/min cad. e pressione residua min 0,2 MPa

Generalmente non prevista

> = 30 min

Livello 2

3 idranti (1) con 120 lt/min cad. e pressione residua min 0,2 MPa oppure: 4 naspi (1) con 60 l/min cad. e pressione residua min 0,3 Mpa

4 attacchi (1) DN 70 con 300 lt/min cad. e pressione residua min 0,3 MPa

> = 60 min

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“stralcio norma UNI 10779”

LIVELLO DI PERICOLOSITA’ Livello 3

PROTEZIONE INTERNA (3) (4)

PROTEZIONE ESTERNA (4)

DURATA

4 idranti (1) con 120 lt/min cad. e pressione residua min 0,2 MPa oppure: 6 naspi (1) con 60 l/min cad. e pressione residua min 0,3 Mpa

6 attacchi (1) (2) DN 70 con 300 lt/min cad. e pressione residua min 0,4 MPa

> = 120 min

(1) Oppure tutti gli apparecchi installati se inferiori al numero indicato (2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 minuti (3) Negli edifici a più piani per compartimenti > di 4000 mq, il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere raddoppiato (4) Si deve considerare il funzionamento contemporaneo solo di una tipologia di protezione

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“stralcio norma UNI 10779”

B.2 Requisiti di progetto degli impianti B.2.1 Tipologie di protezione Per la rete di idranti si distinguono due tipologie di protezione, denominate:  PROTEZIONE INTERNA;  PROTEZIONE ESTERNA;

da intendersi riferite non tanto all’ubicazione degli idranti/naspi, ma al tipo di utilizzo cui sono destinati.


“stralcio norma UNI 10779”

Protezione interna:  Protezione contro l'incendio che si ottiene mediante idranti a muro o naspi, installati in modo da consentire il primo intervento sull'incendio da distanza ravvicinata, e soprattutto tali da essere utilizzabili dalle persone che operano all'interno dell'attività.  La protezione interna, che può essere realizzata anche con apparecchi posti all’esterno del fabbricato, ove questo sia ritenuto più idoneo al conseguimento della finalità sopra richiamata, deve essere riferita al singolo compartimento antincendio cui è asservita.


“stralcio norma UNI 10779”

Protezione esterna:  Protezione contro l'incendio che si ottiene mediante idranti a colonna soprasuolo e/o sottosuolo con la relativa attrezzatura di corredo, installati in modo da consentire la lotta contro l'incendio quando le dimensioni e caratteristiche dell'incendio stesso non consentono di operare da vicino, ma richiedono un intervento a distanza e un'azione essenzialmente di contenimento; la protezione esterna è destinata ad essere utilizzata da personale specificamente addestrato.  E’ da riferire all’edificio nel suo complesso, a prescindere dalla eventuale suddivisione in compartimenti.  In presenza di una rete pubblica predisposta anche per il servizio antincendio, questa può essere ritenuta sufficiente come protezione esterna se garantisce le portate ed ubicazioni necessarie.


“stralcio norma UNI 10779”

La protezione interna ed esterna sono da considerare come indipendenti fra loro, sebbene collegate alla stessa rete di alimentazione, quando simultaneamente presenti. La necessità di installazione di una protezione interna, di una protezione esterna o di entrambe in funzione delle tipologie di attività e dei livelli di pericolo definiti, deve essere stabilita dal progettista dell’impianto a seguito dell’analisi di rischio effettuata


“stralcio norma UNI 10779”

APPENDICE A ALIMENTAZIONI IDRICHE A.1 Alimentazione dedicata Per la realizzazione delle alimentazioni idriche si deve applicare la UNI EN 12845, rispetto alla quale sono consentite le seguenti varianti. A.1.1 Ubicazione delle pompe è ammessa l'ubicazione delle pompe antincendio, limitatamente alle unità elettriche, in locali comuni ad altri impianti tecnologici purché caratterizzati da rischio d'incendio molto ridotto (carico d'incendio comunque minore di 100 MJ/mq), accessibili dall’esterno e separati dai locali adiacenti tramite strutture di resistenza al fuoco adeguata alla classe dei suddetti locali, con un minimo di 60 min

dm 20.12.2012

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“stralcio norma UNI 10779”

A.1.2 Avviamento e fermata: le pompe di alimentazione della rete di idranti devono essere ad avviamento automatico e fermata manuale come previsto dalla UNI EN 12845 Ove ritenuto necessario, per attività non costantemente presidiate, è ammesso l’arresto automatico, sempre che il sistema di pompaggio sia ad esclusivo utilizzo della rete di idranti In tal caso l’arresto automatico può avvenire dopo che la pressione si sia mantenuta costantemente al di sopra della pressione di avviamento della pompa stessa per almeno 20 min consecutivi.

dm 20.12.2012

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“stralcio norma UNI 10779”

A.1.3 Tipo di alimentazione Definito in sede di progetto a seguito dell’analisi dei rischi effettuata dal progettista dell’impianto Per le aree di livellodi pericolosità 3 l’alimentazione della rete di idranti deve essere di tipo superiore come definito dalla UNI EN 12845

dm 20.12.2012

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“stralcio norma UNI 10779”

A.1.4 Continuità dell'alimentazione l'assicurazione della portata idrica "in ogni tempo" per gli acquedotti, va intesa durante la normale erogazione del servizio Un’indisponibilità per manutenzione dell'ordine di 60 ore/anno, relativamente all’area interessata dall’impianto, attestabile mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, è considerata accettabile almeno per le aree di livello 1 e 2.

A.1.5 Rinvio degli allarmi i segnali di allarme provenienti dai quadri delle pompe e dai sistemi di supervisione devono essere oggetto di analisi in sede di progetto del sistema. Il progetto quindi deve definire, in accordo alle caratteristiche proprie dell’attività protetta, il modo più opportuno per dare le segnalazioni essenziali.

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“stralcio norma UNI 10779”

Protezione sprinkler Nel locale pompe, se adibito esclusivamente all’alimentazione di idranti per aree di livello 1 e 2, può essere omessa la protezione automatica sprinkler. Alimentazioni con rincalzo Nel caso si utilizzino riserve idriche di capacità ridotta, con rincalzo, la capacità utile minima deve essere pari al 50% del valore nominalmente richiesto.

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Stralcio UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione Alimentazioni idriche singole : a)

un acquedotto;

b)

un acquedotto con una o più pompe di surpressione;

c)

un serbatoio a pressione (solo per LH e OH1);

d)

un serbatoio a gravità;

e)

un serbatoio di accumulo con una o più pompe;

f)

una sorgente inesauribile con una o più pompe.

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Stralcio UNI EN 12845

Alimentazioni idriche singole superiori Le alimentazioni idriche singole superiori sono delle alimentazioni idriche singole che forniscono un elevato grado di affidabilità. Esse comprendono le seguenti: a) un acquedotto alimentato da entrambe le estremità, in conformità alle seguenti condizioni: • • • •

ogni estremità deve essere in grado di soddisfare la richiesta di portata del sistema; deve essere alimentato da due o più sorgenti di acqua; deve essere indipendente in qualsiasi punto su una singola, condotta principale; se solo un’estremità fornisce la pressione richiesta, deve essere installata una singola pompa di surpressione. Se entrambe le estremità non forniscono la pressione richiesta, devono essere installate due o più pompe di surpressione; dm 20.12.2012

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Alimentazioni idriche singole superiori

b) un serbatoio a gravità senza pompa di surpressione oppure un serbatoio di accumulo con due o più pompe dove il serbatoio soddisfa le seguenti condizioni: • il serbatoio deve essere della capacità totale richiesta; • non deve permettere penetrazione di luce o materiale esterno; • deve essere utilizzata acqua adeguatamente pulita (vedere punto 8.1.2); • il serbatoio deve essere verniciato o protetto contro la corrosione, in modo da ridurre la necessità di svuotare il serbatoio per le operazioni di manutenzione per un periodo di tempo non minore di 10 anni; c)

una sorgente inesauribile con due o più pompe.


Stralcio UNI EN 12845

Alimentazioni idriche doppie Le alimentazioni idriche doppie consistono in due alimentazioni singole in cui ogni alimentazione è indipendente dall’altra.

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“stralcio norma UNI 10779”

B.1 Livelli di pericolosità La definizione del livello di pericolosità non può essere eseguita semplicemente tramite verifica di parametri prestabiliti, ma deve essere determinata secondo esperienza e valutazione oggettiva delle condizioni specifiche dell'attività interessata. I criteri utilizzati per tale determinazione devono essere esplicitati nella relazione di progetto affinché siano noti nel tempo anche al gestore dell'impianto. Ai fini della presente norma si identificano, per le aree da proteggere i seguenti livelli:

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“stralcio norma UNI 10779” B.1.1 Livello 1 Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso pericolo di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio. Le aree di livello 1 corrispondono in buona parte a quelle definite di classe LH ed OH 1 dalla UNI EN 12845.

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“stralcio norma UNI 10779” B.1.2 Livello 2 Aree nelle quali c’è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione in genere che non presentano accumuli particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili. Le aree di livello 2 corrispondono in buona parte a quelle definite di classe OH 2, 3, 4 dalla UNI EN 12845.

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“stralcio norma UNI 10779”

B.1.3 Livello 3 Sono le aree combustibili e di probabilità possibilità di emergenza.

nelle quali c’è una notevole presenza di materiali che presentano un alto rischio di incendio in termini d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e controllo dell'incendio da parte delle squadre di

Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come definito dalla UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo d'incendio quali cascami, prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc. Le aree di livello 3 corrispondono in buona parte a quelle definite di classe HHP e/o HHS dalla UNI EN 12845.

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A titolo di esempio si riporta uno stralcio delle classi della norma UNI EN 12845

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Ritorniamo al DECRETO 14 luglio 2015

4. Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) devono essere installati estintori carrellati a polvere da 30 Kg, almeno uno per piano con addetti antincendio addestrati al loro utilizzo; b) deve essere installata una colonna a secco con le seguenti caratteristiche: • attacco di mandata per autopompa alla base della colonna e all’esterno dell’edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai VVF; • almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita con lancia erogatrice e tubazioni flessibili per raggiungere ogni punto dell’attività; • dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione; • sviluppo plano-altimetrico dell’impianto tale da garantirne il completo drenaggio;


• la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell’alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l’impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente piÚ sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.


6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio 1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L’impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte, in conformità al DM 20.12.2012


7. Segnaletica di sicurezza

1. Le aree dell’attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al D.Lgs 81/2008. L’adozione della colonna a secco deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura “attività dotata di colonna a secco per VVF”, posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell’ingresso dell’attività.


8. Gestione della sicurezza

8.1 Generalità 1. Il responsabile dell’attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. 2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell’edificio. 3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere: • l’installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attività alberghiera; • la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera.


8.2 Piano d’emergenza

1. Il responsabile dell’attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. 2. Devono essere pianificate le procedure per l’assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie. 3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa all’eventuale presenza della colonna a secco.


8.3 Istruzioni di sicurezza

8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano. 1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d’orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l’altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.


8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. 2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di: - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività .


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