Titolo del progetto
LOVE YOUR HEART (codice: 2°ord./0087/0)
Oggetto:
Cooperazione transfrontaliera Adriatica nel settore socio-sanitario per la promozione di stili di vita sani e (consumi consapevoli) e la qualificazione del personale socio-sanitarioassistenziale
Capofila
Regione Istria (Croazia)
Documento
Accreditamento professionale volontario e validazione delle competenze (Parte Prima)
Ver.
05
Data
Settembre 2015
Autore
Paolo Pedron
Consegna
Consegnato in data 14/09/2015 a Scuola Centrale di Formazione
“The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance”
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Indice
1 - PREMESSA
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2 - FINALITÀ, SCOPO E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
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3 - COMPOSIZIONE DEL MODELLO PROPOSTO
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4 - DESTINATARI DEL DOCUMENTO
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4.1 Destinatari diretti
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4.2 Destinatari indiretti
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5 - GLOSSARIO DEI TERMINI USATI
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6 - IL CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO
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6.1 Il contesto europeo
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6.2 Le strategie di Lisbona
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6.3 Il mercato delle competenze europeo
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7 - I RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI E NAZIONALI SULLE COMPETENZE
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7.1 I Riferimenti Europei
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7.2 I Riferimenti Croati
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7.3 I Riferimenti Italiani
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8 - I RIFERIMENTI PER IL SETTORE SANITARIO E SOCIO SANITARIO: COMPETENZE E ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 13 8.1 Europa
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8.2 Croazia
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8.3 Italia e Veneto
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8.4 Buone prassi di Accreditamento professionale in ambito sanitario 8.4.1 Italia 8.4.2 Regno Unito 8.4.3 Canada
20 20 22 22
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1 - Premessa Il seguente documento è stato redatto all’interno dell’asse progettuale del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatic 2° bando per progetti ordinari (scad. 2/11/2011)
Cooperazione transfrontaliera Adriatica nel settore socio-sanitario per la promozione di stili di vita sani e (consumi consapevoli) e la qualificazione del personale socio-sanitario-assistenziale La partnership: Capofila Centro per la Salute Istriano – HR Partner operativi: Scuola Centrale Formazione - IT ADRA Albania – AL “Azienda ULSS n.14 CHIOGGIA” – Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 14 di Chioggia - IT Ospedale di Pola – HR Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l. IT Partner Associati: Ministero del Lavoro, Affari Sociali Affairs e Pari Opportunità Albanese - AL Amarodrom: Unione Rom Albanesi - AL Associazione Umanitaria ADRA Slovenia - SL Istituto di Salute Pubblica della Contea di Dubrovnik-Neretva - HR Istituto di Salute Pubblica della Contea Istriana – HR Contea di Zara – HR Università di Zagabria, Scuola di Medicina - Scuola di Salute Pubblica Andrija Štampar – HR College indipendente di Tirana – AL Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (S.p.a.) di Motta di Livenza – IT Ministero della Salute Albanese - AL
Responsabile Scientifico: Dott. Pressato Lamberto
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2 - Finalità, scopo e caratteristiche del documento Il presente documento traccia le linee guida ed operative per la definizione di un modello per l’accreditamento volontario professionale inteso come:
Modello (processi, strumenti e standard) basato sulle competenze (oggetto standard di scomposizione dell’esperienza) per la crescita (miglioramento professionale e di carriera) dei professionisti a garanzia progressiva (certificazione di primo, secondo e terzo livello) in cui siano riconosciute le competenze formali e/o acquisite nel campo (informali)
In particolare con l’accreditamento professionale volontario si vuole: 1. mantenere il professionista aggiornato secondo un processo programmato e standardizzato 2. poter verificare come il professionista post-accesso alla professione ha sviluppato le competenze, in che numero, a che livello queste sono possedute, quali esiti hanno ottenuto e se hanno ottenuto una validazione. 3. tener aggiornata la storia professionale
Il seguente documento vuole dare un contributo per la sua realizzazione, il suo aggiornamento e la messa in opera. Nelle pagine a seguire sono definiti gli standard di processo e di prodotto e gli strumenti per l’attuazione del modello descritto che è stato ideato a seguito di un processo che ha visto la partecipazione attiva di tutti i partner del progetto al fine di rilevarne bisogni, le specificità valorizzando il contributi e le buone prassi nel rispetto delle caratteristiche proprie di ognuno. A tale fine, il modello prevede di regolare attraverso standard, processi e metodologie:
il repertorio delle Unità Professionali coinvolte nel processo di accreditamento volontario professionale; gli standard di processo e metodologici relativi agli apprendimenti formali, non formali, in termini di competenze; gli standard di processo e metodologici relativo al processo di accreditamento volontario professionale gli standard di riconoscimento delle competenze apprese gli standard di descrizione del portfolio
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3 - Composizione del Modello proposto Il modello prende in esame solo il processo di crescita del professionista sanitario e sociosanitario dopo l’acquisizione della laurea, dell’eventuale effettuazione dell’esame di stato e iscrizione all’ordine/collegio. Il modello pertanto non va ad incidere sui programmi ministeriali o regionali relativi alla formazione di base dei professionisti della sanità. Il modello proposto prende in considerazioni due ambiti di azione correlati tra loro ma indipendenti: A) Sistema per la validazione delle competenze in ambito sanitario e socio sanitario Si tratta di un sistema in grado di analizzare in dettaglio ogni singola competenza, costituta in quanto tale (a prescindere dalla figura professionale che la possiede) come nuovo oggetto di scambio “nucleare” e validabile e certificabile1. Per il settore sanitario i due livelli di scomposizione dell’esperienza sono i seguenti: competenza singola ossia competenza non complessa che produce un output o un servizio ben definito erogabile separatamente (es. Rilevare e interpretare il livello di BNP nel sangue in soggetti a rischio di scompenso cardiaco) profilo di patologia: competenza complessa, aggregato di competenze correlate tra loro per la gestione di una tipologia di patologia per tutto il processo di presa in carico ( ES gestione di soggetti diabetici, gestione di soggetti con disturbi cardiovascolari, ecc.) Le competenze singole o profili di patologia (validati o meno) possono: 1. essere registrate nel portfolio delle competenze (vedi punto B) 2. verificate e misurati con esperti per verificare il relativo possesso 3. possono diventare critiche e richiedere un aggiornamento 4. possono essere modificate sulla base di nuove esigenze del sistema
B) Accreditamento professionale volontario - Sistema di crescita Programmata e progettata del professionista sanitario Il tratta di un sistema per la crescita progettata e programmata triennale che vede il professionista seguito da un tutor esperto a: effettuare l’analisi delle proprie competenze verificare le competenze, i profili di patologia critici predisporre un piano di sviluppo sulle competenze critiche effettuare il piano di sviluppo validato dal tutor validarlo ogni tre anni Gli strumenti utilizzati per effettuare analisi e piano di sviluppo sono: Portfolio delle competenze Progetto di sviluppo professionale
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Il sistema proposto non prende in considerazione la certificazione della competenza in quanto ad oggi non esiste nessuna istituzione (pubblica o privata) che effettua tale servizio. 5
4 - Destinatari del Documento
4.1 Destinatari diretti I professionisti della sanità e del settore sociosanitario che con il sistema di accreditamento volontario professionale possono:
tenere aggiornata la propria storia professionale farsi riconoscere le competenze (informali) acquisite sul campo creare un percorso di crescita programmata e progettata mettere in trasparenza le competenze al sistema “cliente” dimostrare in caso di “contenzioso” le proprie competenze e l’appropriatezza dell’attività svolta
4.2 Destinatari indiretti Associazioni, collegi ordini professionali e Sistema Istituzionale che con il sistema di accreditamento volontario professionale possono: promuovere un sistema di aggiornamento continuo dei propri associati creare un sistema di riconoscimento delle competenze oggettivo e trasparente
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5 - Glossario dei termini usati La terminologia presente nei vari documenti si attiene a quanto proposto dall’assistenza tecnica del progetto. Inoltre il modello introduce la seguente terminologia: ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE VOLONTARIO (APV)
L’accreditamento è un’attività di valutazione sistematica e periodica che serve a rilevare non soltanto l’adesione a criteri previsti da leggi o da regolamenti, ma soprattutto a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate. “L’accreditamento professionale è un processo di autovalutazione e di revisione esterna tra pari, usato dalle organizzazioni sanitarie per valutare accuratamente il proprio livello di performance relativamente a standard prestabiliti e per attivare modalità di miglioramento continuo del sistema sanitario”.(ISQa)
MODELLO APV
Documento che raccoglie i principi, le linee guida e gli elementi essenziali del modello per l’accreditamento professionale volontario
PORTFOLIO
E’ una raccolta di evidenze strutturata in grado di garantire il sistema (se convalidato) delle competenze formali, non formali e informali in possesso del professionista.
PROFILO DI PATOLOGIA
Competenza complessa, aggregato di competenze correlate tra loro per la gestione di una tipologia di patologia (ES gestione di soggetti diabetici, gestione di soggetti con disturbi cardiovascolari, ecc.). Il profilo raccoglie linee guida buone prassi per tutte le fasi di presa in carico dell’utente: 1. identificazione delle necessità di cura o riabilitazione 2. individuazione del problema funzionale 3. pianificazione elaborazione di piani d’intervento individualizzati per modificare o mantenere le condizioni di salute diagnosticate 4. erogazione 5. valutazione Progetto che raccoglie tutte le informazioni (tecniche, organizzative e costi) per lo sviluppo professionale del professionista.
PROGETTO DI SVILUPPO PROFESSIONALE
VALUTATORI
Esperto di competenza: Esperto tecnico in grado di valutare le competenze apprese in ambiti formali, non formali e informale relative al ruolo professionale esercitato attraverso prove certe e di validare le evidenze del libretto formativo Esperto di valutazione delle competenze: professionista in grado di fornire consulenza specialistica sui processi di analisi delle competenze, di formazione finalizzata allo sviluppo di competenze, di valutazione e di certificazione delle competenze apprese in ambito formale, non formale e in L’inserimento nell’Elenco degli esperti di valutazione delle competenze abilità il professionista a svolgere le seguenti attività: Validazione dei processi di convalida delle competenze Verifica a campione della correttezza dei processi di validazione delle evidenze del libretto formativo Consulenza specialistica
Ai fini di armonizzare il linguaggi dei professionisti, organizzazioni e partner partecipanti al progetto è stato messo appunto un glossario più esteso che raccoglie la terminologia relativa alle competenze e termini utili al processo sperimentale. (Al 1 – Glossario – competenze e dintorni ver. 1)
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6 - Il contesto generale di riferimento Il seguente parte del documento inizia con l’analisi della crescita dei lavoratori in termini di competenza, procede con analisi delle competenze del settore sanitario e poi approfondisce le buone prassi relative ai sistemi di accreditamento volontario professionale.
6.1 Il contesto europeo Riferimenti legislativi principali sono: 1. Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche (Europass), pubblicata nella g.u.u.e. L. 390 del 31 dicembre 2004; 2. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; 3. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 aprile 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 4. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente
6.2 Le strategie di Lisbona Il presente Modello si inserisce nel vasto movimento di riforma avviato dalla strategia di Lisbona per garantire agli stati membri della UE tutte le condizioni e gli strumenti necessari per “far divenire l’Europa un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. Questa finalità di fondo passa necessariamente attraverso il potenziamento della formazione e soprattutto dell’apprendimento permanente dei lavoratori europei e richiede quindi un reciproco riconoscimento dei titoli e delle qualifiche comunque acquisiti nei diversi ambienti di apprendimento. Il programma, lanciato nel Consiglio Europeo di Lisbona (2000) e confermato con la dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002, ha stabilito per il 2010 la scadenza di attuazione di un “Piano Europeo per la trasparenza delle qualifiche e dei titoli” Il Vertice di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l’obiettivo strategico di mettere in grado l’Europa di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale ed ha individuato nell’apprendimento permanente un elemento centrale di tale strategia ai fini della competitività, dell’occupabilità, dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo personale. L’apprendimento permanente acquisito in ambienti formali, non formali e informali include ogni forma di apprendimento svolto nel corso della vita.
6.3 Il mercato delle competenze europeo Per dare attuazione alla strategia di Lisbona, l’UE ha predisposto alcuni strumenti specifici, che la Regione Veneto intende completare, sulla base di successivi orientamenti nazionali: EQF - European Qualification Framework ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) EUROPASS (2004) e relativi Supplementi, costituito da cinque documenti: o
CV Europass 8
o
Europass-Mobility
o
Diploma supplement Europass
o
Portfolio Europass delle lingue
o
Supplemento al certificato Europass
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Repertori Nazionali e Regionali delle Figure Professionali, basati sulle competenze Sperimentazione di Curricoli formativi basati sulle competenze, sia nel contesto della formazione formale che in quello della formazione aziendale (non formale)
Tutti questi strumenti sono finalizzati ad attivare un mercato europeo delle competenze, definito da caratteristiche di trasparenza, normato da regole di scambio condivise e supportato da un linguaggio e da strumenti comuni. Il termine “mercato” non è svilente, ma al contrario allude alla necessaria regolamentazione delle interazioni tra i differenti protagonisti (professionisti, aziende, scuole, agenzie formative, istituzioni), che attualmente gestiscono ciascuno per proprio conto, offerte formative differenziate, processi di apprendimento, titoli, qualifiche, rapporti di lavoro, ecc., senza poter disporre di riferimenti comuni, di strumenti condivisi, di regole di scambio che permettano di comprendersi e di fidarsi gli uni degli altri. Questo avviene non solo tra le differenti nazioni, ma anche all’interno di ogni nazione, tra mondo della formazione e mondo del lavoro, e persino, nel mondo della formazione, tra diversi organismi di formazione. I diversi attori di questo futuro mercato delle competenze, regolamentato da comuni dispositivi tecnici e organizzativi, sono: I cittadini, lavoratori e professionisti, che offrono al mondo del lavoro le proprie competenze; Le aziende o i Servizi pubblici, che richiedono operatori competenti per garantire la qualità dell’offerta ai propri destinatari (utenti, clienti); Gli Organismi di formazione (Scuole o Agenzie formative) impegnati a produrre un’offerta formativa di qualità e risultati di apprendimento garantiti e riconosciuti al fine di consentire ai cittadini percorsi facilitati di accesso al mondo del lavoro; Le istituzioni locali (Provincia, Regione, Agenzie istituzionali, sistema sanitario e sociosanitario ecc.) che si fanno carico di accertare le competenze apprese in seguito a percorsi formativi, di certificarle, di creare accordi di sistema per il loro reciproco riconoscimento; L’Unione Europea che attraverso specifici organismi, fornisce al mercato i criteri , gli orientamenti, le linee guida operative per indurre gli Stati membri ad adottare qualifiche trasparenti e comuni strumenti di certificazione delle competenze apprese, così da aprire il mercato delle competenze a livello transnazionale.
Il Modello proposto prende le mosse da questo riferimento, e fornisce gli strumenti per analizzare in dettaglio ogni singola competenza, costituta in quanto tale (a prescindere dalla figura professionale che la possiede) come nuovo oggetto di scambio “nucleare” e certificabile, nel futuro mercato europeo delle competenze.
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7 - I riferimenti normativi Europei e Nazionali sulle competenze Nell’elaborare il modello, il presente documento ha preso in esame la normativa di settore al fine di creare procedure e strumenti che rispondano pienamente ai requisiti cogenti nonché alle linee guida enunciate dai tecnici europei. L’analisi effettuata ha preso in esame riferimenti comunitari, nazionali e regionali a garanzia di un modello rispettoso e coerente con la legislazione vigente. Le principali norme sono illustrate sinteticamente nei paragrafi a seguire.
7.1 I Riferimenti Europei Il Modello proposto riprende e si ispira ai criteri della strategia di Lisbona (2000) e agli obiettivi della dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002. In particolare: A) In merito alla strategia di Lisbona i riferimenti sono: Garantire il riconoscimento europeo dei titoli e delle qualifiche conseguite in ambiti nazionali diversi, per consentire la mobilità dei lavoratori all’interno delle nazioni U.E; Garantire in ogni nazione la trasferibilità dei titoli e degli apprendimenti, tra i vari contesti di apprendimento e tra i vari livelli (istruzione di base, superiore, formazione professionale, ecc.), mediante un sistema di crediti formativi; Motivare i cittadini europei a perseguire l’apprendimento per tutto l’arco della vita (Lifelong Learning) in contesti non necessariamente scolastici (formali), garantendo la riconoscibilità delle competenze comunque apprese. B) In merito agli obiettivi della dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002 i riferimenti sono: L’attivazione di strumenti volti a facilitare la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza delle qualifiche e delle competenze. In funzione di tale obiettivo la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo ha istituito il Quadro unico europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l’istituzione di una raccolta di documenti denominata Europass. Il miglioramento della qualità dei sistemi d’istruzione e formazione professionale. In funzione di questo obiettivo gli Stati membri e la Commissione vengono invitati a promuovere un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione, a coordinare le attività a livello nazionale e regionale tra i principali attori responsabili dell'istruzione e della formazione professionale, a incentivare la creazione di reti cooperative per consentire gli scambi transnazionali delle migliori pratiche messe in campo nei diversi Paesi. Riconoscimento e validazione dell’apprendimento non formale e informale in modo da favorire l’accesso di tutti i cittadini a percorsi di formazione e istruzione superiori. È’ ancora il Consiglio dell’Unione europea, nel maggio 2004, la sede in cui sono definiti i Principi comuni europei concernenti l’individuazione e la convalida dell’apprendimento non formale e informale. Definizione di un approccio comune per il trasferimento dei risultati dell’apprendimento, quarto obiettivo, sul quale si comincia a lavorare dal 2002. È del 9 aprile 2008 la Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). Si tratta di un dispositivo per facilitare il trasferimento e la capitalizzazione dei risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e comportamenti) di una persona che passa da un contesto di apprendimento ad un altro e/o da un sistema di qualifica ad un altro. L’ECVET è stato progettato per l’intero sistema di istruzione e formazione professionale e 10
consente di conferire crediti in relazione a percorsi di apprendimento, indipendentemente dal fatto che provengano da situazioni formali o non-formali.
“Istituzione di un codice di riferimento comune per il sistema di istruzione e formazione”. Il 23 aprile 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la raccomandazione5 sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework – EQF). (…) Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è fondato anche sulla convinzione che l’unico modo per consentire ai sistemi d’istruzione formazione - lavoro di dialogare tra loro sia quello di adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento in uscita da un percorso (learning outcomes) e sulla dimensione dell’apprendimento permanente”.
7.2 I Riferimenti Croati Il Consiglio Croato, nella sessione del 14 novembre 2014, ha regolamentato l’attività di sviluppo professionale dei medici Croati. Obiettivo del prevedimento è: l’aggiornamento continuo del medico e lo sviluppo professionale, in particolare all'interno della specializzazione in cui il medico presta la sua attività l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze Il provvedimento non riguarda la formazione iniziale, requisito vincolante, per l’accesso alla professione ma lo sviluppo professionale post- laurea. Secondo il nuovo provvedimento i medici che forniscono assistenza sanitaria hanno l'obbligo di rinnovare, sviluppare le conoscenze e le competenze professionali. In particolare la legge definisce i seguenti principi generali: tutti i medici devono entrare nel programma di formazione continua unicità della dottrina medica cioè la conoscenza e le informazioni mediche devono essere di proprietà di tutti i medici che svolgono servizi di assistenza sanitaria a livello primario, secondario e terziario diritto di ciascun medico di scegliere il contenuto e la forma di educazione medica continua, in particolare all'interno della sua specializzazione l'educazione medica continua vuole ottenere un miglioramento della qualità del lavoro del medico e di conseguenza del servizio reso al paziente. Dal punto di vista operativo ogni Medico può realizzare lo sviluppo professionale attraverso molteplici attività formative come la partecipazione a convegni/conferenze, convegni e altre forme di incontri professionali, partecipando a corsi di formazione continua, partecipando a una formazione specialistica anche attraverso visite di studio nel paese e all'estero, pubblicando articoli in riviste scientifiche. Lo sviluppo professionale può essere ottenuto anche acquisendo il titolo di Primario o lo status di specialista o completando uno studio post-laurea specialistica, mentoring durante la specializzazione e subspecializzazione. Il provvedimento classifica i corsi formativi per lo sviluppo professionale in tre categorie 1. Corsi di I° categoria durata di almeno 900 minuti con esame orale, pratico o scritta adatto 2. Corsi di II° categoria durata di almeno 420 minuti senza esame obbligatorio 3. Corsi di III° categoria durata di almeno 240 minuti senza esame obbligatorio Tutti i percorsi devo comunque rispettare standard formativi come la presentazione in chiave moderna con gli ultimi dati della letteratura mondiale, e docenti devono essere riconosciuti esperti o specialisti, materiale scritto per esteso, ecc. . 11
Infine il nuovo provvedimento definisce il numero di punti necessari per il rilascio, del rinnovo e revoca delle licenze mediche. In particolare un medico generico (medico senza specialità) o un medico specialista o di un sub-specialista per ottenere il rinnovo devono centoventi punti in sei anni nella procedura di formazione continua in medicina.
7.3 I Riferimenti Italiani Il riferimento nazionali principale sono: DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università – riforma Gelmini Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, con riferimento al documento “Persona, tecnologie e professionalità: gli istituti tecnici e gli istituti professionali come scuole dell’innovazione”1, predisposto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 2007 dal Ministro della Pubblica istruzione pro tempore e confermata nell’attuale legislatura sino alla conclusione dei suoi lavori.
REGIONE VENETO La strategia regionale riprende e perfeziona le indicazioni della Commissione Europea, concentrando l’attenzione sul “mattone fondamentale” di tutto l’edificio della formazione delle figure professionali: la singola competenza, formata, accertata, certificata. “La strategia di sviluppo regionale richiama la sfida di rafforzare i legami tra i vari elementi dei sistemi di istruzione, nonché tra apprendimento e lavoro: legami orizzontali nell’ambito del sistema d’istruzione, creando collegamenti tra i vari percorsi di istruzione e formazione per agevolare la mobilità individuale; legami verticali tra i sistemi di istruzione/formazione iniziale e continua, per garantire una transizione agevole tra i diversi momenti di acquisizione delle competenze; legami tra sistema educativo e sistema produttivo per facilitare il passaggio da un sistema all’altro”
DGR. 2895 del 28/12/2012 – Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali
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8 - I riferimenti per il settore sanitario e socio sanitario: competenze e accreditamento professionale I riferimenti adottati dal modello per lo specifico ambito sociosanitario sono:
8.1 Europa 2 DIRETTIVA 2005/36/CE E LA DIRETTIVA 2013/55/UE (Europa) La Direttiva 2005/36/CE “Regime di riconoscimento delle qualifiche professionali” del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 ed i suoi successivi atti modificativi istituisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, con lo scopo di contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, realizzare una maggiore liberalizzazione della prestazione di servizi, favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche, nonché semplificare le procedure amministrative per la loro realizzazione. Si raccolgono quindi in un unico documento le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001, che invitava la Commissione ad elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona. La direttiva del 2005 non apporta un’elaborazione completamente originale alla normativa vigente ma consolida in un testo unico le tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali2 ed una dozzina di ulteriori direttive settoriali relative alle professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto e farmacista3. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. All'interno troviamo una distinzione tra «libera prestazione di servizi» e «libertà di stabilimento», basandosi sui criteri indicati dalla Corte di giustizia: durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione. La prima si riferisce all'erogazione di un servizio professionale in modo temporaneo ed occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza bisogno di richiedere alcun riconoscimento formale della qualifica salvo comprovare di aver maturato due anni di esperienza professionale precedente se la professione non è regolamentata nello Stato ospite. Ciò non vale però per le professioni che hanno implicazioni in materia di sicurezza e sanità pubblica e che non beneficiano del riconoscimento automatico per cui lo Stato ospitante può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche nel rispetto del principio di proporzionalità4. La seconda invece si riferisce a quando un professionista si stabilisce in un altro Stato membro per svolgervi un’attività professionale stabile. In questo caso è necessario il riconoscimento della qualifica professionale mediante tre possibili regimi: il regime generale di riconoscimento delle qualifiche, il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali ed artigianali ed il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista ed architetto, quest'ultimo permette il riconoscimento automatico in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Il primo regime si occupa anche della professione del fisioterapista e si basa sul principio del riconoscimento reciproco fermo restando la possibilità di applicare delle misure compensatorie in caso di differenze sostanziali fra la formazione acquisita e quella richiesta dallo Stato ospitante5. 2“Riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superiore prolungato” *, 2° “riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale” * e 3° “meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed alcuni servizi*”). 3 Si segnalano le direttive 77/452/CEE (infermiere), 78/686/CEE (dentista), 78/1026/CEE (veterinario), 80/154/CEE (ostetrica) 4 Il principio di proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro certi limiti. In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita. 5 La misura compensatoria indicata dalla direttiva potrebbe consistere in un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni o in una prova attitudinale e la scelta fra i due spetta, salvo deroga, all’interessato. Per tirocinio di adattamento si intende l’esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato ed eventualmente accompagnato da una 13
Proprio a causa del fatto che alcune professioni regolamentate non hanno gli stessi percorsi di apprendimento e di rilascio del titolo nei diversi paesi membri, la Direttiva propone la creazione di piattaforme comuni da parte delle associazioni nazionali ed europee per compensare le differenze che possono esserci tra i requisiti richiesti dai singoli stati, per poter evitare ai professionisti di doversi scontrare con le misure compensatorie che gli stati possono richiedere. Negli ultimi anni la Direttiva ha iniziato a subire delle revisioni. Sulla base di consultazioni che hanno coinvolto vari stakeholders internazionali (autorità competenti, organizzazioni professionali, atenei e cittadini) è stato redatto un documento di verifica e proposta di modifica della Direttiva. Queste consultazioni si sono svolte nel 2011 sulla base dei contenuti del Libro Verde “Modernizzare la Direttiva sulle Qualifiche professionali”. La modernizzazione della direttiva 2005/36/CE è stata anche inserita tra le dodici leve per la crescita previste dall' “Atto per il mercato unico”(2011). La revisione della Direttiva è stata ufficialmente approvata dal Parlamento Europeo il 9 ottobre 2013. La revisione mira a rendere più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE ed incrementare il livello occupazionale. Si mira ad una rivisitazione del mondo delle professioni utilizzando strumenti più adeguati e in linea con le trasformazioni digitali e favorendo una spinta ad una maggiore modernizzazione delle pubbliche amministrazioni6. Infatti uno strumento introdotto e che dovrebbe diventare di utilizzo comune è il Sistema di Informazione del Mercato Interno (Internal Market Information, IMI)7 che utilizzato con i nuovi strumenti dovrebbe rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi e delle procedure di riconoscimento per le autorità competenti stesse e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti8. La nuova direttiva oltre a subire delle variazioni su articoli già approvati, propone nuove strumenti di accesso facilitato e nuove norme sulla trasparenza e flessibilità riguardo la mobilità dei professionisti qualificati. Le novità introdotte dalla modifica della normativa sono: la TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA o European Professional Card (EPC). Essa si presenta come uno strumento volto a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri. L'EPC è uno strumento volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l'interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera comporta, avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema IMI e sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento. Questa tessera risponde alla necessità di snellire il processo di riconoscimento. Sarà infatti lo Stato membro di origine ad occuparsi di tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione IMI, mentre lo Stato membro ospitante rilascerà la tessera9. Inoltre, con questo meccanismo il professionista dovrà rivolgersi solamente alle istituzione del proprio Stato di origine e quindi evitare iter lunghi e costosi per la certificazione e la traduzione dei documenti, riducendo così i costi delle pratiche10.
formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di valutazione. Per prova attitudinale si intende un controllo relativo alle conoscenze professionali del candidato per i quale è richiesto alle autorità competenti dello stato di stabilire un elenco delle materie non coperte dal titolo di formazione del richiedente 6 http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18750/professioni-nuova-direttiva-qualifiche-approvata 7 Istituito con regolamento UE n.1024/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio 8 Paragrafo 5 modifica direttiva 2005/36/CE 9 Art. 4 bis, paragrafo 5, modifica direttiva 2005/36/CE (PE-CONS 57/13) 10 Art. 4 bis, paragrafo 8, modifica direttiva 2005/36/CE (PE-CONS 57/13) 14
L'introduzione dell'EPC richiede tuttavia l'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione che individui le professioni che potranno beneficiare di tale strumento. L'individuazione, in particolare, è subordinata alle seguenti rigorose condizioni : 1. esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata; 2. esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate; 3. la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri11. Le organizzazioni e associazioni professionali che intendevano prendere parte alla creazione di questa carta dovevano farlo presente alla commissione. Sono state individuate per ora 7 professioni che risultano essere quelle che soddisfano in larga misura le condizioni imposte dalla direttiva sulle qualifiche professionali. Tra queste professioni è stata scelta anche quella dei fisioterapisti12. Per ora il progetto è in fase di sviluppo e la Commissione sta aspettando proposte da parte degli stakeholders e delle autorità competenti riguardo la decisione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni che hanno espresso l'interesse di beneficiare dell'EPC. Si presuppone che la carta possa essere a disposizione delle professioni interessate probabilmente dall'inizio del 2016. A tal fine la preparazione dell'atto di esecuzione che introduce l'EPC deve essere conclusa entro il 2014. L'inclusione della figura dei fisioterapisti nell'elenco delle possibili professioni, che rientrando nei parametri richiesti, sono il lizza per testare l'utilizzo della carta è un buon segnale per tutta la categoria. La mobilità transfrontaliera potrebbe diventare più semplice, in quanto gli iter di riconoscimento si farebbero più snelli, meno complessi e non ci sarebbe la necessità di svolgere complicate procedure di riconoscimento del titolo. Il PROCESSO DI TRASPARENZA: l'art. 59 della modifica della direttiva 2005/36/CEE prevede un “processo di trasparenza” in base al quale a ogni Stato membro viene imposto un riesame di tutta la normativa nazionale che restringe l'accesso alle professioni e la verifica che essa sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo di interesse generale13. L'obiettivo è quello di ridurre il numero di professioni regolamentate, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e di conseguenza alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. I diversi regimi nazionali in materia di normative rendono difficile ai professionisti proporre candidature per impieghi in stati esteri, migliorando l'accesso alle professioni, con un ambiente normativo più adeguato e trasparente, si agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico e la fornitura di servizi professionali transfrontalieri14.
8.2 Croazia Il Consiglio Croato, nella sessione del 14 novembre 2014, ha regolamentato l’attività di sviluppo professionale dei medici Croati. Obiettivo del prevedimento è: L’aggiornamento continuo del medico e lo sviluppo professionale, in particolare all'interno della specializzazione in cui il medico presta la sua attività L’acquisizione di nuove conoscenze e competenze Il provvedimento non riguarda la formazione iniziale, requisito vincolante, per l’accesso alla professione ma lo sviluppo professionale post- laurea. Secondo il nuovo provvedimento i medici che forniscono assistenza sanitaria hanno l'obbligo di rinnovare, sviluppare le conoscenze e le competenze professionali. In particolare la legge definisce i seguenti principi generali: 11 Art. 4 bis, paragrafo 7, modifica direttiva 2005/36/CE (PE-CONS 57/13) 12 “Results of the call for expression of interest in the introduction of the European Professional Card http://ec.europa.eu/internal_market/ 13 http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18750/professioni-nuova-direttiva-qualifiche-approvata 14 http://www.politicheeuropee.it/attivita/18674/professioni-regolamentate-ue-e-stati-membri-contro-ostacoli-per-laccesso 15
Tutti i medici devono entrare nel programma di formazione continua Unicità della dottrina medica cioè la conoscenza e le informazioni mediche devono essere di proprietà di tutti i medici che svolgono servizi di assistenza sanitaria a livello primario, secondario e terziario Diritto di ciascun medico di scegliere il contenuto e la forma di educazione medica continua, in particolare all'interno della sua specializzazione L’educazione medica continua vuole ottenere un miglioramento della qualità del lavoro del medico e di conseguenza del servizio reso al paziente. Dal punto di vista operativo ogni Medico può realizzare lo sviluppo professionale attraverso molteplici attività formative come la partecipazione a convegni/conferenze, convegni e altre forme di incontri professionali, partecipando a corsi di formazione continua, partecipando a una formazione specialistica anche attraverso visite di studio nel paese e all'estero, pubblicando articoli in riviste scientifiche. Lo sviluppo professionale può essere ottenuto anche acquisendo il titolo di Primario o lo status di specialista o completando uno studio post-laurea specialistica, mentoring durante la specializzazione e subspecializzazione. Il provvedimento classifica i corsi formativi per lo sviluppo professionale in tre categorie 4. Corsi di I° categoria durata di almeno 900 minuti con esame orale, pratico o scritta adatto 5. Corsi di II° categoria durata di almeno 420 minuti senza esame obbligatorio 6. Corsi di III° categoria durata di almeno 240 minuti senza esame obbligatorio Tutti i percorsi devo comunque rispettare standard formativi come la presentazione in chiave moderna con gli ultimi dati della letteratura mondiale, docenti devono essere riconosciuti come esperti o specialisti, materiale scritto per esteso, ecc. Infine il nuovo provvedimento definisce il numero di punti necessari per il rilascio, del rinnovo e revoca delle licenze mediche. In particolare un medico generico (medico senza specialità) o un medico specialista o di un sub-specialista per ottenere il rinnovo devono centoventi (120) punti in sei anni nella procedura di formazione continua in medicina.
8.3 Italia e Veneto D.Lgs. 502/92 (Italia) Il Decreto n. 502 del 1992 introduce il sistema dell’accreditamento istituzionale, che prevede l’ingresso anche di erogatori sanitari privati, che agiscono per conto del Servizio sanitario nazionale. A partire da questa data rimane pubblica la natura del servizio reso al cittadino, mentre l’ente erogatore può essere sia pubblico sia privato, a condizione che abbia ottenuto l’accreditamento all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria e abbia stipulato un contratto con la Regione e con le Aziende Sanitarie Locali. Le principali finalità della riforma vanno ricercate, nel perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa e nella equiparazione degli operatori sanitari muniti dei necessari requisiti, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, nonché, correlativamente, nel principio di libera scelta degli stessi operatori sanitari da parte degli assistiti. L'accreditamento previsto dall'articolo 8 quater del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, deve essere esplicitamente richiesto alla propria Regione di appartenenza da tutte le singole strutture e da tutti i singoli soggetti sia pubblici che privati, già autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie ove intendano erogare prestazioni di assistenza sanitaria per conto e a carico dello stesso SSN. La facoltà di erogare prestazioni a carico del SSN è, dunque, riconosciuta unicamente alle strutture ed ai professionisti accreditati con i quali siano stati instaurati gli "appositi accordi contrattuali" (articolo 8, quinquies D.lgs. 502/92 e succ. modifiche). 16
L’Atto di indirizzo e coordinamento che definisce i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e i nuovi criteri per l’accreditamento é il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997. Con l’adozione di questo D.P.R. inizia a chiarirsi il fatto che autorizzazione ed accreditamento sono atti distinti. Più precisamente, mentre “l’autorizzazione“ costituisce il presupposto indispensabile per potere esercitare un’attività sanitaria, “l’accreditamento“ è quel quid pluris rispetto all’autorizzazione che consente non solo di esercitare un’attività sanitaria ma anche di agire per conto del S.S.N., e che può essere riconosciuto solo a seguito del comprovato possesso di requisiti ulteriori. L’art. 2, comma 5, lett. a) del citato D.P.R. individua inoltre la funzione dell’accreditamento, il quale deve essere “funzionale alle scelte di programmazione regionale“. Il sistema delle autorizzazioni, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali è ulteriormente sviluppato dal D. Lgs. 229/99, che modificando il D. Lgs. 502/92 definisce i criteri di remunerazione delle strutture erogatrici e il sistema dei controlli sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Sia la riforma-ter del sistema sanitario sia la riforma del titolo V della Costituzione hanno conferito una grande libertà organizzativa alle Regioni. D. Lgs. 229/99 L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: “a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività; L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: …………. e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali; ……… l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; …………. o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; Le regioni definiscono i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati…..” 17
Con l’art. 16-bis viene definita la Formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente: questa è diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le competenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua e' sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter. Con l’art. 16-ter viene istituita la Commissione nazionale per la formazione continua che definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua. L R. 22/02 (Regione Veneto) “ TITOLO IV - Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private e di altri erogatori Art. 15 - L’accreditamento istituzionale ………………………………………. 3.L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000. 3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l’Agenzia regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32 . 4. L’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo16 ed ai requisiti di cui all’articolo 18. 5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, ….., in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti. Art. 16 - Condizioni di accreditamento. 18
1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4, comma 12, del D.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18; d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. ……………… Art. 18 - Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l’accreditamento. 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce: a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento; b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato; c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziali. ……………………… 3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti. Art. 19 - Procedura di accreditamento. 1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16 e si conclude con provvedimento della Giunta regionale. …………………….. 6. È istituito, presso la competente segreteria regionale l’elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14. 7. Ciascuna azienda ULSS pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale”. Altri riferimenti normativi nella Regione del Veneto che regolano i processi di Accreditamento dei professionisti: L.R. n. 32 del 29 novembre 2001: istituzione dell’Agenzia Regionale Sociosanitaria Delibera della Giunta n. 2700 del 20/09/2005: L.R 16/08/2002 n. 22-Delibera della Giunta n. 2501 del 6/08/2004: requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti Delibera di Giunta n. 587 del 10 marzo 2009 (liste di verifica): L.R. 16 agosto 2002, n. 22 − D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004: Approvazione dei requisiti di Accreditamento Istituzionale "Professionisti sanitari Psicologi".
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8.4 Buone prassi di Accreditamento professionale in ambito sanitario
8.4.1 Italia I percorsi accademici e i corsi di formazione sono solo il punto di partenza che permettono a un individuo l'ingresso nel mondo del lavoro, ma non risultano per niente esaustivi in quanto questo mondo è fortemente influenzato da quelle che sono le nuove scoperte scientifiche, tecnologiche e dei vari ambiti di studio. Emerge quindi la necessità di far fronte a situazioni sempre nuove, di essere in grado di rispondere alla domanda, in continua trasformazione, della società, di tenersi sempre aggiornati sulle nuove esigenze. A livello europeo è stato molto discusso sia questo importante argomento sia ciò che riguarda l'apprendimento continuo, sono nati infatti dei programmi appositi che puntano proprio al mantenimento e all'aggiornamento continuo delle conoscenze dei lavoratori. Il Life-long learning (LLL) è lo strumento essenziale per affrontare una complessa epoca di cambiamenti, per superare le barriere ancora esistenti tra educazione formale, non formale ed informale, per promuovere la realizzazione dell'individuo sia a livello individuale che sociale. Il LLL si presenta come un elemento unitario ed unificante, che cambia la prospettiva formativa dell'individuo e della società. Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 200615, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione. L'obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale (Strategia di Lisbona). In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Il Programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri, pur mantenendo inalterata la responsabilità affidata ad ognuno di essi riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e rispettando la loro diversità culturale e linguistica16. Anche l'Italia ha preso a cuore la questione dell'apprendimento continuo. Per quanto riguarda i professionisti sanitari i primi passi hanno visto la nascita di accordi in relazione al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità. Il decreto definiva l'aggiornamento professionale come “l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali”, mentre come formazione permanente “l’attività finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”17. I destinatari della formazione sono tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva. La formazione continua consiste in attività di qualifica specifiche per ciascun profilo professionale, che vengono attribuite tramite la partecipazione a corsi, convegni e seminari organizzati sia da istituzioni pubbliche che private accreditate, oltre alla partecipazione a soggiorni di studio, studi clinici controllati e attività di ricerca18. Perché la formazione sia efficace essa si svolge secondo percorsi programmati e
15 Decisione n. 1720/2006/CE 16“Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020”, Giorgio http://www.sociologia.uniroma1.it/users/allulli/Da%20Lisbona%20a%20Europa%202020.pdf 17 Art. 16-bis; Formazione continua, D.lgs 229/1999 18 Determina della CNFN 17 luglio 2013
Allulli,
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finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con lo sviluppo professionale e individuale e con le priorità, le innovazione e le strategie del sistema sanitario regionale e nazionale19. Dal 1 gennaio del 2002 è quindi stata resa obbligatoria la formazione continua per tutti i professionisti sanitari. E’ nato il Programma nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM), che si basa sul principio che l’apprendimento lungo tutto l’arco della propria carriera professionale è un dovere, come prescritto dai Codici deontologici, delle professioni sanitarie per prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. . L'ECM prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo medico. È un percorso obbligatorio per tutti i professionisti della Sanità con il fine di mantenersi aggiornati e competenti, per rispondere ai bisogni mutevoli dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta, per le quali è necessario l'aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua. Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. Il riconoscimento e la certificazione dei crediti avviene per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi e Associazioni maggiormente rappresentative tramite una valutazione della documentazione e successivamente con la registrazione nella banca dati del portale del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S), nato nel 2003 e gestore amministrativo del programma e supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua dal 2008. I professionisti non iscritti a una di queste associazioni o non appartenenti ad Ordini o Collegi avranno lo stesso la certificazione attraverso questo portale ma dovranno anche inoltrare la richiesta alla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina. La certificazione dei crediti prevede due livelli: il primo dove attesta i crediti formativi, quindi dove indica il numero di crediti registrati, e il secondo di certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio dove si attesta che il professionista ha soddisfatto il numero di crediti necessario per quel triennio20. Il numero di crediti da acquisire nel corso degli anni è stato stravolto con nuove normative. Inizialmente si era prevista una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, con l’istituzione di un programma definito per i primi cinque anni (2002-2006) dove si dovevano conseguire progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti in tutto il quinquennio. La Conferenza Stato-Regioni del 1 Agosto 2007 aveva proposto di avviare dal 2008 il modello di 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno per un totale di 150 per il triennio 2008-2011). Successivamente con un ulteriore Accordo Stato-Regioni il 19 aprile 2012 si è stabilito di nuovo un debito formativo per il triennio 2011-2013 pari a 150 crediti. Dal 28 Giugno 2013 inoltre è stato attivato sul portale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali ( Age.na.s) il servizio 'myEcm' . Tramite questo servizio sarà messa a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata con la quale potrà monitorare on line la propria situazione formativa, visualizzando i crediti acquisiti tramite eventi erogati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua. Questo programma è il mezzo attraverso il quale le Associazioni, gli Ordini e i Collegi monitorano che i propri affiliati mantengano un costante aggiornamento sulle proprie conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
19 Conferenza Stato-Regioni 1 agosto 2007 20
Determina della CNFN 17 luglio 2013 21
Una nota di osservazione nella gestione del programma riguarda la possibilità di scelta da parte dei professionisti dei corsi che aggiudicano i crediti ECM. Infatti i professionisti possono scegliere autonomamente a quale corso partecipare, oltre alla frequenza di corsi obbligatori per chi lavora nel settore della salute pubblica. Il programma di monitoraggio della frequenza ai corsi di aggiornamento continui considera quindi solo l’accumulo di crediti senza valutare l’argomento e la tipologia di corso frequentato. C’è quindi da considerare anche l’ipotesi di una sorveglianza riguardo l’argomento dei corsi frequentati, nel senso che sarebbe opportuno che questi abbiano una contestualità con l’ambito di intervento quotidiano di ogni operatore sanitario. In tal modo si avrebbe oltre ad una verifica continua dello stato di aggiornamento di ogni professionista, la conferma che questo aggiornamento è contestuale alla sfera di intervento che il professionista affronta nel proprio lavoro ogni giorno.
8.4.2 Regno Unito La Chartered Society of Physioterapy (CPS) offre ad esempio un percorso di accreditamento per educatori, intesi come tutor di tirocinio (Accreditation of Clinical Educators, ACE). Il programma offre un riconoscimento nazionale della stato professionale dei membri della società che forniscono un grande contributo nella formazione di: studenti di fisioterapia, fisioterapisti qualificati, assistenti, studenti di altre professioni sanitarie, studenti di assistenza sociale o altri discenti. È stato creato da e per i professionisti abilitati, in collaborazione con Istituti di educazione superiore, per dare maggiore riconoscimento all’importante ruolo di tutor e incrementare la qualità della formazione dei fisioterapisti nel Regno Unito. I percorsi proposti sono due, uno dove si deve presentare un portfolio con le proprie esperienze e uno dove si seguono appropriati programmi d’insegnamento. Devono fornire sei diversi risultati: il tutor sarà in grado di descrivere il proprio ruolo e le proprie caratteristiche, di applicare teorie dell'apprendimento che sono appropriati per adulti e studenti, di pianificare, di implementare e facilitare l'apprendimento in ambito clinico, di valutare l'esperienza di apprendimento e di riflettere sulle esperienze formulando piani di azione per migliorare la pratica nel futuro. Al termine del percorso scelto l’Istituto di istruzione superiore che lo ha supportato riconoscerà lo stato di tutor accreditato e raccomanderà l’ingresso al registro nazionale della CPS dei tutor accreditati. La registrazione durerà 5 anni, al termine dei quali sarà responsabilità del soggetto dimostrare come ha mantenuto lo stato di tutor. Il titolo è spendibile e riconosciuto da tutti gli istituti di educazione superiore inglesi. Attraverso questi riconoscimenti la CPS cerca di riconoscere e formalizzare le buone prassi in materia di istruzione clinica e di aumentare il livello e la qualità delle esperienze pratiche a livello nazionale attraverso: - l’assistenza ai singoli tutor per migliorare il loro apprendimento e il loro ruolo - offrendo riconoscimento e valore al ruolo del tutor - riconoscendo che l'adempimento del ruolo del tutor offre un'importante opportunità per dimostrare il coinvolgimento nell’apprendimento continuo, - contribuendo al mantenimento e miglioramento degli standard di cura del paziente, - incoraggiando la collaborazione tra le parti interessate alla formazione clinica.21 Per gli infermieri, il Royal College of Nursing propone diversi protocolli per l'accreditamento di competenze, in diversi campi d'azione dell'infermiere, promuovendo anche il riaccreditamento delle stesse competenze negli anni successivi22. 8.4.3 Canada Nel nord America la Canadian Physioterapy Association (CPA) propone un programma di certificazione per fisioterapisti. È un programma volontario, dove vengono riconosciuti i fisioterapisti che hanno dimostrato competenze avanzate, leadership, sviluppo professionale continuo e lavoro di ricerca. I programmi di certificazione sono rivolti ai fisioterapisti che hanno focalizzato la loro carriera in uno dei seguenti ambiti: 21 http://www.csp.org.uk/professional-union/careers-development/practice-educators/accreditation-clinical-educators-acescheme 22 “Advanced nurse practitioners”; http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/146478/003207.pdf 22
cardiorespiratorio, muscoloscheletrico, neuroscienze, oncologico, pediatrico, scienza del dolore, geriatrico, sportivo o sulla salute della donna. Il programma dura tre anni, consiste nella creazione di un portfolio seguito da una presentazione orale di 3 casi clinici, i due step saranno valutati da due esperti della stessa area e uno di una esterna. Infine due membri del Comitato di Certificazione di Specialità del Canada (Physiotherapy Specialty Certification Board of Canada, PSCBC) valuteranno le procedure del programma e assegneranno la certificazione23. Invece, la Canadian Nurse Association (CNA) propone dei corsi, in collaborazione con associazioni scientifiche, per la certificazione di competenze e abilità in determinati campi di lavoro dell'infermiere. Con questi percorsi di certificazione della CNA il professionista conferma che le proprie conoscenze sono attuali e totali in quello specifico frangente d'azione, dimostra l'impegno all'eccellenza e l'aggiornamento continuo. Esistono dei criteri base per poter accedere e partecipare all'esame per la certificazione e i percorsi sono creati da professionisti esperti in base alle linee guida. Inoltre, questa certificazione ha una durata di 5 anni, durante i quali il professionista deve aver operato per un determinato numero di ore, al termine dei quali deve rinnovarla altrimenti scade e non risulta più valida24. Oltre a questi esempi internazionali che indicano la necessità da parte dei professionisti sanitari di certificare le proprie conoscenze, anche la World Confederation of Physical Therapy (WCPT) parla di mantenimento delle competenze, definendo nel suo glossario, con il termine di re-license/re-registration25, la presenza di un insieme di requisiti per poter mantenere un proprio status su una lista di professionisti, il che può avvenire o attraverso la convalida, secondo standard da parte delle organizzazioni nazionali competenti, di evidenze di sviluppo professionale continuo o attraverso il pagamento di una quota. Proprio per questa mancanza di percorsi specifici a favore degli operatori sanitari per la determinazione e la validazione delle loro competenze e sulla scia di questi esempi internazionali, in Italia stanno nascendo dei prototipi di programmi di accreditamento professionale volontario che, con l'aiuto di figure abilitate, vogliono creare percorsi e modalità che possano aiutarli nella certificazione delle loro competenze. Esistono, all’interno dell’AIFI, dei Gruppi di Interesse Specialistico (GIS) che si occupano di trovare standard e percorsi che possano descrivere la figura del fisioterapista dedito a un particolare tipo di intervento. Per ora, l’unico gruppo italiano che ha dei collegamenti internazionali è quello della Terapia Manuale, che in riferimento agli standard dell’International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist (IFOMPT) descrive quali sono i corsi che, in Italia, sono abilitati al conferimento del titolo di Terapista Manuale26 riconosciuto a livello internazionale. Quindi un percorso verso l'accreditamento volontario porterebbe dei vantaggi per il professionista, che determinando le proprie competenze e la voglia di modificarle e implementarle con la partecipazione a questi progetti, risponde a uno dei requisiti etici fondamentali come lo svolgere “con competenza ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare e mantenere la salute della persona”27. Inoltre, la costruzione di uno strumento dove si descrivono in modo chiaro le competenze sarebbe di grande aiuto qualora il professionista decidesse di trasferirsi all’estero, in quanto renderebbe meno difficili le comparazioni dei titoli e fornirebbe una visione più limpida delle capacità in possesso.
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http://www.physiotherapy.ca/cpa-clinical-specialty-program.aspx http://www.nurseone.ca/Default.aspx?portlet=StaticHtmlViewerPortlet&ptdi=153 http://www.wcpt.org/node/101392 http://aifi.net/associazione/gis-aifi/terapia-manuale/ Art.11 Codice Deontologico, AIFI 23
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