Bullismo NORMATIVA A cura di CEFAL
Tra scherzo, litigio, bullismo e reato •
•
•
•
SCHERZO: evento divertente, che non ha l’intenzione di ferire e può essere reciproco (scambi di ruolo tra chi è vittima e autore dello scherzo) LITIGIO: dissidio occasionale che nasce intorno ad una incomprensione, ad una differenza, ad una competizione, ma non è ripetuto nel tempo. Due persone possono litigare anche molto aspramente senza per questo rivolgersi delle prepotenze, e poi chiarirsi e tornare a rapportarsi in modo sereno BULLISMO: relazione fatta di prepotenze ripetute, sempre tra le stesse persone, in una situazione di squilibrio di forze, dove chi ha il potere lo utilizza volutamente per ferire il più debole. REATO: comportamento che infrange una norma giuridica. Questopuò accadere con atti di bullismo ma anche con azioni all’interno di semplici litigi.
Tra litigi e bullismo: esempi di ciò costituisce reato • Reato di percosse [Art. 581 Codice Penale] o di lesioni [Art. 582 Codice Penale], a seconda della gravità del danno. La differenza è che le lesioni non lasciano tracce neppure temporanee mentre le lesioni richiedono alcuni giorni per guarire. Per prognosi > 20 gg: reato di lesioni procedibile d’ufficio. Esempio: un ragazzo picchia un compagno. pena fino a 6 mesi e 309 € per le percosse; tra 3 mesi e 3 anni per le lesioni • Furto con destrezza [Art. 625 C.P.] o rapina [se il furto avviene con violenza - Art. 628 C.P.]. Esempio: un ragazzo di quinta sottrae la merenda ad un compagno di prima pena tra 1 e 6 anni per il furto con destrezza; tra 3 e 10 anni per la rapina • Reato di minaccia [Art. 612 Codice Penale] perseguibile a querela con sanzione fino a 50 €; in caso di minaccia grave, si procede d’ufficio pena fino a 1 anno.
Tra litigi e bullismo: esempi di ciò costituisce reato •
Reato di estorsione [Art. 629 Codice Penale]: Costringere mediante violenza o minaccia qualcuno a fare o non fare qualcosa, procurando per sé o per altri un ingiusto profitto. È un reato perseguibile d’ufficio. Esempio: un compagno più forte chiede minacciando ad un altro la merenda o una piccola somma in denaro. pena tra 5 e 10 anni
•
Reato di ingiurie [Art. 594 Codice Penale]: reato procedibile a querela di parte, ovvero su iniziativa della persona offesa. Esempio: un ragazzo offende l'onore o il decoro di un compagno in sua presenza pena fino a 6 mesi o sanzione fino a 516,46 €
•
Diffamazione [Art. 595 Codice Penale]. Offendere la reputazione di qualcuno in sua assenza pena fino a 1 anno o sanzione fino a 1032,91 €; Se l’offesa è aggravata dalla comunicare con più persone pena tra 6 mesi e 2 anni
Tra litigi e bullismo: esempi di ciò costituisce reato •
Molestia a mezzo del telefono [Art. 660 Codice Penale]: pena fino a 6 mesi o sanzione fino a 516 €
•
Molestie sessuali / violenza sessuale [Art. 609 bis]: la legge non distingue tra molestie, atti sessuali a fine di libidine e stupro: “Compie violenza sessuale chiunque costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali”. Quando riguarda minorenni è procedibile d’ufficio, anche se si svolge tra minorenni. pena tra 5 e 10 anni
•
Reato di danneggiamento [Art. 635 Codice Penale]: distruggere, disperdere, deteriorare e rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. È perseguibile a querela di parte tranne in casi particolari previsti dalla legge. pena fino a 1 anno e sanzione fino a 309 €
Responsabilità • •
BULLO MAGGIORENNE: la responsabilità è sua BULLO MINORENNE: l’articolo 2046 del codice civile sancisce che “chiunque è autore di un fatto lesivo è responsabile nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purchè lo stato d’incapacità non derivi da sua colpa”. Ciò significa che, anche il minore, se ritenuto capace d’intendere e di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori e alla scuola. Gli atti di bullismo producono quasi sempre una violazione della legge civile, oltre che di quella penale: infatti, l’art. 2043 del codice civile sancisce che”Chi provoca un danno ingiusto, è tenuto al risarcimento del danno”. Il danno risarcibile può essere: DANNO MORALE [sofferenze fisiche e morali, turbamento, pianto, depressione]; DANNO BIOLOGICO [danno alla salute]; DANNO ESISTENZIALE: danno alla reputazione, alla dignità, alla riservatezza di una persona. Il danno sarà quantificato da un magistrato, davanti al quale sarà stata intrapresa una causa civile diretta a richiedere il risarcimento del danno.
Direttive specifiche •
Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo – Ministero della Pubblica Istruzione (Prot. n. 16 del 5/02/2007 ) http://www.bullismo.info/files/20070219_direttiva_bullismo.pdf Campagne di informazione istituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo attivazione di un numero verde nazionale iniziative nazionali nel settore della comunicazione
valore educativo dell’esperienza scolastica, al di là dell’acquisizione di conoscenze e competenze: aiuta i giovani ad assumere comportamenti consapevoli e responsabili, coerenti con i principi giuridici e sociali sanciti dalla Costituzione.
Direttive specifiche •
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml
•
Prot. n. 5393/A3 del 22/03/2007 Atti di violenza nella scuola. Azioni da intraprendere e aspetti procedurali. Direttiva del 30/11/2007, n. 104 Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche Decreto Ministeriale del 16/01/2009, n. 5 (valutazione del comportamento degli studenti)
•
•
Punti di riferimento • Numero Verde Nazionale 800 66 96 96
A cura di In collaborazione con
This presentation has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. Contents are the sole responsibility of Scuola Centrale Formazione and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.