Normativa Bullismo POVEL

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Bullismo NORMATIVA


Definizione di bullismo Il termine bullismo (dalla parola inglese “bullying”) comprende ogni oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, da parte di individui più potenti nei confronti di soggetti più deboli o sottomessi. Tre requisiti della condotta: 1.Volontarietà 2.Ripetitività 3.Sbilanciamento del potere


Forme di bullismo Il bullismo può essere di tipo: • Fisico (danno fisico a persone o cose) • Verbale (offese, ingiurie, derisioni) • Indiretto (diffamazione anche a mezzo internet o cyber-bullismo, isolamento, esclusione)


Tra scherzo, litigio, bullismo e reato • SCHERZO: evento divertente, che non ha l’intenzione di ferire e può essere reciproco (scambi di ruolo tra chi è vittima e autore dello scherzo) • LITIGIO: lite occasionale che nasce intorno ad una incomprensione, ad una differenza, ad una competizione, ma non è ripetuto nel tempo.


Tra scherzo, litigio, bullismo e reato • BULLISMO: relazione fatta di prepotenze ripetute, sempre tra le stesse persone, in una situazione di squilibrio di forze, dove chi ha il potere lo utilizza volutamente per ferire il più debole. • REATO: comportamento che infrange una norma giuridica. Questo può accadere con atti di bullismo ma anche con azioni all’interno di semplici litigi.


Punibilità • Il nostro ordinamento non prevede una fattispecie di reato o illecito amministrativo definito come “atto di bullismo”. • Pertanto il confine fra scherzo-atto di bullismo-reato penale va individuato caso per caso. • Può accadere che un semplice scherzo diventi bullismo, o che durante atti di bullismo si sconfini in vere e proprie ipotesi di reato penalmente sanzionate.


Punibilità • In caso di condotte costituenti reato, l’ordinamento italiano prevede la punibilità solo per soggetti aventi almeno 14 anni e capaci di intendere e volere. • Al di sotto dei 14 anni dei reati sono ritenuti responsabili i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale).


Tra litigi e bullismo: esempi di ciò che costituisce reato • Reato di percosse [Art. 581 C.P.] o di lesioni [Art. 582 C.P.], a seconda della gravità del danno. La differenza è che le lesioni non lasciano tracce neppure temporanee mentre le lesioni richiedono alcuni giorni per guarire. Per prognosi > 20 gg: reato di lesioni procedibile d’ufficio. Esempio: un ragazzo picchia un compagno.  pena fino a 6 mesi e 309 € per le percosse; tra 3 mesi e 3 anni per le lesioni • Furto con destrezza [Art. 625 C.P.] o rapina [se il furto avviene con violenza - Art. 628 C.P.]. Esempio: un ragazzo di quinta sottrae la merenda ad un compagno di prima  pena tra 1 e 6 anni per il furto con destrezza; tra 3 e 10 anni per la rapina


Tra litigi e bullismo: esempi di ciò che costituisce reato •

Reato di minaccia [Art. 612 C.P.] perseguibile a querela con sanzione fino a 50 €; in caso di minaccia grave, si procede d’ufficio.  pena fino a 1 anno.

Reato di stalking o atti persecutori [Art. 612 bis C.P.]: minacciare o molestare reiteratamente taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.  pena da 6 mesi a 4 anni.


Tra litigi e bullismo: esempi di ciò che costituisce reato • Reato di estorsione [Art. 629 C.P.]: Costringere mediante violenza o minaccia qualcuno a fare o non fare qualcosa, procurando per sé o per altri un ingiusto profitto. È un reato perseguibile d’ufficio. Esempio: un compagno più forte chiede minacciando ad un altro la merenda o una piccola somma in denaro.  pena tra 5 e 10 anni • Reato di ingiurie [Art. 594 Codice Penale]: reato procedibile a querela di parte, ovvero su iniziativa della persona offesa. Esempio: un ragazzo offende l'onore o il decoro di un compagno in sua presenza.  pena fino a 6 mesi o sanzione fino a 516,46 €


Tra litigi e bullismo: esempi di ciò che costituisce reato • Diffamazione [Art. 595 C.P.]. Offendere la reputazione di qualcuno in sua assenza  pena fino a 1 anno o sanzione fino a 1032,91 €; Se l’offesa è aggravata dalla comunicare con più persone  pena tra 6 mesi e 2 anni • Molestia a mezzo del telefono [Art. 660 C.P.]:  pena fino a 6 mesi o sanzione fino a 516 € • Reato di danneggiamento [Art. 635 C.P.]: distruggere, disperdere, deteriorare e rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. È perseguibile a querela di parte tranne in casi particolari previsti dalla legge.  pena fino a 1 anno e sanzione fino a 309 €.


Tra litigi e bullismo: esempi di ciò che costituisce reato • Molestie sessuali / violenza sessuale [Art. 609 bis]: la legge non distingue tra molestie, atti sessuali a fine di libidine e stupro: “Compie violenza sessuale chiunque costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali”. Quando riguarda minorenni è procedibile d’ufficio, anche se si svolge tra minorenni.  pena tra 5 e 10 anni. • Violenza sessuale di gruppo [ art.609 octies]: partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale.  pena fra 6 e 12 anni.


Conseguenze I reati precedentemente descritti sono puniti con condanne di entità e durata diversa a seconda della gravità del fatto. La condanna può comportare: • pagamento di una somma di denaro (“pene pecuniarie”: multe o ammende) • privazione e/o limitazione della libertà personale (“pene detentive”: reclusione, arresto…)


Reati commessi da minori • I minori di 18 anni che commettono reati e sono riconosciuti in grado di intendere e di volere, sono sottoposti all’autorità del Tribunale dei Minori, che tra le sue attività, si occupa dei procedimenti penali (“processi”) ai minori che hanno violato la legge.


Responsabilità civile Gli atti di bullismo producono quasi sempre una violazione della legge civile, oltre che di quella penale: ”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno è tenuto al risarcimento del danno“ (art. 2043 c.c.).


Responsabilità civile Il danno risarcibile può essere: • DANNO MORALE: sofferenze fisiche e morali, turbamento, pianto, depressione; • DANNO BIOLOGICO: danno alla salute; • DANNO ESISTENZIALE: danno alla reputazione, alla dignità, alla riservatezza di una persona. Il danno sarà quantificato da un magistrato, davanti al quale sarà stata intrapresa una causa civile diretta a richiedere il risarcimento del danno.


Responsabilità civile: chi paga Ex art. 2047 c.c., civilmente possono essere chiamati a rispondere dei danni anche soggetti diversi dal bullo (es. in caso di minori); precisamente: • I genitori, per culpa in educando • Gli insegnanti per culpa in vigilando • La scuola per colpa di organizzazione


Ruolo della scuola • La scuola ha valore educativo e, quindi, può intervenire solo nei limiti che le sono consentiti. • È comunque necessario che le Istituzioni Scolastiche siano in grado di informare i minori della rilevanza penale dei loro comportamenti e di promuovere le iniziative necessarie perché sia applicata la legge penale per fatti di bullismo particolarmente gravi. • Ai sensi dell’art. 357 c.p. gli insegnati sono Pubblici Ufficiali, con l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria notizie di reato di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.


Ruolo della scuola • La comunità scolastica, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani, deve prevedere momenti di educazione alla legalità, intesa come rispetto delle regole di convivenza civile ed anche come presentazione dei doveri che riguardano il ruolo e la funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all’interno della comunità stessa. • L’esperienza scolastica, al di là dell’acquisizione di conoscenze e competenze, deve avere un valore educativo: aiutare i giovani ad assumere comportamenti consapevoli e responsabili, coerenti con i principi giuridici e sociali sanciti dalla Costituzione.


Direttive specifiche • Direttiva Ministeriale 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo – Ministero della Pubblica Istruzione (Prot. n. 16 del 5/02/2007 ) http://www.bullismo.info/files/20070219_direttiva_bullismo.pdf La Direttiva prevede: • campagne di informazione • istituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo • attivazione di un numero verde nazionale • iniziative nazionali nel settore della comunicazione


Direttive specifiche • D.M. 1455/2006 (Direttiva sulla partecipazione studentesca) Lo studente ha il diritto: •

di essere informato sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola;

di partecipare attivamente e con responsabilità alla vita della scuola.


Direttive specifiche

• D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.sh Lo Statuto ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura punitiva a favore di un nuovo sistema che valorizza fra le sanzioni le condotte riparatorie – risarcitorie dei soggetti responsabili. L’espulsione è solo una sanzione eventuale e residua, rispetto all’importanza di responsabilizzare i bulli rispetto al disvalore delle proprie condotte. L’art. 4 dello Statuto prevede che le scuole adottino un proprio Regolamento, con specifica disciplina degli atti di bullismo.


Direttive specifiche • Prot. n. 5393/A3 del 22/03/2007 Atti di violenza nella scuola. Azioni da intraprendere e aspetti procedurali. • Direttiva del 30/11/2007, n. 104 Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche • Decreto Ministeriale del 16/01/2009, n. 5 Valutazione del comportamento degli studenti, in riferimento anche alla consapevolezza dell’importanza del rispetto degli obblighi di legge e dei diritti altrui.


Punti di riferimento

• Numero Verde Nazionale 800 66 96 96


A cura di

In collaborazione con

This presentation has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. Contents are the sole responsibility of Scuola Centrale Formazione and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.


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