Legislazione e penalizzazione in materia di DROGA
Questa pubblicazione è stata prodotta con il sostegno finanziario del programma Daphne III della Commissione Europea. I contenuti sono responsabilità esclusivamente di Scuola Centrale e dei suoi partner e non possono essere ritenuti in alcun modo riflettere il punto di vista della Commissione Europea.
La droga causa tra 7 000 e 9 000 decessi ogni anno in Europa. Se negli anni 70 era l’eroina la droga piÚ consumata, la comparsa delle droghe di sintesi, ecstasy, GHB, LSD ... ha diversificato i consumi e aumentato il numero di consumatori. La cannabis causa forti danni in particolare tra i giovani. DROGUE ET VIOLENCE
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I paesi europei hanno una diversa politica a riguardo della legislazione e della penalizzazione in materia di droga. Ogni nazione ha una propria legislazione riguardante la penalizzazione. Essa prende in considerazione la fabbricazione, la quantità di droga in possesso del consumatore al fine di distinguere se si tratta di traffico o uso personale. Alcuni paesi classificano le droghe quali droghe leggere e droghe pesanti, e le pene variano in funzione di tale classificazione. Il traffico di droga è represso penalmente in tutti i paesi europeo. È nel Regno Unito che s’incorre nelle pene più severe. 4
Normativa quadro • Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (aggiornato a giugno 2012): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Comparazione tra le normative dei Paesi UE
• http://www.politicheantidroga.it/pubblicazioni/ in-ordine-cronologico/ sostanze-stupefacenti-comparazione-legislazio /presentazione.aspx
Droghe pesanti e leggere • Dalla L. 49/2006 (Legge Fini-Giovanardi) l’ordinamento italiano non distingue più tra droghe pesanti e droghe leggere • Tutte le sostanze vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella periodicamente aggiornata e sono considerate sostanze illegali, cioè proibite nell’uso e nella produzione • La distinzione non dipende dalla loro pericolosità
Illeciti puniti La legge sanziona come “illecito amministrativo� la condotta di chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, fuori dalle ipotesi penalmente sanzionate di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, e fuori dall’uso terapeutico di sostanze.
Illeciti puniti Possiamo distinguere tre ipotesi: •Detenzione per uso personale (illecito amministrativo)-art. 75 DPR 309 •Consumo senza detenzione (nessun illecito, ma segnalazione)-art. 121 DPR 309 •Spaccio (illecito penale)-art. 73 DPR 309
Ipotesi di illecito amministrativo L’illecito amministrativo ricorre per tutte le ipotesi di “detenzione ad uso personale”, che si riscontra in ipotesi identificate non più con la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, ma in base a limiti quantitativi, superati i quali scatta l’imputazione per “spaccio”.
Detenzione per uso personale Quantità per uso personale: • sostanze incluse nelle tabelle I, III: sanzioni amministrative da 2 a 4 mesi; • sostanze incluse nelle tabelle II, IV (incl. Cannabis) sanzioni amministrative da 1 a 3 mesi.
Detenzione per uso personale: esempi Alcuni quantitativi considerati “uso personale”: 1000 milligrammi di cannabis (circa 35-40 spinelli); 750 milligrammi di cocaina (circa 5 dosi); 250 milligrammi di eroina (circa 10 dosi); 750 milligrammi di Mdma (ecstasy circa 5 pasticche); 500 milligrammi di anfetamina (circa 5 pasticche); 150 milligrammi di Lsd (circa 3 “francobolli”).
Detenzione per uso personale: esempi Condotte considerate uso personale: • chi è visto consumare o dichiara di consumare sostanze illegali • chi viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lÏ solo per compagnia-v. slide successiva) • chi viene trovato con indizi che dimostrano il consumo di sostanze.
Sanzioni in caso di illecito amministrativo a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; e) eventuale percorso riabilitativo.
Procedura di contestazione illecito amministrativo Dopo l’accertamento, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata e informano il prefetto competente.Entro quaranta giorni il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando la persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per formulare l’invito ad intraprendere un programma terapeutico.
Procedura di contestazione illecito amministrativo Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà.Il prefetto irroga con decreto le sanzioni amministrative ed eventualmente formula l’invito ad intraprendere un programma terapeutico.
Procedura di contestazione illecito amministrativo Copia del decreto è inviata al questore.Nel caso di particolare tenuità della violazione, quando ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
Recidiva uso personale Chi risulta già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi del D.P.R. 309/1990, può essere sottoposto dal questore a una o più delle seguenti misure:
Recidiva uso personale Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; obbligo di presenza a casa in determinate fasce orarie; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Consumo senza detenzione Qualora nel corso di una indagine emerga che una persona ha assunto sostanze vietate, o nel caso in cui la stessa venga trovata in compagnia di chi fa uso di tali sostanze, le forze di polizia sono tenute a segnalarla ad un Ser.T.Il servizio inviterà l'interessato a presentarsi per un eventuale terapia. Nessuna conseguenza è tuttavia prevista per chi non rispondesse all'invito.
Spaccio Chiunque coltiva, produce fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze psicotrope o stupefacenti di cui alla tab. I è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con al multa da 26mila euro a 260 mila euro.
Spaccio Con le medesime pene è punito chiunque, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità , ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Spaccio La valutazione in ordine alla destinazione della droga detenuta se ad uso personale o di spaccio non è legata solo ai quantitativi riscontrati ma ad una serie di parametri oggettivi:
Spaccio • la quantità, • la qualità e la composizione della sostanza • Il reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché • la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza • altre concrete circostanze del caso
Produzione, trasporto, traffico ecc Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: • la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe) • la raffinazione, la preparazione o il taglio • il trasporto e il traffico.
Droga e guida • E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada). • Trattasi di reato penale.
Droga e guida: sanzioni • sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 • arresto da tre mesi ad un anno • sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica • revoca della patente in caso di recidiva entro il biennio • confisca veicolo e perdita 10 punti
Droga e guida: incidenti • Le suddette pene vengono raddoppiate se si causa un incidente • Eventuali sanzioni per lesioni gravi o gravissime, omicidio colposo, lesioni o morte a piÚ persone: reati penali aggravati
Droga e lavoro • Art. 41, c. 4, Tu 81/200: controlli medici (preventive, periodici, di cambio mansione, per richiesta lavoratori o cessazione rapporto) sui lavoratori finalizzati anche ad accertare l’assenza di alcol dipendenza e di assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope. • Lavoratore positivo (anche se trattasi di uso occasionale e non vi sia dipendenza!): ammonito, spostato di mansione, indirizzato all’aspettativa, a valutazioni di idoneità e comunque a un percorso di educazione, cura o disintossicazione presso i SERT.
Droga e lavoro • DPR 309/1990: • Art. 124: aspettativa dal lavoro al lavoratore tossicodipendente che si sottopone ad un programma terapeutico o di riabilitazione durata massima 3 aa. (o maggiore se previsto dal contratto collettivo di lavoro) • Art. 125: accertamenti di assenza di tossicodipendenza da espletarsi su lavoratori (assumendi e dipendenti) che compiono mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi
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