Heart & Food
A cura del Prof. Marco Dalla Rosa UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IPA Adriatic CBC Programme – 2° Call / Code 087 The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance
Per etichettatura s’intende l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli, fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito per legge, sui documenti di accompagnamento dei prodotti alimentari. L'etichetta quindi è il tramite conoscitivo tra alimento (e indirettamente il suo produttore o distributore) e il consumatore finale. La normativa sull'etichettatura è recentemente stata rinnovata ed entrerà in vigore nel dicembre del 2014, quindi faremo riferimento a questa normativa (Reg. (UE) N 1169/2011). L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare Le etichette dei prodotti preconfezionati (cioè quelli messi in vendita confezionati a cura di un produttori o distributore) devono contenere i seguenti elementi: Denominazione di vendita: nome e descrizione del prodotto Elenco degli ingredienti: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, in ordine decrescente di contenuto in peso o in % Quantità (in unità di volume o di massa, anche peso sgocciolato per prodotti in liquido di governo) Termine Minimo di Conservazione (t.m.c.) o, nel caso di prodotti molto deperibili, la Data di Scadenza Nome, ragione sociale, marchio, sede del fabbricante o del confezionatore Sede (località) dello stabilimento di produzione o di confezionamento Titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con contenuto alcolico >1,2% in volume Dicitura che consenta di identificare il Lotto di appartenenza Modalità di conservazione e utilizzazione Istruzioni per l’uso ove necessario Luogo di origine o di provenienza Caratteristiche nutrizionali
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Con il Termine minimo di conservazione (indicazione in etichetta “da consumarsi preferibilmente entro”) si indica la data fino alla quale l’alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione quindi il periodo limite nel quale il produttore considera che l'alimento possa conservare il livello di qualità ottimale, Oltre tale limite il consumo del prodotto è possibile ma la qualità chimica, fisica e sensoriale può non essere quella che il consumatore si aspetta. Per Data di scadenza invece (“da consumarsi entro”) si indica la data entro la quale il prodotto va consumato essendo prodotto deperibile e pertanto oltre il limite indicato, molto spesso oggetto di una norma specifica, il consumo dell'alimento potrebbe presentare un potenziale pericolo di tipo sanitario per il consumatore, per esempio le insalate pronte, il latte fresco (normato), devono riportare una “data di scadenza”, oltre la quale non devono essere consumati. E' necessario che il consumatore conosca come deve essere conservato il prodotto per mantenerne la freschezza e la salubrità il più a lungo possibile, per esempio al di sotto di una data temperatura. Accanto alla data di scadenza devono essere indicate le condizioni di conservazione, qualora prescritte, ed un riferimento alla temperatura alla quale si riferisce la data di scadenza. Tali indicazioni non sono richieste per: ortofrutticoli freschi interi; vini, bevande con alcool superiore al 10% in volume; bevande analcoliche, prodotti di panetteria e pasticceria consumati entro 24h; aceti; sale da cucina; zuccheri solidi; confetteria; gomme da masticare; gelati monodose. Un elemento importante per la verifica della filiera alimentare è invece il Lotto, inteso come insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze identiche. Indicazione importante e obbligatoria ai fini della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti. Molto spesso il consumatore stesso può utilizzare le indicazioni sul lotto per verificare, attraverso una interrogazione sul web, la provenienza e tutta la filiera interessata nella produzione del prodotto. Relativamente alle Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, è necessario che in etichetta vi sia un riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti con la denominazione della sostanze interessata evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico). Invece in relazione alle dichiarazioni nutrizionali, questa è obbligatoria per alcuni nutrienti e vanno dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento. Le indicazioni obbligatorie sono per valore energetico, grassi totali, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Sono facoltative invece le indicazioni per acidi grassi trans, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre alimentari, vitamine e minerali La normativa in via di introduzione inoltre rende obbligatorio indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la provenienza e anche l’eventuale presenza di OGM in ingredienti “in qualunque fase della catena alimentare”.
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Infine i numeri E, relativi agli additivi alimentari, definiti come: “Qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente" (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE). I diversi additivi sono raggruppati in categorie e a loro viene assegnato un numero E da 100 a 1525 (fini ad ora, dato che è una lista dinamica) e questo significa l'approvazione da parte delle autorità dell'Unione europea. Le categorie sono molteplici ma sinteticamente le seguenti: coloranti; conservanti; antiossidanti e additivi con funzioni varie; emulsionanti; esaltatori di aromi; antibiotici; stabilizzanti e propellenti; amidi modificati e aromatizzanti (www.foodinfo.net).
Credits Il prodotto è realizzato da Scuola Centrale Formazione (con la collaborazione dei suoi associati CEFAL Emilia Romagna e CIVIFORM) con il contributo tecnico-scientifico di Casa Artusi e del Prof. Marco Dalla Rosa dell’Università di Bologna nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico “Love Your Heart”. Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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