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Corso

La regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e della misura del gas.

Ruolo ed obblighi del distributore nell’applicazione della Delibera AEEG 12 dicembre 2013 n° 574/2013/R/GAS

Siena, 24 marzo 2014


La regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e della misura del gas. Ruolo ed obblighi del distributore nell’applicazione della Delibera AEEG 12 DICEMBRE 2013 n° 574/2013/R/GAS PROGRAMMA 

 

Ruolo e compiti dell’AEEGSI o Istituzione dell’AEEGSI o Cenni sulle principali funzioni dell’AEEGSI Breve sintesi del periodo regolatorio precedente alla delibera 574/2013/R/GAS o Cenni sui principali provvedimenti dei periodi regolatori precedenti Cenni riferiti alla fase di consultazione precedente all’emissione della delibera 574/2013/R/GAS (RQDG) o Sintesi degli intenti dell’AEEGSI o Recepimento delle segnalazioni ricevute nella fase di consultazione Un quadro il più esaustivo possibile della RQDG mediante il quale vengono individuate ed illustrate le differenze più significative rispetto al precedente periodo regolatorio, con spunti di riflessione e di attenzione relativamente alla priorità di implementazione o adeguamento dei sistemi per far fronte alle nuove regole imposte per il quarto periodo regolatorio; nello specifico saranno affrontati ed illustrati in modo puntuale i seguenti argomenti o o

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Orari:

Definizioni  Cenni relativi alle nuove definizioni Sicurezza e Continuità  Indicatori e obblighi di servizio  Ispezione della rete, Pronto intervento, Emergenze, Incidenti da gas  Recuperi di sicurezza – incentivi, premi e penalità  Registrazione e comunicazione periodica dei dati all’AEEGSI  Ruolo, mandati ed obblighi degli enti normatori Qualità Commerciale  Indicatori e standard di qualità commerciale  Prestazioni di qualità commerciale, nuove o particolarmente rilevanti  Livelli generali e livelli specifici di qualità commerciale, e relativi Indennizzi automatici  Registrazione e comunicazione periodica dei dati Verifica dei dati di qualità  Modalità di effettuazione dei controlli  Penalità e sanzioni Performance del servizio di misura del gas naturale  Finalità e Ambito di applicazione  Obblighi di comunicazione  Pubblicazione comparativa dei dati Disposizioni transitorie Cenni sui recenti aggiornamenti della RQDG Cenni sul recente quadro regolatorio riferibile al contesto Indicazioni sulle parti ancora vigenti della ARG/gas 120/08 Test finale di apprendimento, nominativo Correzione collegiale del test Discussione finale

registrazione: 8.00

inizio lezione: 8.30

termine lezione: 17.30


DOCENTI FRANCESCO CASTORINA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo di attività o settore Tecnico Normativa tecnica del Settore Gas Esperienza professionale nel settore gas  dal 08/09/1997 al 21/07/2011: Segretario Generale CIG Principali attività e responsabilità: Attività tecnica normativa - Responsabile di struttura  dal 22/07/2011, dopo la ristrutturazione del Comitato Italiano Gas, riveste l’incarico di Direttore Tecnico del CIG, con la responsabilità della struttura tecnica. Ulteriori informazioni Cariche attualmente ricoperte: 1) Vicepresidente della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI 2) Coordinatore dei Direttori Tecnici degli Enti Federati UNI 3) Delegato italiano presso la Commissione Europea nel WG Stati Membri "Apparecchi a Gas" attuazione Direttiva GAD 4) Delegato Italiano al ETPS (European Thirdy Party Safety) di Marcogaz (ambito incidenti da gas nell’Unione Europea) 5) Membro del Comitato Costruzioni UNI; Commissione Gomma UNI; Commissione Portata UNI 6) Partecipante ai lavori del Comitato Tecnico Europeo CEN TC 234 "Gas Supply & Distribution" 7) Presidente della Commissione “Emergenze ed incidenti da gas del CIG” 8) Docente in corsi tecnici relativi alle direttive GAD, CPD (ora CPR) e per le normative tecniche relative agli impianti a gas. E’ autore di numerosi articoli su riviste del settore gas e su quotidiani locali e nazionali.

CLAUDIO BEDOGNI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 1982 opera presso AGAC di Reggio Emilia, azienda multiservizi, che a seguito di trasformazione societaria è diventata Iren Emilia SpA, società di distribuzione gas appartenente al gruppo IREN SpA, con estensione del territorio servito alle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Attualmente, in Iren Emilia spa è responsabile della funzione “accesso e vettoriamento gas e Codice di Rete della distribuzione del gas” e gestione delle misura gas. Nel corso degli anni si è occupato, con ruoli di coordinamento e responsabilità, di gestione e manutenzione impianti di riduzione della pressione del gas, metano e GPL, manutenzione gasdotti metano e GPL di AP, MP , BP, localizzazione e classificazione delle dispersioni gas metano e GPL e pronto intervento gas metano e GPL. Dagli inizi del 2004 alla fine del 2006, ha anche ricoperto il ruolo di coordinamento delle attività operative della distribuzione gas metano di TESA Piacenza S.p.A, ora Iren Emilia spa. Ha ottenuto diverse abilitazioni nel settore della gestione degli impianti gas; tra le principali l’abilitazione all’impiego di gas tossici, tra cui Tetraidrotiofene e Cloro, l’abilitazione alla direzione di depositi industriali di G.P.L., Abilitazione alla formazione operatori GPL. E’ membro di varie commissioni e tavoli di lavoro in ambito AEEG, CIG e FEDERUTILITY, relativamente alle attività inerenti la distribuzione del gas e il Codice di rete della distribuzione gas. Ha partecipato a diversi tavoli operativi incaricati della stesura di Disposti Legislativi, Decreti, Norme e Linee Guida, di cui tra gli altri la prima stesura delle linee guida, allora in ATIG, relative alle ispezioni programmate delle reti di


distribuzione del gas, classificazione delle dispersioni gas, odorizzazione gas, pronto intervento gas, emergenze gas, la stesura del DM 16 aprile 2008, la modifica del DM 23 febbraio 1971. Ha partecipato inoltre al gruppo di lavoro in AEEG che si è occupato della stesura del codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale. E’ presente in qualità di relatore a convegni e workshop relativamente a materie tecniche, nella distribuzione del gas, tematiche relative alla sicurezza nella distribuzione del gas e tematiche relative al codice di rete della distribuzione del gas naturale. Svolge in Iren Emilia corsi di aggiornamento relativamente ad attività inerenti la distribuzione del gas. Svolge regolarmente attività formativa sulle tematiche relative alla distribuzione del gas nel gruppo di docenti che fanno capo al CIG


 Genesi della regolazione dei servizi di distribuzione  Principali disposizioni regolatorie


Decreto Legislativo n. 164 del 23.05.2000 G.U. n. 142 del 20 giugno 2000 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. E’ conosciuto anche come decreto “Letta” ed ha comportato  Una separazione distribuzione

netta dell’attività

di vendita

dalla

 La nascita dell’Autorità Energia Elettrica e Gas (operativa dal 23 aprile 1997 data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento  La regolazione di tutte le attività della distribuzione, vendita e del trasporto e dei soggetti deputati e svolgerle.

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Articolazione del servizio gas ai sensi del D.Lgs. 164/00 Ruolo del distributore La Distribuzione gas è un servizio pubblico È affidato, a seguito di gara, per una durata non superiore a 12 anni (Art. 14 D.Lgs. 164/00). L’impresa di distribuzione ai nostri fini:  gestisce la rete di distribuzione  provvede (per conto del cliente o del venditore) ad allacciare il cliente finale alla rete del gas e a tutte le attività connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore.  Il Distributore è incaricato di pubblico servizio.  Il Distributore è anche responsabile dell’attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente finale). La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Articolazione del servizio gas ai sensi del D.Lgs. 164/00 Ruolo del Venditore Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Affinché il gas acquistato arrivi al cliente finale, il venditore ha necessità di farlo transitare nelle reti di trasporto nazionale e regionale (attività svolta anche dai “grossisti” – ‘’shipper’’) e nelle reti di distribuzione (vettoriamento). Il venditore è il soggetto che si propone al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto di fornitura per l’acquisto di gas. Il venditore, per conto del cliente contrattualizzato, gestisce i rapporti con il distributore per la quasi totalità delle attività Il cliente finale ha rapporti prevalentemente con il venditore con il quale è contrattualizzato. Il venditore indica in bolletta le modalità e i recapiti telefonici del Distributore per l’ attivazione da parte del Cliente Finale del servizio di pronto intervento. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Articolazione del servizio gas ai sensi del D.Lgs. 164/00 CHI GARANTISCE LA SICUREZZA DI RETI E IMPIANTI? Il Distributore è responsabile della sicurezza dell’impianto di di t ib i distribuzione. L’impianto di distribuzione: è la rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; Si estende dall’impianto REMI, punto di consegna del trasportatore, fino al contatore del cliente finale (PDR) compreso.

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Articolazione del servizio gas ai sensi del D.Lgs. 164/00 A CHI SI RIVOLGE IL CLIENTE FINALE* IN CASO DI PERICOLO ? In caso di fughe di gas o anomalie di fornitura il cliente attiva direttamente il Distributore mediante il recapito telefonico indicato appositamente in bolletta dal venditore. Tutti i cittadini possono attivare il servizio di Pronto Intervento messo a disposizione dal distributore. Il tutto a prescindere da chi vende il gas al cliente finale! Il Distributore DEVE intervenire anche nel caso di segnalazione di dispersione a valle del contatore, cioè sull’impianto del cliente finale, mettendo in sicurezza l’impianto. *Cliente finale è chi acquista gas naturale per uso proprio. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico É un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi e la sicurezza dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, qualità attraverso l'attività di regolazione e di controllo. I poteri di regolazione settoriali dell’Autorità fanno riferimento a:  determinazione delle tariffe  livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico/economiche minime di accesso alle reti  servizi nei quali risulta limitato il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Si manifestano mediante Regole; Istruttorie; Controlli e verifiche; Provvedimenti sanzionatori; Comunicazioni ai soggetti ed al mercato; Pareri agli organi istituzionalmente competenti La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico SICUREZZA La sicurezza fisica delle persone e delle cose, intesa come salvaguardia dai danni derivanti da esplosioni, scoppi o incendi, provocati dal gas distribuito dal servizio di distribuzione dipende:  Dalla corretta odorizzazione del gas  Dalla riduzione delle dispersioni attraverso sia l’Ispezione della rete di distribuzione, dalla protezione catodica delle reti in acciaio, dal risanamento di condotte obsolete quali ad esempio quelle di ghisa grigia  Dalla presenza di un Servizio di Pronto Intervento in grado di intervenire tempestivamente in caso di chiamata.  Dalla corretta gestione delle Emergenze e degli Incidenti da gas

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico CONTINUITA’

La continuità L ti ità del d l servizio i i di distribuzione di t ib i d l gas è del definita come mancanza di interruzioni nell’erogazione del gas ai clienti. Per motivi tecnici, non è possibile azzerare le interruzioni, ma è possibile ridurne il numero e limitare il rischio a cui si trovano esposti i clienti all’atto della riattivazione dell’erogazione dell erogazione del gas. gas Le interruzioni nel servizio del gas vengono distinte in interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Qualità del servizio

Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto; vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall'Autorità e sull sull'adozione adozione delle Carte dei servizi. servizi I livelli di qualità possono riguardare aspetti di natura sia contrattuale come tempestività di intervento e risposta a reclami, sia tecnica come la sicurezza e la continuità del servizio. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Gli obiettivi per il IV° periodo regolatorio:  promuovere il miglioramento della sicurezza  garantire stabilità e sostenibilità all’azione regolatoria  evitare il deterioramento dei livelli di sicurezza già raggiunti da alcune zone del Paese  contenere gli elementi di rischio per le imprese distributrici  aumentare il livello di tutela dei clienti finali, anche con un rafforzamento dei controlli  semplificare la regolazione…….

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Delibere AEEG di interesse per il servizio di distribuzione  Delibera 108/06 e s.m.i.– Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas (Codice di rete)

 Delibera 138/04 e s.m.i.- Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete

 Delibera 574/2013/R/gas - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20142019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - RQDG

 64/2014/R/gas - La delibera dispone una modifica, e la rettifica di alcuni errori materiali, all'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Delibere AEEG di interesse per il servizio di distribuzione  Deliberazione 572/2013/R/gas ‘‘Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura misura’’

 Deliberazione 40/2014/R/gas ‘‘Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas’’

 Delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i.- Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale

 D Del. l 631/2013/R/GAS La L presente t deliberazione d lib i approva modifiche difi h e integrazioni agli obblighi di messa in servizi degli smart meter gas, in particolare di classe G4, G6 e G10.  Delibera 294/06 e s.m.i. - Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Per ogni periodo regolatorio l’AEEG definisce con propri provvedimenti gli aspetti tariffari e quelli di qualità del servizio (sicurezza continuità e qualità commerciale)

Delibera 574/2013/R/GAS “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG) per il periodo di regolazione 2014-2019”

Per i periodi di regolazione precedenti le delibere di riferimento sono state: 2001-2004

Delibera 236/00 e Delibera 47/00

2005-2008

Delibera 168/04

2009-2012

Del. 120/08 (prorogata a tutto il 2013 Del. 436/2012/R/GAS)

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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico I provvedimenti dell’AEEGSI insieme a molte altre informazioni di interesse sono reperibili su internet al link: http://www.autorita.energia.it

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Delibera 574/2013/R/GAS “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG) per il periodo di regolazione 2014-2019” Periodo di regolazione esteso a 6 anni – precedente 4 anni Si sviluppa su sei sezioni Sezione I

• Definizioni Sezione II

• Sicurezza e Continuità del servizio di distribuzione del gas Sezione III

• Qualità Commerciale del servizio g gas Sezione IV

• Verifica dei dati di qualità Sezione V

• Performance del servizio di misura del gas naturale Sezione VI

• Disposizioni transitorie La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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 Obiettivi generali del quarto periodo regolatorio 2014‐2019  La fase di consultazione


Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio

Gli obiettivi dell’Autorità

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Obiettivi AEEGSI in materia di ‘’sicurezza e continuità’’

a) Promuovere il miglioramento della sicurezza b) Garantire stabilità e sostenibilità all’azione regolatoria c) Consolidare i livelli già raggiunti da alcune zone del Paese d) Contenere gli elementi di rischio per le imprese distributrici e) Aumentare il livello di tutela dei clienti finali, anche con un rafforzamento dei controlli

f) Semplificare la regolazione

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Obiettivi AEEGSI in materia ‘’qualità commerciale’’

a) Allineare la regolazione a quella del settore elettrico b) Aumentare il livello di tutela dei clienti finali c) Semplificare la regolazione

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Le fasi della consultazione

Il p processo di consultazione si è articolato in tre fasi: a) DCO 341/2012/R/gas, obiettivi specifici e principali linee di intervento b) DCO 501/2012/R/gas - orientamenti iniziali c) DCO 303/2013/R/gas - orientamenti finali.

In esito al DCO 341/2012/R/gas AEEG con Del. 436/2012/R/gas proroga sino al 31 dicembre 2013 gli effetti della ARG\gas 120/08 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione  Regolazione di tipo output-based, in luogo della precedente di tipo ti input-based i tb d  Premi-penalità per Impianto invece che per ambito provinciale  Facoltà per il D di escludere gli impianti minori dal meccanismo premi-penalità  Conferma del meccanismo che premia il numero di misure d l grado del d di odorizzazione d i i superiore i all minimo i i  Conferma del meccanismo che incentiva la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione

 Aumento del tetto massimo ai premi ed alle penalità per il meccanismo che incentiva la riduzione delle dispersioni di gas  Riduzione, in luogo dell’annullamento, dei premi in caso di incidente da gas di responsabilità dell’impresa distributrice, modulata in funzione della dimensione dell’impianto  Differimento delle penalità afferenti il meccanismo che incentiva la riduzione del numero di dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione - sicurezza Conferma e rafforzamento obblighi di servizio relativi alla sicurezza e delle conseguenze sui premi in caso di mancato rispetto  ispezione della rete, anche per gas diversi dal gas naturale;  protezione catodica della rete in acciaio  numero minimo di misure del grado di odorizzazione  percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo per pronto intervento entro un tempo massimo  Conferma obblighi afferenti il servizio di pronto intervento  Monitoraggio della pressione di esercizio delle reti in BP  Conferma della definizione di incidente da gas  Eliminazione del periodo di subentro La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione - continuità  Semplificazione obblighi di registrazione delle interruzioni  Introduzione di indicatori di numero e durata delle interruzioni riconosciuti internazionalmente  Aumento del periodo di preavviso delle interruzioni 3gg lav.  Introduzione di una causa di interruzione di secondo livello mirata a monitorare interruzioni conseguenti a irregolarità dei valori di p pressione di fornitura all’utenza  Monitoraggio del numero annuo di interruzioni subite da ciascun cliente finale

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione – qualità commerciale  Allineamento dello standard delle risposte motivate ai reclami e alla richieste di informazioni a quelli del settore elettrico  Aggiustamento della disciplina del tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  Introduzione di un nuovo standard specifico sul ripristino della pressione di fornitura  Preventivo rapido, in analogia al settore elettrico  Semplificazione della disciplina riguardante la verifica del gruppo di misura su richiesta del C.F. e per la sostituzione del GdM guasto  Aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici.

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione – Misura

 Gli orientamenti dell’Autorità in materia di qualità del servizio di misura sono stati ricompresi nel procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas;  Nell’ambito di tale procedimento, con il DCO 341/2012/R/gas sono state delineate le principali linee di intervento finalizzate a favorire l’efficienza del servizio di misura;

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione – Misura  Con il DCO 202/2013/R/gas, l’Autorità ha individuato uno strumento idoneo a favorire il perseguimento del predetto fine e, allo scopo, ha individuato i seguenti obiettivi specifici:  Obiettivo A - miglioramento del tasso di successo del tentativo di raccolta della misura  Obiettivo B - miglioramento del rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura alle imprese di vendita  Obiettivo C - incremento del tasso di successo del tentativo di raccolta della misura di switch

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione – Misura Con il documento per la consultazione 202/2013/R/gas ha prospettato un percorso graduale suddiviso in due fasi:  Fase 1: monitoraggio e pubblicazione comparativa, a partire dal 2014, di alcune informazioni critiche relative all’erogazione del servizio di misura, già oggetto di regolazione  Fase 2: valutazione della successiva opportunità di introduzione di una regolazione incentivante, incentivante sulla base degli esiti del monitoraggio di cui alla precedente lettera

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti AEEGSI in consultazione – Misura In relazione alla fase 1, l’Autorità ha proposto l’introduzione di obblighi di comunicazione di informazioni:  Monitoraggio obiettivo A - tentativi di raccolta della misura effettuati sulla base delle frequenze imposte dal TIVG  Monitoraggio obiettivo B - messa a disposizione dei dati di misura da parte del D. vs V. come indicato dal TIVG  Monitoraggio obiettivo C - dati di misura di switching, ai sensi del comma 14.10, della deliberazione n. 138/04

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio

Il punto di vista degli operatori

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Consultazione – Il punto di vista degli operatori  Il metodo di incentivazione degli investimenti proposto in risanamento delle condotte in ghisa con giunti gi nti canapa e piombo introdurrebbe notevoli elementi di incertezza e rischierebbe di assegnare meno incentivi rispetto al meccanismo input-based  Dovrebbe prevedere un fattore moltiplicativo dimensionato sulla base dei soli impianti che al 31 dicembre 2013 hanno condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo da risanare, piuttosto che sulla stima dei premi e delle penalità per il periodo 2014-2019 e tenere conto della effettiva quantità di condotte da risanare  Dispersioni, nelle segnalazioni di terzi escludere quelle effettuate dal personale del D impiegato in attività diverse dall’ispezione della rete o relative a piani sistematici di controllo della rete

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Consultazione – Il punto di vista degli operatori  I livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 determinati sulla base dei livelli di partenza utilizzati per la determinazione dei livelli tendenziali del periodo 2009-2013 e non sulla base dei livelli di partenza degli anni immediatamente precedenti il 2014  La pubblicazione preventiva del piano di ispezione programmata della rete molto sfidante; Preferibile la pubblicazione a consuntivo e con frequenza trimestrale  Il monitoraggio della pressione di esercizio delle reti BP dovrebbe essere preceduto da un tavolo tecnico che definisca ex-ante i criteri, le metodologie e gli indicatori  Pronto intervento, conferma del 90% arrivo sul posto in 60 minuti. l’innalzamento al 95% comporterebbe un aumento ingiustificato di costi in relazione ai benefici effettivamente conseguibili La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Consultazione – Il punto di vista degli operatori  Incidenti da gas i danni alle cose dovrebbero essere innalzati a 5/10 mila euro e la prognosi per le persone a 7 giorni solari  Protezione catodica delle reti in acciaio vi sono imprese che potrebbero non raggiungere gli obiettivi fissati nel 3° periodo regolatorio di messa in protezione catodica entro il 2015  Il subentro tra imprese distributrici dovrebbe essere mantenuto per evitare inopportuni deterioramenti dei livelli qualitativi  Continuità del servizio - il monitoraggio del numero annuo di interruzioni subite da ciascun cliente finale richiede pesanti modifiche ai sistemi gestionali del D

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Consultazione – Il punto di vista degli operatori  Qualità commerciale la riduzione dello standard sul tempo di preventivazione di lavori complessi a 30 gg lav. non tiene conto dei tempi effettivi necessari per la gestione delle richieste da parte del D.  Tempo riattivazione fornitura in caso di sospensione per morosità  Tempo di ripristino della pressione di fornitura, 1g solare è condivisibile solo se riferito manutenzione su stabilizzatori o riduttori  Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale dovrebbe essere innalzato a 20-25 giorni lavorativi; non è condivisa la dicitura ‘’effettuata di norma in sito’’  Tempo conservazione gruppi di misura sostituiti, 2 mesi, elevato  Standard relativo alla sostituzione del gruppo di misura guasto dovrebbe essere mantenuto a 10 giorni lavorativi. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Consultazione – Il punto di vista degli operatori In tema di Misura, la maggioranza ha condiviso l’orientamento dell’Autorità dell Autorità di approfondimento degli aspetti di performance  Tempistica attuativa della fase 1 è troppo stringente  Tempistica monitoraggio poco stringente  Regolazione incentivante nel più breve tempo possibile  Sovrapposizioni comunicazioni dati già esistenti, “l’Indagine annuale ….” la raccolta “Switching …..”

es.

 Duplicazioni dei dati comunicati, con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura di cui al monitoraggio obiettivo B,  Escludere dal monitoraggio i dati dei pdr con C.A. > 5.000 Smc, nei casi in cui i consumi storici siano < del 90% ai consumi medi mensili La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio

Orientamenti finali post consultazione

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti finali post consultazione Incentivazione investimenti risanamento condotte in ghisa con giunti canapa e piombo: L’Autorità può modificare gli indirizzi in precedenza assunti, ogni volta ritenga opportuno migliorare effetti e risultati di una precedente regolazione. L’Autorità ha scelto di superare la logica di incentivazione basata sull’input (effettuazione dell’investimento), passando ad un regolazione completamente incentrata sull’output (performance nell’erogazione nell erogazione del servizio)garanzia di maggiore efficienza dei servizi. L’Autorità condivide l’osservazione secondo cui il fattore moltiplicativo deve essere dimensionato sulla base dei soli impianti che al 31/12/2013 hanno condotte in ghisa con giunti canapa/piombo da risanare e debba tenere conto della effettiva quantità di condotte da risanare; La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti finali post consultazione Regolazione premi-penalità per la componente dispersioni:  Confermata l’inclusione delle segnalazioni di dispersioni effettuate dal personale dell’impresa in attività diverse dall’ispezione, con Evidenza della consistenza di tale fenomeno, introducendo la registrazione separata di tali segnalazioni, attualmente non disaggregabili  Condivisa la pubblicazione del piano di ispezione programmata della rete a consuntivo  Condivisa l’osservazione in merito all’apertura preventiva di un tavolo ad hoc per definire regole e criteri di misura della pressione di esercizio  Condivisa l’osservazione sulla percentuale di chiamate per P.I. con arrivo sul posto entro 60min. – Confermato 90% La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti finali post consultazione  Incidenti da gas - Condivisa l’osservazione relativa all’innalzamento del dei d l valore l d i danni d i materiali t i li – ora a € 5.000 5 000  Non è invece condiviso l’innalzamento della prognosi dalle attuali 24 ore dal momento che non è la sua entità a dimostrare che l’incidente sia realmente accaduto  Protezione catodica delle reti in acciaio è opportuno fare riferimento alla rete in protezione catodica efficace, rimodulando i relativi obblighi di servizio  Rimozione del periodo di subentro tra imprese di distribuzione ai fini della qualità del servizio, servizio trattandosi di acquisizione di impianti tramite gara tra soggetti già pienamente operanti e regolati dall’anno 2000. previsione di una comunicazione ad hoc all’entrante da parte dell’uscente  Continuità – Condiviso il rinvio del monitoraggio del numero annuo di interruzioni subite dal singolo Cliente Finale  Riesame dell’ orientamento Aeeg al termine del triennio 2014-2016. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti finali post consultazione  Qualità Commerciale – Confermato l’abbassamento dei tempi di preventivazione lavori complessi a 30gg dal momento che i tempi medi effettivi registrati nel biennio 2010-2011 si aggirano intorno a 10-15 giorni lavorativi ed il numero di indennizzi pagati per mancato rispetto dello standard oscilla tra lo 0,5% e il 2% del numero totale di prestazioni, in funzione della classe del gruppo di misura  Riattivazione della fornitura morosità, confermati i 2gg feriali, per evitare diminuzione di tutele nei confronti dei CF – tempi effettivi pari a 1gg e indennizzi per sforamento tempi pari 1%  Opportuno disciplinare l’inoltro della richiesta in particolare nei giorni di giovedì e venerdì g  Condivisa l’osservazione relativa al tempo di ripristino della pressione di fornitura in 1 gg riferita a riduttori e stabilizzatori  Condiviso l’osservazione sull’innalzamento dei tempi di verifica del gruppo di misura  Condivisa l’osservazione circa la conservazione per due mesi dei misuratori rimossi  Confermato lo standard 5gg per la sostituzione del misuratore guasto La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Obiettivi AEEGSI 4° periodo regolatorio Orientamenti finali post consultazione  Misura – Le osservazioni relative alla tempistica di attuazione e alla scarsa efficacia della pubblicazione comparativa non sono condivise  Monitoraggio obiettivo A e obiettivo C sovrapposizione con raccolta dati “Indagine annuale’’ raccolta dati “Switching’’ non è condivisibile poiché il dettaglio di disaggregazione richiesto è basato sul consumo annuo ai sensi del TIVG e non sulla classe dei misuratori  Monitoraggio obiettivo B condivisa l’osservazione sulla duplicazione dei dati  Condivisa l’osservazione circa l’esclusione dal monitoraggio dei PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc nei casi in cui i consumi storici siano inferiori del 90% ai consumi medi mensili

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Delibera AEEGSI n° 574/2013/R/GAS aggiornata con Del.64/2014/R/GAS


La seguente presentazione non è un documento ufficiale dell’Autorità per

l’energia

elettrica

e

il

gas

e

per

i

servizi

idrici.

E’ un documento CIG per fini didattici e informativi, destinato ad illustrare i requisiti salienti della deliberazione 12 DICEMBRE 2013 574/2013/R/GAS “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione

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Delibera 574/2013/R/GAS “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura

del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (RQDG)

Articolata in sei sezioni - In vigore dal 1° gennaio 2014 Periodo di regolazione 6 anni – (le precedenti 4 anni) Sezione I

• Definizioni Sezione II

• Sicurezza e Continuità del servizio di distribuzione del gas Sezione III

• Qualità Commerciale del servizio gas Sezione IV

• Verifica dei dati di qualità Sezione V

• Performance del servizio di misura del gas naturale Sezione VI

• Disposizioni transitorie

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Sez. I – Definizioni

Art.1

Le principali definizioni della RQDG

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Sez. I – Definizioni

Art.1

Le principali definizioni della RQDG N

M

N

M

M

“Apce” è l’ Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche; “conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura” è l’accettazione da parte del cliente finale degli eventuali oneri previsti dall’impresa distributrice per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è conforme alla normativa tecnica e metrologica vigente; “impianto di odorizzazione ammodernato” è, con riferimento al punto di consegna, un impianto di odorizzazione a dosaggio diretto dell’odorizzante in modo p proporzionale p alla p portata di g gas misurata, con allarmi trasmessi mediante telecontrollo; “impresa distributrice” è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas (…esercente) “interruzione con preavviso” è l’interruzione per la quale sia stato comunicato a tutti i clienti finali coinvolti il preavviso di cui all’articolo 21 (…un giorno) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. I – Definizioni

Art.1

Le principali definizioni della RQDG M

N

N

“periodo di avviamento” è il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio dell’impianto di distribuzione del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di messa in esercizio dell’impianto di distribuzione del gas; “ preventivo rapido’’ è il preventivo i cui oneri e tempi vengono comunicati al cliente finale dal venditore in sede di prima chiamata telefonica o di primo contatto, per le prestazioni di cui alla tabella D; “riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo” è il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine alla sospensione dovuta a disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo, effettuato dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali; 5

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Sez. I – Definizioni

Art.1

Le principali definizioni della RQDG N

N

M

M

N

“riattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale” è il ripristino, su richiesta del cliente finale, dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine ad una sua precedente richiesta i hi t di sospensione i d ll fornitura della f it effettuata ff tt t dall’impresa d ll’i distributrice nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dalle clausole contrattuali; “quarto periodo di regolazione” è il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; “verifica del gruppo di misura” è l’attività finalizzata a verificare il funzionamento del gruppo di misura in conformità alla normativa tecnica e metrologica vigente; “verifica della pressione di fornitura” è l’attività finalizzata a verificare la conformità alla normativa tecnica vigente del valore di pressione nel punto di riconsegna. “voltura” è, in relazione al singolo punto di riconsegna, la modifica di intestazione di un contratto di fornitura esistente, senza interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Indicatori e Obblighi di Servizio

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.2

Ambito di applicazione Le imprese distributrici di gas naturale hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella presente Sezione II per ogni impianto di distribuzione.  Impianti in periodo di avviamento solo Pronto Intervento

Imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale  No centralino con registrazione vocale  No risposta al chiamante entro 120 sec. – No Indicatori  No autonomia h24 centralino per mancata alimentazione e.e. Obblighi dei Venditori  Fornire ai propri clienti i recapiti di Pronto Intervento comunicati dall’impresa di distribuzione  Riportare con evidenza in bolletta la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.3

Indicatori di sicurezza del servizio di distribuzione Ai fini della presente RQDG si fa riferimento ai seguenti indicatori di sicurezza:  percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione  percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione  numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata  numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per chilometro di rete  numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali  tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento  tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento  tempo di messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione  numero di dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali. 9

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.4 e 5

Percentuale di rete sottoposta ad ispezione  percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione  percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione;

 un tratto di rete può essere classificato come ispezionato a condizione che l'ispezione del tratto di rete sia stata eseguita in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia e ci sia un rapporto di ispezione;  uno stesso tratto di rete ispezionato più volte deve essere computato una sola volta nell'anno di riferimento.

LIAPMP

g , misurate in metri,, della rete AP MP e BP o BP è la somma delle lunghezze, sottoposte ad ispezione nell’anno di riferimento.

LAPMP o BP è la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Esempio % BP ispezionata 2014 = mt BP ispez. 2014 / mt BP in esercizio al 31/12/2013*100 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.6

N° annuo di dispersioni localizzate per km di rete ispezionata  Numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata DI è il numero totale di dispersioni, sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza, localizzate nell’anno di riferimento della ll’ if i t a seguito it della d ll ispezione i i d ll rete; t LIAPMP e LIBP sono definite rispettivamente dall'Articolo 4, comma 4.1, e dall'Articolo 5, comma 5.1.

Art.7

 Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per chilometro di rete DT è il numero totale di dispersioni localizzate nell’anno di

N

riferimento sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi; l’impresa distributrice registra come segnalazioni di terzi anche le p che vengono g segnalate g da p personale da esso dispersioni dipendente o da imprese che lavorano per suo conto in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto; LIAPMP e LIBP sono definite rispettivamente dall'Articolo 4, comma 4.1, e dall'Articolo 5, comma 5.1.

• Il personale dipendente o di imprese esterne impiegato in attività di ispezione programmata delle parti di impianto ai fini delle segnalazioni di dispersioni non è da considerare terzo • Le parti di impianto cosa si intende: parte interrata, derivazione di utenza, gruppo di misura…. ecc. ecc. ? 11

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.8

Odorizzazione del gas L’impresa distributrice assicura l’odorizzazione del gas ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia. Nuova formula di calcolo del numero minimo di controlli del grado di odorizzazione N

Eliminati i coefficienti ᵅ ᵝ ᵧ tutti ≤1 e diventano fissi. Il numero minimo di controlli per impianto rimane 3

Il prelievo e le analisi gascromatografiche dei campioni prelevati ai fini della misura del grado di odorizzazione del gas devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche vigenti in materia Le misure del grado di odorizzazione del gas devono essere effettuate in modo distribuito nel corso dell’anno nei punti critici della rete in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti in materia. Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l’impresa distributrice ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dal precedente comma e che l’alimentazione della rete avvenga in condizioni La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.9 e 10

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Fine chiamata

Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento

Inizio

Messaggio

Attesa

Risposta

Conversazione

abbandono

Max 120 secondi Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per P.I. per chiamate pertinenti Fine chiamata Risposta

Conversazione

Arrivo sul posto

Attivazione personale e trasferimento

Max 60 minuti 13

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.10

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni: a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura b) interruzione della fornitura di gas c) irregolarità della fornitura di gas d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di derivazione di utenza che non è gestita dall’impresa distributrice o di proprietà di quest’ultima.

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza  Dotare ogni punto di consegna di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare funzionamento;  Garantire il regolare funzionamento dei gruppi di misura del gas, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, installati sui punti di interconnessione con impianti gestiti da altre imprese;  Predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli g impianti p di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;  Predisporre una cartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, in modo che sia disponibile all’atto della loro messa in esercizio, con esclusione degli impianti di distribuzione di utenza e dei gruppi di misura, che non siano ancora stati riportati nella cartografia di cui al precedente paragrafo. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Sez. II – Sicurezza e Continuità

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Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza  Pubblicare a consuntivo, sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti p entro il mese successivo q quello dell’ispezione, p indicando:  il Comune  il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione N  l’elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione  le parti dell’impianto ispezionate, distinguendo tra: o o o o o

rete in AP/MP rete in BP impianto di derivazione di utenza parte interrata impianto di derivazione di utenza parte aerea gruppo di misura.

L’obbligo di pubblicazione del piano mensile di ispezione per le imprese di distribuzione decorre dal 1 gennaio 2015 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Spunti di riflessione:  Valutare attentamente le tempistiche di consegna e archiviazione della documentazione relativa all’ispezione programmata, sia che quest’ultima venga eseguita internamente sia e in particolare se eseguita con l’ausilio di imprese esterne  Valutare attentamente i tempi relativi ai controlli della documentazione a consuntivo da pubblicare  V Valutare l t attentamente tt t t tempi t i e procedure d aziendali i d li relative all’aggiornamento dei contenuti dei siti web ATTENZIONE AI TEMPI !!!  l’ispezione della rete eseguita ad esempio il 31 di marzo, deve essere pubblicata entro il 30 aprile successivo, quindi massimo 30gg dopo…… 17

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza  100% di rete AP/MP ispezionata in 3 anni mobili

N

 100% di rete BP ispezionata in 4 anni mobili

N

 100% di rete AP/MP/BP in i materiale i l diverso di d ll’ dall’acciaio i i protetto catodicamente in modo efficace, (comprensivo di quello protetto con anodi galvanici le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE) polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo in 1 anno (…Acciaio non protetto e Ghisa con giunti C.P = 1 anno?) N

N

 100% di rete nel caso di gas diversi dal gas naturale in 4 anni mobili  Eliminato l’obbligo della percentuale minima annuale di E ispezione programmata (attenzione agli indicatori per le gare) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Fonte dati AEEGSI

Eliminata la percentuale minima annuale (20% e 30%) di rete da ispezionare (attenzione agli indicatori per le gare) 19

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza  Numero annuo di misure del grado di odorizzante del gas per migliaio di clienti finali calcolato secondo quanto disposto all’art. 8 comma 8.5 8 Minimo per impianto

 90% - di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti – (franchigia sempre pari a 1 telefonata) E

E

 Eliminato il livello generale del 95%  Eliminato l’obbligo di pagamento alla CCSE per le chiamate mancanti al raggiungimento del livello generale del 95% (500 € cad.) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Ai fini del rispetto dell’obbligo di servizio di pronto intervento la percentuale di chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali l’impresa distributrice è giunta di chiamata i t sull luogo l hi t entro t 60 minuti i ti sii calcola l l mediante la seguente formula, con arrotondamento al primo decimale:  L’impresa distributrice è tenuta a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti.  L’impresa distributrice è tenuta a predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’Apce. E

E

 Eliminato …gestione dei tratti di rete e allacciamenti su suolo pubblico  Eliminato …la predisposizione dello stato di consistenza per ogni impianto in relazione ai tratti di rete posata o sostituita La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Art.10

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Protezione catodica efficace per ogni anno del periodo 20142019, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente.  il 100% delle reti AP/MP in acciaio  il 90% delle reti in BP in acciaio per gli anni 2014, 2015 e 2016  il 95% delle reti in BP in acciaio per gli anni successivi al 2016. Eliminato con del. La precedente Delibera ARG/gas 120/08 prevedeva: 64/2014/R/GAS

per le reti in AP/MP: entro il 31 dicembre 2011 nella misura minima del 100% E

per le reti in BP: entro il 31 dicembre 2010 nella misura minima del 10% entro il 31 dicembre 2013 nella misura minima del 40% entro il 31 dicembre 2015 nella misura minima del 95%

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.12

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza Obbligo per l’impresa di distribuzione, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti

Obbligo di servizio

N

Precedentemente obbligatorie nel caso di partecipazione al sistema incentivante

Disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida, di cui all’art.25,2 almeno per le attività di: a) b) c) d) e) f) g)

pronto intervento odorizzazione del gas attivazione della fornitura classificazione delle dispersioni localizzate ricerca programmata delle dispersioni protezione catodica sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio h) gestione delle emergenze i) gestione degli incidenti da gas 23

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.13

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza N

Articolo 13 - Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione

Con successivo provvedimento l’Autorità disciplina il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione. Istituzione di un Tavolo di lavoro, coordinato dal Comitato Italiano Gas, mirato alla definizione di criteri e modalità funzionali alla effettuazione del monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di bassa pressione ed alla pubblicazione di una norma che disciplini tale materia; (tavolo di lavoro coordinato dal CIG 18/02/2014) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.14

Il servizio di pronto intervento gas Obiettivi principali del servizio di pronto intervento  Ricevere la segnalazione dal chiamante  Provvedere con tempestività e nella massima sicurezza alla risoluzione delle richieste di pronto intervento  Fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento del distributore  Inviare sul posto il personale da esso incaricato a seguito di chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all’Articolo 10, comma 10.3 10.3, detta anche chiamata pertinente il servizio ser i io di pronto intervento inter ento  La segnalazione (chiamata pertinente) può essere inoltrata da parte di:  a) clienti finali  b) terzi, diversi dai clienti finali  c) personale dell’impresa distributrice  d) imprese che lavorano per conto dell’impresa distributrice. 25

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Art.14

Il servizio di pronto intervento gas N

L’impresa distributrice deve disporre di adeguate risorse umane,, materiali e tecnologiche g e di p procedure scritte p per fronteggiare con tempestività ed efficacia le richieste di Pronto intervento. Le procedure scritte devono prevedere almeno:  Nomina del responsabile del pronto intervento  Utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati  Modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento  Modalità di comunicazione interne alla struttura di pronto intervento La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.14

Il servizio di pronto intervento gas L’impresa distributrice:  deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto t t li di pronto t intervento i t t o ad d un operatore t t intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici in grado di:  assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute  garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna  fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento  Deve disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento  Nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, sospende la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas 27

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.14

Il servizio di pronto intervento gas L’impresa distributrice deve:  inviare sul posto il personale da essa incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento  pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicare in forma scritta gli stessi ai venditori ed all’AEEGSI.  nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, è tenuta alla pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici ed alla loro tempestiva comunicazione in forma scritta ai venditori ed all’AEEGSI. Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di altri servizi (ad esempio servizio idrico) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento (ad esempio attività commerciali o di fatturazione). Alla luce della specificità territoriale è consentito all’impresa distributrice di utilizzare un risponditore automatico per la scelta della lingua tramite tastiera. Allo stesso modo è consentito, per le aziende multisettoriali, la possibilità di opzioni tramite tastiera purché tutte esclusivamente attinenti a servizi di pronto intervento. È tuttavia necessario, a tutela della pubblica incolumità e per garantire la gestione di tutte le chiamate pervenute, che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.14

Il servizio di pronto intervento gas Con riferimento all’articolo 9, sono definiti: Percentuale minima del 90% di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 120 secondi Il livello generale è calcolato, con arrotondamento al primo decimale, su base impresa distributrice mediante la seguente formula:

d dove:  NCPI è il numero di chiamate telefoniche per pronto intervento con tempo di risposta entro 120 secondi  NCPIFS è il numero di chiamate telefoniche per pronto intervento con tempo di risposta oltre 120 secondi 29

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.15

Il servizio di pronto intervento gas Obblighi dei Venditori  Fornire ai propri clienti i recapiti di Pronto Intervento comunicati dall’impresa di distribuzione  Riportare con evidenza in bolletta la dicitura “Il pronto intervento

per

segnalazione

di

fuga

di

gas,

irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.15

Il servizio di pronto intervento gas Fonte dati AEEGSI

E’ significativo che all’aumentare dei clienti finali non corrisponda un aumento delle richieste 31

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.15

Il servizio di pronto intervento gas Fonte dati AEEGSI

Significativo il tempo medio effettivo per chiamata in calo sul numero di chiamate in aumento La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.16

Le emergenze da gas Si definisce come emergenza da gas un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:  fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione  fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l’interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più clienti finali  dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più clienti finali  disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.  qualunque evento che provochi l’interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l’erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall’inizio dell’interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all’atto del primo tentativo di riattivazione. 33

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.16

Le emergenze da gas L’impresa distributrice deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di p procedure scritte che la p pongano g in g grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze. Le procedure devono prevedere almeno:  la nomina di un responsabile della gestione dell’emergenza

N

 un piano i di emergenza con le l misure i d adottare da d tt per mettere tt i in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall’emergenza e garantire la continuità del servizio di distribuzione  le modalità di redazione del rapporto dell’emergenza.

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.16

Le emergenze da gas L’impresa distributrice deve comunicare al Cig, l’emergenza  entro 5 giorni solari dal suo insorgere  entro 30 giorni solari dall eliminazione dell emergenza, ll’impresa impresa distributrice dall’eliminazione dell’emergenza manda al Cig un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell’emergenza, ove accertate, e le misure adottate dall’impresa distributrice per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione.

www.cig.it

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.16

Le emergenze da gas

N

Entro il 30 aprile di ogni anno il Cig comunica all’Autorità l’elenco delle emergenze da gas di cui sia venuto a conoscenza, accadute nell’anno precedente a quello di comunicazione e relative a gas distribuito a mezzo di rete, indicando per ciascuno di esse:  se l’emergenza da gas ha interessato:  solo l’impianto di distribuzione  solo impianti di clienti finali  sia l’impianto di distribuzione sia impianti di clienti finali  l’impianto di distribuzione interessato dall’emergenza da gas o al quale erano allacciati gli impianti di clienti finali interessati dall’emergenza da gas  la ragione sociale dell dell’impresa impresa distributrice che gestiva ll’impianto impianto di distribuzione interessato dall’emergenza da gas o al quale erano allacciati gli impianti di clienti finali interessati dall’emergenza da gas  il comune e la data nel quale è avvenuta l’emergenza da gas  il tipo di gas coinvolto nell’emergenza da gas, distinguendo tra gas naturale e gas diverso dal gas naturale  la causa dell’emergenza da gas, ove disponibile. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Gli incidenti da gas

Art.17

Aggiornato Del. 64/2014/R/GAS

M

Si definisce come incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, utilizzazione e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di distribuzione e non inferiore a 1000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali e che sia provocato da una delle seguenti cause:  una dispersione di gas (volontaria non)  una combustione incontrollata in un o apparecchio di utilizzo del gas  una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa p quella dovuta ad insufficiente aerazione q  una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un apparecchio di utilizzo del gas  Ai fini dell’applicazione della presente Sezione II si definiscono come lesioni gravi le ferite, l’intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore. L’aggiornamento di cui alla delibera 64/2014/R/GAS è del 20/02/2014, occorre pertanto verificare e denunciare al CIG eventuali incidenti domestici con danni > 1000 euro non denunciati 37 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.17

Gli incidenti da gas L’impresa distributrice deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva p ed efficace g gestione degli g incidenti da g gas in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:  l’individuazione di un responsabile della gestione dell’incidente da gas  un piano di gestione dell’incidente da gas con le modalità di intervento e le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati, per ridurre i rischi per i clienti e per gli addetti e per ripristinare la continuità del servizio di distribuzione  le modalità di redazione del rapporto dell’incidente da gas.

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.17

Gli incidenti da gas L’impresa distributrice comunica al Cig l'incidente da gas, che lo coinvolga direttamente o di cui sia venuto a conoscenza:  entro 5 giorni solari dal suo accadimento  entro 30 giorni solari dalla data di accadimento dell’incidente da gas, l’impresa distributrice invia al Cig un rapporto sullo stesso dal quale risultino almeno le cause dell’incidente, ove accertate, e le misure adottate dall’impresa distributrice per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione. www.cig.it

39

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.17

Gli incidenti da gas

N

L’impresa distributrice da comunicazione al Cig, entro 15 giorni dal loro accadimento, di emissioni di gas in atmosfera, dalla rete di distribuzione che non hanno causato incidenti, distribuzione, incidenti ma che, che per la loro rilevanza,

oltre

all’intervento

dell’impresa

distributrice,

abbiano

richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e/o di forze di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.) per l’eventuale chiusura al traffico veicolare di tratti di autostrada e/o di strada statale e/o regionale, interruzione del transito su linee ferroviarie, etc. Emissione di gas in atmosfera con intervento: Vigili del Fuoco e/o Forza Pubblica chiamati dal distributore - Sì Comunic. Vigili del Fuoco e/o Forza Pubblica chiamati da terzi – No Comunic. Su strade cittadine, comunali …– No comunicazione? La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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20


Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.17

Gli incidenti da gas

N

Entro il 30 aprile di ogni anno il Cig comunica all’Autorità l’elenco degli incidenti da gas di cui sia venuto a conoscenza, accaduti nell’anno precedente a quello di comunicazione e relativi a gas distribuito a mezzo di rete, di essi:i t indicando i di d per ciascuno i  se l’incidente da gas ha interessato:  solo l’impianto di distribuzione  solo impianti di clienti finali  sia l’impianto di distribuzione sia impianti di clienti finali  l’impianto di distribuzione interessato dall’incidente da gas o al quale erano allacciati gli impianti di clienti finali interessati dall’incidente da gas  la ragione sociale dell dell’impresa impresa distributrice che gestiva ll’impianto impianto di distribuzione interessato dall’incidente da gas o al quale erano allacciati gli impianti di clienti finali interessati dall’incidente da gas  il comune e la data nel quale è avvenuto l’incidente da gas  il tipo di gas coinvolto nell’incidente da gas, distinguendo tra gas naturale e gas diverso dal gas naturale  la causa dell’incidente da gas, ove disponibile. 41

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.17

Gli incidenti da gas

N

anno a partire dal 2015, 2015 con Il Cig entro il 30 aprile di ogni anno, riferimento all’anno concluso, trasmette all’Autorità e alla Cassa un rendiconto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 16.4 e 17.6. La Cassa, Cassa entro il 31 maggio di ogni anno, anno previa autorizzazione degli Uffici dell’Autorità, preleva l’importo di 71.600 euro dal Conto Qualità dei servizi Gas e lo versa al Cig.

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Sez. II – Sicurezza e Continuità La continuità nel servizio di distribuzione del gas

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità

E

Eliminato - la suddivisione relativa alle interruzioni brevi

E

Eliminato - la suddivisione relativa alle interruzioni lunghe

E

Eliminato - la durata convenzionale dell’interruzione

E

Eliminato

-

Clienti

finali

con

tempo

di

preavviso

dell’interruzione non inferiore a 3 giorni lavorativi

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.18

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità Inizio dell’interruzione

N

 Nel caso di interruzione con preavviso, l’inizio dell'interruzione coincide (data, ora, minuti) i id con l’istante l’i (d i i) di inizio i i i della d ll interruzione i i dell’erogazione del gas.  Nel caso di interruzione senza preavviso, l’inizio dell’interruzione coincide con l’istante in cui si è verificato l’evento che ha provocato l’interruzione o con l’istante della prima chiamata per interruzione della erogazione del gas da parte di un cliente finale coinvolto nell’interruzione senza preavviso. Fine dell’interruzione  La fine dell'interruzione coincide con l’istante di riattivazione dell’ultimo cliente finale coinvolto nell’interruzione e riattivato al primo tentativo di riattivazione. 45

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.21

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità N Interruzioni con preavviso Nei casi di interruzione programmata, l’impresa distributrice è tenuta a dare un preavviso di almeno tre giorni lavorativi dell’interruzione ai clienti li ti finali fi li interessati. i t ti  L’impresa distributrice indica nella comunicazione di preavviso ai clienti finali coinvolti nell’interruzione con preavviso la data di pubblicazione del preavviso, la data e l’istante di inizio nonché la durata presunta dell’interruzione medesima.  Nel caso in cui l’impresa distributrice non rispetti il tempo minimo di preavviso di cui al comma 21.1, l’interruzione è classificata come senza preavviso

Valutare attentamente la modulistica in uso al fine di renderla conforme alle nuove disposizioni Valutare attentamente l’adeguamento degli applicativi e sistemi informativi di archiviazione al fine di renderli conformi alle nuove disposizioni La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.22

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità Cause delle interruzioni L’impresa distributrice registra le cause delle interruzioni con riferimento a:  cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi  cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenza come definita dall'Articolo 16, comma 16.1, incidente da gas come definito dall'Articolo 17, comma 17.1, per fatti non imputabili all’impresa distributrice  altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.  Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l’impresa distributrice documenta la causa dell’interruzione. 47

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.23

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità Indicatori di continuità del servizio Con riferimento all’anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio, distintamente per le interruzioni con e senza preavviso:  numero di interruzioni per cliente finale  durata complessiva di interruzione per cliente finale. Il numero di interruzioni per cliente finale è definito per mezzo della seguente formula: N

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell’anno solare, e dove:  Ci è il numero di clienti finali coinvolti nella i-esima interruzione considerata  Ctot è il numero totale di clienti finali serviti dall’impresa distributrice alla fine dell’anno solare. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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24


Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.23

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità Indicatori di continuità del servizio La durata complessiva di interruzione per cliente finale è definita per mezzo della d ll seguente t formula: f l

N

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell’anno solare e dove:  Ci è il numero di clienti finali coinvolti nella i-esima interruzione considerata  ti è la corrispondente durata dell’interruzione per i clienti Ci  Ctot è il numero totale di clienti finali serviti dall’impresa distributrice alla fine dell’anno solare. 49

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.24

Indicatori e obblighi di servizio relativi alla continuità L’impresa distributrice dota ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia. materia In assenza di norme tecniche applicabili, l’impresa distributrice dota ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea nei casi in cui:  a valle del gruppo stesso esistano clienti finali particolari (quali ad esempio ospedali, asili, case di riposo) che necessitano di una erogazione continua del gas  il gruppo di riduzione finale in antenna abbia una portata nominale maggiore di o uguale a kW 1.200 con riferimento al potere calorifico inferiore del gas fornito.

M

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25


Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.25

Norme tecniche 

Ai fini dell’attuazione della presente Sezione II si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI

Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e Apce

Nel precedente disposto il riferimento alle norme tecniche era meno esplicito E’ stato eliminato il riferimento diretto al DM 16 aprile 2008?

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Registrazione di informazioni e dati di sicurezza e continuità

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità Il distributore ha l’obbligo di predisporre adeguati strumenti, anche su base informatica idonei per registrare: 

……. Omissis…..e) Omissis e) il tipo di cartografia, cartografia specificando se informatizzata, parzialmente informatizzata o cartacea

h) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:  punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza  punti nei quali la misura non è effettuata in continuo

 N

k) il numero degli impianti di odorizzazione, suddividendo tra i i ti ammodernati impianti d ti (parametro ( t SAt di cuii all comma 31.3) 31 3) e impianti non ammodernati impianto di odorizzazione ammodernato, i vantaggi a livello di incentivi (applicazione del fattore modulante) non sono retroattivi, per cui si avranno solo se ’l’ammodernamento’’ viene eseguito dal 2014 in poi…….. 53

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità Il distributore ha l’obbligo di predisporre adeguati strumenti, anche su base informatica idonei per registrare: …….. la lunghezza della rete, misurata in metri, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, suddividendo tra rete AP/MP e rete BP e a sua volta in base al materiale delle condotte i in: I.) acciaio protetto catodicamente in modo efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dotati di anodi galvanici le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica; ii.) acciaio non protetto catodicamente, comprensivo dell’acciaio in protezione catodica non efficace, distinguendo tra:  lunghezza della rete di estensione maggiore di 12 metri, alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici;  lunghezza della rete dei sistemi di protezione catodica dove l’indicatore Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito dalla pertinente linea guida APCE;  lunghezza totale dei tratti di condotte di lunghezza limitata (minore o uguale 12 metri) ai quali non è stata applicata la protezione catodica in accordo alla norma UNI 9165;  lunghezza della rete dei sistemi di protezione catodica dotati di anodi galvanici, le cui misure di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE, per un periodo di tempo pari a quello definito dalla pertinente linea guida APCE; La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità Il distributore ha l’obbligo di predisporre adeguati strumenti, anche su base informatica idonei per registrare: …….. iii. acciaio sottoposta a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi di protezione prote ione catodica dotati di anodi galvanici, gal anici le cui c i misure mis re di potenziale poten iale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE

r) la lunghezza della rete in ghisa con giunti canapa e piombo, misurata in metri, risanata o sostituita con altro materiale nell’anno di riferimento (parametro LGHt di cui al comma 32.15), suddividendo tra rete AP/MP e rete BP;

s) la lunghezza della rete dismessa nell’anno di riferimento, misurata……

N

t) il numero totale dei gruppi di riduzione finale con portata nominale maggiore di o uguale a 1.200 kW, distinguendo tra gruppi di riduzione finale dotati e non dotati di telecontrollo.

Importante….. Tutti i GRF con portata nominale uguale 1200 kw nella precedente ARG/gas 120/08 erano esclusi 55

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità Per l’ispezione programmata della rete l’impresa di distribuzione registra: 

il codice univoco dell’impianto di distribuzione al quale appartiene la rete ispezionata

l lunghezza la l h d ll rete della t ispezionata i i t con ricerca i programmata t delle d ll dispersioni, misurata in metri, secondo le suddivisioni di cui al comma 12.2, lettere a), b) e c) e di cui al comma 12.9

il Comune

l’elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione

la data di effettuazione dell’ispezione delle parti di impianto, distinguendo tra:

M M

 rete AP/MP  rete BP  impianto di derivazione di utenza parte interrata  impianto di derivazione di utenza parte aerea  gruppo di misura.

Importante … L’obbligo di servizio è riferito alla rete ma non è preclusa la possibilità da parte delle imprese di distribuzione di estendere l’ispezione programmata anche ad altre parti dell’impianto La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità Per ogni dispersione localizzata l’impresa di distribuzione registra:    

il codice univoco dell’impianto……. il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata la data di localizzazione della dispersione il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo (es. con il recapito, il codice del gruppo di misura)....... per assicurare la sua rintracciabilità  la classificazione della dispersione, suddividendo tra dispersione di classe A1, di classe A2, di classe B e di classe C suddividendo la dispersione localizzata in: o dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete o dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi o dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi, intesi come personale dell’impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per N conto t dell’impresa d ll’i di t ib t i distributrice i impegnato t in i attività tti ità diverse di d ll ispezioni dalle i i i programmate delle parti di impianto  la tipologia del punto di impianto di distribuzione….distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto in: o rete o impianto di derivazione di utenza parte interrata o impianto di derivazione di utenza parte aerea o gruppo di misura o la data di eliminazione della dispersione. 57

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione registra: Per ogni dispersione localizzata a seguito di ispezione programmata 

Il riepilogo della rete ispezionata nell’anno, suddividendo i metri di rete ispezionata in BP e in AP/MP, nel quale devono essere riportate le dispersioni prelocalizzate e localizzate, ciascuna con il codice univoco

Il rapporto giornaliero o settimanale di effettuazione dell’ispezione programmata

il rapporto di prelocalizzazione

il rapporto di localizzazione

l’ordine di lavoro o documento operativo, attestante l’eliminazione della dispersione

Per ogni dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi e, e separatamente, separatamente di terzi, intesi come personale dell’impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell’impresa distributrice impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate:

N

 Il riepilogo delle chiamate telefoniche per il pronto intervento  Il rapporto di pronto intervento e di localizzazione  L’ ordine di lavoro o documento operativo attestante l’eliminazione della dispersione

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione registra: Per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio

 il codice univoco dell dell’impianto impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica  il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica  la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica  l’esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in:  conforme  non conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE.

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Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione registra: Per ogni misura del grado di odorizzazione  il codice univoco dell’impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del grado di odorizzazione  il codice univoco del punto di misura del grado di odorizzazione  la data di effettuazione della misura del grado di odorizzazione  l’esito del controllo del grado di odorizzazione, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti. g

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione registra: Per ogni richiesta di Pronto Intervento    

  M

 

il codice con cui l’impresa distributrice individua la prestazione di pronto intervento il codice univoco con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di pronto intervento la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'Articolo 10, comma 10.3; la classificazione della situazione alla quale riferire la chiamata di pronto intervento avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall’operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco; nel caso in cui si tratti di un falso allarme, la chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall’operatore di pronto intervento la data e l’ora di inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento la data e l’ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall’impresa per il p pronto intervento e,, in caso di arrivo sul luogo distributrice p g di chiamata in un tempo superiore al tempo massimo di 60 minuti, la causa di cui articolo 58 limitatamente agli interventi relativi a dispersione di gas di classe A1 o A2 localizzata su parti non interrate di impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, la data e l’ora di eliminazione della dispersione il codice univoco dell’impianto di distribuzione alla quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento. ….. per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto intervento.

N

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Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione ha facoltà di registrare per ogni richiesta di pronto intervento: Per le richieste di pronto intervento correlate ad una precedente richiesta di pronto intervento per le situazione indicate dal comma 10.3, l’impresa distributrice ha facoltà di registrare le sole informazioni di cui al comma 26.8, lettere b) e d) ed il codice univoco con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di pronto intervento della prima chiamata che ha determinato l’invio del personale incaricato. N

sintesi

 codice univoco con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di pronto intervento  data e l’ora di inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento  codice univoco con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di pronto intervento della prima chiamata che ha determinato l’invio del personale incaricato. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Art.26

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità L’impresa di distribuzione registra per ogni Interruzione  il codice univoco dell’impianto di distribuzione nel quale si verifica l’interruzione  il codice univoco dell’interruzione  il tipo di interruzione, distinguendo tra interruzione con preavviso e senza preavviso  nel caso di interruzione con preavviso, la data di preavviso  la causa dell'interruzione tra quelle previste dall'Articolo 22, comma 22.1  l’istante di inizio dell’interruzione N  l’istante di fine dell’interruzione  il numero dei d i clienti li ti finali fi li coinvolti i lti nell’interruzione ll’i t i e di quelli lli riattivati all’atto del primo tentativo di riattivazione. Dagli obblighi di registrazione sono escluse le interruzioni di durata inferiore a 120 minuti dovute a sostituzione del gruppo di misura ad un solo cliente finale. M 63

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Art.27

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati Al fine di consentire l’effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare RQDG il rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQDG, l’impresa distributrice:  mantiene gli strumenti di cui all'Articolo 26, comma 26.1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti  assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria  conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione.

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Art.28

Obblighi di comunicazione all’AEEGSI e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti  Entro il 31 marzo di ogni anno l’impresa distributrice è tenuta a comunicare all’Autorità, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, l’elenco dei comuni serviti al 31 dicembre dell’anno di riferimento. (eliminato …precedente a quello di comunicazione)  Entro la stessa data e in modo contestuale, l’impresa distributrice è altresì tenuta a comunicare le informazioni e i dati dal comma 28.2 al 28.12.  Nel caso di rettifica dei dati comunicati l’impresa distributrice invia all’Autorità una richiesta scritta di rettifica dei dati a firma del proprio legale rappresentante (o da persona da esso delegata). La richiesta deve essere inviata mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità:  nel periodo che intercorre dal 1° maggio al 31 maggio di ogni anno  fornendo evidenza dei dati che vengano modificati ed adeguata motivazione.  Fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 481/95, l’Autorità comunicherà al soggetto interessato entro il 30 giugno di ogni anno l’eventuale autorizzazione alla rettifica La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti L’impresa di distribuzione ha l’obbligo di comunicare: Tra le altre informazioni e dati…

N

 che ha effettuato l’ispezione del 100% della rete, secondo le suddivisioni e le degli di riferimento l frequenze f d li obblighi bbli hi di servizio, i i sino i all’anno ll’ if i t  lunghezza della rete dismessa nell’anno di riferimento, misurata in metri, suddividendo tra rete AP/MP e BP e, a sua volta, tra:  in acciaio non protetta catodicamente  rete in acciaio sottoposta a protezione catodica non efficace comprensiva della rete dei sistemi di protezione catodica dotati di anodi galvanici, le cui misure di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE  rete in acciaio protetta catodicamente in modo efficace comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dotati di anodi galvanici, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE  rete in polietilene  rete in ghisa con giunti canapa e piombo  rete in ghisa con altro tipo di giunzione  rete in altro materiale La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Sez. II – Sicurezza e Continuità

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Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti L’impresa distributrice ha l’obbligo di comunicare: il numero di dispersioni localizzate suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, in base:  alla ricerca programmata delle dispersioni  su segnalazione di terzi, con esclusione di quelle dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi  su segnalazione di terzi, intesi come personale dell’impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell’impresa distributrice, impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto N distinguendo:  su rete  su impianto di derivazione di utenza parte interrata  su impianto di derivazione di utenza su parte aerea  su gruppo di misura il numero di dispersioni localizzate di classe A2 distinguendo in:  riparate entro 7 giorni solari successivi alla data di localizzazione*  oltre 7 giorni solari successivi alla data di localizzazione*

M

*Precedente era 5gg La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti L’impresa distributrice ha l’obbligo di comunicare: In relazione all’odorizzazione del gas p di odorizzante utilizzato  il tipo  la quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione  il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell’impianto  il numero di punti consegna dotati di impianto di odorizzazione, suddividendo tra impianti ammodernati (parametro SAt di cui al comma 31.3) e impianti non ammodernati.

M

N

A decorrere dall’anno 2015 l’impresa distributrice comunica l’aggiornamento del parametro SNA2013 S ai sensi del comma 31.4. In relazione alle interruzioni del servizio Per l’anno di riferimento, in relazione alle interruzioni del servizio, l’impresa distributrice è tenuta a comunicare su base impresa, separatamente per le interruzioni con preavviso e senza preavviso e per causa delle interruzioni, gli indicatori del numero e della durata complessiva delle interruzioni di cui all’articolo 23.

M

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

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Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti L’impresa di distribuzione ha l’obbligo di comunicare: Tra le altre informazioni e dati …  il numero totale t t l delle d ll chiamate hi t telefoniche t l f i h per pronto t intervento i t t omissis………… ……..….  il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione N pertinenti il servizio di pronto intervento N

 il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione non

N

 il numero totale delle chiamate telefoniche senza conversazione

M

 il numero totale delle chiamate telefoniche, incluse quelle senza

pertinenti il servizio di pronto intervento

conversazione con l’operatore di centralino, per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi. N

Per ogni impianto di distribuzione l’impresa distributrice dichiara, per l’anno di riferimento, l’avvenuto o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12 (obblighi di servizio). La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti L’impresa di distribuzione ha l’obbligo di comunicare all’Autorità N entro il 30 giugno 2014 :  la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza di cui al Titolo VII, per tutti i propri impianti con meno di 1000 clienti finali, ai sensi del comma 30.3  per ogni anno del triennio 2011-13, il numero di dispersioni DT e DTA ed il numero di clienti finali NU, per ogni impianto di distribuzione partecipante al sistema incentivante i recuperi di sicurezza  il parametro SNA20131*, per impresa distributrice  il parametro LGH20132**, per impianto di distribuzione  l’alternativa per gli impianti di distribuzione per i quali il parametro LGH2013 è maggiore di zero (se c’è ghisa da risanare…). *SNA = sistemi di odorizzazione non ammodernati **LGH = lunghezza ghisa canapa piombo 71

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.28

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati forniti Obblighi di comunicazione dei dati di qualità tra imprese di distribuzione in caso di subentro

N

In caso di subentro l’impresa uscente comunica a quella entrante,

dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui alla Sezione II, articolo 26, alla Sezione III, commi da 62.1 a 62.6, e alla Sezione V, articolo 80

30 giorni solari per produrre e trasmettere la mole di dati richiesta…!!! E’ necessario che:  I sistemi informativi siano aggiornati e allineati  La documentazione sia disponibile e utilizzabile  I dati siano correttamente e completamente registrati sui sistemi  L’estrazione degli stessi sia agevole La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Recuperi di sicurezza Recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione Incentivi e Penalità

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Recuperi di sicurezza In tema di regolazione della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, l'Autorità adotta un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza che premia i comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli di sicurezza migliori rispetto ai livelli minimi definiti dalla delibera. La regolazione dell’Autorità in materia di recuperi di sicurezza:  definisce un sistema di incentivi p per la componente odorizzazione  definisce un sistema di incentivi per la componente dispersioni

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Sez. II – Sicurezza e Continuità Recuperi di sicurezza I premi e le penalità derivanti dall’applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza sono calcolati su base p impianto di distribuzione del g gas naturale. Sono soggette al sistema incentivante i recuperi di sicurezza le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013. Con la comunicazione di cui al comma 28.17 (30 giugno) l’impresa distributrice ha facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013.

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi per le misure del grado di odorizzazione L’ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati all’odorizzazione INC OD,t,j per ogni impianto di distribuzione j per l’anno t di riferimento, espresso in euro, è pari, con arrotondamento al secondo decimale, a:

Gli incentivi per i recuperi di sicurezza relativi all’odorizzazione possono aumentare in funzione del numero effettivo delle misure del grado di odorizzante eseguite - (max 3*NODmin) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi per le misure del grado di odorizzazione Fattore modulante SNA 2013 è il numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 SA t è il numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati, a partire da SNA 2013 , messi in servizio dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre dell’anno t di riferimento

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi per le misure del grado di odorizzazione Fattore modulante - aggiornamento A seguito di acquisizione, cessione, interconnessione o separazione di impianti di distribuzione nell’anno t di riferimento, l’impresa distributrice aggiorna SNA 2013, rendendolo coerente con la situazione impiantistica al 31 dicembre dell’anno t di riferimento

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi Il meccanismo di calcolo egli incentivi per la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi è invariato rispetto al precedente periodo regolatorio Principale indicatore: Dtconv

DTA = Dispersioni da terzi su parte aerea DT = Dispersioni da terzi su rete e parte interrata Livello effettivo Il livello effettivo LivEff j,t per l’impianto di distribuzione j e per l’anno di riferimento t è pari al parametro DTCONV,j,t 79

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi Livello di partenza Il livello di partenza LivPart j per p ogni g impianto p di distribuzione j è pari alla media del livello effettivo LivEff j nel triennio 2011-2013, ponderata sul numero di clienti finali serviti NU j:

Livello tendenziale Per ogni impianto di distribuzione j e per ogni anno t del periodo 2014-2019, il livello tendenziale è pari a:

La formula p per il calcolo del livello tendenziale è la medesima del precedente periodo regolatorio, ma si applica su base impianto e non più su base ambito provinciale

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.32

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi

Per ogni impianto di distribuzione j con riferimento all’anno t viene calcolato il coefficiente P DISP,j,t con arrotondamento al terzo decimale mediante la seguente formula:

81

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.32

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi

L’ammontare degli incentivi o delle penalità per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas INCDISP,t,k per bit provinciale i i l di impresa i k espresso in i euro, ognii ambito k, con arrotondamento al secondo decimale, è pari a:

0,04

138 €

Ɛ p,j,t Fattore incentivante

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.32

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi Componente dispersioni: fattori incentivanti L’indicatore di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale (I P,k,t ) che è pari, con riferimento all’ambito provinciale di impresa k e al 31 dicembre dell’anno t-1 precedente a quello di riferimento, al rapporto, con arrotondamento al terzo decimale, tra il numero dei gruppi di riduzione finale con telecontrollo ed il numero totale dei gruppi di riduzione finale.

Precedente periodo regolatorio

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.31

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi Componente dispersioni: fattori incentivanti L’indicatore di telecontrollo della protezione catodica delle reti di acciaio (I PC,k,t ) che è pari, con riferimento all’ambito provinciale di impresa k e al 31 dicembre dell’anno t-precedente t precedente a quello di riferimento, al rapporto, con arrotondamento al terzo decimale, tra i metri di rete in acciaio messa in protezione catodica efficace con telecontrollo dello stato di protezione catodica ed i metri totali di rete in acciaio.

Precedente periodo regolatorio

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.32

Premi e penalità per la riduzione dispersioni segnalate da terzi Risanamento ghisa con giunti canapa piombo Due possibilità in alternativa: Dichiarazione* di risanamento o sostituzione 100% entro il 2016 Adesione al meccanismo degli incentivi per fattore modulante

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dichiarazione e risano

Nessuna riduzione premi Nessun aumento penalità

Dichiarazione e non risano

Nessuna riduzione premi Nessun aumento penalità

Riduzione premi/Aumento penalità tra 50% e la quota % che manca da risanare

Risano senza dichiarazione

Aumento dei premi per fattore modulante

Nessun aumento dei premi

* Entro 30 giugno 2014

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.33

Differimento delle penalità relative alla componente dispersioni Per l’anno 2014 il pagamento della penalità è differito in cinque rate uguali da versare alla Cassa nei cinque anni seguenti. Per ciascuno dei cinque anni seguenti, qualora nello stesso impianto venga raggiunto il livello tendenziale assegnato, la penalità è ridotta in misura pari alla rata annuale. Il versamento delle rate dovute è indicato nel provvedimento di cui al comma 32.20 di ciascuno dei cinque anni seguenti. Per l’anno 2015, il pagamento della penalità è differito in cinque rate uguali da versare alla Cassa nel 2015 e nei quattro anni seguenti. Per l’anno 2016, il pagamento della penalità è differito in quattro rate uguali da versare alla Cassa nel 2016 e nei tre anni seguenti. Le penalità del 2015 vengono maturate al 31/12/2015, non sarà possibile pagare la prima rata nel 2015, lo stesso vale per il 2016 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.34

Interconnessioni e separazioni degli impianti Interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione

N

Nel caso di interconnessione di due impianti, impianti anche di diverse imprese distributrici, ai fini della regolazione premi-penalità…….. Nel caso di separazione di un impianto, ai fini della regolazione premipenalità……. Nel caso di acquisizione di un impianto, ai fini della regolazione premipenalità ………

 Livelli Li lli tendenziali t d i li già ià determinati d t i ti o non determinati d t i ti  Se già determinati – Medie ponderate o eredità  Se non determinati – rimane senza livelli tendenziali

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.35

Riduzione e annullamento dei premi

N

L’accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell’impresa in un impianto di distribuzione comporta la riduzione pari a: 2/3 – 1/6 * (NUj,t / NUmax,t) d dove: • NUj,t è il numero di clienti finali serviti di cui al comma 32.1 • NUmax,t è, per l’anno di riferimento t, il numero di clienti finali serviti dell’impianto con il maggior numero di clienti finali serviti al 31 dicembre, su base nazionale, considerate tutte le imprese distributrici.

degli eventuali incentivi, cui l’impresa ha diritto per il predetto impianto di distribuzione:  a seguito di un controllo della qualità del gas effettuato dall’Autorità nell’anno di riferimento sull’impianto si riscontri un caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia Oppure  venga accertato per un impianto di distribuzione il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’Articolo 12 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. II – Sicurezza e Continuità

Art.36

Controlli sui dati di sicurezza forniti dalle imprese Ai fini della determinazione degli effetti economici delle verifiche ispettive dei dati di sicurezza trasmessi dalle imprese distributrici viene definito un indicatore di congruità (IC) pari al rapporto, rapporto moltiplicato per cento e con arrotondamento al secondo decimale, tra il numero delle non congruità riscontrate negli eventi di sicurezza facenti parte del campione esaminato nella verifica ispettiva ed il numero totale degli eventi di sicurezza facenti parte del campione esaminato. Nel caso in cui l’impresa distributrice non fornisca tutti gli elementi necessari alla determinazione di IC, l’impresa perde il diritto a riscuotere i premi spettanti per ll’impianto impianto di distribuzione j sottoposto a controllo, per la componente oggetto del controllo.

L’esito negativo delle verifiche può portare alla perdita degli incentivi, sanzioni…..ecc. ecc. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale Regolazione della qualità del servizio di distribuzione gas

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Sez. III – Qualità commerciale Ambito di applicazione  La qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas è il monitoraggio degli aspetti qualitativi delle prestazioni, secondo standard generali e specifici  La regolazione dell’Autorità in materia di qualità commerciale:   

fissa i livelli di riferimento per alcuni indicatori rilevanti stabilisce gli obblighi di registrazione dei dati stabilisce gli obblighi di comunicazione dei dati

 Gli obiettivi specifici per il IV° periodo regolatorio: 

 

Garantire p parità di trattamento p per i clienti finali con uguali g caratteristiche di consumo indipendentemente dal distributore gas che effettua il servizio Aumentare l’efficienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste Garantire la non discriminazione di trattamento tra i soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività 91

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Sez. III – Qualità commerciale

Art.37

Ambito di applicazione Il cliente finale richiede le prestazioni regolate nella presente Sezione III esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei seguenti casi nei quali può rivolgersi direttamente al distributore: a)

reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni di cui all’Articolo 50 relativi ai servizi di distribuzione e misura

b)

richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura

N

c)

richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali

N

d)

richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali

N

e)

richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante. AEEGSI chiarirà cosa si intende ‘’richiedente diverso dal subentrante’’ di cui al punto e) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art.37

Ambito di applicazione Il cliente finale richiede direttamente all’impresa distributrice la riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo di cui all’Articolo 43, comma 43.5. N In caso di switching l’impresa distributrice informa tempestivamente il venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti finali inoltrate dal venditore uscente all’impresa distributrice precedentemente alla data di switching e non evase dall’impresa distributrice entro la data di switching. In tali casi l’impresa distributrice eroga gli eventuali indennizzi automatici al venditore entrante. N ….Tempestivamente….. Critico in particolare in corrispondenza del fine mese, morosità……appuntamenti successivi alla data di decorrenza dello switch…. Verificare che i sistemi permettano di intercettare le richieste di prestazioni pendenti sui PDR oggetto di switch 93

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Sez. III – Qualità commerciale N

Art.38

Standard generali

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura, si fa riferimento ai seguenti indicatori:  tempo di esecuzione di lavori complessi  tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione.

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Sez. III – Qualità commerciale N

Art.38

Standard specifici

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura, si fa riferimento ai g seguenti indicatori:  tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici  tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi  tempo di esecuzione di lavori semplici  tempo di attivazione della fornitura  tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale  tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità  tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità  tempo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta d l cliente li t finale fi l (da (d Gen. G S if ) del a Specif.)  tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto (da Gen. a Specif.)  tempo di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale  tempo di ripristino del valore corretto della pressione di fornitura (2015)  fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale  tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore  tempo di raccolta della misura. 95

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Sez. III – Qualità commerciale N

Dal 2015

I costi sono de efiniti nella delibera 573/20 014/R/GAS

Preventivo rapido

Art.39

All’atto della richiesta di una delle prestazioni di cui alla tabella D, il venditore è tenuto a informare il cliente finale:  degli oneri a suo carico  del tempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazione da parte dell’impresa distributrice  che, una volta eseguita la prestazione, al cliente saranno forniti a consuntivo: i. una descrizione delle attività eseguite ii. il tempo effettivo impiegato dall’impresa distributrice iii. ’eventuale diritto ad un indennizzo automatico e l’importo dell’indennizzo automatico. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale N

Art. 40

Tempo di preventivazione

Tra le altre informazioni il preventivo deve contenere almeno:  la modalità di accettazione delle condizioni esposte nel preventivo ti stesso t  il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto dell’impresa distributrice nel caso di lavori complessi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dall’esercente dall esercente nei confronti del cliente finale per ll’esecuzione esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo. L’accettazione del preventivo ne prolunga la validità sino all’esecuzione della prestazione richiesta.

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Sez. III – Qualità commerciale N

Art. 43

Tempo di attivazione

 Nel caso in cui il richiedente richieda l’attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della richiesta di attivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il p primo g giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente. (idem anche per il tempo di disattivazione art. 44) Nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di una sospensione conseguente ad un intervento nel corso del quale sia stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità a valle del punto di riconsegna, il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della documentazione attestante l’avvenuta messa a norma dell’impianto dell impianto del cliente finale e la data di attivazione della fornitura. fornitura A tale tipologia di attivazione si applica il livello specifico di qualità previsto per il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 45. Il tempo di effettuazione della prestazione non comprende il tempo per l’ottenimento di ulteriore documentazione. Per queste prestazioni (riattivazione a seguito di sospensione per potenziale pericolo), l’impresa distributrice è tenuta a concordare l’appuntamento direttamente con il cliente finale. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale N

Art. 45

Tempo di riattivazione

A seguito di sospensione per morosità  Il venditore, prima di procedere all’invio all’impresa distributrice della c esta d att a o e de a fornitura, o tu a, può richiedere c ede e a e te finale ae di riattivazione della al ccliente richiesta l’esibizione del documento in originale da cui risulti l’avvenuto pagamento delle somme dovute, e fissa immediatamente l’appuntamento con il cliente finale.  Le richieste di riattivazione della fornitura di cui al comma precedente che pervengono all’impresa distributrice oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì ed oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì, possono essere trattate dall’impresa distributrice come pervenute il giorno successivo.

Verificare che i sistemi siano allineati e in grado di gestire oltre alla data anche l’ora

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 46

Verifica del gruppo di misura richiesto dal cliente finale

N

Per la verifica del gruppo di misura tra le altre attività, il distributore:  è tenuto a fissare con il cliente finale l’appuntamento per ll’effettuazione effettuazione della verifica del gruppo di misura sia presso il cliente finale che nel caso di invio ad un laboratorio qualificato.  Nel caso in cui la verifica del gruppo di misura venga effettuata presso un laboratorio qualificato, l’impresa distributrice:  invia tempestivamente al venditore una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell’impresa distributrice ed i riferimenti del laboratorio prescelto  riporta nel resoconto di verifica i motivi dell’effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato  al momento della sostituzione del gruppo di misura per l’invio dello stesso ad un laboratorio qualificato, fornisce al cliente finale le informazioni di cui alla lettera a)  attua quanto indicato al comma 46.8, specificando nel verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura i motivi dell’effettuazione della verifica presso un laboratorio La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 46

Verifica del gruppo di misura richiesto dal cliente finale

N

Qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, per la verifica l’impresa distributrice addebita al venditore l’importo dei i costi di g tipologia g di utenza, sia presso il verifica del g gruppo di misura per ogni cliente finale sia in laboratorio, pubblicati nel proprio sito internet, oppure, nei casi in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, non superiore a 5 (cinque) euro.  L’impresa distributrice, nel caso di sostituzione di gruppi di misura non conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali oppure ad una chiamata di pronto intervento:  Garantisce la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione  Informa il cliente finale che, tramite il proprio venditore ha facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione  Il Cliente Finale può rinunciare alla richiesta di verifica del gruppo di misura sostituito, purché lo faccia contestualmente alla sostituzione

Adeguare i sistemi e il verbale di sostituzione al fine di inserire l’opzione di rinuncia alla verifica La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Art. 46

Verifica del gruppo di misura richiesto dal cliente finale

N

 L’impresa distributrice conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura per i cinque anni successivi alla data di sostituzione del gruppo di misura e ne invia copia in formato elettronico al venditore interessato.  Il mancato rispetto della regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei PDR, non permette di addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto in contratto per la periodicità di raccolta del dato di misura.  Con riferimento ai gruppi di misura con bollo metrico scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico dell’impresa distributrice di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi.

Periodo superiore a quello previsto in Contratto…? ATTENZIONE. Nel caso di inottemperanza agli obblighi relativi alla misura o in caso di bollo scaduto, i consumi derivanti dalla ricostruzione dei consumi restano a carico del distributore La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 46

Verifica del gruppo di misura richiesto dal cliente finale

N

Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente l’impresa distributrice provvede alla ricostruzione dei consumi nel rispetto delle disposizioni in materia approvate g 2014)) dall’Autorità ((572/2013 dal 1° luglio  Se si procede alla sostituzione del gruppo di misura prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, si conserva il gruppo di misura sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica  Sono a carico dell’impresa distributrice tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi per gruppi di misura fabbricati almeno 25 anni prima rispetto all’anno di richiesta della verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito.  l periodo i d con riferimento if i t all quale l l’impresa l’i di t ib t i distributrice procede d alla ll ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica e l’ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale, tale periodo di riferimento non può comunque superare i cinque anni solari precedenti

Fino al 30 giugno 2014 coesistenza della delibera ARG/gas 07/10 e 572/2013/R/GAS 103

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 47 N

Tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto

Il tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al venditore richiedente del resoconto recante l’esito d ll verifica della ifi del d l gruppo di misura i e la l data d t di sostituzione tit i d l gruppo del di misura guasto. L’indicatore assume valore zero nei casi in cui il distributore ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore.

Art.49

Tempo di ripristino del valore conforme della pressione Il tempo di ripristino del valore corretto della pressione di fornitura è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di effettuazione della verifica della pressione e la data di ripristino del valore corretto della pressione di fornitura. Il livello specifico si applica esclusivamente nei casi di interventi su stabilizzatori o riduttori di pressione. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 48

Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente

M

Il tempo per l’effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura inviata dal venditore per conto del cliente finale e la data di messa a disposizione al venditore del resoconto della verifica. L’impresa di distribuzione determina i costi di verifica della pressione di fornitura e li pubblica nel proprio sito internet. Il venditore informa di tali costi il cliente finale che richiede la verifica. Qualora la verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, il distributore non può addebitare alcun importo al venditore. Qualora la verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di p pressione di fornitura compresi p nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente:  l’impresa distributrice addebita al venditore l’importo di cui al comma 48.2.  l’impresa distributrice non può addebitare al venditore un importo superiore a euro 30 (trenta) se la precedente verifica della pressione di fornitura relativa allo stesso punto di riconsegna è stata effettuata da più di cinque anni solari.

Aggiornare il prezziario delle prestazioni Aggiornare il portale web del distributore

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 50

Tempo di risposta ai reclami o richieste di informazioni

M

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni da parte del richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente della risposta motivata La risposta motivata deve contenere:  il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni  l’indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo della persona incaricata di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti  la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi, contrattuali o tecnici applicati  la descrizione dei tempi e delle azioni correttive poste in essere dall’impresa distributrice  l’elenco della documentazione allegata.

Il presente articolo non si applica nel caso in cui il venditore abbia la necessità di acquisire dati tecnici o altre informazioni necessarie per la risposta ad un reclamo o ad una richiesta di informazioni pervenuta da un cliente finale.In tali casi si applica il livello specifico previsto in tabella F. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 50

Tempo di risposta ai reclami o richieste di informazioni Segnalazioni

Reclami e segnalazioni

Richieste informazioni Reclami

Fonte dati AEEGSI e sportello consumatore

Totale 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000

2013 1° trimestre

8.000 6.000 4.000 2.000 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Da marzo a marzo

2011

2012

2013

Anno solare

Fino al 2009 i dati sono riferiti al periodo da marzo a marzo di ogni anno Dal 2010 sono riferiti all’anno solare Dal 2013 i dati si riferiscono solo il primo trimestre 107

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 51

Messa a disposizione di dati tecnici La richiesta può riguardare tanto l’acquisizione di dati tecnici in possesso dell’impresa distributrice quanto la verifica di correttezza e/o completezza di dati tecnici già forniti dall’impresa distributrice al venditore. Qualora per fornire al venditore i dati tecnici richiesti il distributore debba accedere al gruppo di misura e lo stesso risulti inaccessibile, il distributore è tenuto a dimostrare di aver effettuato il tentativo di accesso e ad informare tempestivamente il venditore, il quale potrà richiedere un secondo tentativo, anche previa fissazione di un appuntamento con il cliente finale. Ai fini della verifica dello standard di qualità, la prima richiesta si considera annullata.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti

Art. 52

Il cliente finale deve assicurare la disponibilità, disponibilità propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il distributore medesimo. In caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico per mancata puntualità. Se l’impresa distributrice non rispetta un appuntamento per prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale a causa sua, la stessa contatta il cliente per concordare un nuovo appuntamento. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 53

Tempo di raccolta della misura Il tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione di un tentativo di raccolta g gas in relazione ad un p punto di riconsegna con della misura del g misuratore accessibile e la data di effettuazione del tentativo di raccolta successivo in relazione al medesimo punto, nel rispetto del periodo di intercorrenza massima e del periodo di intercorrenza minima.

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 55

Computo dei tempi - livelli specifici e generali Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l’effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente finale finale. Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per la verifica di ammissibilità della richiesta o della conferma della richiesta di verifica, presentata dal venditore per conto del cliente finale. Il tempo per l’esecuzione non comprende il tempo di posticipazione. Nel caso in cui per l’esecuzione delle prestazioni siano necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente finale e lo stesso debba richiedere atti e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel p preventivo,, il tempo p p per l’effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna degli atti. Nel caso in cui per l’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici o generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l’esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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55


Sez. III – Qualità commerciale

Art. 55

Computo dei tempi - livelli specifici e generali Nel caso in cui sia stato concordato un appuntamento ai fini dell’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale e tale appuntamento non venga rispettato a causa della mancata presenza del cliente documentata dal distributore, il computo del tempo per l’esecuzione di dette prestazioni decorre dal momento in cui il richiedente fissa un nuovo appuntamento con il distributore. È fatto divieto al distributore di addebitare direttamente o indirettamente costi al richiedente nei casi di mancata all’appuntamento presenza cliente all appuntamento concordato ai fini dell’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale.

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 56

Tabella E – Livelli specifici di qualità commerciale

Invariato Da 40 a 30gg

Eliminati i calibri Ridotti i Tempi Invariato Nuovo Nuovo e da G a S Nuovo e da G a S Invariato Nuovo Invariato Invariato La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 56

Livelli specifici e generali di qualità commerciale

Invariati

Art. 57 Da 85% a 90% Da 90% a 95%

Invariato 113

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 56 - 57

Livelli specifici e generali di qualità commerciale Verifica del gruppo di misura da generale a specifico Verifica del gruppo di misura 20 giorni lavorativi - critica Sostituzione del gruppo di misura da generale a specifico Sostituzione del gruppo di misura 5 giorni lavorativi Esecuzioni lavori semplici, attivazioni e disattivazioni – eliminati i calibri dei contatori e ‘ribassato’ i tempi al livello dei calibri minori della precedente regolazione Incrementato del 5% i livelli generali relativi a lavori complessi e risposte motivate a reclami scritti IMPORTANTE Verificare e aggiornare sistemi informativi, le procedure e la modulistica in base ai nuovi obblighi La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 58

Mancato rispetto dei livelli specifici e generali Cause di mancato rispetto a) Causa di forza Maggiore : atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi b) Causa di terzi: imputabili al cliente finale o a terzi, la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi c) Causa esercente: imputabili al distributore, intese come tutte le altre cause non indicate alle lettere a) e b) IMPORTANTE Le cause di mancato rispetto riportate alle lettere a) e b) devono essere DOCUMENTATE 115

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 59

Indennizzi automatici In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, l’indennizzo automatico è corrisposto al cliente finale, anche tramite il venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. utile Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza e sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (Tabella L); Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre: a) lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base b) un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base c) un tempo triplo dello standard è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Deroghe ed eccezioni agli indennizzi base di cui alla tabella L a) Indennizzo raccolta misure no distinzioni tipologia utenza b) Indennizzo messa a disposizione dati tecnici inferiore a tabella L senza distinzione tipologia di utenza c) Indennizzo rispetto fascia puntualità fisso per i tre calibri GdM La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 59

Indennizzi automatici - riepilogo Classe GdM ≤ G6

Classe GdM ≥ G10 e ≤ G25

Classe GdM ≥ G40

Indennizzo per prestazioni entro il doppio dello standard

, € 35,00

, € 70,00

, € 140,00

Indennizzo per prestazioni oltre il doppio ma entro il triplo dello standard

€ 70,00

€ 140,00

€ 280,00

Indennizzo per prestazioni oltre il triplo dello standard

€ 105,00

€ 210,00

€ 420,00

Indennizzo per mancato rispetto fascia di puntualità appuntamento (fisso)

€ 35,00

€ 70,00

€ 140,00

Allineare i sistemi informativi, fatturazione e raccolta dati Esempio - GdM ≥ G40, verifica eseguita il venerdi, ripristino del valore conforme della pressione il lunedì…… Standard specifico 1 g. solare, venerdì/lunedì = 3gg = 280 €uro …. Il martedi 420 €uro 117 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Sez. III – Qualità commerciale

Art. 59

Indennizzi automatici - riepilogo

IIndennizzo d i relativo l ti all mancato t rispetto dello standard in tema di misura

Indennizzo relativo al mancato rispetto dello standard in tema di dati tecnici

Erogato entro 30gg dal 1° mese succ.

Erogato entro 60gg dal 1° mese succ.

Erogato entro 90gg dal 1° mese succ.

€ 35,00

€ 52,50

€ 70,00

Prestazione entro il doppio dello standard

Prestazione oltre il doppio entro il triplo dello std

Prestazione oltre il triplo dello standard

€ 24,00

€ 48,00

€ 72,00

Allineare i sistemi informativi, fatturazione e raccolta dati La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 60

Indennizzi automatici - Casi di esclusione

N Nessun i d indennizzo: i  Se il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia imputabile a cause di Forza Maggiore e causa di terzi  Al cliente finale non in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all’esercente per l’effettuazione della prestazione richiesta  Nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualità se l’appuntamento posticipato sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione.  Il riconoscimento dell’indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti non è motivo di esclusione dal riconoscimento, ove dovuto, dell’indennizzo per mancato rispetto degli altri standard specifici di tempestività. 119

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 61

Indennizzi automatici - Come erogarli

 E Entro t 30 gg solari l i dalla d ll d t data di effettuazione o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard  Detrazione in bolletta fino ad esaurimento o Rimessa diretta  Oltre 6 mesi da data esecuzione  3 volte l’indennizzo dovuto e comunque erogato entro 7 mesi dalla data di esecuzione  Indicando “Indennizzo automatico per mancato specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia “La corresponsione dell’indennizzo automatico possibilità per il richiedente di richiedere nelle risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”

rispetto dei livelli elettrica e il gas” e non esclude la opportune sedi il

 Per superamento tempo di raccolta della misura va indicato “Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore.” La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 61

Indennizzi automatici - Come erogarli Mancato rispetto degli standard e rimborsi pagati Mancato rispetto dello standard

45.000

Indennizzi realmente pagati

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1997

1998

1999

2000

Carta dei servizi

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Regolazione della qualità commerciale Fonte dati AEEGSI

2004-2005-2007 rimborsi maggiori dei fuori standard Effetto fine anno??? Nel totale l’equilibrio c’è 279.000 fuori standard - 261.000 rimborsi pagati La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale Obbligo di registrazione di informazioni e dati

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 62

Obbligo di registrazione di informazioni e dati L’impresa distributrice ed il venditore predispongono strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti le prestazioni di qualità commerciale regolate dalla presente Sezione III. Per ogni prestazione di sua competenza l’impresa di distribuzione registra: a)) il codice distributrice di di rintracciabilità i t i bilità con cuii l’impresa l’i di t ib t i identifica id tifi la l richiesta… i hi t b) il codice con cui l’impresa distributrice individua la prestazione c) il codice identificativo del punto di riconsegna d) la tipologia di utenza e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma…… f) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento….. g) la data di esecuzione della prestazione o, per la richieste di cui agli articoli 46 e 48, la data di messa a disposizione al venditore del resoconto della verifica h) in relazione agli articoli 47 e 49, la data di messa a disposizione al venditore del resoconto della verifica e, rispettivamente, la data di sostituzione del gruppo di misura e p del valore conforme della p pressione di fornitura di ripristino i) il tempo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura nei casi diversi da quelli di cui al comma 49.2 j) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 58, eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta k) il motivo e la data dell’eventuale venir meno dell’obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione l) il codice dell’eventuale appuntamento con il cliente finale di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all’Articolo 54 123

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 62

Obbligo di registrazione di informazioni e dati Appuntamenti, compresi quelli posticipati a)

il codice di rintracciabilità con cui l’impresa distributrice identifica l’appuntamento

b)

il codice identificativo del punto di riconsegna (PDR)

c)

il codice di rintracciabilità con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche alla quale si riferisce l’appuntamento

d)

la data proposta dall’impresa distributrice per l’appuntamento

e)

la data, l’ora di inizio e l’ora di fine della fascia di puntualità ed il luogo dell’appuntamento

f)

la data e l’ora di effettiva presentazione dell’impresa distributrice all’appuntamento nel luogo concordato

g)

il rispetto o meno dell’appuntamento con il cliente finale

h)

l’eventuale assenza del cliente finale all’appuntamento durante la fascia di puntualità

i)

la causa dell’eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità

j)

la data e le cause dell’eventuale annullamento dell’appuntamento

k)

l’ammontare dell’eventuale indennizzo corrisposto

Strumenti e sistemi idonei di registrazione La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 62

Obbligo di registrazione di informazioni e dati Registrazione dati per la messa a disposizione di dati tecnici  il codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) e la tipologia di utenza a cui si riferisce la richiesta  la data di ricevimento della richiesta  la data di messa a disposizione al venditore dei dati tecnici richiesti  i dati tecnici comunicati  in caso di inacessibilità del gruppo di misura, la data di effettuazione dei tentativi di accesso  la data di corresponsione e l’ammontare dell’eventuale indennizzo corrisposto al venditore

Registrazione dati per la raccolta della misura accessibile  Per ogni tentativo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile, l’impresa distributrice, registra la data di corresponsione e l’ammontare dell’indennizzo corrisposto al venditore.

Registrazione, strumenti e sistemi idonei alla registrazione 125

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 62

Obbligo di registrazione di informazioni e dati Obblighi informativi ai clienti In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, qualità da parte di clienti finali, finali il distributore fornisce a tali clienti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Il distributore fornisce tali informazioni ai venditori in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del cliente finale e, successivamente, almeno una volta all’anno ed in occasione di ogni eventuale aggiornamento dei livelli specifici e/o dei livelli generali e/o degli indennizzi automatici. Informazioni chiare e complete La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale Obbligo di comunicazione all’AEEGSI e pubblicazione dei dati

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 64

Obbligo di comunicazione all’AEEGSI e pubblicazione dei dati Entro il 31 marzo di ogni anno il distributore con più di 5.000 tra clienti finali e produttori al 31 dicembre dell’anno precedente è tenuto a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati per regione Per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a livelli specifici e generali li distintamente: di ti t t  il numero totale delle richieste di prestazioni  il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali l’impresa distributrice non abbia rispettato il livello specifico di qualità o il tempo massimo previsto per ciascuna prestazione, suddividendo le richieste medesime in base alle cause  il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato. Per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione alla quale si applica la di i li degli disciplina d li appuntamenti: t ti  il numero totale di appuntamenti con il cliente finale  il numero totale di appuntamenti posticipati  il numero totale di appuntamenti con il cliente finale per i quali il distributore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata, suddividendo gli appuntamenti in base alle cause  il numero totale di appuntamenti posticipati per i quali l’impresa distributrice non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il richiedente suddividendo gli appuntamenti in base alle cause. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. III – Qualità commerciale

Art. 64

Obbligo di comunicazione all’AEEGSI e pubblicazione dei dati Per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a verifica o sostituzione del gruppo di misura o verifica o ripristino di pressione, distintamente:  il numero totale di conferme delle richieste di verifica e il numero totale di sostituzioni o ripristini  l tempo t medio di effettivo ff tti d ll prestazioni delle t i i calcolato l l t sulla ll base b d i tempi dei t i effettivi ff tti i di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il tempo massimo previsto per ciascuna prestazione, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato  il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della pressione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa metrologica vigente per le prime e della normativa tecnica vigente per le seconde  il tempo medio effettivo di ripristino del valore conforme In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell’anno precedente a quello di comunicazione all’Autorità, l’impresa distributrice comunica, per ogni tipologia di utenza, per ogni livello specifico di qualità e per regione: a) il numero totale degli indennizzi corrisposti, al netto di quelli relativi al tentativo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile b) l’ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti, al netto di quelli relativi al tentativo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile

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Sez. IV – Verifica dei dati di qualità Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 67

Ambito di applicazione  Viene definita la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità comunicati dalle imprese distributrici all’Autorità in attuazione di quanto previsto dalla presente RQDG  Si applica alle imprese distributrici tenute all’attuazione della presente RQDG.  L’Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo rispetto a quelli definiti dalla presente Sezione IV, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dalle imprese distributrici i ai fini del rispetto delle disposizioni della presente RQDG.  E’ E fatta salva la facoltà dell dell’Autorità Autorità di avviare un procedimento nei confronti delle imprese distributrici per l’irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall’Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dalla presente RQDG sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma, dei controlli effettuati con la metodologia definita dalla presente Sezione IV o degli ulteriori controlli di cui all’Articolo 77, comma 77.5. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Sintesi e altri controlli……    

Controlli relativi ad eventi di sicurezza Controlli relativi ai recuperi di sicurezza Controlli relativi alla qualità commerciale Controlli tecnici relativi alla qualità del gas

Con o senza preavviso?

Le ispezioni senza preavviso sono sempre consentite, a fronte della presentazione del provvedimento della Direzione che ha pianificato la verifica (articolo 8 del DPR 244/2001). Le verifiche tecniche di particolare rilevanza ai fini della sicurezza del servizio vengono effettuate senza preavviso. Di norma, il preavviso viene effettuato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Modalità di effettuazione dei controlli Il controllo dei dati di qualità riguarda gli eventi di sicurezza e/o le prestazioni di qualità commerciale del servizio gas.  Gli eventi di sicurezza del servizio gas, oggetto di un controllo dei dati di qualità, sono:  le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all’Articolo 10  le dispersioni localizzate  le misure effettuate del potenziale di protezione catodica per impianti di distribuzione con parti di rete in acciaio  le misure effettuate del grado di odorizzazione del gas.  Le prestazioni di qualità commerciale del servizio gas, oggetto di un controllo dei dati di qualità, sono tutte le prestazioni di qualità commerciale del servizio gas che richiedono o meno un appuntamento con il cliente finale compreso il tempo di raccolta della misura di cui all’Articolo 53. 133

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art.68

Modalità di effettuazione dei controlli L’Autorità comunica all’impresa distributrice, tramite lettera inviata dai propri uffici via fax o telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni i i lavorativi; l ti i nella comunicazione vengono indicati:  gli eventi di sicurezza e/o le prestazioni di qualità commerciale oggetto del controllo;  l’anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità;  per quali impianti di distribuzione e/o per quali province viene effettuato il controllo dei dati di qualità. qualità  L’impresa distributrice, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al comma precedente, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all’Autorità via fax o telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l’effettuazione del controllo dei dati di qualità. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Modalità di effettuazione dei controlli

Monitorare il fax

Fornire le informazioni sulla sede e disponibilità dei dati in modo tempestivo ( (max entro il giorno i successivo) i )

Predisporre strumenti e dati per la verifica La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Criteri di scelta del soggetto da sottoporre a controllo  A seguito della rilevazione di anomalie o incoerenze nei dati comunicati periodicamente dalle imprese all’AEEGSI come ad esempio quelli relativi alla delibera 574/2013/R/Gas  A seguito di particolarità e criticità rilevate in occasione di precedenti controlli come ad esempio mancata collaborazione del centralino nel corso dei controlli tecnici della qualità del gas  Segnalazioni o reclami di particolare gravità da parte di clienti finali e/o utenti della distribuzione o altri operatori.  Possono essere ispezionati soggetti già sottoposti a verifiche per verificare i comportamenti adottati conseguenti a provvedimenti già emanati come ad esempio ordini di cessazione, intimazioni ad adempiere, sanzioni  In relazione agli incentivi per recuperi di sicurezza sugli impianti

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Dati statistici dell’attività ispettiva Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2007 – 2012 Numero di verifiche svolte con sopralluogo

Fonte dati AEEGSI

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Dati statistici dell’attività ispettiva Dettaglio delle attività ispettive svolte nel periodo 2007/2012

CT = chiamate telefoniche

Fonte dati AEEGSI

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Controlli - recuperi di sicurezza e pronto intervento http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/234-13.htm (recuperi sicurezza) http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/059-13.htm (Pronto intervento)

Come si svolgono  Procedura allegata alla delibera  Preavviso di almeno 3 giorni lavorativi  Indicazioni relative al perimetro della verifica:  (impianto, componente, anno, data visita)  recuperi sicurezza  (impianto, data visita)  pronto intervento  Check list anticipata / su richiesta  Compilazione check list elementi documentali ed informativi con verifica  Acquisizione q corrispondenza  Ascolto registrazioni vocali delle telefonate al numero dedicato al servizio di Pronto Intervento  Verifica ottemperanza obblighi di servizio art. 12 (inclusa cartografia)  Verifica accadimento eventuali incidenti da gas  Verbalizzazione delle operazioni con eventuali rilievi La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Dati statistici dell’attività ispettiva Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di Pronto Intervento-Aprile/Ottobre 2012

Fonte dati AEEGSI

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Controlli - recuperi di sicurezza e pronto intervento Procedura di controllo relativa ai recuperi di sicurezza Il controlli nella: t lli consistono i t ll  verifica dei requisiti generali tra cui anche art.12 (obblighi di servizio) dei requisiti specifici e degli eventuali incidenti da gas  verifica dei dati relativi alla componente odorizzazione e/o verifica dei dati relativi alla componente dispersioni. Successivamente al controllo:  Calcolo dell’indice di congruità ‘’IC’’ (percentuale di elementi non congrui sul campione della componente)  Eventuale ricalcolo di incentivi/penalità

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Controlli - recuperi di sicurezza e pronto intervento Come si svolge l’attività di controllo relativa al Pronto Intervento  Esecuzione di almeno tre chiamate telefoniche al centralino di P t Intervento Pronto I t t dell’impresa d ll’i di distribuzione di t ib i d sottoporre da tt all controllo  Esecuzione delle verifiche ispettive con sopralluogo c/o le imprese distributrici da sottoporre a controllo – L’esito delle chiamate telefoniche può costituire elemento preferenziale nella scelta dell’impresa da sottoporre a ispezione

I controlli telefonici sono finalizzati a verificare le modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento messo a disposizione dall’impresa di distribuzione La verifica ispettiva è finalizzata a verificare il rispetto degli obblighi di servizio relativi al servizio di pronto intervento gas previsti dalla delibera 574/2013/R/GAS La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 68

Ispezione - recuperi di sicurezza e pronto intervento Il controlli consistono nella:  verifica dei requisiti ‘’a priori’’ (requisiti minimi richiesti: nomine dei responsabili, rispetto degli obblighi di comunicazione, risorse e strumenti, procedure scritte ecc.)  estrazione a campione dall’elenco di tutte le registrazioni vocali delle chiamate ricevute dal recapito telefonico dedicato al pronto intervento del servizio di distribuzione gas  Per il campione estratto si verifica: o La corrispondenza e la congruità delle informazioni tra l’elenco delle chiamate tabella M e i dati comunicati o Il centralino di pronto intervento o La corretta gestione delle comunicazioni

 Acquisizione degli elementi documentali relativi al pronto Intervento Particolare attenzione a:  .. disporre di adeguate risorse umane, tecnologiche e materiali di cui all’art.14 della RQDG  .. perfetta corrispondenza tra registrazione vocale e documentazione archiviata e registrata  … nomina del responsabile del servizio di Pronto Intervento La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Controlli tecnici  La procedura è allegata alla delibera 324/2013/E/GAS  Verbalizzazione delle attività di controllo ed evidenza dei rilievi 324/2013/E/GAS in vigore fino al 30 settembre 2014

La procedura allegata alla delibera relativa ai controlli tecnici prevede le chiamate al centralino di Pronto Intervento, quale riferimento per il distributore, ma non sono e non devono essere classificate come segnalazioni di Pronto Intervento La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Dati statistici dell’attività ispettiva

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di Qualità del gas – Gennaio/Dicembre 2012

Fonte dati AEEGSI

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Controlli e verifiche - Qualità commerciale  Procedura definita in delibera  Preavviso via fax con almeno tre giorni lavorativi di anticipo I di i d l perimetro i t della d ll verifica ifi  Indicazione del  Data Ispezione  Luogo dell’ispezione  Inizio dell’ispezione  Prestazioni soggette ad ispezione  Tabella delle prestazioni  Compilazione della tabella riscontro e check list  Acquisizione di elementi documentali ed informativi pertinenti  Verifica di corrispondenza degli elementi documentali

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 69

Validazione dei dati Tabella S - elementi di validazione

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 70

Criteri di conformità dei dati validi Ogni evento di sicurezza o prestazione di qualità commerciale classificato/a come valido/a secondo quanto disposto alla tabella S di cui all’art. 69 viene sottoposto a verifica di conformità mediante uno o più dei seguenti criteri:  corrispondenza  completezza (risposte ai reclami, preventivi …)  correttezza dell’indennizzo (applicato ed erogato)  documentabilità delle cause  esattezza del tempo L’evento di sicurezza o la prestazione di qualità commerciale che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificato/a come non conforme.

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 77

Esito controlli e penalità Ciascun processo o evento esaminato può essere ‘’ classificato’’  NV: non valido

– non ha superato le verifiche di cui alla tabella S g mancanti o non validi)) art. 69 ((documenti di registrazione

 NC: non conforme

non ha superato le verifiche di conformità di cui all’art.70 (anche una sola inesattezza nel flusso complessivo di registrazioni cartacee e/o elettroniche)

 C: conforme In ogni caso l’evento viene classificato non conforme qualora: presenti correzioni manuali dei dati riportati p su documenti con  siano p modalità di correzione che non consentano di leggere il dato corretto e/o che non riportino l’indicazione della data e di chi ha effettuato la correzione  i documenti di riscontro per un evento fossero più d’uno e riportassero uno stesso dato che non fosse identico su tutti i documenti  si riscontri la mancata compilazione di un campo dell’elenco richiesto e relativo all’evento esaminato 149

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Sez. IV – Verifica dati di qualità

Art. 77

Esito controlli e penalità Ciascun processo o evento esaminato può essere ‘’ classificato’’  NV: non valido - penalità unitaria € 1.000  NC: non conforme penalità unitaria € 400 Partendo dal numero di NV sul campione si stima statisticamente il numero di NV complessive ‘’presunte’’, Allo stesso modo si stima il numero complessivo di NC ‘’presunte’’  L’ammontare complessivo delle penalità si calcola moltiplicando le penalità unitarie per il numero di NV ed NC complessive “presunte” (salvo franchigia)  Se penalità calcolata viene accettata: pagamento del 25% della penalità entro 15gg  Se penalità non viene accettata: ulteriore controllo da parte dell’AEEGSI eventualmente esteso alla totalità dei processi/eventi

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Conseguenze all’esito negativo della verifica

Perdita P di degli d li iincentivi i i relativi l i i aii recuperii di sicurezza i Pagamento delle penalità relative alla qualità commerciale

Apert ra di un’istruttoria Apertura n’istr ttoria

Eventuali sanzioni

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Cosa fare quotidianamente ……..

Monitoraggio costante e continuo dei processi e delle d ll attività tti ità

Verifiche interne periodiche ad intervalli regolari Adeguamento delle procedure in caso di anomalie o criticità derivanti dal monitoraggio o verifiche interne

Allenamento alle verifiche…simulazioni …. audit

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Sez. IV – Verifica dati di qualità Cosa fare durante le verifiche

Disponibilità e spirito collaborativo Predisporre e rendere disponibili documentazione in modo ordinato

dati

e

Compilare con cura e attenzione la check list Valutare eventuali ulteriori possibilità, come produrre documentazione ulteriori in tempi successivi, Approfondire i casi dubbi…….

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Sez. IV – Verifica dati di qualità ….. e dopo le verifiche

Ri i ti Ripristinare eventuali t li non conformità f ità evidenti id ti

Correggere eventuali comportamenti non conformi

Integrare/correggere le procedure non conformi Valutare eventuali ulteriori aspetti critici non definiti nella check list

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Sez. V – Misura del gas naturale Performance del servizio di misura

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Sez. V – Misura del gas naturale

Art. 79

Monitoraggio e valutazione delle performance Ambito di applicazione Il presente titolo si applica a tutte le imprese di distribuzione del gas nat rale con riferimento ad ogni punto naturale p nto di riconsegna attivo atti o per l’intero anno di riferimento.

Art. 80

Informazioni oggetto di valutazione della performance del servizio di misura Si utilizzano le informazioni e dati di cui ai seguenti provvedimenti: Art. 53 - raccolta della misura (RQDG) Art. 59 – Indennizzi relativi alla raccolta misure (RQDG) Art. 62 – registrazione dei dati di misura (RQDG) Art. 64 – verificabilità dei dati di misura (RQDG) Art. 14 – Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure (TIVG) Art. 15 – Messa adisposizione dei dati di misura (TIVG) Appendice 1 del TIVG – specifiche del flusso di misura Art. 14 – accesso per sostituzione nella fornitura(De.138/04) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. V – Misura del gas naturale

Art. 81

Obblighi di comunicazione all’Autorità Entro il 30 giugno 2014 in riferimento agli anni 2012 e 2013 distintamente Entro il 30 giugno 2015 in riferimento all’anno 2014 Entro il 30 giugno 2016 in riferimento all’anno 2015 ll’impresa impresa distributrice è tenuta a comunicare all Autorità: all’Autorità: Per ogni fascia di consumo, distintamente per misuratori in servizio e non in servizio ai sensi della del. 155/08  N°PDR con misuratore accessibile – parz. accessibile - non accessibile  N°PDR che per i quali è stata modificata l’accessibilità  N°PDR per i quali non c’è stata una misura nei due anni precedenti  N° tentativi di raccolta andati a buon fine su misuratore accessibile  N° tentativi di raccolta andati a buon fine su misuratore non accessibile  N° tentativi di raccolta non andati a buon fine………  N° totale degli indennizzi corrisposti e ammontare degli stessi

Verificare la disponibilità dei dati con il dettaglio richiesto

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Sez. V – Misura del gas naturale

Art. 81

Obblighi di comunicazione all’Autorità Segue….. Per ogni mese solare  Messa a disposizione dei dati di misura ai venditori  Entro il tempo massimo  Oltre il tempo massimo…… Switching  N° Switch, non andati a buon fine  N° Switch andati a buon fine con lettura effettiva  N° Switch andati a buon fine con lettura stimata

Per effetto della finestra -5+1 le letture di switch sono quasi tutte stimate…!!!

Verificare la disponibilità dei dati con il dettaglio richiesto La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Sez. V – Misura del gas naturale

Art. 82

Pubblicazione comparativa

L’Autorità

effettua

la

pubblicazione

comparativa dei dati di cui al presente titolo relativi ad anni compresi tra il 2012 d il 2015. 2015 ed

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Sez. VI – Disposizioni transitorie

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Sez. VI – Disposizioni transitorie

Art. 83

Per le imprese distributrici di gas naturale la disposizione di cui al comma 12.1, lettera e) pubblicazione sul sito internet con visibilità per almeno 24 mesi del piano mensile di ispezione p della rete….. entra in vigore il 1° gennaio 2015 I seguenti articoli: Art. 39 – Preventivo rapido Art. 49 – tempo di ripristino del valore conforme della pressione Art. 50 – Tempo di risposta motivata a reclami o richieste di informazioni Art. 43 comma 2 - tempo di attivazione fornitura, richiesta posticipata Art. 44 comma 2 – tempo di disattivazione forn., richiesta posticipata entrano in vigore il 1° 1 gennaio 2015 In materia di tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui alla delibera ARG/gas 120/08. Il comma 55.3 – tempo di attivazione – tempo per l’ottenimento di documentazione ulteriore si applica sino al 30 giugno 2014 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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ARG/gas 120/08 cosa rimane in vigore

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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ARG/gas 120/08 cosa rimane in vigore La delibera ARG/gas 120/08, prorogata al 31 dicembre 2013 dalla deliberazione 436/2012/R/gas, rimane in vigore per:  Quanto necessario all’attuazione della RQDG 2014-2019  Il calcolo delle percentuali di ispezione della rete per gli anni precedenti al 2014 per soddisfare il requisito del 100% in 3 o 4 anni mobili a seconda del tipo di rete e/o di gas previsto dalla attuale 574/2014/R/gas  La definizione delle partite di competenza degli anni 2012 e 2013 relative alla regolazione premi-penalità delle componenti odorizzazione e dispersione  La gestione delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazioni, fino al 31/12/2014  Gli obblighi riferimento

relativi

all’invio

delle

informazioni

dell’anno

di

Per la sua abrogazione è previsto un successivo provvedimento dell’Autorità. La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti  Deliberazione 574/2013/R/gas ‘‘Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 2014 2019 (RQDG 2014-2019) 2014 2019)’’ modificata dalla delibera 64/2014/R/gas  Deliberazione 572/2013/R/gas ‘‘Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura’’  Deliberazione 40/2014/R/gas ‘‘Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas’’  Deliberazione 631/2013/R/gas ‘‘Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas’’ La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti Deliberazione 572/2013/R/gas - punti principali Ambito di applicazione Il provvedimento si applica ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione in occasione di: a) verifiche del GdM che conducano all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente b) verifiche del GdM nell’ambito delle quali si individuano guasti del GdM che non consentano l’individuazione dell’errore di misura c) guasti del GdM individuati dall’impresa distributrice nello svolgimento delle proprie attività, che non consentano ll’individuazione individuazione dell dell’errore errore di misura Quanto sopra si applica a verifiche del GdM: a) richieste dal cliente finale b) richieste dal venditore, anche a seguito di richiesta del cliente finale c) effettuate autonomamente dall’impresa distributrice La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti Deliberazione 40/2014/R/gas – punti principali Disposizioni relative a tutte le tipologie di accertamento p di applicazione pp g  Il campo è stato reso coerente con le categorie di uso del gas identificate dal TISG (Testo Integrato Settlement Gas – All. A alla deliberazione 229/2012/R/gas)  A decorrere dal 1 gennaio 2015 gli accertamenti sono estesi anche agli impianti di utenza a gas dei clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto  Il personale tecnico non dipendente dell’impresa distributrice per poter svolgere l’attività di accertatore deve avere specifiche competenze t i materia in t i di impianti i i ti di utenza t a gas e deve d essere iscritto all’Ordine o Collegio professionale (sostituisce l’iscrizione agli elenchi delle Camere di commercio)  Sono stati modificati i valori di portata termica complessiva delle tre tipologie di impianti di utenza (≤ 35 kW; > 35 kW e ≤ 350 kW; > 350 kW) La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti Deliberazione 631/2013/R/gas – punti principali  Rimossa la differenziazione in funzione della classe del GdM Presa a riferimento la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (ancora non recepita) che ha stabilito che la funzione di messa a disposizione del cliente finale dei dati di consumo:  non deve essere effettuata in tempo reale  può essere effettuata sia tramite internet sia tramite interfaccia dello smart meter  Riferimento generico a internet (secondo le più comuni e diffuse tecnologie) o interfaccia del gruppo di misura  Sono fatti salvi i costi approvati dall’Autorità nei casi di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l’uscita emettitore di impulsi

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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Delibere recenti e aggiornamenti Deliberazione 631/2013/R/gas – punti principali  Rimossa la percentuale di messa in servizio del 5% al 31 dicembre 2013 per i GdM di classe G10  Per il GdM di classe G4 G6: G4-G6:  Per le imprese con più di 200.000 clienti finali, obbligo di: i. 3% installato entro il 31 dicembre 2014 ii. 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015 iii. 10% installato entro il 31 dicembre 2015 iv. 60% in servizio entro il 31 dicembre 2018  Per le imprese con più di 100.000 clienti finali, obbligo di: i. 3% installato entro il 31 dicembre 2015  Facoltà di installare GdM G4-G6 G4 G6 non a requisiti sino al 31 dicembre 2014. Poi i GdM G4-G6 dovranno essere a requisiti sia per sostituzioni che per realizzazione di nuovi pdr  Ai fini del rispetto degli obblighi sono conteggiate sia le sostituzioni dei GdM a requisiti che le installazioni di GdM a requisiti su nuovi pdr 169

La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

Deliberazione AEEG 631/2103/R/gas Calibro

Imprese

Stato

29/02/12

31/12/13

31/12/14

> G40

Tutte

Installati e in servizio

100%

= G40

Tutte

= G25 = G16

Installati e in servizio

95%

100%

Tutte

Installati e in servizio

25%

60%

100%

= G10

Tutte

Installati e in servizio

15%

30%

≤ G6

> 200,000

Installati

3%

≤ G6

100,000<PDR< 200,000

31/12/15

31/12/16

31/12/17

31/12/18

10%

60%

In servizio

3%

60%

Installati

3%

Possibilità di installare misuratori G4-G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui alla del. 631/R/GAS fino al 31/12/2014

La delibera 631/2013/R/GAS ABROGA la delibera 155/08 La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

170

85


Grazie per la Vostra preziosa‌.e paziente attenzione La nuova RQDG - Delibera 574/2013/R/GAS

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