DOSSIER PARI OPPORTUNITA’ Festa dei Popoli 18 giugno 2011
Conselve
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Definizione pari opportunità: La normativa europea definisce il principio di pari opportunità come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi ind ividuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale. La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta la Comunità europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
Le pari opportunità in Italia: La moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione agli artt. 3, 37, 51 e 117. I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea, sono stati recepiti in Italia con il D.Lgs. 215/2003, il D.Lgs. 216/2003 e la L. 76/2006.[1][2] Il Decreto legislativo 11/04/2006 n° 198 (G.U. 31/05/2006) è conosciuto come "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"[3]. Questo provvedimento pone le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e stabilisce: il divieto di discriminazione tra uomo e donna; istituzione, funzioni, durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna; costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; istituzione, compiti e funzioni del Collegio per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminanti; attività del Comitato per l'imprenditoria femminile. Il Decreto individua le varie forme di discriminazione e pone il divieto a qualsiasi tipo di discriminazione: 1. nell'accesso al lavoro; 2. nella retribuzione; 3. nelle prestazioni lavorative e nella carriera; 4. nell'accesso alle prestazioni previdenziali; 5. nell'accesso agli impieghi pubblici; 6. nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali 7. nell'arruolamento nelle forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza; 8. nelle carriere militari. 2
Individua inoltre alcune forme di finanziamento specifiche. Il Decreto Legislativo n° 5 del 25/10/2010 (G.U. n° 29 del 5/02/2010) modifica il D.lgs. 198/06 "Codice delle pari opportunità" e rafforza il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini e prevede sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi. La legge 183 del 4 novembre 2010[4] “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” interviene sulla disciplina delle pari opportunità e dell'impiego femminile. In materia di impiego femminile, la legge delega il Governo: a prevedere incentivi e sgravi contributivi che consentano alle donne orari flessibili, “legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare”, per favorire l'aumento dell'occupazione in rosa; a rivedere la normativa vigente del congedo parentale, con l'aumento della loro massima estensione temporale e l'incremento degli indennizzi economici ad essi collegati, al fine di incentivare le donne a utilizzare di più questa agevolazione; a rafforzare i servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, allo scopo di rendere reale la libertà di scelta nel campo del lavoro da parte delle donne. La legge prevede anche che i Fondi comunitari – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Programma Operativo Nazionale (PON) – vengano impiegati prima di tutto per incrementare l'occupazione femminile facendo in modo di supportare sia le attività formative che quelle di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro. In particolare si insiste sulla necessità di rafforzare le garanzie che consentano l'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione: la stessa legge ipotizza la realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati che siano in grado di far emergere e di misurare la discriminazione di genere, anche di tipo retributivo. La legge richiede poi che si definiscano chiaramente i doveri dei datori di lavoro in tema di attenzione al genere ed esprime esplicitamente l'opportunità di potenziare e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. L'articolo 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere a chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” è interamente dedicato alle pari opportunità e al benessere di chi lavora nella Pubblica Amministrazione. Stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione si doti obbligatoriamente di un "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizz azione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing.
Istituzione dipartimento pari opportunità in Italia: L'istituzione del Dipartimento per le Pari Opportunità Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 12 luglio 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono fissate le funzioni del Ministro. 3
Il Dipartimento per le Pari Opportunità viene istituito con il CSI D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997 (PDF), modificato con i D.P.C.M. del 30 novembre 2000 (PDF) e D.P.C.M. del 30 settembre 2004 (PDF).
Le Competenze: Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: 1. l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità; 2. l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; 3. l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità; 4. la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; 5. l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità; 6. la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 7. l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità; 8. la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE; 9. l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti; 10. l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; 11. l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso banche dati, nonché la promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art.2, comma 1, del D.p.c.m. 14 febbraio 2002; 12. lo svolgimento delle funzioni di cui art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215 e all'art. del D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n.39. 4
(scritto da Alessandro Barbicato classe 2ma)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Articolo 21 Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Le pari opportunità ed i progetti per l’uguaglianza L'uguaglianza fra donne e uomini, in quanto pilastro delle società democratiche, è elemento portante della strategia comunitaria per la crescita e l'occupazione, fondamentale perché l'Unione europea raggiunga uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità ed una progressiva riduzione delle disparità esistenti trai cittadini e le Regioni dell’Unione europea. L'importanza del principio di uguaglianza di genere è tangibile nel Programma Operativo FSE per il periodo 2007-2013 a partire da due diversi approcci: • integrazione trasversale delle pari opportunità che ha richiesto di incorporare la dimensione di genere in tutte le priorità dell'FSE tanto nella fase di programmazione, quanto in quella di attuazione degli interventi; • attuazione di azioni specifiche volte a promuovere l’accesso e la permanenza delle donne a tutti i livelli del mercato del lavoro, colmare il divario retributivo, contrastano il perdurare degli stereotipi di genere, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre ad interventi rivolti a determinate categorie, quali le donne immigrate, madri con figli a carico, imprenditrici, etc. 5
scritto da Edoardo De Rossi (classe 2ma)
I diritti civili sono stati i primi ad essere conquistati. La prima battaglia è stata quella per il voto. In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel 1945:le donne hanno anche ottenuto il diritto all’elettorato attivo e passivo.Fin dall’inizio le donne hanno sorpassato gli uomini in molti ambiti lavorati e scolastici. Purtroppo la donna continuano ad essere svantaggiate in carriera e retribuzione. Le donne sono ancora escluse dalle leve del potere e hanno un ruolo spesso marginale nell'assetto politico, sociale ed economico del Paese. Dai dati raccolti dall'Istat, in una ricerca del 1997, risulta che più della metà delle donne con famiglia e figli e che lavorano - cioè la "punta di diamante" del mondo femminile che potrebbe esprimere un potere di cambiamento - sono impegnate nella loro duplice attività per almeno 60 ore la settimana (ma un terzo di loro per 70 ore). Gli uomini con lo stesso carico schiacciante sono appena il 15%. Le funzioni di garanzia della parità di trattamento tra uomini e donne, affidate al ministero per le Pari Opportunità (senza portafoglio) istituito nel 1996, sono attribuite dal 1999 a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: quello delle Pari opportunità.
LE DONNE protestano ANCORA per la violazione sui diritti delle donne.
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In alcuni paesi le donne vengono ritenute una categoria inferiore.
Le Donne e gli Uomini DEVONO avere gli stessi diritti
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Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune. Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione. Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata. Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare. Articolo VI La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole. Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge. Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata. Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione. Scritto da Jasmine Insirovic (classe 2ma)
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I diritti civili sono stati i primi ad essere conquistati. La prima battaglia è stata quella per il voto. In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel 1945: un decreto ha esteso il diritto di voto in vista delle elezioni amministrative. Il diritto all'elettorato passivo è stato ottenuto solo un anno dopo, in occasione del referendum per la repubblica. Le origine moderne del movimento vanno ricercate nella Francia del XVIII secolo. Dei Paesi attualmente indipendenti, la Nuova Zelanda fu la prima a riconoscere alle donne il diritto di voto. Tuttavia, quando ciò avvenne, nel 1893, la Nuova Zelanda non era una "Nazione", nel senso che non era uno stato indipendente, ma una colonia per lo più autogovernati . Luoghi con uno status simile che concessero alle donne il voto comprendono il Territorio del Wyoming. Altri possibili candidati alla carica di primo "stato" a riconoscere il suffragio femminile comprendono la Repubblica Corsa, l'Isola di Man (1881), le Isole Pitcairn, Franceville e Tavolara, ma alcuni di questi stati hanno avuto una breve esistenza e altri non sono mai stati chiaramente indipendenti. Una candidata a prima nazione indipendente a concedere il diritto di voto fu la Svezia, dove ad alcune donne fu concesso il diritto di voto durante l'età della libertà (1718-1771), anche se questo diritto fu lungi dall'essere concesso a tutte le donne. Come stabilito dall'articolo 21 “Chiunque ha il diritto di prendere parte al governo del proprio paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti. La volontà del popolo dovrà costituire la base dell'autorità di governo; questa sarà espressa mediante elezioni periodiche e genuine che si svolgeranno a suffragio universale e paritario e che saranno tenute mediante voto segreto o mediante procedure libere di voto equivalenti.” Le donne si sono accorte di essere anche loro importanti e da allora vollero i stessi diritti degli uomini, stessa cosa accade pure per i neri che vollero avere gli stessi diritti dei bianchi.
Il termine suffragio femminile indica un movimento di riforma economico e politico avente come obiettivo quello di estendere il suffragio — cioè il diritto di voto — alle donne. Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i referendum.
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Il tema dei diritti delle donne nell’Islam è al centro di accesi dibattiti e di giudizi estremamente contrastanti. Da un lato, molti osservatori sostengono che non è facile parlare di "diritti" delle donne islamiche dal momento che la maggior parte di esse sono private delle più elementari norme civili : "Dalla minore libertà di spostamento alla minore libertà d'espressione, di parola, di saluto; minore possibilità di avanzare negli studi o nella carriera e di rivestire cariche o ruoli di responsabilità in ambito civile o religioso; quasi nessuna possibilità di partecipare alla vita politica o di venire eletta; scarsa possibilità di decidere il proprio destino o quello dei propri figli; sottomissione all'uomo, da cui può venire ripudiata (e non viceversa); convivenza con altre mogli scelte dall'uomo; obbligo, in molti paesi, di coprire il proprio corpo e spesso anche il viso; imposizione, in molti paesi, dell' infibulazione e dell'escissione; frequenti gravidanze non scelte liberamente, ma imposte dal marito. La condizione della donna nell'Islam varia molto da nazione a nazione. In quegli Stati ove le leggi del Corano sono applicate più rigidamente, le donne vivono in minori condizioni di libertà rispetto all'uomo, e spesso sono poste su un gradino inferiore. Esse però non sempre avvertono come ingiustizia la diversità della loro condizione, ricevuta come abitudine culturale. Ma anche se l'avvertissero come ingiustizia, non sempre sono in grado con le proprie forze di modificare la propria situazione". Dall’altro, la cultura islamica sostiene che le donne accedono a specifici diritti sociali: "La donna, come l'uomo, è un entità indipendente e quindi un soggetto umano pienamente responsabile delle sue scelte e delle sue azioni. Inoltre i doveri previsti dalla Shari'a, la legge islamica, sono gli stessi tra gli uomini e le donne. Inoltre la donna costituisce persona giuridica a sé, a prescindere dal marito, dal padre o da qualsiasi parente maschio tanto è vero che può scegliere di diventare musulmana a prescindere dalla fede dei suoi parenti più prossimi Ma ha anche la possibilità di scegliere autonomamente se accettare un matrimonio o meno, e se non vi è l'assenso della donna il matrimonio non può essere considerato valido. La donna ha diritto ad una sua propria proprietà privata, che non è tenuta a condividere con nessuno. La dote che l'uomo versa a la donna viene a far parte proprio di questa sua proprietà va investita nei suoi bisogni personali e non va investita nelle esigenze della famiglia, che devono essere sostenute dall'uomo, ma alle quali la donna può decidere spontaneamente, e in accordo con il marito, di parteciparvi anche con una sua attività lavorativa fuori dalle mura domestiche".
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La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. DIGNITA UMANA Articolo 1) La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2) Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato Articolo 3) Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: . il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, . il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, . il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, . il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Articolo 4) Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5) Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. Scritto da Kuka Amadeo (classe 2ma)
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I PENSIERI DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI ....le donne vanno rispettate e non considerate inferiori…. …hanno gli stessi diritti!!! Gli obiettivi dell’unione europea hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne, quindi di lottare contro ogni discriminazione…
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…dopo tutti questi anni, ormai, l’uomo e la donna dovrebbero avere gli stessi diritti… Quando l’attenzione si trasforma in ossessione per la persona, dopo diventa paura, una prigione soffocante, invade la vita …. Questo è stalking!
..Le donne non riescono a fare certi lavori che fanno tanti uomini e hanno una sopportazione allo stress lavorativo molto minore dell’uomo …… 13
SI STIMA CHE IN EUROPA IL 20 25% DELLE DONNE SIA STATO OGGETTO DI
VIOLENZE FISICHE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA! …..spesso sono viste come deboli……..
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….migliaia di anni fa la donna rimaneva nel villaggio a teneri i piccoli e a badare alla casa, a raccogliere i frutti e coltivare. L’uomo invece andava a cacciare e portava a casa il cibo … quindi veniva considerato superiore…..
…si dovrebbero vergognare tutte le persone che fanno
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violenza sulle donne sia fisiche che morali.…
…la donna non è per niente inferiore all’uomo…… In Italia ci devono essere più donne a rappresentare il nostro paese …..nel calcio gli uomini sono più famosi e si fanno vedere il tv, invece le donne non le fanno mai vedere….. ……mi dispiace che le donne si vendono!!! …i diritti e i doveri delle donne sono molto diversi…. Classe 2vendite: •
Bollettin Chiara • Brigo Anna 16
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Disarò Brunello Marianna • Haitomic Pianini • Idolazzi Jennifer • Jaja Qendresa • Lemlihi Sara • Longhin Debora • Mallouk Ihsane • Masiero Michela • Musat Delvora • Nicolaci Elisabetta • Palazzo Cristina • Pennini Elsa • Capello Rizzo Giulia • Rocca Desirè • Trovò Alice • Buson Felicita
Classe 2meccanici:
• Bagattella Dario • Callegaro Fabio • Chiotto Andrea • De Rossi Edoardo • Donato Daniele • Drago Alberto • Farid Mohammed • Fortin Riccardo • Insirovic Jasmin • Magagna Claudio • Musat Andrei • Ramazani Emilin • Ramazani Klajdi • Scartabello Andrea • Vaca Gamboa Emmanuel • Vaca Gamba Diego • Wu Chang Xiong • Caramella Alessandro • Kuka Amadeo 17
• Manfrin Amos • Vettorato Matteo • Bizzarro Luca
SE UN UOMO VA CON MOLTE RAGAZZE VIENE APPREZZATO SE INVECE LO FA UNA RAGAZZA DIVENTA VITTIMA DEL PREGIUDIZIO!!! 18
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