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IMMATRICOLAZIONE AUTO

TARGA PROVA, SÌ PER AUTO GIÀ IMMATRICOLATE

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di Antonio Cantarutti

→ Con il Decreto legge Infrastrutture e Trasporti, approvato il 2 settembre dal Consiglio dei ministri, il Governo autorizza l’uso della targa prova da parte delle imprese di autoriparazione con riferimento ai veicoli provvisti di carta di circolazione. La targa di prova viene rilasciata in determinate situazioni e circostanze, ad esempio quando quando si devono effettuare delle prove tecniche su un veicolo. Si tratta di uno strumento di lavoro fondamentale per tutte quelle attività del settore che, per ragioni legate alla manutenzione dei veicoli, debbono poter circolare su strada. In questi anni CNA ha sollecitato a più riprese e in tutte le sedi istituzionali un’istanza particolarmente sentita dalla categoria. Non possiamo che confidare, pertanto, che il Parlamento, nell’iter di conversione del decreto, ratifichi senza indugio una norma attesa da tutti gli artigiani del comparto.

DOPO QUASI DUE ANNI SI METTE LA PAROLA FINE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’IMPIEGO DELLA COSIDDETTA TARGA PROVA SUI VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI

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IL RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

di Claudio Fattorini

→ A supporto della imprese, per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19, è stato emanato il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

In generale, l’entrata in vigore del Codice della crisi (DLgs. 14/2019) slitta al 16 maggio 2022.

Il Codice della crisi di impresa in sostanza è una riforma delle procedure concorsuali (fallimento e simili) e delle procedure di salvataggio per i soggetti non fallibili, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, società, professionisti con esclusione degli Enti pubblici.

Lo scopo principale è quello di imporre l’adozione di procedure per evitare che situazioni di crisi arrivino a livelli non più sanabili realizzando il salvataggio delle attività economiche e dei livelli occupazionali. Tra le misure già in vigore ricordiamo quelle che impongono all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e per le società di adottare un assetto organizzativo adeguato, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative, con una conseguente maggiore responsabilità in capo agli imprenditori individuali, agli amministratori di società e ai revisori di società per sollecitarli a non minimizzare eventuali situazioni di crisi. Questa misura è già in vigore e espressamente non è prorogata espressamente dal decreto.

Particolare rilevanza nel Codice della crisi assumono le procedure di allerta che richiedono il costante monitoraggio della situazione della azienda, in particolare della situazione debitoria. Inoltre a carico dei creditori pubblici qualificati e cioè Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della Riscossione è previsto l’obbligo di avvisare il debitore del superamento della relativa posizione debitoria rispetto a determinati limiti e di procedere alla sistemazione delle imposte, tasse e contributi da pagare. Le procedure di allerta vengono rinviate al 31 dicembre 2023.

Nessuna modifica è stata apportata all’articolo del Codice della crisi circa i limiti dimensionali per la nomina obbligatoria del revisori delle Srl.

Il Decreto Legge in esame introduce dal 15 novembre 2021 la nuova procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.

CON DECRETO LEGGE RINVIATE GRAN PARTE DELLE NORME DEL CODICE E INTRODOTTA LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto non sostituisce ma assiste l’imprenditore. Ha il compito di agevolare le trattative con i creditori e il suo intervento non preclude la partecipazione dei consulenti di fiducia dell’imprenditore. Accettato l’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore per valutare le prospettive di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dal revisore legale, ove in carica. La composizione avvia un percorso negoziale solo se sussistono possibilità di risanamento: in caso positivo, l’esperto prospetta con gli interessati le eventuali strategie, altrimenti ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione, tuttavia l’incarico potrebbe comunque proseguire, tra le altre ipotesi, quando vi è il consenso delle parti e dell’esperto stesso.

CNA valuta positivamente il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore di gran parte delle norme contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta. Nel merito delle misure, CNA valuta in modo positivo il nuovo istituto “composizione negoziata della crisi” che assicura un percorso più agile rispetto a quello previsto dal Codice della crisi dell’impresa, in particolare il carattere riservato, volontario ed extragiudiziale. Anche se la Confederazione ritiene che la riservatezza prevista dalla procedura rischia di rimanere solo sulla carta e chiede quindi che la scelta dell’esperto debba essere lasciata all’imprenditore.

CONSIGLIO DI STATO

LA RICHIESTA DEL GREEN PASS È LEGITTIMA, NON VIOLA LA PRIVACY

di Elena Casarsa

La richiesta di Green pass non viola la privacy ed è legittima. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, pronunciandosi in sede cautelare, ha ribadito la validità e l'efficacia delle disposizioni attuative (il Dpcm del 17 giugno 2021) del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, il Green pass.

Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha respinto quanto sostenuto da quattro cittadini, non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell'epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.

La decisione cautelare ha rilevato che, "in ogni caso, non essendo stata dimostrata l'attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l'interesse pubblico all'attuazione delle misure disposte attraverso l'impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali". In sede di merito, il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.

SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

I CONTROLLI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

di Stefano Pavan

I controlli e le verifiche da parte dell’organismo preposto hanno sempre rappresentato, per la nostra associazione e per gli associati, un momento di forte stress emotivo e a volte anche economico, per gli ovvi risvolti sanzionatori e di responsabilità correlati. Si tratta di un difficile confronto tra la serie di adempimenti obbligatori previsti per legge e il reale sistema adottato dall’azienda. Nel corso dei decenni le modalità di esecuzione di tali verifiche, nella nostra regione, si sono modificate e per certi versi anche diversificate. Oltre alla classica verifica in caso di infortunio o segnalazione, da un po’ di anni a questa parte, assistiamo all’esecuzione dei sopralluoghi congiunti, ossia, l’imprenditore soggetto alla verifica, si confronta contemporaneamente con diversi Pubblici ufficiali su più fronti correlati tra loro. I casi, che si ripetono di frequente, sono caratterizzati dalla compresenza dell’Azienda Sanitaria, che valuta gli aspetti infortunistici ed igienico-sanitari, i Vigili del fuoco, che valutano quelli antincendio, l’ispettorato del lavoro quelli contrattuali. Un’altra modalità di verifica è quella effettuata da INAIL in seguito alla denuncia di malattia professionale. In questi casi, avendo assistito un numero sempre più elevato di imprese associate nell’affrontare tale percorso, possiamo confermare che si tratta di un momento delicato per vari motivi. All’imprenditore è richiesta la dimostrazione di aver rispettato gli adempimenti per eventi che riguardano non solo la situazione attuale, ma anche e soprattutto quella risalente ad alcuni anni precedenti alla data della denuncia. Inoltre i documenti, da presentare entro poche giorni, corrispondono almeno alla Valutazione dei rischi, alla documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria e alle attestazioni sulla formazione, informazione e addestramento della persona oggetto della malattia professionale. In questo caso, l’impresa passa attraverso un primo controllo sulla congruità degli adempimenti, effettuato da INAIL, che deve valutare se riconoscere o meno la natura lavorativa del danno. In caso di inadempienza l’organismo interessato può agire direttamente oppure inoltrare ad altro organismo di competenza gli elementi, per valutare l’eventuale indagine sulle responsabilità della patologia riscontrata, e si aggiunge il controllo di secondo livello. Non c’è margine di errore: l’imprenditore, se vuole affrontare correttamente la situazione, deve aver preparato, attuato e aggiornato per tempo le principali attività di prevenzione e protezione previste dalla sua Valutazione dei rischi. Per ottenere ogni ulteriore dettaglio sull’argomento (comparti attualmente coinvolti, possibili conseguenze in caso di omesso adempimento, ecc.) invitiamo i datori di lavoro interessati a contattare il personale dell’ufficio Prevenzione Integrata, sempre disponibile ad offrire un check–up e consigliare un adeguato programma di adeguamento.

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