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Pubblicazionefifinanziata nell’ambito 2014-2020 sottomisura Pubblicazione nanziata nell’ambito del del PSR PSR Marche 2014-2020 sottomisura1.2. 1.2.A progetto id.39303 che prevede la partecipazione comunitaria
LA NORMATIVA DEL SETTORE FORESTALE E LA RICADUTA PER LE AZIENDE
INDICE Introduzione
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Panoramica della legislazione forestale internazionale ed europea
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In Italia: il programma quadro delle foreste e il testo unico sulle foreste
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Normative forestali nella regione Marche
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Tabella riassuntiva dei principali interventi forestali e legge e/o modulistica Associata
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L’albo regionale delle imprese agricole Forestali
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Operatore forestale: chi è e come diventarlo
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L’european timber regulation (EUTR e la “due diligence”)
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INTRODUZIONE Un terzo delle Marche è oggi ricoperto da boschi, la cui superficie cresce anno dopo anno, attestandosi a circa 311mila ettari su 937mila totali, quasi il doppio rispetto a cinquant’anni fa (160mila ettari), secondo quanto stimato dall’ultimo censimento forestale (2015). Le foreste rappresentano una importante fonte naturale che, se valorizzata correttamente, può, da un lato incrementare l’economia forestale e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e di montagna, dall’altro lato costituire una fondamentale risorsa per l’ambiente e l’ecosistema naturale perché in grado di garantire numerosi servizi ecosistemici associati, come ad esempio la preservazione di aria, acqua e suolo. Se da un lato però la superficie forestale aumenta, diminuisce l’economia che ruota attorno ai boschi, causando uno dei principali problemi di questa regione che è lo spopolamento delle aree montane e rurali. La presente pubblicazione ha l’obiettivo di informare le aziende, le cooperative e i consorzi
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che operano nel territorio, sull’attuale legge forestale regionale per spingerle e motivarle a lavorare in modo sicuro e regolamentare ed incrementare la conoscenza e l’economia delle foreste marchigiane.
PANORAMICA FORESTALE EUROPEA
DELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE ED
Le politiche forestali regionali nascono in primis da atti internazionali di riferimento che hanno condizionato le politiche comunitarie dell’Unione Europea.
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Un evento molto importante a livello mondiale è stato sicuramente la Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, organizzata dall’O.N.U. nel 1992, che mise al centro dell’interesse politico internazionale la salvaguardia dell’ambiente. Da questa conferenza nasce Agenda 21 un documento di programmazione, dove nel capitolo 11 riservato alle risorse forestali, si sostengono politiche volte alla “Gestione Forestale Sostenibile”. Negli ultimi anni il settore forestale ha ricevuto sempre più attenzioni per l’importante ruolo in relazione alle politiche di contenimento dei gas serra. Queste politiche sono state precisate nel corso della terza Conferenza dei partecipanti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, tenutasi a Kyoto alla fine del 1997. Il protocollo approvato impegna i governi firmatari a ridurre le emissioni di gas serra. Questo poteva essere fatto grazie all’incremento delle biomasse legnose, al loro utilizzo per fini energetici ed al miglioramento dei suoli forestali, ritenuti come i più efficaci strumenti a disposizione dell’umanità per la fissazione e l’immagazzinamento del carbonio atmosferico. Nonostante la pressione di questi eventi internazionali e l’importante risorsa
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che le foreste rappresentano all’interno dell’Unione l’Europea, queste non rientrano nei suoi trattati istitutivi. Cioè le foreste non sono oggetto di una politica specifica che, in accordo con il principio di sussidiarietà, resta di principale competenza dei Paesi membri dell’Unione. La Comunità Europea ha tuttavia attuato negli anni diverse azioni rivolte al settore forestale, includendole in altre politiche, in primo luogo quelle agricola ed ambientale (PAC). Natura 2000: è l’attuale strumento della politica dell'Unione Europea per la protezione degli ambienti naturali e la conservazione della biodiversità. Essa si compone nello specifico di due direttive a carattere ambientale e faunistico:
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"
A partire da questi provvedimenti europei si sono poi prodotte le leggi forestali nazionali e regionali, a cui si aggiungono altre normative associate che ne influenzano le politiche e le azioni sul territorio
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(come ad esempio le disposizioni in materia di ambiente e biodiversità, paesaggio, cambiamenti climatici ecc.), il che rende la legislazione forestale piuttosto articolata. IN ITALIA: IL PROGRAMMA QUADRO DELLE FORESTE E IL TESTO UNICO SULLE FORESTE Il primo programma unitario che regola e definisce la politica forestale in Italia, dopo la frammentizzazione sulle leggi forestali, è il Programma Quadro sulle Foreste (PQSF), istituito attraverso il Decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001. L’obiettivo del PQSF era di incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivare e rafforzare la filiera forestale e garantire nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali. Con questo documento si riconosce la fondamentale necessità di legare la politica nazionale agli impegni sottoscritti dal nostro Paese in sede comunitaria ed internazionale, riconducibili in particolare al
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concetto di “Gestione forestale sostenibile”. Inoltre, esso introduce per la prima volta un opportuno collegamento tra la normativa propria del settore forestale con quella paesistica-ambientale. Recentemente, con il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) che ha ripreso e sostituito il PQSF, ridefinendo gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore per le Regioni e i Ministeri competenti. Il TUFF riconosce in primo luogo “il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (Art. 1, TUFF).
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Principali normative forestali a livello regionale.
Legge Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 Deliberazioni della Giunta Regionale, relative ai Piani di Intervento forestale: o DGR n. 988 / 1996 Piani di Gestione o DGR n. 799 / 2003 Piani Particolareggiati o DGR n. 1025 / 2014 Piani Straordinari Piano Forestale Regionale DA n. 144 / 2009 DGR n. 1732 / 2018 - Prescrizioni di Massima Polizia Forestale Decreto del Dirigente della PF Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona n. 127 / 2019 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. DGR n. 1268 "Due Diligence", sulla provenienza e commercializzazione del legno DGR n. 1597 Qualifica professionale di "Operatore forestale"
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NORMATIVE FORESTALI NELLA REGIONE MARCHE La normativa cardine a livello regionale è la Legge Regionale n. 6/2005 che disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale. L’obbiettivo di tale normativa è quello di salvaguardare i boschi tutelando gli ecosistemi forestali, il valore paesaggistico, l’assetto idrogeologico e potenziare lo sviluppo del lavoro nel settore forestale attraverso piani di Gestione Forestale Sostenibile. Altro strumento molto importante è il Piano Forestale Regionale, i cui contenuti sono elencati nell’ art. 4 della L.R. n. 6/2005. Il Piano Forestale Regionale disciplina la programmazione forestale della Regione Marche e degli enti locali territoriali con il fine di riconoscere la Gestione Forestale Sostenibile, attuata mediante una selvicoltura attiva, come elemento fondamentale per garantire la qualità dell’ambiente forestale ed un suo uso socio-economico coerente con gli strumenti di
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programmazione forestale ed ambientale internazionali, comunitari e nazionali. Il Piano Forestale deve essere redatto in conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica, urbanistica, forestale, di lotta agli incendi boschivi e di tutela del suolo, nonché i relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. Le Delibere di Giunta Regionale, quali la n. 988/1996, la n. 799/2003 e la n. 1025/2014, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di approvazione dei Piani di Intervento Forestale. In particolar modo la DGR 988 si occupa dei Piani di Gestione dei patrimoni agricolo-forestali relativi ad interventi di valorizzazione degli stessi. La DGR 799 contiene la descrizione dei Piani Particolareggiati per interventi mirati a lungo termine. Infine la DGR 1025 riguarda le modalità di relazione e approvazione per i Piani di Intervento Straordinari, adottati in situazioni di gravi processi di degrado o rischio idrogeologico e per ragioni di pubblica incolumità. I più comuni interventi di taglio e di gestione boschiva sono regolamentati nel dettaglio dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), espresse
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nella DGR n. 1732/2018. Lo scopo delle PMPF è quello di normare le attività selvicolturali nel rispetto delle risorse biologiche e della salvaguardia degli assetti idrogeologici nei terreni sottoposti a vincolo forestale, e di definire i parametri del taglio colturale. Tali prescrizioni si applicano a tutti i boschi, vincolati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R n. 6/2005, e sono inoltre conformi con le leggi nazionali regionali. All’interno di questa delibera vengono inoltre elencate e descritte nel dettaglio: le autorizzazioni da richiedere per gli interventi, la modulistica necessaria per i lavori e le varie tipologie di lavori selvicolturali consentiti, suddivisi per tipologia di bosco (comune, fustaia ceduo, castagneto o impianto di arboricoltura).
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LA NORMATIVA DEL SETTORE FORESTALE E LA RICADUTA PER LE AZIENDE Tabella riassuntiva dei principali interventi forestali e legge e/o modulistica associata Intervento
Normativa di riferimento
Autorizzazione al taglio
DGR 1732, art. 2 – PMPF
Denuncia di inizio lavori
DGR 1732, art. 3 – PMPF
Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi. Viabilità forestale (creazione nuove piste)
DGR 1732, art. 7 – PMPF
Epoca di esecuzione dei tagli. Norme particolari per i castagneti, gli impianti di arboricoltura, formazioni ripariali e tartufaie
autorizzazione ai sensi del RD.L. n. 3267/1923 L.R. n. 6/2005, art. 12, comma 1 D.lgs. n. 42/2004 autorizzazione paesaggistica DGR 1732, art. 27 - PMPF DGR 1732, Capo V, articoli dal 32 al 35 - PMPF
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L’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE AGRICOLE FORESTALI La legge regionale forestale n. 6/2005 prevede all' articolo 9 l’istituzione di un Albo Regionale delle imprese agricolo-forestali. Nelle Marche questo albo è regolamentato dalla DGR 736/2019, e a seguire troviamo il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione DDPF Interventi nel
settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona n. 127 del 29 novembre 2019 che decreta
l’Istituzione del nuovo Albo regionale aggiornato con le imprese agricole-forestali operanti sul territorio nell’anno 2019. Da uno studio (condotto da Agriregionieuropa nel giugno 2017) risulta che l'Albo istituito presso la Regione Marche è quello con la percentuale più bassa di imprese iscritte rispetto al totale delle ditte operanti nel settore forestale. Risulta perciò necessario promuovere la crescita tecnica e manageriale delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di imprese boschive caratterizzate dalla presenza di
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operatori forestali altamente specializzati, dotati di modelli organizzativi, di sistemi di lavoro e di macchine moderni e adeguati alla selvicoltura ed alle sistemazioni idraulico-forestali. L’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricole e forestali permette di effettuare in modo regolare e conforme ai testi di legge, le operazioni e gli interventi di taglio nel territorio forestale delle Marche. L'Albo è articolato in sezioni distinte per tipologia di impresa agricola, associazioni o consorzi e in base alla diversa natura giuridica di queste, ovvero in forma singola o associata. L’iscrizione è volontaria e gratuita e permette inoltre l'accesso alla formazione professionale in campo forestale, promossa direttamente dalla Regione Marche o da Enti formatori riconosciuti ed accreditati presso la medesima, per la qualifica di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica”. I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricole e forestali sono:
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l’iscrizione all' anagrafe delle aziende agricole in qualità di impresa agricolo-forestale; il possesso del fascicolo aziendale aggiornato e validato. La perdita di uno di questi requisiti causa l’eliminazione dall’Albo regionale.
OPERATORE FORESTALE: chi è e come diventarlo La Giunta Regionale, con la DGR 1597 del 27/11/2018, ha delineato il profilo professionale dell’Operatore Forestale, come colui che: “conosce l'uso in sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento, allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole a grandi, in condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchinaoperatore ed alla sicurezza. Conosce la
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funzione e l'impiego dei principali attrezzi forestali, i principi della gestione del bosco comprendendo le finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di ergonomia nel lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di sua competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce e utilizza correttamente i dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni […]”. L’Operatore Forestale risulta perciò essere una persona, un soggetto fisico, che possiede mirate conoscenze e abilità di utilizzo delle attrezzature forestali specifiche e di tutto quello che concerne la gestione di un bosco. Recentemente è stato indetto dalla Regione Marche un corso specifico per ottenere la qualifica di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica”. Il corso è rivolto a imprese agricole, anche individuali (con sede legale nelle Marche), come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle aziende agricole, in possesso di partita IVA, che operano in ambito
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agricolo e forestale. Possono partecipare al corso i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni, con diploma di scuola superiore di 1° grado, e che abbiano idoneità psicofisica al lavoro forestale. Il corso per operatori forestali ha una durata complessiva di 160 ore, di cui 68 ore pratiche e 8 ore di esami. La qualifica di operatore forestale ottenuta con il corso è una figura professionale esperta nella gestione delle foreste che potrà offrire un’opportunità di lavoro in più alle imprese del settore grazie alla possibilità di iscrizione all’ Albo Forestale regionale delle Marche.
L’EUROPEAN TIMBER REGULATION (EUTR) e la "DUE DILIGENCE" Anche la materia prima derivata dalle foreste, ovvero il legno, deve essere regolamentato e tracciato per avere una corretta informazione sulla sua provenienza e sulla commercializzazione regolare. Il commercio illecito di legname, e di
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conseguenza il disboscamento illegale, è un problema molto diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Il disboscamento rappresenta infatti una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione (responsabile di circa il 2 20 % delle emissioni globali di CO ) e inoltre riduce la biodiversità compromettendo la gestione e lo sviluppo sostenibile delle foreste. Per contrastare tutto ciò l’Unione Europea ha emanato il regolamento UE n. 995/2010 definito come “European Timber Regulation” (EUTR), che permette di tutelare il patrimonio forestale e promuovere una gestione forestale sostenibile. Nello specifico tale regolamento europeo si trova in accordo con il FLEGT (Forest Law Enforcement Governance Trade) il piano di azione per l’applicazione delle normative e della governance per il commercio nel settore forestale. La Timber Regulation si rivolge agli “Operatori”, tenuti ad osservare la “Due Diligence” (ovvero la dovuta diligenza) e ai “Commercianti” (una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività
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commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno), tenuti alla redazione di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti e di conservarlo per almeno 5 anni, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti derivati. Il sistema di norme e misure definito “Due Diligence”, che per la regione Marche è rappresentato dalla DGR n. 1268/2018, ha l’obbligo di minimizzare il rischio di immissione sul mercato europeo di legname illegale e/o prodotti da esso derivati. Esso fa riferimento a tre punti fondamentali: 1. garantire in ogni momento la tracciabilità dei materiali che si immettono sul mercato europeo; 2. valutare il rischio che il legno e i suoi derivati immessi sul mercato europeo siano di provenienza illegale; 3. attenuare il rischio nel caso in cui la valutazione indichi come possibile,
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nella catena di approvvigionamento dell’operatore, la presenza di legname illegale. In ambito nazionale l’Autorità Compente (AC) è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) che attraverso il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (CUTFAA) pianifica ed effettua i controlli. È previsto che le sanzioni applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si articolano su tre 3 livelli: • sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o prodotti da esso derivati, alle perdite fiscali e al danno economico risultante dalla violazione. In caso di reiterazione le sanzioni sono inasprite; • sequestro del legno e dei prodotti derivati; • immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale.
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La Legge delega al Governo n. 96 del 6 agosto 2013 ha previsto, per le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 2173/2005 e n. 995/2010, sanzioni amministrative fino ad un massimo di 1.000.000 €, proporzionali al valore commerciale della merce illegalmente importata o, se superiore, a quello dichiarato e, nel caso di violazioni di natura penale, l'ammenda fino a 150.000 € e l'arresto fino a tre anni.
Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 Il 25 dicembre 2014 è ufficialmente entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 che: • individua nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’Autorità Competente preposta all’attuazione dei Regolamenti Europei FLEGT ed EUTR; • prevede l’istituzione di un Registro degli Operatori, tenuto dal MIPAAF e diverso dall’Albo regionale delle imprese boschive;
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• prevede l’istituzione di una Consulta FLEGT ed EUTR; • determina le sanzioni in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT e EUTR.
Registro nazionale degli Operatori E’ attesa quindi ad aprile 2021 la pubblicazione di specifici decreti legislativi finalizzati a stabilire le modalità per l’istituzione del Registro nazionale degli Operatori previsto dal D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014 (requisiti per l’iscrizione al registro, modalità di gestione, corrispettivo dovuto per l’iscrizione e indicazioni per il versamento del dovuto) e per i controlli da parte dell’Autorità Competente.
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LA NORMATIVA DEL SETTORE FORESTALE E LA RICADUTA PER LE AZIENDE Sanzioni (D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014 ) https://www.legnopiemonte.eu/images/doc/Sanzionieammende.pdf Soggetto
Operatore
Violazione
Sanzione
Immettere per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione del Paese di Produzione
Ammenda da 2.000 a 50.000 Euro o arresto da 1 mese a un anno e confisca del legno o prodotti derivati
Se dai fatti deriva un danno di particolare effetto per l’ambiente, si applica un’aggravante
Le sanzioni di ammenda e arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta la confisca del legno e prodotti derivati
Mancata evidenza, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e correttamente mantenuto le misure e procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche nel caso di ricorso ai sistemi di valutazione del rischio predisposti da MO riconosciute
Sanzione amministrativa da 5 a 5.000 Euro ogni 100 kg di merce, con un minimo di 300 Euro ed un massimo di 1.000.000 Euro
Assenza, irregolarità o rifiuto di mettere a disposizione degli organi di controllo gli appositi registri (art. 5 del Regolamento di esecuzione UE n. 607/2012)
Sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 Euro
Omessa iscrizione al Registro degli Operatori
Sanzione amministrativa da 500 a 1.200 Euro
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LA NORMATIVA DEL SETTORE FORESTALE E LA RICADUTA PER LE AZIENDE Sanzioni (D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014 ) https://www.legnopiemonte.eu/images/doc/Sanzionieammende.pdf Soggetto Violazione Mancata conservazione per almeno 5 anni dei nominativi e indirizzi dei fornitori e clienti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture o rifiuto di fornire le informazioni richieste dagli organi di controllo
Commerciante Sanzione
Sanzione amministrativa da 150 a 1.500 Euro
Note Per tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano più grave reato; le sanzioni amministrative vengono irrogate dal MIPAAF attraverso il Comando Regione Carabinieri Forestale.
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