IL RAPPORTO DI APPALTO NELL'AZIENDA AGRICOLA

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IL RAPPORTO DI APPALTO NELL’AZIENDA AGRICOLA

PSR Marche 2014-2020 - Sottomisura 1.2 M.01.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali – FA2 domanda N. 39343 che prevede la partecipazione comunitaria


Capita sempre più spesso che un'impresa agricola si affidi alle ditte contoterziste per effettuare alcune lavorazioni presso la propria azienda per le quali, o non dispone di macchine idonee o consideri antieconomico l’esecuzione delle stesse in conto proprio. Nell’era della multifunzionalità di sovente anche un impresa agricola effettua lavorazioni presso altre aziende agricole con il carattere di non prevalenza o di occasionalità. In entrambi i casi nulla cambia in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 che nello specifico fa riferimento agli obblighi di chi commissiona il lavoro e a quelli che lo eseguono a prescindere dalla qualifica che essi rivestono quali imprese. È’ l’art. 26 del Testo unico sulla sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008) che stabilisce gli obblighi in merito agli appalti d’opera o di somministrazione. Nel caso in cui un imprenditore agricolo svolga presso altre aziende agricole lavorazioni meccanico agricole, esso opera in regime di appalto per cui prima di iniziare i lavori deve dimostrare al committente che ne faccia richiesta il possesso dei requisiti tecnico professionali il che avviene previa esibizione di una documentazione minima obbligatoria. Si è detto “a richiesta del committente” in quanto nel caso in cui essa non venga richiesta è il committente a risponderne per violazione dell’art. 26, comma 1, del d.lgs.81/2008 che prevede tra l’altro l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.260,80 euro. Tornando alla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che effettuano lavori su committenza, risulta, come già scritto, rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 che prevede al momento, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’impresa o del lavoratore autonomo e l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tuttavia dal punto di vista prevenzionistico, tale documentazione risulta assai ridotta soprattutto se comparata a quella ben più corposa prevista per i cantieri temporanei e mobili Il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), richiesto nei cantieri, non è menzionato nell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 81/08 ma di certo, come ha precisato lo stesso Ministero del Lavoro, l’obbligo per il committente datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale sancito dall’art. 2087 c.c. in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori, tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente o sui quali egli abbia comunque la disponibilità giuridica. Da ciò discende una viva raccomandazione da parte del Ministero ad operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale. Infatti per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica i documenti da esibire senz’altro va chiarita la convenienza per il committente ad essere il più rigoroso possibile anche oltre i minimi di verifica richiesti per legge giacché le conseguenze in termini di responsabilità solidale sono molto onerosi e pesanti. Per la stessa ragione è importante che il committente richieda all’azienda appaltatrice, al fine di


accertarsi della regolarità dei rapporti di lavoro della squadra che sarà inviata all’interno della propria organizzazione, una dichiarazione sul numero e la qualifica dei lavoratori corredata dagli estremi delle denunce effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e non da meno la comunicazione di avvenuta assunzione degli stessi lavoratori comunicata nei termini di legge al Centro per l’Impiego competente per territorio nonché la tessera di riconoscimento di ciascun componente la squadra che deve contenere la fotografia, la data di assunzione, le generalità del lavoratore, ossia il luogo e la data di nascita, nonché l’indicazione del datore di lavoro. A sua volta il committente deve ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/08 fornire al titolare della ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività mentre la ditta appaltatrice deve indicare in sintesi i rischi che può portare all’interno dell’azienda committente. Normalmente, il datore di lavoro dell'azienda committente è tenuto ad elaborare un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) nel quale debbono esser valutati attentamente tutti i rischi lavorativi che possono presentarsi per interferenze reciproche nel caso di più attività che si svolgono contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro (es. tra l’attività propria del committente e quella del terzista appaltatore oppure tra più ditte appaltatrici). E' altamente raccomandabile infine predisporre un contratto d'appalto o d’opera, nel quale si deve porre particolare attenzione nell'indicare anche i costi delle misure di sicurezza relative alle interferenze, pena la nullità del contratto. Il Decreto del fare 6 /13 emanato il 21/06/13 e convertito poi nella legge n. 8/13, ha modificato il comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 stabilendo che va esclusa l’elaborazione del DUVRI ogniqualvolta i lavori abbiano una durata non superiore a cinque uomini-giorno (ad es., un operatore completa il lavoro in 5 giorni lavorativi al massimo, oppure 2 operatori lavorano per 2,5 giornate lavorative, e così via). Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture, rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori. In virtù di questa indicazione e per il fatto che per l’esecuzione di normali lavorazioni meccanico agricole i tempi per ultimare gli interventi sono senz’altro inferiori alle cinque giornate di lavoro, ne discende la non obbligatorietà di elaborare il DUVRI sussistendo invece quella di una più snella procedura volta allo scambio di informazioni stringenti ed essenziali per una reale prevenzione e protezione dai rischi potenziali nella siffatta prestazione di lavoro.


Volendo trattare di una particolarità, nell’ambito della casistica delle lavorazioni meccanico – agricole date in appalto, ci possiamo soffermare su quei casi, seppur non frequenti, in cui avviene l’affidamento in uso dell’attrezzatura agricola di proprietà del committente alla ditta appaltatrice. Un esempio potrebbe essere quello in cui un terzista appalta tutti i lavori agricoli di un frutteto ma, per svolgere alcuni trattamenti fitosanitari, utilizza l’atomizzatore di proprietà del committente. Ebbene, in questo caso, ci troviamo di fronte ad una sorta di noleggio o di concessione in uso di una attrezzatura di lavoro di proprietà del committente per i lavori che lo stesso ha completamente appaltato al terzista. Nella fattispecie, gli obblighi che ricorrono sono quelli che fanno capo all’art. 23 comma 1 ed eventualmente all’art. 72 comma 1 del testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008. Nello specifico, l’art. 23 al primo comma vieta il noleggio e/o la concessione in uso di attrezzature di lavoro che non rispondono alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quand’anche tali attrezzature siano datate nel tempo e messe in commercio prima dell’entrata in vigore di tali norme regolamentari, esse debbono rispondere almeno ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato V° del Testo Unico (art. 72 comma 1). Si raccomanda quindi la massima attenzione quando nelle lavorazioni agricole date in appalto sono impegnate macchine e attrezzature varie.

ESEMPIO DI CONTRATTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI AGRO-MECCANICI DA PARTE DI AZIENDE AGRICOLE (D.L.228/01 e succ. modifiche ed integrazioni) Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia da valere tra le Parti ad ogni effetto di legge tra i Signori: •………………….. in seguito denominata Appaltante o Committente, E •………………….., in seguito denominata Impresa Appaltatrice o Assuntrice i lavori, PREMESSO


• Che l’impresa Appaltante è proprietaria/affittuaria e conduttrice del fondo rustico sito in …………………. distinto al Catasto Terreni del Comune di ……………… come da visura catastale allegata a far parte integrante del presente contratto; • Che l’Appaltante dichiara sotto la propria responsabilità di avere la disponibilità legale del fondo senza vincolo o gravame alcuno che possa pregiudicare il presente accordo fra le Parti; • Che sul fondo medesimo non vi sono ostacoli, buche, strutture pericolanti, tubazioni e condotti ecc. ecc. che possano costituire un pericolo per la salute di coloro che effettuino lavori agro-meccanici sul terreno in oggetto; • Che il suddetto fondo rustico per l’annata agraria ……………. è utilizzato dall’azienda Appaltante, ai fini del presente contratto, per le seguenti coltivazioni: …………….. …….; • Che l’impresa Appaltatrice è imprenditore agricolo ed esercita le attività agricole connesse di cui all’Art. 2135 c.c. ed in specifico, fra le connesse, l’attività connessa di fornitura di servizi agro-meccanici per conto terzi ai sensi dell’Art. 34bis del DPR 633/72; • Che l’attività connessa sopra menzionata viene prevalentemente svolta dall’Appaltatrice con le risorse (macchine ed attrezzature agricole, personale e quanto altro necessario allo svolgimento dei normali lavori agricoli ) normalmente utilizzate nella propria azienda agricola; CONSIDERATO • Che l’azienda Appaltante per le coltivazioni sopra menzionate ha la necessità di usufruire di servizi agro-meccanici esterni all’azienda medesima non essendo in dotazione alla stessa tutte le attrezzature necessarie affinché le lavorazioni agricole possano essere effettuate internamente; • Che è volontà dell’azienda agricola Appaltante per i lavori agro-meccanici avvalersi dei servizi agricoli offerti dall’azienda agricola Appaltatrice che si è offerta di effettuare le operazioni agricole oggetto del presente contratto prevalentemente con le proprie risorse di cui normalmente dispone nella propria azienda agricola, così come prescritto dalla normativa vigente per le attività connesse di fornitura di servizi agro-meccanici da parte di aziende agricole, • Che l’Appaltante autorizza fin da ora l’azienda Appaltatrice a provvedere con eventuale noleggio di attrezzatura meccanica agricola qualora per la realizzazione di alcune lavorazioni o fasi delle stesse non potesse provvedervi direttamente con i propri mezzi agricoli, • Che la azienda Assuntrice i lavori agricoli ha preso visione del fondo interessato dai lavori e si dichiara competente per la professionalità acquisita nel settore agricolo a portare a buon fine i lavori richiesti dalla rappresentante dell’azienda Appaltante, Tutto ciò premesso e considerato, le Parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: • La premessa deve considerarsi parte integrante del presente atto e di seguito interamente trascritta; • L’azienda Appaltante affida all’impresa Appaltatrice che accetta per le annate agrarie


……………………….. l’esecuzione dei seguenti lavori agricoli: trincia, trattamenti fitosanitari, concimazioni ed ogni altro lavoro agricolo inerente alla conduzione del …………... • Resta inteso ed esplicitamente accettato dalle parti che la società appaltatrice potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunque preavviso con RACCOMANDATA O FAX almeno 60gg prima. • L’impresa Appaltatrice accetta e con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga ad eseguire tutti i lavori sopra descritti con la perizia e la diligenza richieste e nel pieno rispetto della buona tecnica agraria; • Per le prestazioni agro-meccaniche effettuate l’azienda Appaltatrice ha diritto ad un compenso che verrà concordato dalle Parti, non essendo quantificabile in sede di redazione del presente contratto, al termine di ogni annata agraria in base ai lavori agricoli effettuati ed alle risorse utilizzate dalla Appaltatrice nel corso dell’annata stessa e per il quale essa emetterà regolare fattura con l’applicazione dell’aliquota IVA pari al 10%.; nel caso in cui le Parti concordino di concedere all’Appaltatrice eventuali acconti sui lavori in fase di esecuzione, anche per tali corrispettivi verrà emessa regolare fattura con le modalità sopra indicate; • I prezzi delle lavorazioni convenuti dalle Parti devono intendersi fermi e definitivi con l’esclusione di qualsiasi indicizzazione o revisione, salvo successivo accordo fra le Parti; • Il suddetto compenso sarà pagato dall’Appaltante all’azienda Appaltatrice previa presentazione di regolare fattura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno con le modalità che le Parti si riservano di concordare di anno in anno e per lo stesso verrà rilasciata regolare quietanza in fattura; • I lavori agricoli commissionati con il presente contratto dovranno essere eseguiti dall’impresa Appaltatrice, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatrice stessa, entro i tempi tecnici necessari per non alterare e/o pregiudicare il normale ciclo produttivo; • All’interno del fondo rustico potranno accedere solo il rappresentante legale e i soci nonché il personale regolarmente assunto o comunque alle dipendenze dell’azienda Appaltatrice (vedasi utilizzo con contratti regolari di somministrazione di personale, utilizzo di vouchers,ecc.); . • L’impresa Appaltatrice si impegna al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro così come prescritto dalle normative vigenti in materia in agricoltura e al rispetto del CCNL per la sicurezza dei propri dipendenti; • Le macchine agricole e le altre attrezzature agricole utilizzate dall’Appaltatrice per la realizzazione dei lavori agricoli dovranno rispettare le norme in materia di sicurezza; • L’azienda Appaltatrice garantisce inoltre il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Assicurazioni sociali per i dipendenti addetti ai lavori nonché di tutte le norme relative alla prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori e la custodia delle macchine operatrici e delle altre attrezzature agricole utilizzate; • Resta inteso fra le Parti che al termine dei lavori l’impresa Appaltatrice dovrà


lasciare il fondo rustico in ordine così come si presentava all’inizio dei lavori medesimi essendo a suo carico gli oneri e le spese di riordino, sgombro e pulizia per i materiali utilizzati a seguito dei servizi agro-meccanici effettuati; • L’Appaltatrice dovrà eseguire i lavori oggetto del presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione e/o parasubordinazione poiché è precisa volontà delle Parti sottoscrivere con la presente scrittura un mero contratto di appalto per la fornitura di servizi agro-meccanici da parte di aziende agricole nell’ambito di una attività agricola connessa; • Qualora l’Appaltatrice utilizzi per lo svolgimento dei lavori commissionatigli sul fondo forza motrice ed acqua dagli impianti siti sul fondo medesimo, la ditta Appaltante provvederà a stimarne, in accordo con l’Appaltatrice stessa, il consumo che verrà addebitato all’Appaltatrice mediante fatturazione e conguaglio finale; • Le Parti unanimemente convengono che in caso di recesso unilaterale del Committente in corso d’opera , ove questo non sia dovuto ad inadempienza da parte della ditta Appaltatrice o a vizi rilevanti nel compimento dei lavori commissionati, spetterà all’impresa Appaltatrice il pagamento del corrispettivo per i lavori effettuati al momento del recesso del Committente, calcolato come da tariffario sopra indicato; • Ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile è in facoltà dell’impresa Appaltante risolvere automaticamente il presente contratto a mezzo di invio della relativa comunicazione da inviarsi all’impresa Appaltatrice a mezzo raccomandata AR nei seguenti casi: • Qualora venga contestato all’Appaltatrice l’utilizzo di dipendenti non in regola, • Qualora venga contestata dagli Organi preposti la violazione della normativa sulla sicurezza, • Qualora l’Appaltatrice abbia mancato o ritardato l’esecuzione delle opere commissionate, salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Appaltatrice medesima; 1. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti; 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si richiamano le norme del Codice Civile e le consuetudini in materia; 3. Le spese e gli oneri derivanti dal presente contratto sono a carico della ………………………….. 4. Trattandosi di atto redatto per concordare e stabilire fra le Parti prestazioni soggette ad Iva, si chiede la tassazione dello stesso in misura fissa. ___________________________, lì

Le parti


Impresa Verde Marche srl Via Matteotti n° 7 60121 Ancona (An) e.mail impresaverde.marche@coldiretti.it Tel 071 - 207991 Fax 071-205796 Unità Operativa di Ascoli Piceno Via Asiago n° 2 63100 Ascoli Piceno Telefono 0736-344994- Fax 0736-344985 Unità Operativa di Fermo Via Ragazzi del 99 n° 61/d 63900 Fermo Telefono 0734-622092- Fax 0734-622832 Unità Operativa di Montegiorgio Via Calatafimi n° 8/a 63833 Montegiorgio Telefono 0734-962286- Fax 0734-965014 Unità Operativa di Offida Via IV Novembre n° 8/a 63073 Offida Telefono 0736-888445 - Fax 0736-888635 Unità Operativa di Valtesino Largo del Risorgimento n° 1 63065 Ripatransone Telefono 0735-907067- Fax 0735-90190 Unità Operativa di Petritoli Zona Artigianale Paganelli 63848 Petritoli Telefono 0734-655487- Fax 0734-658885

Pubblicazione realizzata con il contributo dell’Unione Europea. Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione Europea.


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