Adempimenti datore di lavoro

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Impresa Verde

Marche SRL

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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE DIPENDENTE E DEL LAVORATORE AUTONOMO Il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., all’art n° 2, comma 1, lettera b) definisce il datore di lavoro come “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Il datore di lavoro sostanzialmente è il capo dell’azienda definita come “Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato (D.Lgs. n° 81/2008, comma 1 lettera c)”, è l’organizzatore della stessa, detiene il potere amministrativo e di controllo sull’attività, ma ha anche importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La definizione di datore di lavoro ha come base di riferimento il principio di effettività sancito dalla giurisprudenza secondo il quale la responsabilità penale grava su chi effettivamente gestisce la realtà aziendale. Gli obblighi del datore di lavoro sono di due ordini: 1) – Obblighi non delegabili (art. 17 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.): 1.1) - valutazione di tutti i rischi; 1.2) - elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (art.28 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.) 1.3) - designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (RSPP). L’indelegabilità di quanto sopra non significa che il datore di lavoro sia obbligato ad attuarli in prima persona, in quanto imporrebbe allo stesso di acquisire professionalità tecniche specifiche rendendo la cosa anacronistica. Il divieto di delega rappresenta bensì la possibilità di conferire incarichi che possono essere impartiti a collaboratori tecnici e/o a consulenti esterni specializzati, nonché a dipendenti della ditta stessa purché in ogni caso risultino persone adeguatamente formate come previsto dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.. E’ obbligo del datore di lavoro di vigilare che le figure incaricate realizzino quanto da lui impartito in maniera completa e secondo i criteri stabiliti dalla legge (obbligo di vigilanza). Rimane in capo agli incaricati la responsabilità della correttezza e della qualità del lavoro effettuato in relazione all’incarico ricevuto. 2) – Compiti delegabili. Il datore di lavoro, per attuare specifiche misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, può individuare collaboratori ai quali fornisce deleghe di funzioni. I collaboratori che possono essere individuati dal datore di lavoro sono: 2.1) – i dirigenti: “persone che, in ragione delle loro competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa” (Formazione di 16 ore); 2.2) – i preposti: “persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all’attivita' lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Formazione aggiuntiva di 8 ore). Il datore di lavoro sceglierà i suoi collaboratori tenendo conto della loro capacità, delle loro competenze, professionalità ed esperienza, rispetto alla materia delegata. Il conferimento di incarico deve avvenire dietro rilascio di una delega nel rispetto delle seguenti condizioni: a. Deve essere conferita per iscritto ed avere una data certa; b. Deve prevedere che il delegato abbia tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo indispensabili, nonché autonomia di spesa, necessaria allo svolgimento degli incarichi ricevuti; c. Deve essere accettata dal delegato per iscritto. Chi riceve la delega (D.Lgs. n. 106/2009) può a sua volta delegare un’altra persona, previo accordi con il datore di lavoro, per gli stessi compiti specifici e alle stesse condizioni previste nella prima delega. Il secondo soggetto delegato non può a sua volta delegare tutti o parte dei compiti ricevuti per evitare “deleghe a cascata”, ponendo il legislatore di fatto un limite al loro uso. L’accettazione della delega equipara i dirigenti ed i preposti al datore di lavoro, assumendosene tutte le responsabilità in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia profesionale. Oltre agli obblighi del datore di lavoro indicati ai precedenti punti 1.1 – 1.2 – 1.3 del paragrafo 1, ai sensi dell’art. n° 18 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. gli altri obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, sono: a) nominare nei casi previsti il medico competente per la sorveglianza sanitaria; b) designare i lavoratori responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio; 1 1


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