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Marche SRL
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE DIPENDENTE E DEL LAVORATORE AUTONOMO Il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., all’art n° 2, comma 1, lettera b) definisce il datore di lavoro come “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Il datore di lavoro sostanzialmente è il capo dell’azienda definita come “Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato (D.Lgs. n° 81/2008, comma 1 lettera c)”, è l’organizzatore della stessa, detiene il potere amministrativo e di controllo sull’attività, ma ha anche importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La definizione di datore di lavoro ha come base di riferimento il principio di effettività sancito dalla giurisprudenza secondo il quale la responsabilità penale grava su chi effettivamente gestisce la realtà aziendale. Gli obblighi del datore di lavoro sono di due ordini: 1) – Obblighi non delegabili (art. 17 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.): 1.1) - valutazione di tutti i rischi; 1.2) - elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (art.28 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.) 1.3) - designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (RSPP). L’indelegabilità di quanto sopra non significa che il datore di lavoro sia obbligato ad attuarli in prima persona, in quanto imporrebbe allo stesso di acquisire professionalità tecniche specifiche rendendo la cosa anacronistica. Il divieto di delega rappresenta bensì la possibilità di conferire incarichi che possono essere impartiti a collaboratori tecnici e/o a consulenti esterni specializzati, nonché a dipendenti della ditta stessa purché in ogni caso risultino persone adeguatamente formate come previsto dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.. E’ obbligo del datore di lavoro di vigilare che le figure incaricate realizzino quanto da lui impartito in maniera completa e secondo i criteri stabiliti dalla legge (obbligo di vigilanza). Rimane in capo agli incaricati la responsabilità della correttezza e della qualità del lavoro effettuato in relazione all’incarico ricevuto. 2) – Compiti delegabili. Il datore di lavoro, per attuare specifiche misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, può individuare collaboratori ai quali fornisce deleghe di funzioni. I collaboratori che possono essere individuati dal datore di lavoro sono: 2.1) – i dirigenti: “persone che, in ragione delle loro competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa” (Formazione di 16 ore); 2.2) – i preposti: “persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all’attivita' lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Formazione aggiuntiva di 8 ore). Il datore di lavoro sceglierà i suoi collaboratori tenendo conto della loro capacità, delle loro competenze, professionalità ed esperienza, rispetto alla materia delegata. Il conferimento di incarico deve avvenire dietro rilascio di una delega nel rispetto delle seguenti condizioni: a. Deve essere conferita per iscritto ed avere una data certa; b. Deve prevedere che il delegato abbia tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo indispensabili, nonché autonomia di spesa, necessaria allo svolgimento degli incarichi ricevuti; c. Deve essere accettata dal delegato per iscritto. Chi riceve la delega (D.Lgs. n. 106/2009) può a sua volta delegare un’altra persona, previo accordi con il datore di lavoro, per gli stessi compiti specifici e alle stesse condizioni previste nella prima delega. Il secondo soggetto delegato non può a sua volta delegare tutti o parte dei compiti ricevuti per evitare “deleghe a cascata”, ponendo il legislatore di fatto un limite al loro uso. L’accettazione della delega equipara i dirigenti ed i preposti al datore di lavoro, assumendosene tutte le responsabilità in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia profesionale. Oltre agli obblighi del datore di lavoro indicati ai precedenti punti 1.1 – 1.2 – 1.3 del paragrafo 1, ai sensi dell’art. n° 18 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. gli altri obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, sono: a) nominare nei casi previsti il medico competente per la sorveglianza sanitaria; b) designare i lavoratori responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio; 1 1
c) nominare i responsabili di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; d) nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); e) affidare ai lavoratori i compiti tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in riferimento al loro stato di salute e alla sicurezza; f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove previsto, il medico competente; g) definire le misure necessarie per consentire soltanto ai lavoratori adeguantamente istruiti e specificatamene addestrati di accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; i) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al medico competente il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.; j) comunicare nei casi di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41, tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; k) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornire le istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; l) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; m) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (Informazione ai lavoratori) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti); n) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; o) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; p) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del documento di cui all'articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53 (Tenuta della documentazione), comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla successiva lettera s). Il documento di valutazione dei rischi e' consultato esclusivamente in azienda; q) elaborare il documento di cui all’rt. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), comma 3 anche su supporto informatico su richiesta di questi per l’epletamento della sua funzione, consegnandone tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; r) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; s) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; t) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); u) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 (Disposizioni generali). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; 2
v) munire nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; w) convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 (Riunione periodica) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori; x) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; y) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; z) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'; aa) adempiere all’obbligo di inoltrare la comunicazione ai fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’obbligo decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall’adozione del decreto di cui all’art. 8, comma 4; bb) fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui alla precedente lettera s), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti vigilano in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente), del loro corretto comportamento. Gli adempimenti di controllo del datore di lavoro e degli eventuali dirigenti nei confronti dei lavoratori devono essere pressanti, continui, fino ad arrivare ad essere fastidiosi, per fare in modo che essi rispettino le istruzioni loro impartite per evitare la superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro in caso di errato comportamento dei lavoratori può arrivare ad erogare sanzioni disciplinari (richiami verbali, scritti, sanzioni pecuniarie), fino al licenziamento. In altri termini, il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti devono avere la cultura, la “forma mentis” dei garanti di un bene prezioso qual’è l’integrità del lavoratore, che deve essere preservata dal lavoratore stesso con l’uso degli strumenti di protezione e prevenzione. Il datore di lavoro non deve pensare che la sua funzione può risolversi nella messa a disposizione dei presidi antinfortunistici, di attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente, di impartire le regole di comportamento, ecc. e nel generico invito a servirsene. Il cattivo comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dalla responsabilità penale in caso di infortunio o di insorgenza di malattie professionali e non potrà pretendere di giustificarsi appellandosi alla disobbedienza del lavoratore. Il compito di controllo del datore di lavoro è previsto anche dalla Carta costituzionale, la quale nell‘articolo 32 vede nella salute, nella integrità dell’individuo, un bene costituzionalmente rilevante in quanto interesse, sì, del singolo, ma anche interesse della collettività”
OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, art. 2 – punto 1, lettera a, definisce "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione, come devinito dalla legge 1/08/1991 n° 266. I volontari del Corpo nazionale dei
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vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Le norme di prevenzione definite dal datore di lavoro impongono ai lavoratori i seguenti obblighi: 1. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute; 2. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 3. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; 5. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 6. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 7. evitare di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 8. evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 9. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 10.sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente; 11.esporre in attivita' in regime di appalto o subappalto apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' e l'indicazione del datore di lavoro.
COMPONENTI DELLE IMPRESE FAMILIARI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
L’art.21 del D.Lgs. n 81/08 e s.m.i. prevede che i componenti dell’ impresa familiare di cui all‘articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente; b) munirsi di dispositivo di protezIone individuale (DPI) ed utilizzarli conformemente alla normativa corrente; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi hanno la facoltà, con oneri a proprio carico,di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria (art. 41), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. L’attenzione alla salute dei lavoratori autonomi è contenuta nella Raccomandazione CE del Consiglio del 18/02/2003 la quale esorta gli Stati membri a: promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici; scegliere le misure ritenute più opportune (es. provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d’informazione); adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli Organismi competenti, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; agevolare un accesso facile alle informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori; consentire ai lavoratori autonomi di beneficiare di controlli medici; esaminare ogni quattro anni l’efficacia delle misure nazionali esistenti e di informare la Commissione delle loro conclusioni. Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 10406/2013, - PSR-Marche, Misura 1.1.1. Sottomisura lettera b) - lettera c), che prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 - Sforzacosta - Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.
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