UNIONE EUROPEA
REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2007-2013
AGROFARMACI: le nuove disposizioni del Ministero della Salute inibiscono le occasioni di contraffazioni dei fitofarmaci e stroncano il fenomeno delle importazioni parallele illegali.
La difesa fitosanitaria è indispensabile e necessaria per limitare i danni provocati da parassiti animali o vegetali alle piante coltivate e per ottenere produzioni soddisfacenti in termini qualitativi e quantitativi. La moderna attività agricola molto intensiva crea un habitat molto favorevole all’incremento dell’incidenza di malattie/infestazioni. I patogeni e i parassiti sono in grado di provocare danni molto gravi fino ad incidere negativamente da un 10 al 40% sulla produzione mondiale. I mezzi tecnici maggiormente utilizzati per la protezione delle piante sono di natura genetica e chimica. L’uso di mezzi chimici, la cui applicazione può comportare rischi per la salute dell’uomo, per gli organismi utili per l’agricoltura e per l’ambiente, è regolamentato in Europa da disposizioni legislative che si ispirano al principio di precauzione e che puntano a conseguire una limitazione del danno, razionalizzando al meglio le strategie di intervento mediante l’utilizzazione di indicatori di rischio. Gli agro farmaci sono considerati dall’opinione pubblica i principali responsabili di inquinamento delle derrate alimentari e dell’ambiente con conseguenze dannose sulla salute dei consumatori e su quelli che sono chiamati organismi non bersaglio. Gli agro farmaci balzano prepotentemente alla ribalta nel secondo dopoguerra, ma gli sforzi per mettere a punto sostanze impiegabili a scopo fitoiatrico in campo agricolo iniziano alla fine della prima guerra mondiale, quando le industrie chimiche del settore non hanno più commesse relative all’attività bellica e passano a sviluppare la ricerca verso una classe di composti chimici che mostra una notevole attività antifungina e nel 1940 viene posto in commercio il primo fungicida organico di
sintesi: il thiram. Dal secondo dopoguerra ad oggi vengono introdotti sul mercato agro farmaci caratterizzati da un’elevata efficacia, dosi d’impiego ridotte, fungicidi in grado di penetrare all’interno della pianta sulla quale vengono applicati con conseguente redistribuzione interna, nessun rischio di dilavamento, efficacia postinfezionale. L’affermarsi degli agro farmaci è stato spesso accompagnato da un uso disinvolto delle sostanze attive disponibili, che specialmente al loro comparire sono state ritenute la panacea di tutti i mali. Gli effetti negativi degli agro farmaci sulla salute dell’uomo e sull’ambiente cominciarono ad essere considerati a partire dalla metà degli anni 50 del secolo scorso, conseguentemente, nei paesi sviluppati, vennero istituite commissioni che si occupavano della valutazione di tali effetti e dell’eventuale messa a bando dei prodotti più pericolosi. L’Italia regolamenta la messa in commercio dei presidi sanitari per la prima volta nel 1968: tutti i presidi sanitari commercializzati sul territorio italiano devono essere autorizzati previa valutazione da parte di una commissione istituita presso il Ministero della Sanità della documentazione presentata dalla ditta produttrice su: efficacia, caratteristiche chimiche, fisiche, tossicologiche, citotossicità, spettro d’azione di tale sostanza, nonché le colture sulle quali va applicata.
La disparità tra le procedure di
registrazione seguite nei diversi paesi europei è stata superata a seguito dell’approvazione da parte dell’Unione Europea della famosa Direttiva n.91/414, nella quale la difesa della salute del consumatore e la salubrità dell’ambiente venivano messe al primo posto. I nuovi criteri adottati nella direttiva 91/414 hanno determinato un processo di revisione relativo agli agro farmaci commercializzati in Europa che ha comportato ad oggi la revoca del 67% delle sostanze attive presenti sul mercato al momento dell’adozione delle nuove procedure. Altro aspetto importante della direttiva è quello di aver armonizzato a livello europeo i limiti massimi di residui di agro farmaci ammissibili nelle diverse derrate alimentari.
L’opinione
pubblica, molto preoccupata dalla presenza di tali residui, dovrebbe essere rassicurata dai risultati delle indagine effettuate dal Ministero della Salute, tramite centri specializzati: il 96% di tali campioni non conteneva residui individuabili con i metodi ufficialmente adottati per le analisi o ne conteneva i quantità inferiori ai Limiti Massimi di residui di agro farmaci. Il 21 ottobre 2009 la Comunità Europea ha adottato due provvedimenti: il regolamento 1107, che abroga e sostituisce la direttiva
91/414, e la direttiva 128 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile degli agro farmaci. La presente newsletter tratta del regolamento 1107, in quanto in un’altra newsletter si è già trattato della direttiva n. 128/2009. Il Regolamento 1107 si propone di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni del regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. A seguito dell’applicazione delle nuove normative, dal 20 al 60 % delle sostanze attive che hanno superato la precedente revisione sono a rischio eliminazione, con
possibili ripercussioni negative sulla
protezione di colture minori e ridotta disponibilità di sostanze attive
a diverso
meccanismo d’azione utilizzabile per ridurre il rischio di selezionare ceppi resistenti.
STRONCARE IL FENOMENO DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE ILLEGALI E’ una delle novità per l’Unione Europea, previste dal nuovo regolamento 1107/200. A partire da giugno 2011, i prodotti fito-sanitari potranno essere importati da uno Stato membro all’altro solo se viene concessa questa autorizzazione e solo se lo Stato membro importatore stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un agro farmaco già autorizzato nel suo territorio. Un provvedimento atteso, che mira a stroncare il fenomeno delle importazioni parallele illegali e che colma il vuoto lasciato in questo ambito dalla direttiva 91/414. Con la nuova direttiva l’Unione Europea accoglie la posizione dell’Italia, che vanta una delle discipline più articolate sulla materia, e fa sue le preoccupazioni relative ad un fenomeno che porta con sé numerosi rischi per
l’imprenditore agricolo, il
consumatore finale e le aziende agrochimiche. All’importazione di agro farmaci non preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute italiano è infatti legato il pericolo dell’utilizzo di prodotti che: Possono non essere compatibili con le colture o il clima del nostro Paese; Possono riportare in etichetta raccomandazioni non applicabili all’Italia;
Possono essere addirittura contraffatti o rubati. In Italia le importazioni parallele sono regolamentate dal decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 1998, modificato sia il 21 luglio 2000 che il 24 ottobre 2006. Tali provvedimenti stabiliscono che l’importazione parallela di un agro farmaco sia consentita solo quando sia fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia e quando sia identico, nella composizione e negli usi autorizzati a quello ammesso nel nostro Paese. Il prodotto, una volta autorizzato, può essere immesso in commercio con un’etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e obbligatoriamente in lingua italiana. In etichetta il numero di registrazione deve essere contraddistinto da un numero di 5 cifre seguito da /IP ( es. 12345/IP) che sta a significare “ importazione parallela”.
RISCHI AMBIENTALI E COMMERCIALI Tali agro farmaci generalmente contengono sostanze attive di bassa qualità e/o prodotte illegalmente e con formulati diversi da quelli dell’agro farmaco originale. Alcuni potrebbero essere anche pericolosi per l’uomo o per le colture. Inoltre possono essere utilizzati principi attivi differenti da quelli indicati in etichetta, con danno per le colture e potenziali rischi per l’uomo. Occorre poi ricordare che gli agro farmaci sono caratterizzati da un profilo eco tossicologico scritto e documentato da test di laboratorio: sostanze attive non originali rendono invece sconosciuto il profilo tossicologico e quindi il pericolo a cui è esposto l’utilizzatore, l’ambiente e il consumatore finale. In più la diffusione di prodotti illegali può causare sfiducia del consumatore nei confronti della sicurezza dei prodotti alimentari e quindi la perdita di credibilità di tutti gli operatori della filiera.
COLTURE
MINORI
PENALIZZATE
DALLA
NUOVA
DIRETTIVA
COMUNITARIA Le colture minori sono una realtà problematica dell’agricoltura soprattutto per la difficoltà a praticare una corretta difesa fitosanitaria spesso anche dalle più comuni avversità. Una coltura è considerata minore se la superficie coltivata è inferiore a
10.000 ettari, se la produzione non supera le 100.000 tonnellate annue oppure se il consumo medio è inferiore è inferiore a 7,5 g/giorno. Vi rientrano, ad esempio, il ciliegio, la cicoria, la rucola, la valeriana, così come l’asparago, il carciofo, il porro e così via. Anche se definiti “minori”, queste colture rappresentano una buona percentuale del comparto orto-frutticolo italiano e sono importanti a livello locale in quanto vi rientrano prodotti Dop e Igp. Le colture minori sono, pertanto, oggetto di continua attenzione da parte di Coldiretti, al fine di verificare che ci siano procedure che semplifichino il procedimento autorizzavo di sostanze attive necessarie per mantenere coltivazioni che sembrerebbero meno rilevanti se paragonate alla produzione agricola totale, ma che rappresentano la peculiarità e la ricchezza di molte aree rurali. Una produzione di qualità, infatti, specie in considerazione dell’alto valore aggiunto della maggior parte delle colture minori, deve essere economicamente sostenibile per i produttori, e sicura e conveniente per i consumatori. Nell’ultimo periodo, se è sicuramente aumentata l’attenzione verso le colture minori, anche a livello comunitario, è pur vero che la revisione delle sostanze attive previsto dalla Direttiva 91/414/CE ha portato con sé alcuni elementi di criticità. Si è verificata, infatti, una netta riduzione della disponibilità di fitofarmaci e per quelli che sono stati inclusi nell’Allegato I della direttiva sopra richiamata, spesso non sono state difese le colture o gli usi minori. A ciò si aggiunge l’impatto che ha avuto il Reg. CE 396/05 relativo all’armonizzazione dei limiti massimi di residui di antiparassitari negli alimenti ( LMR), che ha modificato numerosissimi limiti e ha determinato l’introduzione di nuove procedure per la fissazione di nuovi valori. Tali procedure necessitano di un grande impegno, sia per la predisposizione del dossier da parte delle case produttrici di fitofarmaci che per l’iter di valutazione. Inoltre, l’entrata in vigore del Reg. 1107/CE che sostituisce la Direttiva 91/414/CE, introduce una serie di criteri che determinerà ulteriori cambiamenti nella disponibilità dei fitofarmaci sul mercato. In questo contesto, se da una parte l’attività svolta finora nell’ambito del progetto “ Studio delle colture minori”, promosso dalle regioni, attivato nel 2005 e supportato dal Ministero delle Politiche Agricole con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha prodotto numerosi ed importanti risultati positivi, dall’altra ha subìto rallentamenti a
causa dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti comunitari con i quali, in ambito Ue, è stata riformata l’intera legislazione in materia di fitofarmaci. La riforma, in un contesto di transizione, non sempre consente un adeguato rapporto costi-benefici per le ditte produttrici di fitofarmaci, determinando, quindi, uno scarso interesse in particolare verso colture considerate minori. Al momento la Direzione Generale della Commissione Europea sta elaborando una strategia per la difesa di questo tipo di produzioni e sta cercando di individuare le risorse finanziarie necessarie per supportare gli studi e le ricerche necessarie, per garantire la presenza sul mercato di sostanze attive in grado di contrastare anche le patologie delle colture minori.
Piano di sviluppo rurale 2007-2013Misura: 1.1.1. b- Azione nel campo della formazione professionale e dell’informazione. Sottomisura: b) Attività informativa nel settore agricolo forestale con la partecipazione comunitaria- Domanda n. 4591/2010