4. INFORTUNI Si definisce “infortunio”, ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente, l'inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni specificate e garantite dalla polizza. La Compagnia assicurativa indennizza gli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento sia della propria attività lavorativa che di ogni altra attività che non abbia carattere lavorativo. Limitatamente all’attività agrituristica, l’assicurazione copre gli infortuni che gli ospiti subiscono durante il periodo di soggiorno nell’azienda assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da equitazione. Cosa è assicurato? A titolo esemplificativo e non limitativo, si menzionano:
morte per infortunio; invalidità permanente per infortunio; diaria da ricovero per infortunio; rimborso spese di cura per infortunio
A mezzo estensione della garanzia, le Compagnie assicurano:
asfissia di origine non morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; annegamento; assideramento o congelamento; colpi di sole o di calore; le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; 9