a scorte, prodotti e merci, altri beni in genere, depositate in porte morte
3. FURTO L’Art. 624 bis del Codice Penale definisce “Furto” l’azione svolta da “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”. La Compagnia assicurativa indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da Furto e rapina commessi nei locali contenenti le cose assicurate. Cosa è assicurato? A titolo esemplificativo e non limitativo, si menzionano:
guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali Materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo, mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo. spese sostenute e documentate per l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina. Bestiame: bovini, equini, esclusi quelli da competizione, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile. Sono infine indennizzati gli infortuni dei clienti a seguito di rapina, nel caso di morte o invalidità permanente.
7