CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Progetto 20936 - P.S.R. Marche 2014-2020 - Misura 1. Sottomisura 1.2. Operazione B
Prima di addentrarci nella corretta gestione dei rifiuti agricoli, diventa necessario fissare alcuni concetti basilari relativamente ai rifiuti in genere, alla loro origine e alle conseguenti distinzioni contemplate dalla normativa di cui il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), con tutte le sue modifiche ed integrazioni, rappresenta il faro guida.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ CONCETTO DI RIFIUTO ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Il rifiuto è …
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore:
- Si disfi - Abbia deciso di disfarsi - Abbia l’obbligo di disfarsi WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ (art.183 DLgs. 152/2006 s.m.i.) W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ PRIMA DISTINZIONE DI RIFIUTO
In base all’origine o provenienza Oltre tutto ciò che è escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (art. 185, comma 1, DLgs. 152/2006) e tutto quello che non è considerato rifiuto (art. 184bis DLgs. 152/2006) la prima distinzione che viene fatta, relativa all’origine del rifiuto, è quella tra: dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
- Rifiuti Urbani (art. 184, comma 2, DLgs 152/2006) Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ - Rifiuti Speciali (art. 184, comma 3, DLgs 152/2006) DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO (art. 184, comma 2, DLgs. 152/2006) a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e).
DEFINIZIONE DI RIFIUTO SPECIALE / ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ (art. 184, comma 3, DLgs. 152/2006) a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e) i rifiuti da attività commerciali; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. In sostanza ed in estrema sintesi viene definito rifiuto speciale tutto ciò che viedĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ ne prodotto in una attività di impresa.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE ... che ci riguardano più da vicino art. 185, comma 1, lettera f, DLgs. 152/2006 s.m.i. ... materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati
dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legi slativo 30 maggio 2008, n. 117.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ SECONDA DISTINZIONE DI RIFIUTO Sulla base delle sue caratteristiche intrinseche, un rifiuto, principalmente nell’ambito degli “speciali”, si distingue tra: WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ - Rifiuto pericoloso; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ - Rifiuto non pericoloso.
In una normativa che dipende da recepimenti di Regolamenti e direttive Comunitarie sulla materia, le modifiche e le integrazioni fanno parte della normale evoluzione della giurisprudenza che ha visto sulla disciplina dei rifiuti una fitta attività legislativa anche nell’armonizzazione di norme già scritte. dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Comunque, nel momento in cui scriviamo, possiamo affermare che: Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ I rifiuti sono definiti “pericolosi” ai sensi del Regolamento UE 1357/2014. Il Regolamento n°1357/2014 ha modificato sensibilmente le regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, che prima si basavano sui criteri delle vecchie frasi di rischio “R” delle sostanze pericolose e che ora si basano sulle indicazioni di pericolo “H” di cui al Regolamento CLP (al fine di evitare confusione con le indicazioni di pericolo H, sono state modificate le sigle delle caratteristiche di pericolo del rifiuto che sono ora identificate con HP invece che con H). Sono definiti pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche indicate nell’allegata tabella in cui i parametri fanno riferimento al peso e alle concentrazioni delle sostanze pericolose.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
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WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
PARTICOLARITA’ NELLA DISTINZIONE TRA PERICOLOSO E NON Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegata tabella.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Ad esempio:
- Contenitore di fitofarmaci lavato e pulito e quindi bonificato (non pericoloso)
- Contenitore di fitofarmaci contaminato da sostanze pericolose (pericoloso) La classificazione di un rifiuto tra pericoloso e non, identificato da una "voce a specWƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ chio" e la conseguente attribuzione del codice, sono effettuate dal produttore/detenW͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ tore del rifiuto e ricade sotto la sua responsabilità. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SECONDO IL CODICE EUROPEO DEI RIFIUTI (C.E.R.) un codice che si compone di 3 coppie A livello europeo i rifiuti sono catalogati con di numeri (sei cifre totali) che identificano lo stesso rifiuto in modo univoco ed dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ esclusivo. Il codice viene chiamato CER. La prima coppia di numeri identifica il settore di attività da cui proviene il rifiuto, Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ detta anche “Classe” composta da 20 famiglie o capitoli. La seconda coppia di numeri indica il processo produttivo da cui si genera il rifiuto, detta anche “Sottoclasse”. La terza coppia di numeri indica il rifiuto vero e proprio detta anche “Categoria”. Esempio di classificazione: 03 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone. 03.03 – rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone. 03.03.01 – scarti di corteccia e legno. Le 20 famiglie contemplate nell’elenco dei rifiuti (prima coppia di numeri) che si riflette nella classificazione CER: • 01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
• 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura • 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili • 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile • 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone • 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici • 07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici • 08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivesti menti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa • 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ • 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ • 11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricoperDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ tura di metalli; idrometallurgia non ferrosa • 12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica • 13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) • 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) • 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ (non specificati altrimenti) • 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ • 17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) • 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di risto razione che non derivino direttamente da luoghi di cura) • 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua • 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
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L’elenco dei rifiuti contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, contenuto nell’allegato D alla parte quarta del DLgs 152/06), include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare
pericolosi. I Rifiuti pericolosi sono distinti nel catalogo con un asterisco (es. 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).
LE FINALITA’ DEL TESTO UNICO AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI DLgs 152/2006 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimen ti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ a) prevenzione; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia); e) smaltimento. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
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CIRCUITO DEI RIFIUTI: ALCUNE DEFINIZIONI DA CONOSCERE Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ “Produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi
compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui all'allegato C alla parte quarta del DLgs 152/2006; “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
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WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ LE IMPRESE AGRICOLE NEL TESTO UNICO AMBIENTALE W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ L’articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ come successivamente modificato, classifica tra i rifiuti speciali, i rifiuti provenienti
da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Fermo restando i divieti previsti nello specifico all’art. 192 del Testo Unico: “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.” l’impresa agricola è tenuta, dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ essendo produttore iniziale di rifiuti, alla corretta gestione degli stessi secondo i principi gerarchicamente contemplati nella finalità della norma e cioè: Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ - eventuale riutilizzo - eventuale riciclaggio - eventuale recupero di altro genere - smaltimento totale o della parte residuale effettuato in sicurezza ….. ed inoltre l’articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”.
IMPRESE AGRICOLE: LE COSE DA FARE - identificare il processo di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non sul luogo di produzione. - definire le modalità operative per organizzare, gestire e tenere sotto controllo tale processo.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ PRIMO PASSO
Va fatta una corretta classificazione del rifiuto prodotto e l’assegnazione dell’e-
satto codice CER. Potrebbe essere necessaria una analisi del rifiuto all’atto del la prima classificazione, ai fini della definizione della sua pericolosità o meno e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto stesso o, WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi.
La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore/detentore.
Il legislatore ha stabilito che sia il produttore a conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le materie dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ prime che danno origine al suo rifiuto. Ecco perché ha imposto che sia lui a classificare gli scarti di cui deve disfarsi. Nella pratica però questo non accade quasi mai: il titolare non si dedica alla codifica dei Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ propri rifiuti né ha personale interno dedicato. Di solito l’assegnazione del codice CER viene affidata a terzi: il consulente ambientale di fiducia, il trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l’impianto destinatario. E’ fondamentale, viste le responsabilità in gioco, che il produttore si accerti della scrupolosità con cui viene eseguita la classificazione dei rifiuti. SECONDO PASSO Raggruppamento e stoccaggio dei rifiuti presso il sito di produzione nel Deposito Temporaneo I rifiuti vanno raggruppati, prima della raccolta, suddivisi per categorie omogenee (secondo i codici CER) nell’ambito del sito produttivo (azienda agricola) all’interno di locali, capannoni, tettoie ecc. , all’uopo adibiti, con modalità tali da impedirne la dispersione, l’inquinamento del suolo e delle acque, inconve-
nienti igienicosanitari in genere, danni a cose o persone. I rifiuti di diversa tipologia non devono essere mai miscelati tra loro né tantomeno i rifiuti pericolosi possono essere miscelati con i rifiuti non pericolosi. Ai sensi dell’art. 183 del DLgs. 152/2006 e succ. mod. è previsto che: il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti pericolosi devono essere sempre identificabili attraverso l’apposizione di etichette o targhe indicante il codice CER e rispettare le specifiche normative inerenti lo stoccaggio di sostan ze pericolose eventualmente contenute nei rifiuti prodotti, devono essere gestiti WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ in maniera da non creare pregiudizio all’ambiente ed alla salute. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
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DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Riguardo ai tempi di permanenza dei rifiuti nel deposito temporaneo (art.183
comma 1 lett. bb) del DLgs. 152/2006) possono avere una durata massima se condo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 1. con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito; 2. quando si raggiungono i 30 mc di deposito di cui al massimo 10 mc di pericolosi; dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ 3. In ogni caso, qualora i quantitativi non superano i suddetti limiti annuali (quasi sempre per un’impresa agricola), il deposito non può superare la durata Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ di un anno. Il deposito, qualunque esso sia, deve essere segnalato da un cartello con il simbolo “R” e la dicitura “deposito temporaneo Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” quando questi siano tenuti insieme, ancorché distinti, all’interno di uno stesso spazio. Il sito può essere al chiuso o all’aperto, ma comunque al riparo dagli agenti atmosferici, dalle acque di dilavamento (es. È sufficiente un piano rialzato anche con dei normali bancali che tengono sollevati i contenitori dal pavimento) lontano da punti elettrici e fonti di calore, accessibile solo agli addetti ai lavori, facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto e facilmente accessibile per la movimentazione dei contenitori dei rifiuti nelle fasi di carico e scarico. Ogni spazio dedicato al deposito di un rifiuto deve essere segnalato con un cartello riportante il CER e la descrizione dello stesso.
I RIFIUTI PRINCIPALI PRODOTTI NELLE IMPRESE AGRICOLE Pericolosi e Non pericolosi
I codici con asterisco * sono riferiti a rifiuti pericolosi - CER 020104 Pacciamature, teli, reti, tubi, in plastica esclusi gli imballaggi; - CER 150102 Imballaggi in plastica; - CER 150102 Cassette in plastica di vario tipo, compreso il polistirolo; - CER 150102 Imballaggi e contenitori di fitosanitari in plastica bonificati – oppure: - CER 150110* Imballaggi e contenitori di fitosanitari non bonificati contami nati da sostanze pericolose; - CER 150203 Assorbenti, stracci, filtri aria, indumenti protettivi (tute, guanti) WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ non pericolosi oppure: W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ - CER 150202* Assorbenti, stracci, filtri aria, indumenti protettivi..... contamiDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ nati da sostanze pericolose; - CER 020108* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (residui, scarti e/o prodotti scaduti); - CER 180202* rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (vaccini e residui di medicazioni, da allevamenti); - CER 160107* Filtri dell’olio;dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ - CER 160601* Batterie al piombo; - CER 130208* o CER 130205* Olio da motori e ingranaggi esauriti; Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ - CER 160301 Pneumatici esauriti;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
IL MINIMO... PER UN CORRETTO STOCCAGGIO Lo stoccaggio nel deposito va fatto, come dicevamo, distinguendo le varie tipologie di rifiuti e nel rispetto delle disposizioni tecniche. Per semplificazione indichiamo il modo di confezionare e tenere in deposito i principali rifiuti aziendali, che è rispettoso della normativa: Confezionamento CER 150102 Cassette in plastica per frutta e verdura di vario tipo: Il rifiuto viene impilato su bancali e imballato con film in politene. Confezionamento CER 150102 Cassette e forme in polistirolo espanso: Il rifiuto viene confezionato in big bags da 1 mc, su bancale. Confezionamento CER 150102 contenitori e sacchi di fitosanitari in plastica bonificati: Il rifiuto non essendo pericoloso, può essere confezionato sia in sacchi
neri in politene da 100 lt o in big bags da 1 mc, su bancale. Confezionamento CER 150110* contenitori e sacchi di fitosanitari non bonificati contaminati da sostanze pericolose: Il rifiuto essendo pericoloso, deve essere confezionato in big bags da 1 mc etichettati, a norma ed omologati ADR, posti su bancale Confezionamento CER 150203 Assorbenti, stracci, filtri aria, indumenti protettivi (tute, guanti, ecc..) non pericolosi: Il rifiuto, non essendo pericoloso, può essere confezionato sia in sacchi neri in polietilene da 100 lt o in big bags da 1 mc, su bancale. Confezionamento CER 150202* Assorbenti, stracci, filtri aria, indumenti pro tettivi contaminati da sostanze pericolose: Il rifiuto essendo pericoloso, deve essere confezionato in big bags da 1 mc su bancale, etichettati, a norma ed WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ omologati ADR. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Confezionamento CER 020108* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze periDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ colose (residui, scarti e/o prodotti scaduti): Il rifiuto essendo pericoloso, deve essere confezionato in appositi contenitori dedicati etichettati a norma ed omologati ADR da 60 lt, su bancale. Confezionamento CER 180202* rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (vaccini e residui di medicazioni, da allevamenti): Il rifiuto essendo pericoloso a rischio infettivo, deve esseredĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ confezionato in appositi contenitori dedicati in cartone o plastica con sacco interno da 40 o 60 lt, etichettati a norma ed omologati ADR, su bancale. Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ Confezionamento CER 160107* Filtri dell’olio: Il rifiuto essendo pericoloso, deve essere confezionato in appositi contenitori dedicati etichettati a norma ed omologati ADR da 60 lt e tenuto sopra ad un bacino di contenimento per even tuali fuoriuscite di olio. Confezionamento CER 160601* Batterie al piombo: Il rifiuto essendo pericolo so, deve essere confezionato in appositi contenitori dedicati (tipo cassa pallet) etichettati a norma ed omologati ADR , di varie misure a seconda delle necessità. Confezionamento CER 130208* o CER 130205* Olio da motori e ingranag gi esauriti: Il rifiuto essendo pericoloso, deve essere confezionato in appositi contenitori dedicati etichettati a norma ed omologati ADR, di varie misure a seconda delle necessità. Per piccoli produttori si consigliano le taniche da 15/20 lt. I contenitori vanno tenuti sopra ad un apposito bacino di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio.
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Confezionamento CER 160301 Pneumatici esauriti: Il rifiuto, non essendo pericoloso, può essere confezionato sia in big bags da 1 mc, che sfuso, su bancale.
TERZO PASSO Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta (art.188 comma 1 del DLgs.152/2006) nel rispetto dell’art. 183, com ma 1, lettera bb) del DLgs.152/2006 sui tempi di permanenza di un rifiuto nel deposito temporaneo. La raccolta ed il conferimento dei rifiuti possono essere svolte in diverse moda lità secondo le opportunità che ogni impresa potrà sfruttare: -servizio di raccolta a domicilio presso gli utenti ad opera di gestore autorizzato WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ (sistema porta a porta); W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ -servizio di raccolta con mezzo mobile (ecomezzo), autorizzato ai sensi di legDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ ge, secondo un calendario predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti costituiti dallo stazionamento dell’ecomezzo; -conferimento a centri di raccolta (stazioni ecologiche, ecocentri, etc.), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. -conferimento presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio qualora istituiti come servizio. dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
GLI ASPETTI BUROCRATICI PER LE IMPRESE AGRICOLE Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ Premessa Una normale impresa agricola, intesa ai sensi dell’art. 2135 c.c., nell’ambito della disciplina sui rifiuti, è inquadrata principalmente come “produttore iniziale di rifiuti” , non svolgendo a titolo professionale nessuna altra attività all’interno del ciclo dei rifiuti e cioè in primis quella di “gestione dei rifiuti” che comprende anche la raccolta, il trasporto ecc., poi quelle di “intermediario”, ed infine quella di “commerciante di rifiuti”. Per praticità... cominciamo dalle esclusioni L’articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI) dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; l’articolo 193, comma 9 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che: “la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è consi derata trasporto ai sensi della norma qualora risulti comprovato da elementi og gettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentaDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ zione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”; l’articolo 212, comma 19 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che: “sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori amdĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ bientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”; ed in riferimento al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 188 bis del DLgs 152/2006 introdotto dal DLgs 205/2010). L’articolo 1 del DM 24 aprile 2014, Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specifica zione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. All’art. 1. Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, esonera dall’obbligo di adesione al SISTRI, “indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006”.
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Che cos’è un circuito organizzato di raccolta? Ai sensi del codice ambientale, per circuito organizzato di raccolta si intende un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale (o loro articolazioni territoriali), oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime as sociazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Rien trano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polietilene, oli, batterie, imballaggi, ecc). WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ
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W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Gli adempimenti necessari DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Nelle more della completa applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti,
nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e delle modifiche normative, anche per effetto di quanto disposto all’art.9, comma 3-bis del D.L. 31.12.2014 n. 192, dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 vale quanto stabilito dal collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n.221) entrato in vigore il 2 febbraio 2016. dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ Il Ministero dell’Ambiente, anche rispondendo ad un quesito di Coldiretti, ha confermato l’interpretazione della Confederazione sull’articolo 69 del cosiddet Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ to Collegato ambientale. La norma, in particolare, riconosce la possibilità per le imprese agricole e per alcune altre categorie professionali che producono rifiuti pericolosi, di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud, attraverso la compilazione e conservazione in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività indicate nell’articolo o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Soddisfazione, quindi, per la semplificazione, che fu sollecitata da Coldiretti nell’ambito dei lavori di approvazione della legge che si è aggiunta a quelle già vigenti per le imprese agricole che, quando conferiscono i propri rifiuti a
circuiti organizzati di raccolta previo apposito contratto di servizio, sono anche esonerate dall’obbligo di iscrizione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Al netto delle semplificazioni sopra riportate vogliamo chiudere questa pub/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ blicazione con la descrizione degli strumenti normativi che sovraintendono la corretta gestione e la tracciabilità del rifiuto. ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
F.I.R. - FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
(unico obbligo rimasto per le imprese agricole nelle condizioni anzi specificate) Ogni volta che un rifiuto viene conferito e/o avviato allo smaltimento e quindi nella sua fase di uscita dal “deposito temporaneo”, deve essere accompagnato WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ da una documentazione durante tutto il trasporto. Tale documento è appunto il W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ “formulario di identificazione del rifiuto”. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
Al momento del conferimento o dell’avvio dello smaltimento deve essere compilato con le indicazioni relative a: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia (esatto codice CER) e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Il FIR va verificato e quindi firmato anche dal produttore dei rifiuti. Entro tre mesi dalla data del conferimento (dall’uscita dell’azienda o dalla consegna ad un intermediario) il trasportatore o intermediario deve restituire al produttore la 4^ copia del formulario con timbro e firma del destinatario finale. Tale 4^ copia (di conferimento o avvenuto smaltimento) esonera il produttore dalla responsabilità sulla corretta gestione del rifiuto. Tale documentazione va conservata per almeno 3 anni e tenuta a disposizione per eventuali controlli. REGISTRI DI CARICO E SCARICO I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno (avevano per le imprese agricole) l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico (art.190 DLgs 152/2006) su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quan-
titative dei rifiuti al momento della loro produzione ed in ingresso nel deposito temporaneo. Tali informazioni serviranno poi ai fini della comunicazione annuale al Catasto (Catasto dei rifiuti c/o le CCIAA) per mezzo della dichiarazione annuale (MUD).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ L’impresa che produce rifiuti pericolosi, oltre al registro di carico e scarico, en
tro il 30 aprile di ogni anno è obbligata a comunicare al Catasto rifiuti, istituito
presso le Camere di Commercio competenti territorialmente, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti l’anno solare precedente attraverso il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ I produttori iniziali che nella propria unità locale producono non più di 7 rifiuti W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e che per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinaDŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ tari finali, possono compilare, in alternativa alla comunicazione ordinaria, una
comunicazione semplificata, che può essere trasmessa via posta su modulistica cartacea. E’ in corso una rivisitazione della dichiarazione ambientale con la predisposizione di un nuovo MUD.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Impresa Verde Marche srl Via Matteotti n° 7 60121 Ancona (An) e.mail impresaverde.marche@coldiretti.it Tel 071 - 207991 Fax 071-205796 Unità Operativa di Ascoli Piceno Via Asiago n° 2 63100 Ascoli Piceno Telefono 0736-344994- Fax 0736-344985 Unità Operativa di Fermo Via Ragazzi del 99 n° 61/d 63900 Fermo Telefono 0734-622092- Fax 0734-622832 Unità Operativa di Montegiorgio Via Calatafimi n° 8/a 63833 Montegiorgio Telefono 0734-962286- Fax 0734-965014 Unità Operativa di Offida Via IV Novembre n° 8/a 63073 Offida Telefono 0736-888445 - Fax 0736-888635 Unità Operativa di Valtesino Largo del Risorgimento n° 1 63065 Ripatransone Telefono 0735-907067- Fax 0735-90190 Unità Operativa di Petritoli Zona Artigianale Paganelli 63848 Petritoli Telefono 0734-655487- Fax 0734-658885
Pubblicazione realizzata con il contributo dell’Unione Europea. Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione Europea.
Testi a cura di: Andrea Torquati, Luigi Troiani, Valerio Di Buò