L’INFORMAZIONE IN PILLOLE
CREDITO D’IMPOSTA 4.0 (le domande più frequenti) 1-Chi sono i soggetti beneficiari del Credito d’imposta per beni strumentali nuovi? I soggetti beneficiari sono: imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Soggetti NON ammessi al beneficio:
le imprese in stato di crisi (in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
2-Come si utilizza il credito d’imposta?
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 in tre
quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni; per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli relativi a Industria 4.0 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni; per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da Industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
3-Si può trasferire il credito di imposta ai soci di una società di persone o coadiuvanti di impresa familiare? Sì. I principi espressi dalla risoluzione n. 163 del 2003 stabiliscono che i crediti d’imposta possono essere trasferiti ai soci alle seguenti condizioni: si deve trattare di crediti d'imposta per i quali è previsto il riporto, al periodo d'imposta successivo, dell'eccedenza tra credito maturato ed utilizzato nel periodo oggetto di dichiarazione; la società di persone deve indicare in dichiarazione dei redditi il credito d'imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai soci; le modalità di utilizzo del credito d'imposta stabilite dalla legge devono essere compatibili con l'attribuzione del credito ai soci; come nel caso in cui è previsto l'utilizzo del credito direttamente in dichiarazione dei redditi per compensare le imposte dovute, ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; se la norma agevolativa prevede un limite temporale di utilizzo del credito tale limite temporale continua a valere anche per l'utilizzo del credito attribuito al socio. Alla luce di quanto richiamato, il credito d’imposta maturato in capo a un
soggetto trasparente si considera trasferibile ai soci.
4-Quando i soci di società di persone o i coadiuvanti familiari possono fruire del credito d’imposta? In merito al momento in cui i soci potranno utilizzare il credito trasferito seppur può essere considerato che il legislatore della legge di Bilancio 2021 ha previsto, per favorire la liquidità delle imprese in un momento di grave crisi, un “anticipo” nell’utilizzo del credito (utilizzo già dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero dalla loro interconnessione in luogo dell’utilizzo a decorrere dall’anno successivo ai citati eventi previsto dalla legge di Bilancio 2020), si ritiene che le società di persone potranno imputare ai soci il credito d’imposta non utilizzato, anno per anno, dandone evidenza nella dichiarazione dei redditi e che i soci potranno compensare il suddetto credito solo dopo averlo riportato nella propria dichiarazione dei redditi
5-Si può riportare il credito d’imposta inutilizzato all’anno successivo? In relazione all’utilizzo in 3 quote annuali di pari importo, occorre valutare se sia possibile continuare ad utilizzare il credito anche oltre il terzo anno. Esempio: credito di imposta 3.000 euro, anno X di entrata in funzione/interconnessione del bene, utilizzo del credito nell’anno X per una somma pari a 800 euro, nell’anno X+1, utilizzo per euro 1.200 (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno X), nell’anno X+2, utilizzo per euro 700. Nell’anno X+4 il contribuente potrà utilizzare la somma restante pari a 300 euro. La circolare n. 5/E del 2015, con riferimento a misure analoghe al credito d’imposta Transizione 4.0 e più precisamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18 D.L. n.91/2014), ammette l’utilizzo già nel successivo periodo d’imposta, nel caso di incapienza nel periodo di riferimento, della quota annuale del credito d’imposta o di parte di essa. In altri termini, se per motivi di incapienza non è possibile utilizzare l’intera quota annuale del credito di imposta, questa si sommerà alla quota fruibile nel successivo periodo di imposta ed anche oltre il periodo minimo di spendita del credito (5, 3 o 1 anno). Su questa questione, da ultimo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 avallando tale posizione.
6-Si possono considerare i beni acquistati con contratti di leasing? Il comma 1054 della legge di Bilancio 2021 richiama espressamente i contratti di leasing quale modalità di effettuazione dell’investimento, mentre i successivi commi disciplinanti il credito d’imposta per l’acquisizione dei Beni di cui agli allegati A e B non citano tale modalità. Si ritiene che il mancato richiamo ai contratti di leasing non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d’imposta anche in ragione del principio, più volte affermato dall’Agenzia, di equivalenza fra acquisto a titolo di proprietà e acquisizione mediante contratti di leasing.
Pubblicazione realizzata con il contributo della CCIAA delle Marche CUP progetto H72E20000000003 COR progetto 3276788