Identificazione dei Bovini da Carne ed Etichettatura della Carne Bovina

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COLDIRETTI MACERATA

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI DA CARNE ED ETICHETTATURA DELLA CARNE BOVINA


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Si ringraziano per la collaborazione: il Dott. Alberto Tibaldi, responsabile del Servizio Sanità Animale dell’ASUR- Macerata Zona Territoriale n. 9 di Macerata, in merito alle procedure di Identificazione e Registrazione dei bovini; la Dott.ssa Egizia Bonfili (Biologa – Tecnologa alimentare).


L’identificazione dei bovini da carne

Identificazione dei bovini da carne ed etichettatura della carne bovine

1


L’identificazione dei bovini da carne INDICE PREMESSA – TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ

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SISTEMI DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITÀ

6

RIDUZIONE DEGLI AIUTI

8

REITERAZIONE

8

INTENZIONALITÀ

8

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

10

NORMATIVA COMUNITARIA

10

NORMATIVA NAZIONALE

10

DEFINIZIONI

11

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI

13

REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA E DEGLI ALLEVAMENTI

13

COMUNICAZIONE AL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASUR OGNI VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI, RESIDENZA, LE SPECIE DI ANIMALI, IL TIPO DI PRODUZIONE

13

ESSERE TITOLARE DEL CODICE D’IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA

14

ATTIVAZIONE IL REGISTRO CARICO/SCARICO

14

RICHIESTA DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DELL’ANIMALE

15

-

MARCHI AURICOLARI

16

-

CARATTERISTICHE DEI MARCHI AURICOLARI

17

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI NATI IN AZIENDA

18

ACQUISTO DEGLI ANIMALI

21

IMPORTAZIONE DA ALTRI PAESI

22

-

IMPORTAZIONE DA PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

22

-

IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA-EUROPEI

22

2


L’identificazione dei bovini da carne USCITA DALL’AZIENDA

23

-

VENDITA AD ALTRO ALLEVAMENTO

23

-

INVIO ALLA MACELLAZIONE

23

-

MORTE DELL’ANIMALE IN AZIENDA

24

-

FURTO O SMARRIMENTO DI ANIMALI

25

-

FURTO DI STRUMENTI IDENTIFICATIVI

25

-

PERDITA DI MARCHI DA PARTE DEGLI ANIMALI

26

-

ANIMALI AL PASCOLO

26

-

CHIUSURA DELL’ALLEVAMENTO O SUO TRASFERIMENTO

26

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (ASUR)

27

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

27

SISTEMA SANZIONATORIO

28

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE

29

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

29

ETICHETTATURA DELLE CARNI MACINATE

30

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVO

30

INDICAZIONI GENERALI

31

NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA

33

Allegati

36

Bibliografia

42

3


L’identificazione dei bovini da carne

PREMESSA - TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ

Il Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il concetto di “condizionalità” quale presupposto indispensabile per accedere agli aiuti comunitari per le aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione dal pagamento degli aiuti diretti. Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, qualità del latte, bovini maschi …) ed anche i contributi erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che riguardano le misure agroambientali, oltre l’indennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispetto della condizionalità è obbligatorio sull’intera azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si richiede l’erogazione e in relazione alla specifica tipologia produttiva, nonché all’ubicazione territoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità dell’inosservanza. Il rispetto della condizionalità riguarda: a) i beneficiari di uno o più’ dei seguenti regimi di sostegno (indicati all’Allegato I del Reg. 1782/03): 1.

pagamento unico (disaccoppiato);

2.

altre forme di pagamento diretto per le superfici, per gli animali o per le

produzioni: 2.1.

– premio alla qualità per ettaro di superficie per il frumento duro;

2.2.

– premio per le colture proteiche;

2.3.

– aiuto per il riso;

2.4.

– aiuto per la frutta a guscio;

2.5.

– aiuto specifico per colture energetiche;

2.6.

– aiuto alla produzione di patate da fecola;

2.7.

– premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari;

2.8.

– aiuto alla produzione di sementi;

2.9.

– aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità 4


L’identificazione dei bovini da carne 2.10.

_ aiuto alla produzione dell’olio di oliva;

2.11.

– aiuto alla produzione di tabacco;

2.12.

– aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.

b) i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguenti misure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg. n. 1698/95) 1.

Indennità compensative (art. 36, lett. a) punti i-ii);

2.

Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett. a), punto iii);

3.

Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV);

4.

Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36 lett. a) punto V);

5.

Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. b) punto i);

6.

Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. b, punto IV);

7.

Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. b, punto V).

c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti di accesso per alcune misure di investimento dell’Ammodernamento delle aziende agricole. Gli impegni della condizionalità si articolano secondo due categorie: a. “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: 1. Proteggere il suolo mediante misure idonee; 2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate; 4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat. b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

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L’identificazione dei bovini da carne I campi di condizionalità fanno riferimento a quattro settori omogenei: a.

Ambiente;

b.

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

c.

Igiene e benessere degli animali;

d.

Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

La sottoscrizione dell’impegno al rispetto della condizionalità avviene con la firma della domanda volta all’ottenimento dei benefici economici previsti in sede europea. I principi della condizionalità consentono di giustificare la spesa PAC agli occhi del cittadino consumatore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricoltori e la società, che condiziona il sostegno pubblico a comportamenti eco-compatibili nella logica di: Condizionalità = scambio di favori.

Sistema di controllo del rispetto degli impegni della condizionalità Il rispetto degli impegni della condizionalità agricola è soggetto a un sistema di controllo che viene sommariamente tratteggiato: ⇒ Estrazione casuale di un campione di aziende sul totale delle domande presentate da sottoporre ai controlli amministrativi; ⇒ Controllo oggettivo delle aziende selezionate che avviene in diverse fasi: o

Fase 1)

1.1)

Telerilevamento e interpretazione foto aeree e immagini satellitari;

1.2)

– Se l’interpretazione é dubbia o negative – visita in azienda.

o

Fase 2)

2.1) - Controllo aziendale a completamento della “Fase 1” e in contraddittorio con il produttore. Durante questa fase vengono redatte le “check list” di verifica ed il verbale di controllo; 2.2)– se l’interpretazione è dubbia o negativa – visita in azienda

6


L’identificazione dei bovini da carne Fase 3)

o

Acquisizione dei dati da parte di Agea, calcolo dell’esito del controllo e della definizione delle eventuali riduzioni di aiuto. Fase 4) In caso di violazioni riscontrate, gli imprenditori vengono convocati per la visione diretta dei risultati del controllo e ricevono il verbale di notifica delle segnalazioni o livello di riduzione, con l’eventuale indicazione degli interventi correttivi da intraprendere. o

Fase 5)

Controllo della effettiva realizzazione degli interventi correttivi.

I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono essere demandati ad uno o più organismi specializzati come ad es. ASUR, ARPAM, ecc.

Controlli di condizionalità

Documentale ASUR Azienda Agricola

REGIONE ENTI SPECIALIZZATI

7

Oggettivo


L’identificazione dei bovini da carne Riduzione degli aiuti La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione della: 9

PORTATA

DELL’INFRAZIONE

determinata

tenendo

conto

in

particolare

dell’impatto

dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampia, In sostanza viene misurata l’entità della violazione (es. superficie, UBA ecc); 9

GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE

che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze

dell’infrazione alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; 9

DURATA DELL’INFRAZIONE

dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne

perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Il livello di violazione è quantificabile in basso, medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di penalizzazione. Le penalizzazioni possono subire un ulteriore aumento se all’azienda viene contestata:

Reiterazione L’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui, per una Norma o Atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dalle regole di applicazione della condizionalità. Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore 3.

Intenzionalità Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: a. siano state rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04; b. gli indici di intenzionalità superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti; c. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

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L’identificazione dei bovini da carne Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’introduzione di una “forma di avvertimento” modulata su tre livelli: segnalazione, intervento correttivo e ammonizione, in modo da favorire il cosiddetto “ravvedimento” conseguente al mancato rispetto agli impegni che non si configurano come infrazione.

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L’identificazione dei bovini da carne

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

L’identificazione dei bovini e bufalini da produzione è parte integrante delle norme tendenti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti, attraverso l’istituzione dell’anagrafe degli animali con lo scopo di garantire la tutela della sanità pubblica e il controllo e la tutela del patrimonio zootecnico, che avviene tramite la sorveglianza sanitaria. L’impianto normativo è particolarmente ricco di atti comunitari e nazionali che si sono succeduti nell’ultimo ventennio. Normativa comunitaria -

Direttiva del Consiglio 1992/102

-

Direttiva del Consiglio 1997/12 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE

-

Reg. CE 2628/1997 (mod. dal Reg. CE 2105/1998)

-

Reg. CE 2629/1997 (mod. dal Reg. CE 1177/1998)

-

Reg. CE 2630/1997 (mod. dal Reg. CE 132/ 1999)

-

Reg. CE 494/1998

-

Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000)

-

Reg. CE 1760/2000

-

Decreto della Commissione 20/08/2001 (pascoli)

-

Reg. CE 1082/2003 (liv. min. controlli I&R)

-

Reg. CE 499/2004 (che modifica il Reg 1082/2003)

-

Reg. CE 911/2004 (che integra il Reg. 1760/2000 e abroga il Reg. 2629/97)

Normativa nazionale -

DPR n. 317, 30 aprile 1996, attuazione Direttiva del Consiglio 1992/102 10


L’identificazione dei bovini da carne -

Circolare del Ministero della Sanità n° 11, del 14 agosto1996

-

D.Lgs 22 maggio 1999 n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

-

DPR 19 ottobre 2000 n. 437, Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini

-

D.M. 31 gennaio 2002, Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina

-

D.M. 7 giugno 2002, Approvazione del manuale operativo per gestione dell’anagrafe bovina

-

ORDINANZA del 19 giugno 2003,

Certificazione da parte di ogni detentore della

propria consistenza di stalla, registrata nell’Anagrafe nazionale bovina. -

D.Lgs 29 gennaio 2004. n. 58, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché dell’etichettatura delle carni bovine.

Definizioni Prima di addentrarsi nella descrizione degli adempimenti che l’allevatore deve rispettare, è opportuno fare attenzione alle definizioni espresse dal quadro normativo di riferimento, che sono: ► Animale: un bovino quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e c), della direttiva 64/432/CEE che recita: 1. animale da macello: un animale della specie bovina (comprese le specie Bison bison e Bubalus Bubalus) destinato ad essere condotto ad un macello o un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione); 2. animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina (comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus) diversi da quelli descritti al punto n. 1, ed in particolare quelli destinati all’allevamento, alla produzione di latte o di carne, oppure al

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L’identificazione dei bovini da carne lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive.

Bos Taurus

Babalus babalus

Bison bison

► Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all’aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati; ► Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda intesa come unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un’azienda questi ultimi devono costituire un’unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: a. codice azienda; b. codice fiscale del proprietario dell’allevamento; c. codice della specie animale.

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L’identificazione dei bovini da carne ► Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo a del Molise; ► Sistema Informativo Veterinaria Alimenti – Banca Dati Regionale (SIVA – BDN): nodo della Regione Marche sincronizzato alle anagrafi zootecniche dalla BDN ed implementato con le attività di sorveglianza sanitaria espletata sugli allevamenti; ► Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; ► Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali. ► Autorità competente: il Ministero della sanità o l’autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche. ► Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) ► Marchio

di

identificazione:

contrassegno

auricolare

apposto

sull’animale

senza

comprometterne il benessere, che consenta di identificare l’animale e l’azienda di origine.

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI

Registrazione dell’impresa e degli allevamenti presso il servizio “Sanità Animale” dell’ASUR competente per territorio entro 20 giorni dall’inizio dell’attività, compilando un’apposita domanda (All. n° 1). La registrazione è necessaria anche se si detiene un solo capo.

Comunicazione al servizio veterinario dell’ASUR ogni variazione dei dati anagrafici e fiscali, residenza, le specie di animali, il tipo di produzione compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell’evento;

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L’identificazione dei bovini da carne

Essere titolare del codice d’identificazione dell’azienda (rilasciato dal Servizio “Sanità Animale”) che è composto da 10 caratteri, di cui; 3.1. - n° 2 per la sigla IT; 3.2. - n° 8 per il codice aziendale recante nell’ordine: 3.2.1. - le prime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda; 3.2.2. - la sigla della provincia ove ha sede l’azienda; 3.2.3 – le ultime 3 cifre: numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda.

CODICE AZIENDALE IT Sigla Stato UE IT = Italia

XXX Codice ISTAT comune azienda

XX Sigla Provincia

XXX Numero progressivo azienda

001 …….999 -- A01 ……A999

Es. CODICE AZIENDALE: IT 025 MC 174

Il codice aziendale è univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute presso le aziende.

Attivazione del registro di carico e scarico previa vidimazione dal Servizio “Sanità Animale” della ASUR il quale per essere valido deve: 1. Recare il timbro dell’ASUR competente; 2. Contenere la sigla del Responsabile del Servizio Veterinario ufficiale delegato; 3. Essere conforme alle disposizioni del Decreti 31 gennaio 2002 del Ministero della Salute. 14


L’identificazione dei bovini da carne

Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale è facoltativa. La vidimazione del registro non sarà necessario qualora esistano già registri istituiti per altri fini ufficiali sempreché contengano le informazioni minime previste dalla presente normativa. Se si utilizzano registri informatizzati e con relativa stampa dei dati non è necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della azienda ASUR di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro Ente ufficiale.

Richiesta dei marchi di identificazione

Il proprietario/detentore degli animali richiede l’assegnazione dei marchi auricolari: Ö

direttamente tramite accesso alla BDN, se regolarmente autorizzato;

Ö

tramite Ente delegato (ASUR, CAA, APA ecc)..

La domanda di assegnazione dei marchi di identificazione prevede: 1. la richiesta di un numero di marchi auricolari che soddisfi il fabbisogno annuale dell’allevamento; 2. l’indicazione del fornitore autorizzato dal quale ci si intende approvvigionare. Successivamente la richiesta viene validata dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento ed il sistema nazionale BDN genera l’elenco dei codici, che in automatico, viene inviato al fornitore autorizzato, il quale provvede alla loro stampa sulle marche auricolari. Il fornitore spedisce le marche auricolari all’azienda richiedente allegandovi la Cedola Identificativa del Bovino e contestualmente invia comunicazione alla BDN con l’elenco e la data di spedizione per ciascun allevatore.

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L’identificazione dei bovini da carne MARCHI AURICOLARI I marchi auricolari riportano; 1. il nome, il codice o il contrassegno dell’autorità competente che ha attribuito il marchio; 2. i caratteri costituenti il codice di identificazione, che sono: 2.1.

i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell’azienda in cui l’animale è identificato per la prima volta, per l’Italia “IT”;

2.2.

un codice numerico di identificazione del capo che al massimo può essere costituito da 12 caratteri;

2.3.

in aggiunta alle precedenti è facoltà dello stato membro autorizzare l’uso di un codice a barre.

Esempio di marche auricolari

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L’identificazione dei bovini da carne

CARATTERISTICHE DEI MARCHI AURICOLARI I marchi auricolari: - sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente; - sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell’animale; - non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi o comunque con una deformazione permanente che ne impedisca il riutilizzo; - sono progettati in modo che nell’applicazione creino minor stress possibile e che rimangano fissi senza nuocere; - riportano solo diciture non asportabili di colore nero; - sono composti di due parti di uguale forma, maschio e femmina; - ciascuna parte del marchio destro ha una lunghezza minima di 45 mm; - ciascuna parte del marchio destro ha una larghezza minima di 55 mm; 17


L’identificazione dei bovini da carne - i caratteri hanno un’altezza minima di 5 mm; - previa specifica autorizzazione del Ministero della salute il marchio auricolare da apporre all’orecchio sinistro, può avere caratteristiche diverse purché siano riportate le diciture e le sigle specifiche. Tale specifica sarà limitata alla possibilità di introdurre nel marchio un dispositivo di identificazione elettronico aggiuntivo; - sul lato interno del marchio da apporre all’orecchio sinistro è disponibile una parte a disposizione dell’allevatore in cui possono essere inserite informazioni aggiuntive (es. codice dell’azienda, numero aziendale, codice a barre, ecc); - sono di colore giallo o rosso salmone per gli animale iscritti ai libri genealogici; dopo un anno, all’esame visivo, la superficie deve

-

essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti, il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

Identificazione dei capi nati in azienda

L’allevatore deve: 1. applicare le marche auricolari entro venti giorni dalla nascita, o comunque prima che l’animale lasci l’azienda;

2. per gli animali al pascolo è concesso il termine di identificazione di 6 mesi previa autorizzazione. Le marche vanno applicate in posizione centrale dell’orecchio nello spazio delimitato dal passaggio delle due vene del padiglione auricolare, in modo da evitare il loro smarrimento a causa di strappi o distacchi;

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L’identificazione dei bovini da carne 3. compilare la cedola di identificazione dell’animale, riportando: – codice identificativo della madre; – sesso; – data di nascita; – data di applicazione del marchio; – razza; – generalità e codice fiscale detentore e/o proprietario diverso. 4. entro 3 giorni dall’applicazione della marca auricolare aggiornare il registro aziendale, riportando le seguenti informazioni: -

il marchio di identificazione;

-

la razza;

-

il sesso;

-

il codice identificativo della madre;

-

la lettera N nella colonna Nato in Azienda;

-

la data di nascita;

-

data di morte e/o di vendita degli animali;

Fac-simile del registro di carico e scarico aziendale

i

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L’identificazione dei bovini da carne 5. entro 7 giorni dalla marcatura: -

gli allevatori che hanno delegato le ASUR alla gestione dell’anagrafe bovina devono consegnare la cedola di identificazione dei bovini;

-

gli allevatori che hanno delegato Enti terzi, devono consegnare a questi ultimi la cedola di identificazione dei bovini, e provvederanno: -

all’aggiornamento della Banca Dati Nazionale; alla consegna all’ASUR competente per territorio della cedola di identificazione del

-

bovino: alla comunicazione dell’avvenuta marcatura del capo accedendo direttamente alla

-

Banca Dati Nazionale 6. ottenere il rilascio del passaporto degli animali (all. n. 3) che deve essere rilasciato dall’ASUR competente per territorio entro 14 giorni dalla notifica della nascita dell’animale. Il passaporto comprende: -

codice azienda;

-

codice attribuito dal Centro Servizi Nazionale (CSN);

-

generalità del proprietario/detentore;

-

estremi di identificazione dell’animale;

-

Autorità che lo ha rilasciato;

-

data di rilascio.

Riassumendo, un capo bovino si intende correttamente identificato quando: 1. è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo individuale univoco; 2. è iscritto sul registro aziendale; 3. è iscritto nella Banca Dati Nazionale; 4. è dotato di documento identificativo individuale (passaporto). 20


L’identificazione dei bovini da carne

Acquisto degli animali

L’acquisto degli animali prevede: 1. il controllo da parte dell’allevatore che il capo sia correttamente identificato con marche auricolari applicate ad entrambe le orecchie; 2. che sia munito di passaporto correttamente compilato; 3. che sia accompagnato da Modello IV (dichiarazione di provenienza) correttamente compilato; 4. l’aggiornamento del passaporto (parte retrostante) riportando il passaggio di proprietà con l’apposizione del proprio codice aziendale, la data di ingresso in stalla, la firma, nonché l’eventuale richiesta di premio per il capo; 5. l’aggiornamento entro 3 giorni dall’introduzione del capo del Registro di Carico e Scarico aziendale annotandovi: -

l’acquisto (lettera A)

-

la data di nascita;

-

la data di ingresso;

-

l’azienda di provenienza (Codice aziendale o nome e indirizzo del detentore dell’azienda di provenienza. Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti);

-

gli estremi del modello IV.

6. entro 7 giorni dell’avvenuta movimentazione dell’animale l’aggiornamento della Banca Dati Nazione secondo i seguenti sistemi: -

i proprietari che hanno delegato le ASUR alla gestione dell’anagrafe bovina devono inviare una copia del Modello IV unitamente con i dati anagrafici ed identificative del bovino;

-

chi ha delegato Enti terzi alla gestione dell’anagrafe, consegnano a questi ultimi la documentazione indicata al punto precedente, i quali provvedono all’aggiornamento in BDN;

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L’identificazione dei bovini da carne -

aggiornamento diretto in BDN per coloro che gestiscono autonomamente l’anagrafe bovina. Fac-simile registro carico e scarico aziendale

Importazione da altri paesi

IMPORTAZIONE DA PAESI DELL’UNIONE EUROPEA Il bovino proveniente da un Paese dell’Unione Europea conserva i marchi auricolari ed il passaporto rilasciato dal Paese di origine. Il proprietario/detentore deve provvedere all’aggiornamento dei dati nella Banca Dati Nazionale.

IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA-EUROPEI L’importazione di un bovino proveniente da un Paese non appartenente all’U.E. prevede: 1. la rimarcatura con marche auricolari previste in sede U.E., entro 20 giorni dall’introduzione in azienda; 2. l’aggiornamento del registro di carico e scarico e della Banca Dati Nazionale come previsto per il capo nato in azienda; 3. la richiesta del passaporto come previsto dalla normativa comunitaria.

In ogni caso all’arrivo in azienda del bovino acquistato, l’allevatore deve completare il passaporto riportando: -

data di introduzione dell’animale in azienda;

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L’identificazione dei bovini da carne -

il codice identificativo aziendale;

-

la propria firma.

Nessuna nuova identificazione è necessaria se i bovini sono destinati ad un macello, purché ciò avvenga entro 20 giorni dal controllo di importazione.

Uscita dall’azienda

Vendita ad altro allevamento L’allevatore deve: -

controllare che l’animale sia correttamente identificato e che il Passaporto sia correttamente compilato;

-

compilare correttamente il Modello IV (all. 4) nelle parti “A” e “C”;

-

richiedere al Servizio veterinario la compilazione dell’Attestazione Sanitaria, parte “E”;

-

far compilare al trasportatore la parte di sua competenza (parte “D”);

-

trattenere una copia del Modello IV;

-

consegnare passaporto all’azienda acquirente.

-

aggiornare entro 3 giorni dalla partenza del capo il Registro di Carico e Scarico aziendale;

-

inviare o consegnare una copia del Modello IV entro 7 giorni: -

all’ASUR competente per territorio se è delegata alla gestione dell’anagrafe bovina;

-

all’Ente delegato della gestione dell’anagrafe bovina;

aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale.

Invio alla macellazione L’allevatore deve: -

controllare che l’animale sia correttamente identificato e che il Passaporto sia correttamente compilato; 23


L’identificazione dei bovini da carne -

compilare correttamente il Modello IV (all. 4) nelle parti “A” ,“B” e “C”;

-

richiedere al Servizio Veterinario la compilazione dell’Attestazione Sanitaria, parte “E” solo in caso di restrizioni sanitarie;

-

far compilare al trasportatore la parte di sua competenza (parte “D”);

-

trattenere una copia del Modello IV;

-

consegnare passaporto alla struttura di macellazione;

-

aggiornare entro 3 giorni dalla partenza del capo il Registro di Carico e Scarico aziendale;

-

inviare o consegnare una copia del Modello IV entro 7 giorni: -

all’ASUR competente per territorio se è delegata alla gestione dell’Anagrafe Bovina;

-

all’Ente delegato della gestione dell’anagrafe bovina;

aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale.

Fac-simile registro carico e scarico aziendale

Morte dell’animale in azienda L’allevatore deve: -

comunicare entro 24 ore all’ASUR di competenza la morte dell’animale affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull’animale deceduto;

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L’identificazione dei bovini da carne -

compilare il Passaporto nelle parti riguardanti “Macellazione o decesso” e restituirlo all’ASUR di competenza;

-

aggiornare entro 3 giorni dalla partenza del capo il registro di carico e scarico aziendale;

-

aggiornare entro 7 giorni la Banca Dati Nazione con le modalità espresse nei punti precedenti

Fac-simile registro carico e scarico aziendale

Furto o smarrimento di animali In caso di furto o smarrimento degli animali l’allevatore deve, entro 2 giorni, effettuare la denuncia all’Autorità competente (Polizia di Stato, Carabinieri) e all’ASUR di competenza, aggiornare il registro di carico e scarico e aggiornare la Banca Dati Nazionale.

Furto di strumenti identificativi In caso di furto o smarrimento del passaporto, cedola identificativa, marchi auricolari o registro aziendale, l’allevatore deve procedere alla denuncia presso le Autorità competenti, comunicare l’accaduto all’ASUR di riferimento ed, entro 2 giorni, inoltrare la richiesta del rilascio dei duplicati di quanto oggetto di furto o smarrimento, nonché aggiornare la Banca Dati Nazionale.

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L’identificazione dei bovini da carne Perdita dei marchi da parte degli animali In caso di perdita dei marchi da parte degli animali, l’allevatore deve richiedere l’emissione di una marca sostitutiva e cedola identificativa, su cui viene riportato l’identico codice di identificazione di quello smarrito (comma 2 art. 3 – DM 31 gennaio 2002). Ottenuto il nuovo marchio procedere, entro 7 giorni, alla sua applicazione e all’aggiornamento del registro di carico e scarico e della Banca Dati nazionale. Solo in casi particolari, e dietro accordi con il Servizio Veterinario competente per territorio, l’allevatore può procedere alla sostituzione del marchio auricolare con un’altra marca già in suo possesso e procedere all’aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico e della Banca Dati nazionale.

Animali al pascolo Nel caso di trasferimento temporaneo degli animali al pascolo occorre inviare comunicazione all’ASUR di riferimento, specificando l’ubicazione del pascolo, data di inizio e fine del pascolo, riportando il tutto sul registro di carico e scarico e provvedendo all’aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Chiusura dell’allevamento o suo trasferimento In caso di chiusura dell’allevamento le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN. Le aziende restano iscritte nel registro per almeno tre anni dalla data di cessazione dell’allevamento. In caso di trasferimento dell’allevamento nell’ambito della stessa provincia, tramite del Servizio veterinario, si può chiedere il trasferimento delle marche residue non utilizzate, mantenendo il legame con l’indicazione precedente dell’allevamento stesso.

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L’identificazione dei bovini da carne

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI (ASUR) Le ASUR competenti per territorio devono tenere aggiornato l’elenco delle aziende che allevano bovini, ovvero qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori e delle cliniche veterinarie, nella Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni: 1. il codice di identificazione dell’azienda; 2. l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente dell’ubicazione dell’azienda; 3. il nome, l’indirizzo, codice fiscale del proprietario; 4. il nome, l’indirizzo, codice fiscale del detentore; 5. le specie allevate; 6. il tipo di produzione; 7. informazioni di tipo sanitario, restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali o comunitari. 8. effettuare periodici controlli presso le aziende per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione dei bovini.

Conservazione dei documenti Tutti i documenti di trasporto ed i registri vanno conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

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L’identificazione dei bovini da carne

SISTEMA SANZIONATORIO Il sistema sanzionatorio è regolamentato dal D.Lgs n. 58 del 29/01/2004: Importo sanzione Violazione

Mancata identificazione degli animali mediante marchi auricolari

Minimo

Massimo

250,00

1.500,00

Eliminazione o sostituzione dei marchi auricolari agli animali senza preventiva 1.000,00 autorizzazione dell’autorità sanitaria per capo

6.000,00 per capo

Omessa consegna all’ASUR (se delegata alla gestione dell’anagrafe), entro sette 100,00 per 600,00 per giorni dall’apposizione del marchio auricolare, della cedola identificativa capo (*) capo (*) dell’animale. Omesso aggiornamento (gestione diretta) dell’anagrafe bovina. Spostamento di animali dall’azienda o sua introduzione nella stessa senza 300,00 passaporto. capo

per 1.800,00 per capo

Spostamento di animali con età inferiore a quattro settimane e il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato dall’azienda o sua introduzione nella stessa senza cedola di identificazione individuale. Omessa consegna entro 7 giorni dal decesso di un animale alle Autorità 250,00 competenti del passaporto. capo

per 1.550,00 per capo

Omessa consegna, entro 7 giorni, all’autorità competente del passaporto in caso di esportazione verso un Paese terzo. Omessa detenzione del registro di carico e scarico aziendale

3.000,00

18.000,00

Omessa compilazione del registro di carico e scarico aziendale

500,00

3.000,00

Omessa comunicazione, entro 7 giorni, (compresa la macellazione)

di tutti i movimenti degli animali 100,00 capo

per 600,00 capo

Mancato completamento del passaporto all’arrivo dell’animale in azienda o 100,00 prima della sua partenza

600,00

Omessa denuncia, entro 7 giorni, della morte dell’animale

100,00 capo

Omessa denuncia, entro 2 giorni, dalla scoperta del furto o dello smarrimento del 600,00 passaporto e dei marchi auricolari.

per 600,00 capo

per

per

3.550,00

(*) In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

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L’identificazione dei bovini da carne

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE

Normativa di riferimento: “Decreto 30 agosto 2000 – Indicazioni e modalità applicative del Regolamento CE n. 1760/2000 sull’’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”. L’etichetta delle carni bovine può comporsi di informazioni obbligatorie e informazioni facoltative. Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso tra, da un lato, l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall’altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull’etichetta.

Indicazioni obbligatorie o un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d’identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d’identificazione di un gruppo di animali; o il numero di approvazione del macello presso il quale l’animale è stato macellato. L’indicazione deve recare le parole “Macellato in [nome dello stato membro o paese terzo] [numero di approvazione]”;

o numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono state sezionate le carcasse. L’indicazione deve recare le parole “Sezionato in [nome dello stato membro o paese terzo] [numero di approvazione]”; o Stato membro o paese terzo di nascita; o Gli stati membri o paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso;

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L’identificazione dei bovini da carne o Stato membro o paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. Se le carni bovine provengono da animali nati, ingrassati e macellati o

nello stesso stato membro è permessa la dicitura “Origine [nome dello stato membro ]”

o

in uno stesso paese terzo è permessa la dicitura “Origine [nome del paese terzo]”

La dicitura “ORIGINE ITALIANA” è dunque possibile solo se la carne proviene da un animale nato, allevato e macellato in Italia.

Etichettatura delle carni macinate Relativamente alla’etichettatura delle carni macinate, queste devono contenere: o numero di riferimento o codice di riferimento o nome dello stato in cui sono state preparate le carni macinate. L’indicazione deve riportare la dicitura “Preparato in [nome dello stato membro o del paese terzo]” o nome dello Stato in cui ha avuto luogo la macellazione L’indicazione deve riportare la dicitura “Macellato in [nome dello stato membro o del paese terzo]” o nome del paese o dei paesi di nascita e di allevamento dell’animale, se diverso da quello di preparazione delle relative carni. L’indicazione deve recare le parole “Origine [stato/i membro/i o del paese/i terzo/i di nascita e di allevamento]” o data di preparazione delle cerni in questione.

Sistema di etichettatura facoltativo L’operatore che intende etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni deve: o essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; o essere in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi (previsti dal DM 30 agosto 2000); o disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali

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L’identificazione dei bovini da carne Informazioni facoltative approvate: ‐

alimentazione senza additivi antibiotici

esclusione fattori ci crescita

sospensione trattamenti terapeutici

denominazione macello

data di macellazione

categoria

denominazione laboratorio di sezionamento

periodo di frollatura

data di nascita

sesso

tipo genetico

denominazione della sede di allevamento

periodo di ingrasso in Italia

razza sistema di allevamento

composizione razione alimentare

alimentazione priva di grassi animali aggiunti

alimentazione NO OGM

I disciplinari approvati non prevedono la gestione dei requisiti igienico sanitari, i controlli sull’utilizzo e la somministrazione di sostanze illecite. Non garantiscono nulla in merito alla qualità delle carni.

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L’identificazione dei bovini da carne Indicazioni generali

l’etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione.

Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta.

Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile, comprese quelle relative a carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o carni preincartate nell'esercizio di vendita.

Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

L'operatore deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati.

Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.

In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabile nell’etichettatura delle carni.

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L’identificazione dei bovini da carne NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ’ AGRICOLA: Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ATTO A7 – Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97. ELEMENTI DI VERIFICA presenza delle marche auricolari o altri elementi di identificazione; presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato; registrazione dell’azienda presso l’ASUR ed in BDN; irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti. DEDETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli elementi elencati. INDICE DI VERIFICA Portata dell’infrazione Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi. Caratteristiche Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: (n° capi totali – n° capi conformi)/n° capi totali) x 100 Classi di violazione; 1. basso: non conformità superiore a 0 ed inferiore o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non altre 5 capi per i bovini/bufalini; 2. medio: non conformità superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi per i bovini/bufalini; 3. altro: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 10 capi per i bovini/bufalini.

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L’identificazione dei bovini da carne NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ’ AGRICOLA: Gravità dell’infrazione L’indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale. Caratteristiche Registrazione dell’azienda e/o dei capi in BDN/ASUR Parametri di valutazione 1. registro aziendale non conforme; 2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (bovini e bufalini);. 3. Presenza di capi non registrati in BDN o non scaricati dalla BDN (registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN . aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) bovini e bufalini; 4. Presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) o marche auricolari o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi. Classi di violazione: 1. Basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3; 2. Medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3; 3. Alto: presenza del parametro 4. Durata dell’infrazione: Data la caratteristica delle infrazione possibili al presente Atto, l’incidenza dell’indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. E’ fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali. Modalità di rilevazione: Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinario o dagli Organismi Pagatori, nel periodo gennaio – dicembre. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari) per livelli bassi di portata e gravità. Azione correttive In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l’azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Impegni di ripristino In caso di infrazione con portata e gravità medie o alte, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Nel caso sia prescritta all’azienda un’azione correttiva o un impegno di ripristino e l’azienda non la realizzi nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

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L’identificazione dei bovini da carne

Intenzionalità Il carattere di intenzionalità sarà assegnato quando: sia riscontrata l’assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell’azienda presso la ASUR e in BDN; sia identificata un’infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

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L’identificazione dei bovini da carne All. n. 1 AL SERVIZIO SANITA’ ANIMALE A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA RICHIESA DI REGISTRAZIONE AZIENDA Il sottoscritto/responsabile legale Cognome ……………………………………….. nome………………………………………… Nato a …………………………….. il ………………. Residente a/sede legale ……………….. Via………………………….. n…… cod.fisc./p.iva………………………../ …………………… CHIEDE Che l’azienda denominata ………………………………, sita in ………………………………. Via ……………………………… n. 2 …… tel. ……… p.iva …………………………………. Coordinate geografiche ………………………………………………………………………….. Con le seguenti caratteristiche: azienda: ____ TRANSUIMANTE, _____ STANZIALE, _____ PASCOLO VAGANTE specioe animali: (vedere allegto 2) …………………………………………………………….. iscrizione animali: controlli funzionali SI ___, NO ___, libri genealogici: SI ____ NO ___ consorzio tutela prosciutto SI _____ NO _____ VENGA REGISTRATO E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZINDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL NORMATIVA VIGENTE Dichara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, par. 5, lett. C) è (nome, cognome e domicilio) …………………………………... c.f./p.Iva ………………………………………. Dichiara che il proprietario degli animali è (nome, cognome e domicilio) ……………………. ……………………………………………………………………………………… Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine di 7 giorni, come previsto dal DPR n. 317/96. ………………….li ……………….. In fede SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO: IT

…………………, li …………….. Il DIRETTORE DEL SERVIZIO …………………………………... 36


L’identificazione dei bovini da carne

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DI ALLEVAMENTO PRESSO I SERVIZI VEGTERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALIù (art. 14 – comma 1 – D.Lgd n. 158/2006) Il sottoscritto ………………………………., nato a ……………….., il …………………………… Residnete a ………………………. Via ………………………………. N. ……….. C.F. ………………………………… tel ……………………… in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda ………………………………………….., sita in via ……………………… n. ………… del Comune di ……………………… a) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivio …………………… b) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivio …………………… c) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivio …………………… d) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivio …………………… e) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivio …………………… numero medio di animali detenuti/allevati annualmente …………………………………….. CHIEDE Ai sensi dell’art. 14 – comma 1 del D.lgs, n. 158/2006 di essere registrato presso codesto Servizio Veterinario. Dichiara inoltre che l’azienda ha le seguenti finalità: Per autoconsomo Per altri dini. Specificare ……………………………….. In fede …………………………………..

……………………………., lì …………………..

Spazio riservato all’Ufficio Veterinario: n. prot. Interno …………….. data …………….. codice assegnato ……………………

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L’identificazione dei bovini da carne All . n° 2

All. N° 3

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L’identificazione dei bovini da carne All. n° 3

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L’identificazione dei bovini da carne All. n° 4

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L’identificazione dei bovini da carne

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L’identificazione dei bovini da carne

Bibliografia 9 http://gazzetta.comune.jesi.an.it/2007/74/4.htm 9 http://www.salute.gov.it 9 Normative di settore 9 Circolare AGEA Prot. ACIU.2009.957

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copertina bovini:opuscolo telematica.qxd 18/06/2010 14.09 Pagina 3


copertina bovini:opuscolo telematica.qxd 18/06/2010 14.09 Pagina 4

OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO IN ATTUAZIONE DEL BANDO PSR MISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) – LETTERA C) ANNO 2009 – DOMANDA N. 2040.


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