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COLDIRETTI MACERATA
CONDIZIONALITA’ AGRICOLA: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI
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Progettazione ed elaborazione testo: Sauro Petrelli Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Alberto Tibaldi, responsabile del Servizio Sanità Animale dell’ASUR- Macerata Zona Territoriale n. 9 di Macerata, in merito alle procedure di Identificazione e Registrazione dei Suini.
L’identificazione dei suini PREMESSA TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ Il Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il concetto di “condizionalità” quale presupposto indispensabile per accedere agli aiuti comunitari per le aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione dal pagamento degli aiuti diretti. Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, alla qualità del latte e ai bovini maschi…) ed anche i contributi erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che riguardano le misure agroambientali, oltre che l’indennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispetto della condizionalità è obbligatorio sull’intera azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si richiede l’erogazione e in relazione alla specifica tipologia produttiva, nonché alla sua ubicazione territoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità dell’inosservanza. Il rispetto della condizionalità riguarda: a) - i beneficiari di Uno o PIU’ dei seguenti regimi di sostegno (indicati all’Allegato I° del Reg. 1782/03): 1. pagamento unico (disaccoppiato); 2. altre forme di pagamento diretto per le superficie, per gli animali o per le produzione: 2.1.
– aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro;
2.2.
– premio per le colture proteiche;
2.3.
– aiuto per il riso;
2.4.
– aiuto per la frutta a guscio;
2.5.
– aiuto specifico per colture energetiche;
2.6.
– aiuto alla produzione di patate da fecola;
2.7.
– premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari;
2.8.
– aiuto alla produzione di sementi;
2.9.
– aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità;
2.10. - aiuto alla produzione dell’olio di oliva; 2.11. – aiuto alla produzione di tabacco; 2.12. – aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta. 1
L’identificazione dei suini b) – i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguenti misure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg. n. 1698/95) 1. – indennità compensative (art. 36, lett. A) punti i-ii); 2. – Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett. A), punto iii); 3. – Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV); 4. – Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36 lett. A) punto V); 5. – Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. B) punto i); 6. – indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. B, punto IV); 7. – Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. B, punto V). c) - Alcuni impegni si ritrovano come requisiti di accesso per alcune misure di investimento dell’Ammodernamento delle aziende agricole. Gli impegni della condizionalità si articolano secondo due grandi categorie: a. - “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: 1. proteggere il suolo mediante misure idonee; 2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 3. proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate; 4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat. b. – “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie. I campi di condizionalità fanno riferimento a quattro settori omogenei, quali: a. – Ambiente; b. – Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; c. – Igiene e benessere degli animali; d. – Buone condizioni agronomiche ed ambientali.
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L’identificazione dei suini La sottoscrizione dell’impegno del rispetto della condizionalità avviene con la firma della domanda volta all’ottenimento dei benefici economici previsti in sede europea. I principi della condizionalità consentono di giustificare la spesa PAC agli occhi del cittadino consumatore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricoltori e la società, che condiziona il sostegno pubblico a comportamenti eco-compatibili nella logica di: Condizionalità = scambio di favori.
SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITA’ Il rispetto degli impegni della condizionalità agricola è soggetto a un sistema di controllo che viene sommariamente tratteggiato: Estrazione casuale di un campione di aziende sul totale delle domande presentate da sottoporre ai controlli amministrativi; Controlli oggettivi delle aziende selezionate che avviene tramite le seguenti fasi: o Fase 1) 1.1)
– Telerilevamento e interpretazione foto aeree e immagini satellitari;
1.2)
– Se l’interpretazione é dubbia o negative ecc. – visita in azienda.
o Fase 2) 2.1) – Controllo aziendale a completamento della “Fase 1” e in contraddittorio con il produttore. Durante questa fase vengono redatte le “check list” di verifica ed il verbale di controllo; 2.2) – se l’interpretazione è dubbia o negativa ecc. – visita in azienda o Fase 3) 3.1) – Acquisizione dei dati da parte di Agea, calcolo dell’esito del controllo e della definizione delle eventuali riduzioni di aiuto. o Fase 4) 4.1) – In caso di violazioni riscontrate, gli imprenditori vengono convocati per la visione diretta dei risultati del controllo e ricevono il verbale di notifica delle
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L’identificazione dei suini segnalazioni o livello di riduzione, con l’eventuale indicazione degli interventi correttivi da intraprendere. o Fase 5) – controllo della effettiva realizzazione degli interventi correttivi. I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono essere demandati ad uno o più organismi specializzati come ad es. ASUR, ARPAM ecc.
Controlli di condizionalità
Documentale
Oggettivo
ASUR Azienda Agricola
REGIONE ENTI SPECIALIZZATI
RIDUZIONE DEGLI AIUTI La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione della: portata dell’infrazione determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampia, In sostanza viene misurata l’entità della violazione (es. superficie, UBA ecc); gravità dell’infrazione che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; durata dell’infrazione dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
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L’identificazione dei suini Il livello di violazione è quantificabile in basso, medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di penalizzazione. Le penalizzazioni possono subire un ulteriore aumento se all’azienda viene contestata:
REITERAZIONE L’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui, per una Norma o Atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dalle regole di applicazione della condizionalità. Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore 3.
INTENZIONALITA’ Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: a. – siano state rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04; b. – gli indici di intenzionalità superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti; c. – il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’introduzione di una “forma di avvertimento” modulata su tre livelli: segnalazione, intervento correttivo e ammonizione, in modo da favorire il cosiddetto “ravvedimento” conseguente al mancato rispetto agli impegni che non si configurano come infrazione.
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L’identificazione dei suini IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUIDI (Suini e cinghiali)
L’identificazione e la registrazione dei suidi in ambito nazionale viene regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 (in attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), dalla Circolare n. 11 del 14 agosto 1996 e dall’ Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008 (Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni), che sostituiscono ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi. L’dentificazione dei suidi è parte integrante delle norme tendenti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti, attraverso l’istituzione dell’anagrafe degli animali con lo scopo di garantire la tutela della sanità pubblica e il controllo e tutela del patrimonio zootecnico, che avviene tramite la sorveglianza sanitaria. Prima di addentrarsi nella descrizione degli adempimenti che il proprietario/detendore di suidi deve rispettare, è opportuno fare attenzione alle definizioni espresse dal quadro normativo di riferimento, che sono: ► Animale: qualsiasi animale della famiglia suidae, esclusi i suini selvatici; ► Suini selvatici: suini che non sono tenuti o allevati in un azienda;
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L’identificazione dei suini ► Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati. ► Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda intesa come unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un’azienda questi ultimi devono costituire un’unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: a. codice azienda; b. codice fiscale del proprietario dell’allevamento; c. codice della specie animale. ► Allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento: 1. a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso; 2. a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione. ► Allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso; ► Allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti; ► Banca Dati Nazionale (BDN): delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo a del Molise; ► Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (SIVA) - Banca Dati Nazionale (BDN): nodo della Regione Marche sincronizzato alle anagrafi zootecniche della BDN ed implementato con le attività di sorveglianza sanitaria espletata sugli allevamenti;
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L’identificazione dei suini ► Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; ► Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali, nonché durante il trasporto o nel mercato, nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario. Anche il detentore è individuato con il proprio codice fiscale. ► Autorità competente: il Ministero della sanità o l’autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche. ► Marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull’animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l’animale e l’azienda di origine; ► Stalla di sosta: l’azienda di un commerciante autorizzata nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall’acquisto ed abbiano esclusivamente per destinazione il macello. ► Centri di raccolta: i centri di cui all’art. 1, comma 2, lettera p), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Qualsiasi luogo, comprese le aziende, gli stabilimenti agricoli, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati, ove vengono raggruppati i suini di differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi) COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI Prima di affrontare l’argomento occorre definire la tiplogia di allevamento di riferimento, in particolare: allevamento con scopi commerciali; allevamento ad uso familiare.
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L’identificazione dei suini ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DI UN ALLEVEMENTO A SCOPI COMMERCIALI IL PROPRIETARIO/CONDUTTORE DELL’ALLEVAMENTO DEVE: 1. registrare l’impresa e gli allevamenti presso il servizio “Sanità Animale” dell’ASUR competente per territorio entro 20 giorni dall’inizio dell’attività, compilando un’apposita domanda (All. n° 1); 2. comunicare al servizio veterinario dell’ASUR ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell’evento; 3. essere titolare del codice d’identificazione dell’azienda (rilasciato dal Servizio “Sanità Animale”) che è composto da 10 caratteri, di cui; 3.1. - n° 2 per la sigla IT; 3.2. - n° 8 per il codice aziendale recante nell’ordine: 3.2.1. - le prime tre cifre: codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda; 3.2.2. – le due lettre: sigla della provincia ove ha sede l’azienda; 3.2.3 – le ultime tre cifre: numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda dal Servizio Veterinario competente per territorio. Il suddetto codice potrà essere seguito da un ulteriore carattere stabilito per l’identificazione del mese di nascita dei suini allevati in aziende aderenti ad un consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti ufficialmente riconosciuto. Tutto ciò previa comunicazione all’ASUR competente per territorio.
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L’identificazione dei suini
CODICE AZIENDALE IT Sigla Stato UE IT = Italia
XXX Codice ISTAT comune azienda
XX Sigla Provincia
XXX Numero progressivo azienda
001 …….999 -- A01 ……A999
Es. CODICE AZIENDALE: IT 025 MC 174
Il codice aziendale è univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute presso le aziende. 4. Identificare tutti i suini allevati tramite: 4.1. tatuaggio sull’orecchio sinistro; 4.2. in alternativa sulla parte interna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare, per i suini allevati in azienda che aderiscono a Consorzi di Tutela della Denominazione di Origine dei prosciutti; 4.3. ripristino corretto del codice identificativo originario presente sull’animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile; 4.4. corretta compilazione, in caso di movimentazione, del Mod. IV con i codici identificativi dei capi. Il tatuaggio deve avere caratteri di altezza minima di 5 millimetri sia per le lettere che per le cifre, con un colore che assicuri una chiara leggibilità dello stesso. Il tatuaggio dei suini deve avvenire entro il settantesimo giorno dalla nascita.
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L’identificazione dei suini 5. Attivare il registro di carico e scarico previa vidimazione del Servizio “Sanità Animale” della ASUR competente per territorio (All. n. 2) IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI PER ESSERE VALIDO DEVE: 1.
recare il timbro dell’ASUR competente;
2.
la sigla del responsabile del Servizio Veterinario o del Veterinario ufficiale delegato;
3.
prevedere uno spazio per: 3.1 eventuali annotazioni da parte dei veterinari ufficiali e di altre persone incaricate ufficialmente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; 3.2 annotazione della data dell’ispezione e la firma dell’esecutore del controllo ufficiale; 3.3 eventuali altre annotazioni.
Il registro deve recare almeno le seguenti informazioni: a. il numero degli animali presenti nell’azienda con l’indicazione del relativo marchio di identificazione della categoria; b. tutte le nascite registrate entro 15 giorni dal parto; c. tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell’evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione. Tali registrazioni vanno effettuate entro 3 giorni dall’evento. La vidimazione del registro non è necessario qualora esistano già registri istituiti per altri fini ufficiali semprechè contengano le informazioni minime previste dalla presente normativa. Se si utilizzano registri informatizzati e con relativa stampa dei dati non è necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della azienda ASUR di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro Ente ufficiale. 6. Registrare le movimentazioni nella Banca Dati Nazionale (BDN) Il proprietario/detentore entro sette giorni deve comunicare i dati relativi alle movimentazioni di animali così come dettagliato: 1. numero di animali in entrata o in uscita; 11
L’identificazione dei suini 2. codice d’identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione; 3. causale della movimentazione; 4. data della movimentazione; 5. numero del documento d’accompagnamento/certificato sanitario (Modello IV o foglio rosa); 6.
nel
caso
di
allevamenti
con
orientamento
produttivo
“PRODUZIONE
DA
AUTOCONSUMO” (ingrasso familiare – allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini a scopo non commerciale e che non movimenta capi verso altri allevamenti), sono obbligatorie sia le registrazioni delle movimentazioni in ingresso in azienda sia le relative macellazioni a domicilio. 7. Registrare la consistenza degli allevamenti in BDN Il proprietario/detentore deve registrare in BDN i seguenti dati: 1. consistenza totale riportata sul registro aziendale al mese di marzo dell’anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70 giorni. 2. numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di: 2.1.- verri; 2.2 – scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo). In caso di allevamento da ingrasso familiare non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall’allevamento. Comunicazione dei dati per l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale La comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata: direttamente dall’interessato alla BDN; avvalendosi dei Servizi Veterinari, previa delega; delegando le organizzazione di Categoria C.A.A., A.P.A. o altri Enti, inviando preventiva comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio.
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L’identificazione dei suini Il registro previsto dalla normativa vigente può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche previste per il supporto cartaceo. 8. Movimentazione dei capi Tutti i capi devono essere scortati dal Mod. IV compilato in quattro copie di cui: una resta alla struttura che invia gli animali; una deve essere inviata all’ASUR di competenza territoriale; due accompagnano gli animali. Dei due modelli una rimane all’impresa acquirente, e una viene consegnata all’ASUR territorialmente competente dell’azienda acquirente. Nelle quarantotto ore precedenti il carico gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale dell’ASUR territorialmente competente per territorio. In caso di movimentazione di suini verso strutture di macellazione non è obbligatoria l’effettuazione della visita pre-movimentazione. La nuova versione del Mod IV prevede l’indicazione di una numerazione progressiva e almeno l’anno corrente (Cod. Aziendale + progressivo numerico (01, 02 …. 10) + anno (All. 3) ALLEVATORI DI SUINI PER AUTOCONSUMO Gli allevatori di suini per autoconsumo sono coloro che detengono da uno a quattro capi a scopo non commerciale e non movimentano capi verso altri allevamenti. Nella fattispecie gli allevatori:
devono richiedere la registrazione dell’azienda e degli allevamenti presso il servizio “Sanità Animale” dell’ASUR competente per territorio entro 20 giorni dall’inizio dell’attività;
non sono obbligati ad attivare il registro aziendale di carico e scarico dei suini se detengono/allevano un unico animale, ma devono conservare il Mod. IV (sostituisce il registro) e procedere alla registrazione dei dati in SIVA;
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L’identificazione dei suini
coloro che detengono da 2 e fino a 4 suini devono attivare il registro di carico e scarico e procedere alla registrazione delle movimentazioni in SIVA-BDN entro 7 giorni;
non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall’allevamento, ma obbligatorio nel SIVA;
non è necessario comunicare la consistenza totale dell’allevamento al trenta del mese di marzo;
dopo l’acquisto devono consegnare all’ASUR la quarta copia del Modello IV
COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI (ASUR) Le ASUR competenti per territorio devono: a. Tenere aggiornato l’elenco delle aziende che allevano suini, riportando almeno: 1) la denominazione dell’azienda; 2) il codice di identificazione aziendale; 3) l’ubicazione territoriale dell’azienda, il detentore, la sua residenza, il codice fiscale o partita I.V.A.; 4) il responsabile dell’azienda, se diverso dal detentore; 5) la specificazione del Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine dei prosciutti cui l’azienda abbia eventualmente aderito. b. Registrare le aziende in BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per autoconsumo che devono essere registrate solo nel nodo regionale –SIVA), entro 5 giorni lavorativi dall’attribuzione del codice aziendale, o di comunicazione di variazioni, riportando: 1. codice azienda; 2. nome indirizzo, Codice fiscale del propritario/detentore degli animali; 3. indirizzo dell’azienda; 4. cooordinate geografiche dell’azienda; 5. la specifica tipologia di struttura (allevamento ecc.); 6. la specie dei suidi detenuta (suini e/o cinghiale) 14
L’identificazione dei suini 7. orientamento produttivo (ingrasso, svezzamento, magronaggio ecc); 8. tipologia dell’allevamento (semibrado, tabulato); 9. qualifica sanitaria distinta in accreditato e non accreditato; 10. dati relativi ai controlli effettuati. c. Registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo; d. Effettuare periodici controlli presso le aziende per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione dei suini. SISTEMA SANZIONATORIO Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare la movimentazione degli animali, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che ha modificato “all'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, la dicitura: "fino a lire quattrocentomila" con: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". Cioè le sanzioni vanno da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.294,16.
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L’identificazione dei suini
NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ’ AGRICOLA: Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI . ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all’ identificazione e alla registrazione dei suini.
ELEMENTI DI VERIFICA presenza dei tatuaggi sugli animali; presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato; registrazione dell’azienda presso l’ASUR ed in BDN; irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.
DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli elementi elencati.
INDICE DI VERIFICA Portata dell’infrazione Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.
Caratteristiche: Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: (n° capi totali – n° capi conformi)/n° capi totali)x 100
Classi di violazione 1. basso: non conformità inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non altre 10 capi; 2. medio: non conformità superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 20 capi; 3. altro: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 20 capi.
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L’identificazione dei suini NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ’ AGRICOLA: Gravità dell’infrazione L’indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
Caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell’azienda presso l’ASUR
Parametri di valutazione 1. registro aziendale non conforme (Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento aggiornata almeno una volta l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale e in BDN); 2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme ( Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale. Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale –tatuaggio). 3. Presenza di capi senza marche auricolari o tatuaggi o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi ( Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale).
Classi di violazione: 1. Basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2; 2. Medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2; 3. Alto: presenza del parametro 3 Durata dell’infrazione Data la caratteristica delle infrazione possibili al presente Atto, l’incidenza dell’indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. E’ fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.
Modalità di rilevazione Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinario o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
Inadempienze di importanza minore: Non sono previste inadempienze di importanza minore Azione correttive: non previste Impegno di ripristino: in relazione alle inadempienze riscontrate, è previsto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni, che se non realizzati nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
Intenzionalità Il carattere di intenzionalità sarà assegnato quando: Sia riscontrata l’assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell’azienda presso la ASUR; Sia identificata un’infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
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L’identificazione dei suini All. n 1 AL SERVIZIO SANITA’ ANIMALE A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA RICHIESA DI REGISTRAZIONE AZIENDA Il sottoscritto/responsabile legale Cognome ……………………………………….. nome………………………………………… Nato a …………………………….. il ………………. Residente a/sede legale ……………….. Via………………………….. n…… cod.fisc./p.iva………………………../ …………………… CHIEDE Che l’azienda denominata ………………………………, sita in ………………………………. Via ……………………………… n. 2 …… tel. ……… p.iva …………………………………. Coordinate geografiche ………………………………………………………………………….. Con le seguenti caratteristiche: azienda: ____ TRANSUMANTE, _____ STANZIALE, _____ PASCOLO VAGANTE specie animali: (vedere allegato 2) …………………………………………………………….. iscrizione animali: controlli funzionali SI ___, NO ___, libri genealogici: SI ____ NO ___ consorzio tutela prosciutto SI _____ NO _____ VENGA REGISTRATO E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZIENDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE Dichara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, par. 5, lett. C) è (nome, cognome e domicilio) …………………………………... c.f./p.Iva ………………………………………. Dichiara che il proprietario degli animali è (nome, cognome e domicilio) ……………………. …………………………………………………………………………………………………. Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine di 7 giorni, come previsto dal DPR n. 317/96. ………………….li ……………….. In fede ………………………
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO: IT
…………………, li …………….. Il DIRETTORE DEL SERVIZIO …………………………………...
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L’identificazione dei suini
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DI ALLEVAMENTO PRESSO I SERVIZI VEGTERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALIù (art. 14 – comma 1 – D.Lgd n. 158/2006) Il sottoscritto ………………………………., nato a ……………….., il …………………………… Residente a ………………………. Via ………………………………. N. ……….. C.F. ………………………………… tel ……………………… in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda ………………………………………….., sita in via ……………………… n. ………… del Comune di ……………………… a) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… b) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… c) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… d) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… e) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… numero medio di animali detenuti/allevati annualmente …………………………………….. CHIEDE Ai sensi dell’art. 14 – comma 1 del D.lgs, n. 158/2006 di essere registrato presso codesto Servizio Veterinario. Dichiara inoltre che l’azienda ha le seguenti finalità:
Per autoconsumo Per altri fini. Specificare ………………………………..
In fede …………………………………..
……………………………., lì …………………..
Spazio riservato all’Ufficio Veterinario: n. prot. Interno …………….. data …………….. codice assegnato ……………………
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OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO IN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA N. 101/08 - DGR 1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDO MISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) LETTERA C) – ANNO 2009 – DOMANDA N. 1730.