UNIONE EUROPEA
REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2007-2013
LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE (P.A.C.) Con l’approssimassi del termine del periodo di programmazione dell’attuale politica agricola comunitaria previsto per il 2013 la Commissione Europea sta ragionando su come sarà la nuova programmazione. Per arrivare all’approvazione del nuovo periodo di programmazione sono previste una serie di tappe di avvicinamento che prevedono una discussione anche all’interno di ogni stato membro. Il percorso può essere rappresentato da questa tabella: 18 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac
29 giugno 2011
Proposte legislative bilancio 2014-2020
12 ottobre 2011
Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020
fine 2012
Approvazione della nuova Pac
1° gennaio 2014
Entrata in vigore della nuova Pac
La commissione dopo aver nel novembre 2010 fatto una comunicazione di massima su quale sarebbe stato il futuro della PAC e nel giugno del 2011 ha fissato l’impegno di bilancio, nell’ottobre scorso, ha elaborato una proposta legislativa sulla nuova Pac con l’obbiettivo di approvarla entro il 2012. Prima di addentrarci nella proposta vera e propria è opportuno puntualizzare alcuni aspetti che ci aiuteranno a leggere la stessa e precisamente il budget a disposizione che rimarrà invariato in valore assoluto e la durata della prossima programmazione che sarà dal 2014 al 2020. Questo significa che il peso economico della politica agricola sarà complessivamente ridimensionato proseguendo quel trend iniziato negli anni 80 che lo ha visto scendere da oltre il 60% al 41 % del 2014-2020. Come nell’attuale programmazione rimane la divisione del budget in due pilastri e precisamente il primo destinato ai pagamenti diretti e il secondo allo sviluppo rurale. PAGAMENTI DIRETTI Convergenza degli aiuti fra Stati membri E’ previsto un processo di convergenza del livello medio dei pagamenti diretti del I° pilastro tra i vari Paesi, al fine di ridurre le attuali disparità e promuovere una equa distribuzione del sostegno finanziario. Per ogni Stato membro viene fissato un massimale per i pagamenti diretti e, per l’Italia, il massimale è pari a 4,024 miliardi di € per il 2014 con una riduzione di circa il 6% rispetto al 2013.
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Questa scelta viene motivata dal fatto che a livello comunitario ci sono enormi differenze tra i pagamenti per unità di superficie che come possiamo vedere nel grafico sottostante passa dai oltre 800 € ettaro di Malta a meno di 100 della Lituania.
Estonia
Lettonia
Lituania
Portogallo
Romania
UE-12
Slovacchia
Polonia
Bulgaria
Svezia
Regno Unito
Spagna
Finlandia
Ungheria
Repubblica ceca
Irlanda
Austria
UE-27
Lussemburgo
UE-15
Francia
Slovenia
Germania
Cipro
Danimarca
Grecia
Italia
Belgio
Paesi Bassi
Malta
EUR/ha 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Introduzione completa dei massimali nazionali netti dei pagamenti diretti (EU Media dell'UE-27 (EUR/ha)
ATTRIBUZIONE REGIONALE DEI MASSIMALI NAZIONALI Come la Commissione vuole riequilibrare il livello di aiuto tra i vari stati membri questo deve altresì avvenire all’interno degli stati membri. Questo sta a significare che agricoltori che sono all’interno di una stessa area devono ricevere gli stessi aiuti. Entro il 1 agosto 2013 l’Italia dovrà individuare quali siano queste aree omogenee con criteri obbiettivi e non discriminatori. Per assurdo l’Italia potrebbe decidere che tutti gli agricoltori appartengo ad una unica area e di conseguenza tutti avrebbero lo stesso aiuto per unità di superficie. TETTO MASSIMO AGLI AIUTI Nella proposta della riforma per la prima volta viene inserito un tetto massimo agli aiuti che è fissato a 300.000,00 € ma già da 150.000,00 € inizierà una riduzione graduale. Detrazione
Da
A
- 20%
150.000
200.000
- 40% - 70%
200.000
250.000
250.000
300.000
- 100%
>300.000
Per stimolare l’applicazione di pratiche rispettose dell’ambiente gli importi relativi alla componente ecologica non verranno contabilizzati alla fine della riduzione. Inoltre per favorire il legame al lavoro il calcolo del tetto sarà effettuato sottraendo dal totale degli aiuti spettanti il costo del lavoro. Le somme non erogate in seguito alla detrazione saranno destinate interamente al 2° pilastro. Gli stati membri non dovranno concedere pagamenti a quei agricoltori che creeranno condizioni artificiose per sottrarsi all’applicazione della riduzione.
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AGRICOLTORE ATTIVO Nella proposta di riforma per la prima volta viene indicato come unico beneficiario degli aiuti comunitari l’agricoltore attivo. Per questa ragione non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche nei casi in cui l’importo annuale dei pagamenti diretti è inferiore al 5% del totale delle entrate che sono ottenute da attività non agricole nell’anno fiscale più recente o nel caso in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente per il pascolo e per la coltivazione e, su tali aeree, non viene svolta un’attività agricola. Tali condizioni non si applicheranno agli agricoltori che hanno ricevuto meno di 5.000,00 € di pagamenti diretti nell’anno precedente. COME NELL’ATTUALE PROGRAMMAZIONE GLI STATI MEMBRI POTRANNO FISSARE UNA SOIA MINIMA DI ACCESSO SIA IN TERMINI DI VALORE CHE DI SUPERFICIE. RIFORMULAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI La novità più importante e quella che maggiormente suscita la curiosità degli addetti è la proposta di riformulazione dei pagamenti diretti. Nella proposta di regolamento il vecchio pagamento diretto sarà articolato in sei tipologie di pagamento di cui alcune obbligatorie e altre facoltative. Inoltre ogni stato membro potrà stabilire valori diversi a seconda delle scelte che verranno effettuate. Pagamenti Pagamento base
Distribuzione fondi
Condizione Vincolo
42% – 70%
Condizionalità base
30% Pagamento addizionale “verde” per clima e ambiente Pagamento addizionale per agricoltori in max 5% aree con limitazioni naturali Pagamento addizionale insediamento giovani Pagamento semplificato per piccoli agricoltori Pagamento volontario accoppiato
Condizionalità rafforzata (greening) Localizzazione in aree con vincoli naturali
max 2%
Età < 40
max 10%
Piccolo agricoltore < 1000€ Specifiche colture (nuovo art.68)
max 10%
PAGAMENTO BASE A partire dal 2014 entrerà in vigore il regime del pagamento base, che persegue l’obiettivo di sostegno al reddito con un pagamento diretto disaccoppiato uniforme a tutti gli agricoltori di uno Stato membro (o di una regione). Il vecchio pagamento unico aziendale è destinato a scomparire. I nuovi titoli all’aiuto saranno assegnati con la presentazione della domanda entro il 15 maggio 2014, in numero uguale agli ettari ammissibili al momento della presentazione della domanda, per tutti gli agricoltori che: - soddisfano i requisiti di agricoltori attivi; - nel 2011, hanno attivato almeno un titolo con il regime di pagamento unico attualmente in vigore (sostanzialmente hanno presentato domanda unica); 3
- non hanno attivato alcun diritto con il regime di pagamento unico, ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutta e/o hanno coltivato vigneto. Il valore unitario dei titoli sarà calcolato dividendo il massimale nazionale (o regionale)per il numero dei titoli a livello nazionale (o regionale). CONVERGENZA INTERNA Entro il 2019 tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme. Al fine di evitare perturbazioni finanziarie e gravi conseguenze per gli agricoltori, nei primi anni di applicazione de nuovo regime, gli Stati membri potranno continuare a tenere parzialmente conto dei criteri storici per il calcolo del valore dei titoli. Gli Stati membri dovranno fissare le tappe della convergenza al più tardi il1 gennaio 2014 e, tali tappe, dovranno includere le modifiche annuali progressive dei titoli, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori. RISERVA NAZIONALE Ogni stato membro stabilirà una riserva nazionale procedendo ad una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base, sono al 3%. Gli Stati membri potranno usare la riserva nazionale per assegnare i diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano la loro attività agricola. La riserva potrà essere anche utilizzata per assegnare i titoli agli agricoltori nelle aree soggette a ristrutturazione e per aumentare linearmente il valore dei titoli nel quadro del regime di pagamento di base nazionale o regionale. COMPONENTE ECOLOGICA DELL’AIUTO. Gli agricoltori che hanno diritto ai pagamenti relativi al regime di pagamento di base dovranno osservare le seguenti pratiche agricole, a beneficio del clima e dell’ambiente: a) diversificazione delle colture: quando le superfici a seminativo superano i 3 ettari dovranno essere previste almeno tre tipi di colture diverse (ogni coltura dovrà interessare almeno il 5% della superficie e non superare il 70 % della superficie). Sono previste deroghe per specifiche colture (riso, prati e terreni a riposo); b) mantenimento dei pascoli permanenti: gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati permanenti; c) aree ecologiche: il 7% della superficie agricola (escludi i prati permanenti) dovrà essere adibita a fini ecologici (i terreni a riposo, le terrazze, le caratteristiche del paesaggio, le fasce tampone e le superfici boschive). Gli agricoltori che rispettano le pratiche di cui sopra avranno diritto ad un pagamento a superficie calcolato dividendo il 30% del massimale nazionale per le superfici ammissibili all’aiuto ecologico. Gli agricoltori biologici, nonché quelli la cui azienda ricade totalmente o parzialmente nella aree Natura 2000, hanno diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti diretti anche se non rispettano gli impegni di cui sopra. PAGAMENTO PER LE AREE SVANTAGGIATE Gli stati membri potranno concedere un pagamento agli agricoltori, che hanno diritto al pagamento base, la cui azienda sia ubicata, in parte o totalmente, nelle aree soggette a svantaggi naturali come stabilite dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri, entro il 1 agosto 2013, possono decidere di usare fino al 5% del loro massimale nazionale.
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Il pagamento è annuale per superficie è calcolato dividendo tale importo per il numero degli ettari ammissibili. PAGAMENTO AI GIOVANI AGRICOLTORI Gli stati membri dovranno concedere un pagamento annuale ai giovani agricoltori che: si insediano per la prima volta in un’azienda in qualità di capo di azienda, o che hanno già presentato nei cinque anni precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori del PSR; hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda. Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni, calcolato moltiplicando il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti da beneficiario per il numero dei titoli stessi, rispettando dei limiti massimi. Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri possono utilizzare fino al 2% del massimale nazionale. REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI. Viene istituito un regime volontario per i piccoli agricoltori che detengono diritti all’aiuto assegnati nel 2014 e nel rispetto dei requisiti minimi a ricevere i pagamenti diretti, con domanda da effettuarsi entro il 15 ottobre 2014. Gli agricoltori che accedono a tale regime riceveranno un pagamento annuale che sostituisce tutti i pagamenti diretti per: un importo non superiore a al 15% della media nazionale del pagamento per beneficiario o un importo corrispondente alla media nazionale del pagamento per ettaro moltiplicato per un numero massimo di tre ettari. In entrambi i casi l’importo sarà compreso tra 500 e 1000 € (in sostituzione dei pagamenti diretti). Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri possono utilizzare fino al 10% del massimale nazionale. PAGAMENTI ACCOPPIATI Gli stati membri potranno destinare fino al 5% (con deroghe sino al 10%) del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati a favore degli agricoltori in settori o parti di settori o in quelle regioni di uno Stato membro dove particolare tipi di agricoltura son in difficoltà e hanno una particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali ambientali, e a condizione che l’aiuto serva per mantenere il livello attuale di produzione nelle regione interessate. I settori produttivi ammissibili all’aiuto sono: cereali, oleaginose, colture proteiche, leguminose da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero caseari, sementi, carni ovi-caprine, carni bovine, olive da olio, baco da seta, foraggio essiccato, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria, ortofrutta e bosco ceduo a rotazione. FLESSIBILITÀ TRA I PILASTRI Viene introdotta una certa flessibilità per i trasferimenti tra i pilastri per gli anni 2014-2019 dal 1° pilastro al 2° pilastro fino al 10% di pagamenti diretti per consentire agli stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale. MISURE DI MERCATO La proposta di regolamento che istituisce una organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (OCM unica), prevede il mantenimento dell’intervento pubblico per alcuni settori mentre per altri settori viene smantellato. 5
E’ prevista la fine del sistema delle quote zucchero che avrà termini il 30 settembre 2015. E’ interessante l’istituzione di un fondo di 500 milioni di € per ogni anno immediatamente spendibile per fronteggiare le eventuali crisi di mercato che potrebbero essere create da perdita di fiducia dei consumatori, o per misure di sostegno per malattie di animali. SVILUPPO RURALE In linea generale, la politica di sviluppo rurale riflette gli obbiettivi politici enunciati nella strategia Europea 2020. Il 2° pilastro della Pac è destinato a funzionare in modo coordinato con il 1° pilastro, così come con altri fondi comunitari. Il secondo pilastro farà parte di un quadro strategico comune per meglio armonizzarsi con le altre politiche europee. In questo contesto, l’esecutivo comunitario ha definito gli obiettivi strategici a lungo termine della politica di sviluppo rurale, volti a contribuire alla competitività del settore agricolo, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alle azione sul clima e ad uno sviluppo bilanciato delle zone rurali. Gli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale 2014-2020, si concretizzano in 6 priorità: 1. Trasferire le conoscenze e promuovere l’innovazione in agricoltura, silvicoltura e nelle zone rurali; 2. Rafforzare la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la produttività agricola; 3. Promuovere l’organizzazione della catena alimentare e la gestione del rischio in agricoltura; 4. Ripristinare, conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall’agricoltura e dalle foreste; 5. Promuovere l’efficienza delle risorse e sostenere la transizione verso un’economia a basso carbonio e resistente ai cambiamenti climatici nel settore agricolo, alimentare e forestale; 6. Promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà, lo sviluppo economico nelle zone rurali. Tali priorità sono destinate ad essere la base per la programmazione nazionale e regionale. CONCLUSIONI In questa breve nota sono state evidenziate le novità sostanziali della proposta di riforma pubblicata il 12 ottobre scorso. Da quella data ci sono state diverse valutazioni da parte dei vari soggetti ma una vera e propria discussione europea non è stata fatta. Una primo passaggio dovrebbe essere il prossimo consiglio dei ministri previsto per giugno 2012. Le organizzazioni agricole italiane con un documento unico hanno predisposto delle osservazioni e delle proposte al fine di migliorare la proposta stessa e renderla più adatta all’agricoltura italiana. In particolare sono due i punti fortemente criticati: la componente ecologica e la definizione di agricoltore attivo. Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4589/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nella media e bassa collina maceratese”, che prevede la partecipazione comunitaria. La bibliografia è presso Federazione Provinciale Coldiretti Macerata
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