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MALATTIE PROFESSIONALI, CONTROLLI E SANZIONI
Tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, nell’espletamento delle loro funzioni possono essere soggetti ad eventi negativi per la loro salute che viene tutelata in sede costituzionale all’art. 32 che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, continuando poi all’art. 38 dove si afferma che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed Istituti predisposti o integrati dallo Stato”. I danni alla salute durante il lavoro possono manifestarsi con: a) infortuni capaci di provocare danni o lesioni più o meno gravi dovute a cause improvvise e violente; b) malattie professionali che sono alterazioni della salute che inizialmente si sviluppano in maniera latente ma che possono essere molto pericolose e spesso sottovalutate. Alla definizione di malattia professionale ha provveduto l’INAIL attraverso la nomina, nel 1989, di una Commissione di esperti la cui decisione è riportata nella circolare n° 29/1991, che ha precisato che la nozione assicurativa di malattia professionale è unica e gli elementi caratterizzanti sono rappresentati da: ð Esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni; ð Rapporto causale con le lavorazioni. Alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il rapporto causale deve essere diretto ed efficiente, fatta salva, comunque, la possibilità di compartecipazione di fattori causali extralavorativi che, come evidenziato nella circolare n. 70 del 24 ottobre 2001, può rappresentare un fattore di incremento del rischio lavorativo aumentandone l’efficacia del danno. Il rapporto causale ed efficiente capace di produrre l’evento negativo deve essere inteso non solo come “nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale”, ma anche quello più ampio riconducibile a tutte le condizioni in cui è prestata l’attività, pertanto “all’organizzazione del lavoro”. Il Testo Unico n° 1124/1965 e s.m.i. dispone che l’INAIL ha il dovere di indennizzare i danni provocati alla salute dei lavoratori con prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo. Il concetto di salvaguardia della salute dei lavoratori è l’oggetto anche del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n° 81/2008 e s.m.i.) che all’art n. 28, obbliga i datori di lavoro a considerare nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori tenendo conto anche delle differenze di genere e, dunque, non solo dell’eventuale stato di gravidanza per le lavoratrici. Ad es., alcuni studi evidenziano che metalli e pesticidi danneggiano l’apparato riproduttivo maschile, solventi e idrocarburi policiclici aromatici, il sistema endocrino femminile e il feto. IL SISTEMA ASSICURATIVO IN ITALIA In Italia le malattie riconosciute come professionali sono per la maggior parte elencate in due tabelle approvate con provvedimenti legislativi DPR n. 1124/1965 e D.M. 9/04/2008. Il sistema assicurativo è di tipo misto e prevede: a. Malattie professionali tabellate (Tab. A); b. Malattie da lavoro non comprese nelle tabelle. Il sistema delle malattie professionali tabellate si basa sul principio della “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico. Le tabelle delle malattie professionali sono uno strumento giuridico per la ripartizione degli oneri probatori a mezzo di presunzione legali e che va inteso quale scarico dell’onere della prova del lavoratore ma non esime il medico dalla valutazione dell’adeguatezza del rischio e della sua specificità a produrre l’effetto osservato. Nel campo delle malattie professionali non tabellate, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore deve dimostrare con una documentazione appropriata la causa e il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte. In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellata. E’ per questo motivo che negli ultimi anni le malattie professionali sono notevolmente aumentate, sia per una maggiore consapevolezza dei rischi legati al lavoro, che per la possibilità di far riconoscere nuove malattie anche alla luce di ricerche medico-scientifiche che possono mettere in evidenza fenomeni non ancora sufficientemente indagati. Alla luce di quanto sopra, il legislatore, già a partire dalle prime norme volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori, come riconfermato nel D.Lgs n. 81/2008, ha previsto nei compiti della sorveglianza sanitaria per il Medico Competente aziendale, l’obbligo
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di segnalare qualunque patologia che possa essere ricondotta all’attività lavorativa. Il decreto legislativo n. 81/2008 impone al Medico Competente aziendale l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria quando dal “documento di valutazione dei rischi” emergano situazioni di potenziale pericolo per la salute dei lavoratori, effettuando specifici interventi: ► Prima dell’assunzione; ► Prima che il lavoratore venga assegnato ad esercitare un’attività a rischio, con l’obiettivo di evidenziare se esistono controindicazioni al lavoro a cui sarà destinato; ► Periodicamente per verificare se nel corso del tempo non siano sopraggiunte variazioni dello stato di salute del lavoratore che non lo renda più idoneo ad espletare le mansioni assegnate. ► Su richiesta del lavoratore nel caso in cui in conseguenza dell’esposizione al rischio possa scaturire stati di peggioramento della sua salute; ► Dopo un’assenza dal lavoro per malattia superiore a 60 giorni consecutivi.
Manifestazione della malattia professionale
La manifestazione della malattia viene disciplinata dall’art. n. 135 del T.U. n. 1124/65 che prevede:
“La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 dell’11/02/1988 è stato stabilito che la
manifestazione della malattia professionale coincide con la sua effettiva verificazione e che la denuncia ha rilievo esclusivamente ai fini della decorrenza delle prestazioni assicurative.
Procedimento e adempimenti
A) – Lavoratori autonomi e lavoratori subordinati avventizi Il medico che riscontra l’insorgenza di una malattia professionale indicata nelle tabelle nazionali ha l’obbligo di attivare la procedura per la tutela assicurativa INAIL, che prevede le seguenti fasi: ð Predisposizione del certificato medico che deve contenere il domicilio dell’ammalato e l’eventuale luogo di ricovero, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore; ð Predisposizione della denuncia/segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro e sua trasmissione all’INAIL ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate; ð Invio di quanto sopra all’INAIL entro il termine di 10 giorni dalla loro predisposizione. B) – Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a) – Il medico competente deve predisporre il certificato medico come sopra indicato; b) – Rilasciare il certificato medico al lavoratore che deve consegnarlo al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia pena la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo precedente la denuncia (art. 52 DPR n. 1124/1965 e s.m.i.); c) – Il datore di lavoro ricevuta la denuncia della malattia professionale su apposito modello ministeriale, deve trasmetterla all’INAIL, corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi dal giorno che ha ricevuto dal lavoratore la denuncia stessa. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato.
Malattia professionale tabellata denunciata nei termini
Se la malattia denunciata rientra tra quelle espressamente previste nelle tabelle viene applicato il principio della presunzione legale di origine, principio che viene superato dall’Istituto nelle fattispecie in cui il rischio presunto per legge risulti privo di idoneità lesiva per natura o durata o intensività. Nella fattispecie il lavoratore deve provare: v Lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate; v L’esistenza di una malattia espressamente prevista.
Malattia professionale tabellata denunciata oltre i limiti
Le tabelle delle malattie professionali prevedono per ciascuna malattia un periodo massimo di indennizzabilità, che è il tempo massimo dopo l’abbandono dell’attività lavorativa al rischio, entro il quale può essere richiesta l’ammissione all’indennizzo. Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88, può essere ammessa all’indennizzo anche la malattia denunciata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Nella fattispecie il lavoratore deve produrre idonea documentazione volta a: ü Dimostrare l’insorgenza della malattia entro i termini tabellari;
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ü Provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza di una malattia espressamente prevista; ü L’esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro; ü L’esistenza della malattia, l’evoluzione e quando è insorta (mediante certificato). In questo caso si applica il principio della presunzione legale d’origine dal momento che la malattia è da considerarsi come tabellata nei termini. Qualora la malattia si sia verificata oltre i termini tabellari, il lavoratore deve dimostrare che la malattia stessa sia stata generata dal rischio tabellato cui era esposto, come richiesto da specifiche sentenze della Corte Costituzionale.
Malattie professionali non tabellate
Il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia, in particolare: Ø L’esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro, durata ed intensità dell’esposizione); Ø L’esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria da cui si evidenzi la presunta origine professionale della malattia; Ø L’attestazione del primo certificato della presunta origine professionale della malattia; Ø L’origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale. Inoltre il lavoratore può produrre ogni altra documentazione ritenuta provante allo scopo.
Controlli
L’INAIL ricevuta la denuncia di malattia professionale convocherà a visita di verifica il richiedente per ricostruire la storia clinica, familiare e personale del soggetto in esame in riferimento all’attività lavorativa.
Quali sono le prestazioni INAIL
A) Inabilità temporanea Quando il lavoratore deve assentarsi dal lavoro per un tempo limitato, l’INAIL paga il: • 60 % della retribuzione per i primi 90 giorni; • 70% della retribuzione dal 91 esimo giorno fino alla guarigione clinica; • Per i coltivatori diretti l’inabilità temporanea assoluta è calcolata su una retribuzione convenzionale giornaliera di € 47,58. B) Inabilità permanente b.1.) – Indennizzo in forma capitale in unica soluzione, se il grado di inabilità è compreso fra il 6 e il 15%; b.2.) – Rendita: se il grado di inabilità è compreso tra il 16 e il 100%. In caso di aggravamento Se le condizioni di salute peggiorano il lavoratore può avanzare all’INAIL istanza di aggravamento: a) Una sola volta entro 15 anni dalla data di denuncia della patologia, se si è percepito un indennizzo in capitale (danno compreso tra il 6 e il 15%). Ciò non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita; b) entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita, secondo le seguenti modalità: o Prima visita, dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia; o Ultima visita, alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita; o Per le patologie, come la silicosi e l’asbestosi, non sono previsti limiti di tempo. C) Morte e rendita ai superstiti Questa prestazione spetta qualora la malattia professionale provochi direttamente o indirettamente il decesso del lavoratore. SANZIONI Omesso invio da parte del medico generico o curante alla Direzione provinciale del lavoro della denuncia della malattia professionale Omesso invio da parte del medico competente alla Direzione provinciale del lavoro della denuncia della malattia professionale. Datore di lavoro: mancata osservanza dell’obbligo di denuncia all’INAIL della malattia professionale, entro i 5 giorni dal ricevimento del certificato medico di malattia professionale.
Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032,00 € Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516,00 a 2.582,00 € Da 1.290,00 a 7.745,00 €.
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Tab. A - Nuova Tabella malattie professionali nell’agricoltura (Decreto 9 aprile 2008) Malattie da agenti chimici •
Arsenico e composti
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Composti inorganici del fosforo Composti organici del fosforo Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici Derivati del benzene ed omologhi Composti del rame
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Derivate dell’acido carbammico e tiocarbammico Composti organici dello stagno Derivati dell’acido ftalico e ftalimide Derivati del dipiridile Formaldeide Zolfo e solforosa Olii minerali
anidride
Malattie della pelle •
Dermatite allergica da contatto
•
Dermatite irritativa da contatto Cloracne
•
Carcinoma del polmone; epiteliomi cutanei; altra malattie causate dalla esposizione professionale ad arsenico e composti (da specificare) Epatopatia tossica; dermatite irritativa da contatto; altre malattie causate dall’esposizione professionale a composti inorganici del fosforo (da specificare) Polineuropatia; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dall’esposizione professionale a composti organici del fosforo. Encefalopatia tossica; dermatite irritante da contatto; altre malattie causate dall’esposizione professionale a derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (da specificare). Encefalopatia tossica; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dall’esposizione professionale a derivati del benzene ed omologhi (da specificare). Pneumopatia granulomatosa; epatopatia granulomatosa; Dermatite irritativa da contatto; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dall’ esposizione professionale a composti del rame (da specificare). Sindrome parkinsoniana; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dall’esposizione professionale all’acido carbammico e tiocarbammico (da specificare)
Encefalopatia tossica; epatopatia granulomatosa; altre malattie causate dall’esposizione professionale a composti organici dello stagno (da specificare) Dermatite irritativa da contatto; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dalla esposizione professionale a derivati dell’acido ftalico e ftalimide (da specificare) Fibrosi polmonare; dermatite allergica da contatto; nefropatia tossica; altre malattie causate dalla esposizione professionale a derivati del dipiridile (da specificare Asma bronchiale allergico; dermatite allergica da contatto Broncopneumopatia cronica ostruttiva; altre malattie causate dall’esposizione professionale a zolfo e anidride solforosa (da specificare) Dermatite follicolare; dermatite allergica da contatto; altre malattie causate dalla esposizione professionale ad olii minerali (da specificare) Derivati degli arilsolfoni; derivati delle diazine e delle triazine; composti azotati; cianocomposti; e chinoni; additivi per mangimi; antibiotici, sulfamidici, antielmintici; conservanti, stabilizzanti ed emulsionanti per mangimi; cera d’api, propoli; derivati di piante e fiori (primula, crisantemi, gerani, tulipani); composti organici di origine vegetale (piretroidi, rotenone, benzoato di benzile) Polisolfuro di calcio o di sodio; derivati clorurati dell’acido benzoico; composti azotati. Derivati clorurati del fenolo e omologhi; derivati clorurati dei composti ammidici (3,4diclorofenilpropionamide); fenossi derivati.
Malattie dell’apparato respiratorio •
Asma bronchiale
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Alveoliti allergiche estrinseche con o senza evoluzione fibrotica
Polveri di granaglie; semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole; pollini da coltivazioni di graminacee; oleacee composite (girasole); spore fungine (alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli); acari (del polline e delle derrate); derivati dermici (forfora, peli, piume), deiezioni animali. Spore di actinomiceti termofili; miceti (aspergilli, penicilli, altri); derivati proteici (aviari, suini, bovini)
Malattie da agenti fisici •
Radiazioni solari
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Ipoacusia da rumore Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio Ernia discale lombare Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
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Malattie causate dall’ancylostoma duodenalis
Cheratosi attiniche; epiteliomi cutanei delle sedi fotoesposte; altre malattie causate dalla esposizione professionale alle radiazioni solari (da specificare) Sordità Sindrome di Raynaud secondaria; osteoartropatie del polso del gomito della spalla; neuropatie periferiche del nervo mediano e ulnare. Tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano; sindrome del tunnel carpale; altre malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (da specificare) Anchilostomiasi
Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 10406/2013, - PSR- Marche, Misura 1.1.1. Sottomisura lettera b) – lettera c), che prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi, 13 - Sforzacosta - Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.
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