Malatt professionali

Page 1

volte

Impresa Verde

Marche SRL

UNIONE UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-20132007-2013 EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE

MALATTIE PROFESSIONALI, CONTROLLI E SANZIONI

Tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, nell’espletamento delle loro funzioni possono essere soggetti ad eventi negativi per la loro salute che viene tutelata in sede costituzionale all’art. 32 che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, continuando poi all’art. 38 dove si afferma che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed Istituti predisposti o integrati dallo Stato”. I danni alla salute durante il lavoro possono manifestarsi con: a) infortuni capaci di provocare danni o lesioni più o meno gravi dovute a cause improvvise e violente; b) malattie professionali che sono alterazioni della salute che inizialmente si sviluppano in maniera latente ma che possono essere molto pericolose e spesso sottovalutate. Alla definizione di malattia professionale ha provveduto l’INAIL attraverso la nomina, nel 1989, di una Commissione di esperti la cui decisione è riportata nella circolare n° 29/1991, che ha precisato che la nozione assicurativa di malattia professionale è unica e gli elementi caratterizzanti sono rappresentati da: ð Esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni; ð Rapporto causale con le lavorazioni. Alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il rapporto causale deve essere diretto ed efficiente, fatta salva, comunque, la possibilità di compartecipazione di fattori causali extralavorativi che, come evidenziato nella circolare n. 70 del 24 ottobre 2001, può rappresentare un fattore di incremento del rischio lavorativo aumentandone l’efficacia del danno. Il rapporto causale ed efficiente capace di produrre l’evento negativo deve essere inteso non solo come “nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale”, ma anche quello più ampio riconducibile a tutte le condizioni in cui è prestata l’attività, pertanto “all’organizzazione del lavoro”. Il Testo Unico n° 1124/1965 e s.m.i. dispone che l’INAIL ha il dovere di indennizzare i danni provocati alla salute dei lavoratori con prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo. Il concetto di salvaguardia della salute dei lavoratori è l’oggetto anche del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n° 81/2008 e s.m.i.) che all’art n. 28, obbliga i datori di lavoro a considerare nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori tenendo conto anche delle differenze di genere e, dunque, non solo dell’eventuale stato di gravidanza per le lavoratrici. Ad es., alcuni studi evidenziano che metalli e pesticidi danneggiano l’apparato riproduttivo maschile, solventi e idrocarburi policiclici aromatici, il sistema endocrino femminile e il feto. IL SISTEMA ASSICURATIVO IN ITALIA In Italia le malattie riconosciute come professionali sono per la maggior parte elencate in due tabelle approvate con provvedimenti legislativi DPR n. 1124/1965 e D.M. 9/04/2008. Il sistema assicurativo è di tipo misto e prevede: a. Malattie professionali tabellate (Tab. A); b. Malattie da lavoro non comprese nelle tabelle. Il sistema delle malattie professionali tabellate si basa sul principio della “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico. Le tabelle delle malattie professionali sono uno strumento giuridico per la ripartizione degli oneri probatori a mezzo di presunzione legali e che va inteso quale scarico dell’onere della prova del lavoratore ma non esime il medico dalla valutazione dell’adeguatezza del rischio e della sua specificità a produrre l’effetto osservato. Nel campo delle malattie professionali non tabellate, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore deve dimostrare con una documentazione appropriata la causa e il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte. In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellata. E’ per questo motivo che negli ultimi anni le malattie professionali sono notevolmente aumentate, sia per una maggiore consapevolezza dei rischi legati al lavoro, che per la possibilità di far riconoscere nuove malattie anche alla luce di ricerche medico-scientifiche che possono mettere in evidenza fenomeni non ancora sufficientemente indagati. Alla luce di quanto sopra, il legislatore, già a partire dalle prime norme volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori, come riconfermato nel D.Lgs n. 81/2008, ha previsto nei compiti della sorveglianza sanitaria per il Medico Competente aziendale, l’obbligo

1 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.