UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013
TRASPORTO DEGLI ANIMALI Il trasporto degli animali comporta evidenti criticità per il benessere degli stessi anche quando viene condotto nel migliore dei modi perché genera una serie di sollecitazioni stressanti sull’animale quali: L’essere tolto da un ambiente noto ed introdotto in un contesto nuovo; La presenza di altri animali in potenziale conflitto e di persone non conosciute; Il salire e scendere dai mezzi di trasporto; Gli sbalzi di temperatura, umidità ed illuminazione; I rumori del traffico e del veicolo; La privazione del cibo e dell’acqua. La durata del trasporto, la temperatura, l’umidità, i rumori, ecc. sono fattori stressanti che possono influire significativamente sull’organismo dell’animale, nonostante tutto ciò ogni giorno migliaia di animali destinati alle strutture di allevamento e alla macellazione viaggiano per periodi più o meno lunghi sulle strade d’Italia. Il trasporto(1) è una delle attività che può essere effettuata da figure professionali specializzate e anche dagli stessi allevatori con i propri mezzi. La figura dell’allevatore è definita dal Decreto legislativo n° 151- del 25/07/2007(2) art n° 1, comma n° 2 come: “il soggetto che esercita professionalmente l’attività di allevamento di animali” e, nella sua veste di Operatore del Settore Alimentare (OSA), come qualificato dal Reg. (CE) n° 852/2002(3), deve rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative ai rischi igienico-sanitari nella produzione primarie e nelle operazioni associate compreso il trasporto degli animali vivi. Inoltre gli operatori del settore alimentare che trasportano animali vivi al macello devono: a. Assicurare che durante il trasporto gli animali vengono manipolati con cura evitando loro sofferenze;
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Trasporto: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di detenzione – art. 2, punto w) . Reg. (CE) n° 1/2005. 2 Decreto legislativo n° 151 del 25/07/2007 : Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. 3 Regolamento (CE) n° 852/2004 : del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
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