UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013
TRASPORTO DEGLI ANIMALI Il trasporto degli animali comporta evidenti criticità per il benessere degli stessi anche quando viene condotto nel migliore dei modi perché genera una serie di sollecitazioni stressanti sull’animale quali: L’essere tolto da un ambiente noto ed introdotto in un contesto nuovo; La presenza di altri animali in potenziale conflitto e di persone non conosciute; Il salire e scendere dai mezzi di trasporto; Gli sbalzi di temperatura, umidità ed illuminazione; I rumori del traffico e del veicolo; La privazione del cibo e dell’acqua. La durata del trasporto, la temperatura, l’umidità, i rumori, ecc. sono fattori stressanti che possono influire significativamente sull’organismo dell’animale, nonostante tutto ciò ogni giorno migliaia di animali destinati alle strutture di allevamento e alla macellazione viaggiano per periodi più o meno lunghi sulle strade d’Italia. Il trasporto(1) è una delle attività che può essere effettuata da figure professionali specializzate e anche dagli stessi allevatori con i propri mezzi. La figura dell’allevatore è definita dal Decreto legislativo n° 151- del 25/07/2007(2) art n° 1, comma n° 2 come: “il soggetto che esercita professionalmente l’attività di allevamento di animali” e, nella sua veste di Operatore del Settore Alimentare (OSA), come qualificato dal Reg. (CE) n° 852/2002(3), deve rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative ai rischi igienico-sanitari nella produzione primarie e nelle operazioni associate compreso il trasporto degli animali vivi. Inoltre gli operatori del settore alimentare che trasportano animali vivi al macello devono: a. Assicurare che durante il trasporto gli animali vengono manipolati con cura evitando loro sofferenze;
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Trasporto: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di detenzione – art. 2, punto w) . Reg. (CE) n° 1/2005. 2 Decreto legislativo n° 151 del 25/07/2007 : Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. 3 Regolamento (CE) n° 852/2004 : del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
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b. Trasportare al macello gli animali che presentano sintomi di malattia o che risultano contaminanti da agenti nocivi per la salute pubblica solo quando il veterinario ufficiale competente lo autorizzi (4). Il trasporto degli animali avviene tramite l’utilizzo di mezzi indicati dalla normativa come i “veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali”, mentre per veicolo si intende il “mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato”. Le norme sul benessere degli animali, la sensibilità degli allevatori e dell’opinione pubblica, hanno fatto si che l’animale non venga solo visto come un essere utile e di valore, ma un essere sensibile, il cui benessere deve essere rispettato in tutte le fasi della sua vita. E’ per questo motivo che l’Unione Europea da tempo ha legiferato sul benessere degli animali durante il trasporto emanando numerosi atti legislativi di cui l’ultimo in ordine di tempo è il Regolamento n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”. Con l’emanazione di questo regolamento l’U.E. si pone gli obiettivi di: migliorare la protezione e il benessere degli animali, prevenire l’insorgere e la propagazione di malattie infettive, creare condizioni più rigorose per sofferenza al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli
evitare dolore e animali durante e
dopo il trasporto (considerando n° 6); definire un quadro normativo per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (considerando n° 11); estendere gli obblighi a qualsiasi operatore coinvolto nel trasporto dei animali (consideranto 16). Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci; negli scambi tra Stati membri; nei trasporti nazionali; nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi. Il regolamento non si applica: al trasporto che non sia in relazione con un’attività economica (ad es. al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.); 4
Reg. (CE) n° 853/2004 –del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Allegato III, Sez. I, Cap I
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al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in
base
al
parere
di
un
veterinario
(con
certificazione
veterinaria
di
accompagnamento).
Ogni allevatore può effettuare: direttamente il trasporto degli animali allevati con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto, compresi trasporti per la transumanza; il trasporto con veicoli sopra individuati e senza specifica autorizzazione, per una distanza inferiore a 50 Km dalla propria azienda. Nella fattispecie l’allevatore deve comunicare all’ASUR di competenza che nella sua attività è compreso anche il trasporto degli animali, come estensione dell’attività di allevamento. Qualora l’allevatore trasporti gli animali con veicoli agricoli o con i propri mezzi per una distanza superiore ai 50 Km deve essere titolare di un’apposita autorizzazione (certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada), rilasciata dall’ASUR competente per territorio, che ha una validità di 5 anni, e deve essere in possesso del certificato di idoneità (reso obbligatorio dal legislatore europeo che attesta la partecipazione a corsi di formazione professionale in tema di benessere animale durante il trasporto), che ha una validità di 10 anni, qualora vengano trasportati animali delle specie: a. equidi; b. bovini; c. ovini; d. suini; e. pollame. CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI CON VEICOLI AGRICOLI O CON PROPRI MEZZI DI TRASPORTO PER UNA DISTANZA INFERIORE AI 50 KM Nessuno è autorizzato a trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); sono state preventivamente prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005);
Gli animali devono essere idonei per il trasporto (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); I mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005);
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le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e capace di espletare i propri compiti: a. senza esercitare violenza sugli animali; b. senza usare metodi di gestione degli animali suscettibili di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); il trasporto deve essere effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali devono essere controllate a intervalli regolari (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); agli animali è garantito un sufficiente spazio e un'altezza sufficiente considerata la loro taglia e il viaggio previsto (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005); acqua, alimenti e riposo appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglie sono offerti agli animali a opportuni intervalli (Art. 3 – Reg. (CE) n° 1/2005). L’allevatore che, nell’operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per la distanza inferiore a 50 Km o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento (CE) n° 1/2005, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000 – art. 7, comma 8 - D.Lgs n° 151 del 25 luglio 2007. Le norme in precedenza indicate sono di carattere generale e non esiste una lista dettagliata di come l’allevatore/traspotatore si deve, o non si deve comportare, il che lascia un campo di azione indefinito per l’operatore stesso. Per non rischiare di incorrere in sanzioni si reputa possibile tenere in considerazione quanto previsto nell’allegato n° 1 del Reg. (CE) n° 1/2005 che prevede disposizioni di idoneità degli animali al trasporto, per i trasportatori professionali, ma che sono norme comportamentali che possono aiutare l’allevatore/trasportatore a rispettare il benessere degli animali durante la fase di movimentazione degli animali. Pertanto, di seguito vengono sinteticamente riportate le norme sul trasporto degli animali senza pretendere che ciò sia completamente esaustive.
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ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO 1. - Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto espongono l’animale a lesioni o a sofferenze inutili. 2. - Gli animali che presentano lesioni, problemi fisiologici o patologie non vanno considerati idonei al trasporto se: 2.1. – non sono in grado di muoversi autonomamente senza sofferenza; 2.2. – non sono in grado di camminare senza aiuto. 3. – Presentano una o più ferite aperte e di natura grave. 4. – Presentano prolassi(5). 5. – Le femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestione previsto: Durata media della gravidanza nelle diverse specie Specie Giorni 90% del periodo di gestazione Vacca 284 255 Bufala 315 283 Pecora 150 135 Capra 155 139 Scrofa 113/118 101/106 Cavalla 346 311 6. - Le femmine che hanno partorito durante la settimana precedente. 7. – I mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato. Nota: il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno. 8. – Gli animali sotto effetto di sedativi, tranne che se sotto il controllo veterinario. Nota: l’animale sedato ha difficoltà di stare in posizione eretta con evidente prostrazione. 9. - Gli animali che mostrano gravi meteorismi con deformazione del profilo addominale. 10. – Femmine con placenta visibile. 11. – Animali gravemente malati. Gli animali gravemente malati o che il trasporto aggrava la sofferenza degli stessi non possono essere trasportati, tanto che l’art. n° 12 del Decreto Legislativo n. 333 del 1 settembre 1998 – “attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento” – prevede che gli animali feriti o malati gravemente devono essere macellati o abbattuti sul posto. Comunque il veterinario ufficiale può autorizzare il loro trasferimento per la macellazione o l’abbattimento purché ciò non comporti ulteriori sofferenze. 5 Prolasso: è una condizione medica in cui le pareti rettali, vaginali ecc. diventano visibili all'esterno del corpo
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CASI PARTICOLARI DI DIVIETO DI TRASPORTO 1. – Divieti per età e specie Le norme vigenti pongono il divieto di trasportare: Suini di meno di tre settimane; Ovini di meno di una settimana; Vitelli di meno di dieci giorni a meno che non siano trasportati per distanze inferiori a 100 Km. 2. - Divieti per età e specie nei lunghi viaggi In merito a tali divieti non vengono riportate indicazione in quanto si ritiene che i lunghi viaggi siano superiori a 50 Km. DISPOSIZIONI PER ANIMALI MALATI O CON LESIONI Gli animali malati o con lesioni possono essere trasportati se: Presentano lesioni o malattie lievi e solo se il loro trasporto non causa aumento della sofferenza. E’ bene che nei casi di dubbia definizione venga consultato un veterinario che esprime ufficialmente, documentandolo, un suo parere; Sotto la supervisione veterinaria per o in seguito a trattamenti o diagnosi veterinaria; Sono animali sottoposti a procedure veterinarie per pratiche zootecniche quali ed es. la decornazione, la castrazione ecc, purché le ferite siano completamente cicatrizzate. Gli animali non sono idonei al trasporto se la ferita è sanguinante o con crosta. In conclusione di quanto sopra sinteticamente indicato si consiglia, in caso di dubbio sull’idoneità al trasporto degli animali, di chiedere il parere di un veterinario, che in caso favorevole deve rilasciare un certificato di idoneità al trasporto. All’arrivo in macello l’operatore dello stesso deve verificare le condizioni degli animali e deve segnalare al veterinario ufficiale qualsiasi anomalia rilevi. Se l’animale non cammina e non può essere scaricato, il veterinario deve ordinare lo stordimento sul mezzo di trasporto. In ogni caso il veterinario ufficiale presente nel mattatoio effettua la visita “Ante mortem” per valutare se un eventuale stato patologico riscontrato su un animale era compatibile con il trasporto e/o possa essere stato causato da eventi traumatici derivati nella fase di trasporto stesso. Il rilevamento di situazioni non corrette obbliga il veterinario presente nel mattatoio all’immediata segnalazione all’ASUR che eleverà sanzioni amministrative e, se il fatto costituisce reato, denuncia alle Autorità competenti.
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CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO I mezzi di trasporto agricoli o nella disponibilità dell’allevatore devono essere: a. costruiti con pavimento non scivoloso; b. dotati di pareti lisce senza sporgenze che possono ferire o creare sofferenza agli animali e sufficientemente forti per reggere il peso degli animali; c. privi di spigoli sporgenti e taglienti; d. in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dagli animali; e. di dimensioni tali che non provochino costrizioni eccessive e dannose per l’animale trasportato. Uno spazio disponibile insufficiente per gli animali è un importante fattore di stress in quanto: e.1. – per trasporti multipli, peggiora la ventilazione ed innalza la temperatura del veicolo; e.2. – aumenta la competizione tra animali; e.3. – diminuisce la possibilità di riposo e di coricarsi; e.4. – limita l’accesso agli abbeveratoi ed al cibo quando disponibile; f. costruito in maniera tale che non provochi dispersione di feci e urine, sia per l’igiene del suolo e dell’abitato che per prevenire la possibile diffusione di epizoozie; g. dotati di una struttura di copertura dell’animale; h. facilmente pulibili e disinfettabili; i.
costruiti con materiali in grado di resistere agevolmente ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione.
Nel caso in cui i mezzi di trasporto siano dotati di rampa di salita, quest’ultima deva essere pulibile, disinfettabile e dotata di pavimento non scivoloso. Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4590/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nelle zone interne del maceratese” che prevede la partecipazione comunitaria. La bibliografia è presso la Federazione Provinciale Coldiretti Macerata
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