L'allevamento ovi-caprino

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COLDIRETTI MACERATA

L’ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO

VISTO ALLA LUCE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE DISPOSIZIONI C.E.E. NELL’AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA


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Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Alberto Tibaldi, responsabile del Servizio Sanità Animale dell’ASUR- Macerata Zona Territoriale n. 9 di Macerata, in merito alle procedure di Identificazione e Registrazione degli ovi-Caprini.


L’identificazione degli ovi-caprini

L’allevamento ovi-caprino visto alla luce del benessere animale e delle disposizioni C.E.E. nell’ambito della condizionalità agricola.

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L’identificazione degli ovi-caprini INDICE PREMESSA - TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ

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SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITÀ

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RIDUZIONE DEGLI AIUTI

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REITERAZIONE

8

INTENZIONALITÀ

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IL BENESSERE DEGLI OVI-CAPRINI

9

MISURE MINIME DI PROTEZIONE PER GLI OVI – CAPRINI

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DEFINIZIONI

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CAMPO DI APPLICAZIONE

10

SANZIONI AMMINISTRATIVE

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OVINI: PRODUZIONE DEL LATTE

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IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI

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COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI

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1. REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA E DEGLI ALLEVAMENTI

20

2. COMUNICAZIONE SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASUR OGNI VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI, RESIDENZA, LE SPECIE DI ANIMALI, IL TIPO DI PRODUZIONE

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3. ESSERE TITOLARE DEL CODICE D’IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA

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4. ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

21

5. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

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L’identificazione degli ovi-caprini MARCHI AURICOLARI ELETTRONICI

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BOLI RUMINALI

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DISPOSITIVI DI LETTURA

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SMARRIMENTO DEI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE O LORO ILLEGGIBILITÀ

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SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

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RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E APPOSIZIONE DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

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CHIUSURA DELL’ALLEVAMENTO O SUO TRASFERIMENTO

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ANIMALI IMPORTATI

31

REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN A CURA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE 31 REGISTRAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI IN BDN – SIVA

31

COMUNICAZIONE DEI DATI

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MOVIMENTAZIONE DEI CAPI

32

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (ASUR)

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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

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SISTEMA SANZIONATORIO

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NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA

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Allegati

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Bibliografia

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L’identificazione degli ovi-caprini

PREMESSA - TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ

Il Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il concetto di “condizionalità” quale presupposto indispensabile per accedere agli aiuti comunitari per le aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione dal pagamento degli aiuti diretti. Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, qualità del latte, bovini maschi …) ed anche i contributi erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che riguardano le misure agroambientali, oltre l’indennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispetto della condizionalità è obbligatorio sull’intera azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si richiede l’erogazione e in relazione alla specifica tipologia produttiva, nonché all’ubicazione territoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità dell’inosservanza. Il rispetto della condizionalità riguarda: a) i beneficiari di uno o più’ dei seguenti regimi di sostegno (indicati all’Allegato I del Reg. 1782/03): 1.

pagamento unico (disaccoppiato);

2.

altre forme di pagamento diretto per le superfici, per gli animali o per le produzioni:

– premio alla qualità per ettaro di superficie per il frumento duro; – premio per le colture proteiche; – aiuto per il riso; – aiuto per la frutta a guscio; – aiuto specifico per colture energetiche; – aiuto alla produzione di patate da fecola; – premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari; – aiuto alla produzione di sementi; – aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità; 4


L’identificazione degli ovi-caprini _ aiuto alla produzione dell’olio di oliva; – aiuto alla produzione di tabacco; – aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta. b) i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguenti misure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg. n. 1698/95) 1.

Indennità compensative (art. 36, lett. a) punti i-ii);

2.

Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett. a), punto iii);

3.

Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV);

4.

Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36 lett. a) punto V);

5.

Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. b) punto i);

6.

Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. b, punto IV);

7.

Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. b, punto V).

c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti di accesso per alcune misure di investimento dell’Ammodernamento delle aziende agricole. Gli impegni della condizionalità si articolano secondo due categorie: a. “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: 1. Proteggere il suolo mediante misure idonee; 2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate; 4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat. b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

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L’identificazione degli ovi-caprini I campi di condizionalità fanno riferimento a quattro settori omogenei: a.

Ambiente;

b.

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

c.

Igiene e benessere degli animali;

d.

Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

La sottoscrizione dell’impegno al rispetto della condizionalità avviene con la firma della domanda volta all’ottenimento dei benefici economici previsti in sede europea. I principi della condizionalità consentono di giustificare la spesa PAC agli occhi del cittadino consumatore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricoltori e la società, che condiziona il sostegno pubblico a comportamenti eco-compatibili nella logica di: Condizionalità = scambio di favori.

Sistema di controllo del rispetto degli impegni della condizionalità Il rispetto degli impegni della condizionalità agricola è soggetto a un sistema di controllo che viene sommariamente tratteggiato: ⇒ Estrazione casuale di un campione di aziende sul totale delle domande presentate da sottoporre ai controlli amministrativi; ⇒ Controllo oggettivo delle aziende selezionate che avviene in diverse fasi: o

Fase 1)

1.1)

Telerilevamento e interpretazione foto aeree e immagini satellitari;

1.2)

– Se l’interpretazione é dubbia o negative – visita in azienda.

o

Fase 2)

2.1) - Controllo aziendale a completamento della “Fase 1” e in contraddittorio con il produttore. Durante questa fase vengono redatte le “check list” di verifica ed il verbale di controllo; 2.2)– se l’interpretazione è dubbia o negativa – visita in azienda o

Fase 3) 6


L’identificazione degli ovi-caprini Acquisizione dei dati da parte di Agea, calcolo dell’esito del controllo e della definizione delle eventuali riduzioni di aiuto. Fase 4) In caso di violazioni riscontrate, gli imprenditori vengono convocati per la visione diretta dei risultati del controllo e ricevono il verbale di notifica delle segnalazioni o livello di riduzione, con l’eventuale indicazione degli interventi correttivi da intraprendere. o

Fase 5)

Controllo della effettiva realizzazione degli interventi correttivi.

I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono essere demandati ad uno o più organismi specializzati come ad es. ASUR, ARPAM, ecc.

Controlli di condizionalità

Documentale ASUR REGIONE

Azienda Agricola

ENTI SPECIALIZZATI

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Oggettivo


L’identificazione degli ovi-caprini Riduzione degli aiuti La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione della: 9

determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione

PORTATA DELL’INFRAZIONE

stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampia, In sostanza viene misurata l’entità della violazione (es. superficie, UBA ecc); 9

GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE

che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze

dell’infrazione alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; 9

DURATA DELL’INFRAZIONE

dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne

perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. Il livello di violazione è quantificabile in basso, medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di penalizzazione. Le penalizzazioni possono subire un ulteriore aumento se all’azienda viene contestata: Reiterazione L’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui, per una Norma o Atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dalle regole di applicazione della condizionalità. Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore 3. Intenzionalità Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: a. siano state rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04; b. gli indici di intenzionalità superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti; c. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’introduzione di una “forma di avvertimento” modulata su tre livelli: segnalazione, intervento correttivo e ammonizione, in modo da favorire il cosiddetto “ravvedimento” conseguente al mancato rispetto agli impegni che non si configurano come infrazione. 8


L’identificazione degli ovi-caprini

IL BENESSERE DEGLI OVI-CAPRINI Di benessere animale si discuteva già nel 1978, anno in cui fu emanata la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’animale” in cui si affermava che “tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza […] l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli animali o di sfruttarli violando questo diritto. Questa nuova conoscenza del rapporto umano – animale si riassume nelle “cinque libertà”: Ö dalla fame e dalla sete, favorendo l’accesso ad acqua fresca e pulita e ad una dieta che mantenga l’animale in salute e vigore fisico; Ö dal disagio, provvedendo ad un ambiente adatto con idonei ricoveri e zone per lo stazionamento ed il decubito; Ö dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, con l’approntamento di sistemi di prevenzione e di rapida diagnosi e cura; Ö di espressione del normale comportamento, fornendo all’animale sufficiente spazio, installazioni appropriate e vita sociale propria della specie allevata; Ö dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze psichiche. Il benessere non è identificabile soltanto con lo stato di buona salute e assenza di malattie, ma anche con lo stato mentale (del sentire), pertanto, quando si parla di benessere degli animali occorre considerare un insieme di fattori, quali ricoveri, personale addetto all’allevamento, nutrizione, prevenzione e terapia delle malattie che garantisca l’assenza di dolore, sofferenza e stress. Questi concetti sono alla base delle norme che hanno ispirato le misure minime di protezione degli animali da reddito, facendo spesso riferimento al concetto di “evitare inutili ed eccessive sofferenze”, in quanto, ogni animale non può essere considerato un mezzo di produzione, ma un essere vivente che ci fornisce cibo, lana, ecc..

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L’identificazione degli ovi-caprini

MISURE MINIME DI PROTEZIONE PER GLI OVI - CAPRINI Per gli ovi-caprini non sono state emanate specifiche misure sul benessere animale, pertanto gli allevatori di ovi-caprini devono rispettare le

MISURE MINIME

sul benessere animale previste dal

D.Lgs. n° 146 del 26 marzo 2001 e della Circolare Ministeriale della Salute n° 10 del 05.12.2001.

Definizioni Nel D.Lgs. n. 146/01 e nella successiva circolare n. 10/01 si definisce: a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; b) proprietario, custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Campo di applicazione Le norme contenute nel D.Lgs n. 146/01 si applicano a tutti gli animali secondo la definizione in precedenza riportata, ed in particolare occorre: 1. non provocare dolore, sofferenze o lesioni inutili sia che gli animali vengano allevati allo stato naturale che in ambienti confinati; 2. custodire animali d’allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o fenotipo, una produzione e che ciò possa avvenire senza provocare sofferenze, lesioni, danni alla salute o al loro benessere; 3. intervenire sull’animale solo in caso di estrema necessità senza causare, nel limite del possibile, sofferenze, ferite e lesioni durature; 4. provvedere affinché gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali; 5. garantire che gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, siano ispezionati almeno una volta al giorno. Nei casi in cui gli animali sono allevati o custoditi in altri sistemi, devono essere ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. In ambedue i casi deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile;

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L’identificazione degli ovi-caprini 6. fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli; 7. annotare su un apposito registro ogni trattamento terapeutico; 8. conservare i registri dei trattamenti terapeutici per un periodo di almeno tre anni mettendoli a disposizione delle autorità di controllo; 9. assicurare agli animali allevati la libertà di movimento e comportamentali in funzione delle esigenze proprie della specie, affinché, l’animale non soffra o non subisca lesioni; COMPORTAMENTI SOCIALI Gli ovini sono animali che si contraddistinguono per la loro scarsa aggressività e per preferire la vicinanza dei suoi simili, consentendo di allevarli in spazi relativamente stretti.

Essi non

andrebbero mai allevati singolarmente, tranne che per cure di malattie o perché la per necessità di riposo in vista del parto. Nella fattispecie l'animale isolato deve avere un contatto visivo con i gli altri animali. Per garantire il benessere del gregge, tutti gli animali di un gruppo devono comunque avere spazio sufficiente per potersi coricare e quantità adeguate di acqua e foraggio. All'interno del gregge, gli ovini svolgono gran parte delle attività in forte simultaneità: se ad esempio si sentono in pericolo gli animali iniziano la fuga contemporaneamente. PASCOLAMENTO Durante il pascolo gli ovini trovano spazi per svolgere nel modo naturale le loro attività vitali in quanto sono animali sociali che naturalmente tendono ad aggregarsi formano greggi all’interno dei quali si stabiliscono gerarchie sociali e dove le diverse categorie di soggetti, avendo a disposizione dello spazio, possono facilmente espletare con tranquillità le loro funzioni naturali di vita. L’attività di pascolamento permette agli ovini di effettuare una vera e propria ginnastica funzionale e respiratoria con notevoli vantaggi per il tono muscolare, la salute dell’apparato cardiocircolatorio, la fertilità delle pecore e la facilità di parto ecc.. Gli animali allevati al pascolo, rispetto a quelli allevati in stalla, mostrano minori sintomi di stress, un più elevato sviluppo delle difese immunitarie, risultando più sani e meno bisognosi di cure. RIPOSO All’interno della stalla, come al pascolo, gli ovini devono disporre di un luogo di riposo asciutto; per riposare in modo rilassato, inoltre devono disporre di uno spazio sufficientemente ampio, pulito e provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d’aria. 11


L’identificazione degli ovi-caprini

ALLEVAMENTO CONFINATO L’allevamento entro strutture fisse non sarà mai per gli ovini un ambiente naturale, ma si avvicinerà alle condizioni naturali quanto maggiori saranno gli spazi a disposizione degli animali e la possibilità di muoversi in maniera indisturbata nel loro ambiente di allevamento.

In caso di allevamento in stabulazione i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli per evitate/limitare che gli animali si procurino ferite agli unghioni o mostrino una eccessiva usura degli stessi.

SALUTE Una buona gestione dell’allevamento è la premessa indispensabile per garantire la salute degli animali, la loro produttività e di conseguenza la loro redditività. Oltre ad assicurare una quantità adeguate di acqua e foraggio, spazi adeguati per effettuare un sufficiente movimento, contatti sociali e un buon clima all’interno dell’ovile, è importante prestare particolari attenzioni all’igiene. Per far si che gli animali non soffrano di eccessivo caldo è opportuno procedere, almeno una volta all’anno, al taglio della lana, il cui periodo più indicato è la primavera in vista dei caldi mesi estivi. Poiché le pecore appena tosate sono sensibili al freddo e alle radiazioni solari, occorre garantire loro un'adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche. In caso di temperature elevate, gli ovini devono disporre di ripari all’ombra, (alberi o altre zone d’ombra naturali). Se al pascolo non ci sono luoghi in grado di offrire un’adeguata protezione dali agenti atmosferici, in caso di condizioni meteoriche avverse estreme gli animali devono essere stabulati. Gli unghioni degli ovini crescono circa 4-5 mm al mese, se la naturale usura non è sufficiente ad un loro accorciamento, essi devono essere tagliati prima che diventino eccessivamente lunghi. Curare gli unghioni spesso significa prevenire fastidiose zoppie che possono provocare molta sofferenza all'animale. Una grave infezione che può colpire gli ovini al pascolo è la verminosi sulla quale occorre intervenire sottoponendo gli animali a trattamenti specifici. Lo stesso dicasi per altri parassiti come i pidocchi o gli acari.

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L’identificazione degli ovi-caprini GESTAZIONE E PARTO Il periodo medio di gestazione di una pecora è di cinque mesi, dopo di che si assiste al parto. In prossimità del parto, fase molto delicata della vita di una femmina, questa mostra un particolare nervosismo ed evidenzia un comportamento etologico legato alla ricerca di un posto tranquillo, lontano dal gregge. Se il parto avviene all’interno dell’ovile, l’animale deve disporre di un box per il parto in grado di permettere il contatto visivo con gli altri componenti del gregge. Appena terminato il parto la madre inizia un’accurata pulizia con la lingua e tra i due si stabilisce un contatto olfattivo indispensabile nel futuro periodo di allevamento dell’agnello. Nella prima ora di vita gli agnelli riescono generalmente a reggersi sulle quattro zampe e a succhiare il colostro, il che deve avvenire entro le prime 12 ore dalla nascita per assumere sostanze preziose per lo sviluppo del suo sistema immunitario. Le femmine in procinto di partorire, come gli agnellini appena nati, sono particolarmente sensibili agli influssi ambientali, e la detenzione all'aperto può essere fonte di eccessivo stress. Per poter intervenire con azioni tempestive al verificarsi di possibili incidenti degli animali durante il pascolo, occorre controllare le pecore almeno due volte al giorno. Durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore gravide devono essere stabulate prima del parto e nelle prime due settimane successive alla nascita dei piccoli devono avere costantemente accesso a un ovile o a un rifugio.

10. allorché continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, occorre garantire agli animali uno spazio disponibile, comunque adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche; 11. per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a contatto con gli animali, utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili; 12. mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell’aria, polverosità, temperatura, umidità relativa dell’aria, concentrazioni di gas, ecc.), entro limiti non dannosi per gli animali; 13. non tenere costantemente al buio gli animali, o esporli ad illuminazione artificiale, senza un adeguato periodo di riposo;

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L’identificazione degli ovi-caprini 14. qualora la luce naturale disponibile fosse insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, prevedere un’adeguata illuminazione artificiale; 15. ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici, indispensabili alla salute ed al benessere degli animali, eliminare immediatamente i difetti riscontrati e prendere adeguate misure per la salvaguardia della salute dell’animale; 16. nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale, prevedere un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio sufficiente a salvaguardare la salute degli animali. In caso di guasto all’impianto deve essere previsto un sistema automatico di allarme che segnali il guasto; detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a regolari controlli; 17. in funzione delle possibilità e delle necessità, fornire agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute; garantire l’assenza nell’alimento di sostanze che causino sofferenze o lesioni; 18. garantire a tutti gli animali la possibilità di accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche; 19. assicurare l’accesso ad acqua e/o a liquidi idonei per quantità e qualità; 20. utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua che consentano una facile pulitura per ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e quindi di malattie; 21. utilizzare attrezzature progettate in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; 22. somministrare solo sostanze necessarie a fini terapeutici o profilattici che abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il benessere dell’animale. 23. utilizzare attrezzature progettate in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; 24. somministrare solo sostanze necessarie a fini terapeutici o profilattici che abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il benessere dell’animale. Sanzioni amministrative Il mancato rispetto delle norme comporta una sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 1.549,37 € ad un massimo di 9.296,22 €, la reiterazione delle violazioni comporta un aumento sino alla metà della somma e la sospensione dell’esercizio dell’allevamento da uno a tre mesi. 14


L’identificazione degli ovi-caprini

ALIMENTAZIONE Gli ovini sono animali, dal punto di vista alimentare, non molto esigenti, tuttavia, per esprimere la loro capacità produttiva devono nutrirsi con foraggio di buona qualità. Nell’arco di una giornata mediamente si alimentano 4-5 volte, trascorrendo nel complesso 8-10 ore a pascolare e altrettante a ruminare. Le pecore adulte, in relazione alla razza e alla qualità della stessa, mediamente mangiano da 3 a 10 kg di foraggio fresco, che indicativamente corrisponde al 10% del loro peso complessivo. Gli ovini non hanno pretese particolari relativamente alla qualità dei foraggi, purché sia garantita la pulizia delle mangiatoie, altrimenti gli animali mostrano la tendenza a non consumare gli alimenti. Devono comunque assumere sufficienti quantità di sali minerali che possono essere somministrati tramite la messa a disposizione di blocchi di sale. Gli animali devono disporre di acqua idonea alla quale poter accede almeno due volte al giorno; il fabbisogno giornaliero di acqua varia in rapporto alla quantità di produzione e al periodo dell’anno: più gli animali si alimentano di materiali asciutti e le temperature sono elevate, più avranno necessità di assumere acqua. Per facilitarne l’assunzione, gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti, altrimenti gli ovini tendono ad evitarli. Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono poter accedere all’acqua e al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato.

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L’identificazione degli ovi-caprini

OVINI: PRODUZIONE DEL LATTE La tutela del benessere animale e le caratteristiche igienico-sanitarie del latte rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza alimentare dei prodotti, ruolo evidenziato anche dalla recente normativa europea. Un parametro per valutare il benessere degli ovini da latte è quello di determinare la quantità di cellule somatiche presenti nel latte di mungitura. Le cellule somatiche sono normalmente presenti nel latte e sono rappresentate da: Ö Cellule epiteliali; Ö Cellule bianche o globuli bianchi. Le cellule epiteliali sono quelle che rivestono internamente la mucosa della mammella, sono normalmente presenti nella mammella sana e sono sostituite in continuazione. Cellule bianche, globuli bianchi o leucociti Sono cellule che provengono dal sangue e, in numero ridotto, sono presenti anche nel latte delle pecore sane. Il loro compito è di difesa della mammella dalle infezioni e quando aumentano di numero sono il segno evidente di un malessere più o meno evidente dell’animale. Il numero di cellule somatiche nel latte aumenta a causa di diversi fattori che condizionano il “benessere” degli animali. QUANDO AUMENTANO LE CELLULE SOMATICHE? Generalmente determinano un aumento di cellule somatiche: Fattori naturali Ö età dell’animale; Ö periodo immediatamente dopo il parto; Ö a fine lattazione; Ö esposizione alle intemperie; Ö freddo, caldo e vento eccessivi. Fattori aziendali Ö

SQUILIBRI ALIMENTARI;

Ö

IMPROVVISE VARIAZIONI NELL’ALIMENTAZIONE;

Ö

SCARSA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

Ö SCORRETTA MANIPOLAZIONE DEGLI ANIMALI (Tosatura, vaccinazioni, prelievi, etc) Ö MALTRATTAMENTI (Grida , percosse, etc.)

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L’identificazione degli ovi-caprini Ö TRASPORTO

Viaggi lunghi;

automezzi non idonei;

esposizione alle alte temperature per lunghi periodi.

Ö LESIONI ALLA MAMMELLA Ferite e pustole in particolare al capezzolo, che anche se superficiali e non estese possono essere causa di dolore in particolare durante la mungitura. Ö MUNGITURA Nella fase di mungitura gli ovini sono particolarmente sensibili e si possono attivare fenomeni che portano ad un aumento delle cellule somatiche causato principalmente da: Ö Scorretta tecnica di mungitura sia manuale che meccanica; Ö Inadeguata manutenzione della mungitrice meccanica; Ö Non completa pulizia dell’impianto di mungitura Ö QUALITÀ DELL’ACQUA L’utilizzo di acqua contaminata per il lavaggio dell’impianto di mungitura e la mancata utilizzazione di sanificanti e disincrostanti, possono determinare la diffusione di infezioni mammarie anche gravi. Ö

MASTITE E’ l’infezione della ghiandola mammaria e rappresenta la più importante e frequente causa di aumento delle cellule somatiche nel latte. Le mastiti più diffuse sono le subcliniche che si manifestano: o Con alterazione della mammella poco o per nulla evidente; o Riduzione della secrezione lattea. Le mastiti cliniche invece si manifestano con: o Alterazioni evidente della mammella; o Alterazione della segregazione lattea.

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L’identificazione degli ovi-caprini

Tutti gli allevatori devono tenere sotto controllo il quantitativo di cellule somatiche presenti nel latte, rispettando i seguenti limiti e modalità di comportamento:

Tipologia prodotto

Criterio

Limite

Modalità di calcolo

u.f.c./ml

Frequenza controllo

Latte crudo proveniente da

Tenore di germi a < 1.500.00

Media geometrica

Almeno due

altre specie

30° C (per ml)

mobile, calcolata su prelievi al mese un periodo di tre mesi

Latte crudo proveniente da

Tenore di germi a < 500.00

Media geometrica

altre specie destinato alla

30° C (per ml)

mobile, calcolata su prelievi al mese

fabbricazione di prodotti

un periodo di tre

ottenuti mediante un

mesi

processo che non comporta alcun trattamento termico.

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Almeno due


L’identificazione degli ovi-caprini

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI

L’identificazione e la registrazione degli ovi-caprini viene regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 (in attuazione della Direttiva 927102/CEE (relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), dalla Circolare n. 11 del 14 agosto 1996, dal Reg. CE n. 21/2004 e successive modifiche, dalla Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005 e dalla Circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2010. L’identificazione degli ovi-caprini è parte integrante delle norme tendenti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti, attraverso l’istituzione dell’anagrafe degli animali con lo scopo di garantire la tutela della sanità pubblica e il controllo e tutela del patrimonio zootecnico, che avviene tramite la sorveglianza sanitaria. Prima di addentrarsi nella descrizione degli adempimenti che il proprietario/detentore di ovi-caprini deve rispettare, è opportuno fare attenzione alle definizioni espresse dal quadro normativo di riferimento, che sono: ► Animale: qualsiasi animale appartenenti alla specie ovina e caprina; ► Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all’aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati; ► Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda intesa come unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un’azienda questi ultimi devono costituire un’unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: 19


L’identificazione degli ovi-caprini a.

codice azienda;

b.

codice fiscale del proprietario dell’allevamento;

c.

codice della specie animale.

► BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo a del Molise; ► Sistema Informativo Veterinaria Alimenti – Banca Dati Regionale (SIVA – BDN): nodo della Regione Marche sincronizzato alle anagrafi zootecniche dalla BDN ed implementato con le attività di sorveglianza sanitaria espletata sugli allevamenti; ► Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; ► Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali. ► Autorità competente: il Ministero della sanità o l’autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche. ► Marchio di identificazione: codice identificativo elettronico,

contrassegno auricolare,

tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull’animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l’animale e l’azienda di origine.

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI Adempimenti cui deve ottemperare il proprietario/detentore: 1. Registrazione dell’impresa e degli allevamenti presso il servizio “Sanità Animale” dell’ASUR competente per territorio entro 20 giorni dall’inizio dell’attività, compilando un’apposita domanda (All. n° 1). La registrazione è necessaria anche se si detiene un solo capo. 2. Comunicazione al servizio veterinario dell’asur ogni variazione dei dati anagrafici e fiscali, residenza, le specie di animali, il tipo di produzione compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento;

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L’identificazione degli ovi-caprini 3. Essere titolare del codice d’identificazione dell’azienda (rilasciato dal Servizio “Sanità Animale”) che è composto da 10 caratteri, di cui; 3.1. - n° 2 per la sigla IT; 3.2. - n° 8 per il codice aziendale recante nell’ordine: - le prime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda; - la sigla della provincia ove ha sede l’azienda; - le ultime 3 cifre: numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda. CODICE AZIENDALE IT Sigla Stato UE IT = Italia

XXX Codice ISTAT comune azienda

XX

XXX

Sigla Provincia

Numero progressivo azienda

001 …….999 -- A01 ……A999

Es. CODICE AZIENDALE: IT 025 MC 174

Il codice aziendale è univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute presso le aziende. 4. Attivazione del registro di carico e scarico, previa vidimazione dal Servizio “Sanità Animale” della ASUL il quale per essere valido deve: a) recare il timbro dell’ASUR competente; b) la sigla del responsabile del Servizio Veterinario o del Veterinario ufficiale delegato; c) deve essere conforme alle disposizioni del Reg (CE) n. 21/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

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L’identificazione degli ovi-caprini

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L’identificazione degli ovi-caprini

Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già contenute nei dati registrati in BDN, la tenuta del registro aziendale è facoltativa. Le informazione riguardanti gli animali in partenza dall’azienda possono non essere registrate nel registro di carico e scarico qualora allo stesso sia allegata una copia, o copia conforme, del documento di trasporto. La compilazione del registro è a carico del proprietario/detentore degli animali, il quale deve procedere alla registrazione delle nascite entro sei mesi dall’evento (1); La vidimazione del registro non sarà necessaria qualora esistano già registri istituiti per altri fini ufficiali sempreché contengano le informazioni minime previste dalla presente normativa. Se si utilizzano registri informatizzati non è necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della azienda ASUR di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro Ente ufficiale. 1

Specificatamente il Reg. n. 21/04 e la Nota del Ministero della Salute, in attuazione del Reg. n. 21/04, non ha indicato la tempistica per la registrazione degli animali sul registro aziendale di carico e scarico, mentre è avvenuto per le altre categorie di animali, pertanto per similitudine si ritiene opportuno prendere in considerazione la tempistica delle altre specie che prevede la registrazione della movimentazioni in entrata ed in uscita entro tre giorni dall’evento.

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L’identificazione degli ovi-caprini 5. Identificazione degli animali Tutti gli animali di un’azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di nascita dell’animale e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato. Il metodo di identificazione degli animali cambia a seconda che si tratta di animali destinati: 5.1 Alla macellazione prima dei 12 mesi di vita e non destinati a scambi intracomunitari e all’esportazione verso paesi terzi. Tutti gli animali vanno identificati con un marchio auricolare apposto sul padiglione auricolare dell’orecchio sinistro, e deve riportare il codice aziendale: ITXXXMCXXX. Il marchio identificativo: 9 deve essere di materiale plastico, atossico e resistente; 9 deve essere facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell’animale; 9 non è riutilizzabile e deve essere realizzato in modo da essere tolto solo mediante rottura del marchio stesso; 9 deve assicurare il minor stress possibile all’animale; 9 deve riportare diciture indelebili effettuate mediante stampa laser; 9 deve essere composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non oltrepassare i margini del padiglione auricolare e comunque atti ad assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale; 9 i caratteri devono avere un’altezza minima di 4 mm. 9 è di colore salmone.

Gli animali detenuti in allevamento oltre i 12 mesi, o indirizzati verso scambi con i Paesi della comunità, o verso Paesi Terzi, dovranno essere identificati in modo individuale. 5.2 Alla riproduzione Gli animali destinati alla riproduzione vanno identificati in modo individuale entro sei mesi o comunque prima di lasciare l’azienda in modo univoco. La tipologia di identificazione varia in relazione alla data di nascita. 24


L’identificazione degli ovi-caprini 5.2.1 Animali nati prima del 9 luglio 2005 Gli animali nati prima del 9 luglio 2005 sono individuati da una marchiatura individuale o con tatuaggio posto nella regione della grassella (parte interna della coscia), oppure all’orecchio; il tatuaggio è realizzato con inchiostro di colore nero, o verde per gli animali appartenenti a razze con cute pigmentata, e riporta la sigla IT ed il codice aziendale. Il sistema di individuazione prevede l’attribuzione di un numero individuale di identificazione da apporsi all’orecchio sinistro, in alternativa tramite tatuaggio o bottone auricolare. 5.2.2. Animali nati tra il 09 luglio 2005 ed il 31 dicembre 2009. Nella fattispecie gli animali devono essere identificati mediante due distinti mezzi d’identificazione da apporre all’orecchio destro e sinistro. I marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche; a. essere di materiale plastico flessibile, atossico e resistente; b. facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell’animale; c. non essere riutilizzabili e tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi; d. essere applicati con il minor stress possibile per l’animale e rimanere fissati senza nuocergli; e. riportare solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser; f. essere composti di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale; g. avere un’altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm; h. avere una lunghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm; i. nel caso di marchi di forma circolare, il diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm; j. i caratteri devono avere un’altezza minima di 4 mm; k. essere di colore giallo; l. avere un peso complessivo compreso tra 2,0 e 7,5 grammi; m. avere una distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse compresa tra i 7 e i 15 mm; n. il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone; o. lo sperone della parte maschio (cioè l’elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte, di materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti, 25


L’identificazione degli ovi-caprini queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E’ ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo; p. le boccole (cioè l’elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali; q. dopo un anno dall’applicazione, all’esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile. Essi devono riportare le lettere IT seguite da un codice costituito da 13 cifre comprendente il codice Istat della provincia e il numero progressivo dell’animale. Es di marchio: IT043 000000001-0

In alternativa, esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all’esportazione, il secondo dispositivo di identificazione può essere un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione.

5.2.3. Animali nati dopo il 31/12/2009 Gli animali nati dopo il 31 dicembre 2009 devono essere identificati con un identificatore elettronico (nella forma di bolo endoruminale o di marca auricolare elettronica) più una marca auricolare convenzionale o tatuaggio riportanti lo stesso codice (quest’ultimo inapplicabile per animali oggetto di scambi intracomunitari).

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L’identificazione degli ovi-caprini Gli identificatori elettronici (2)devono: ⇒ avere i transponders (dalle parole transmitter e responder) passivi ad uso zootecnico per sola lettura; ⇒ portare impresso lo stesso codice identificativo riportato sul marchio auricolare convenzionale o nel tatuaggio (tranne per la sigla “IT” che sarà trasformata nel codice ISO 3166 che per l’Italia corrisponde al “numero 0380”); ⇒ poter essere letti da dispositivi di lettura o transceiver (dalle parole trasmitter e receiver) che possono essere fissi o portatili.

Marchi auricolari elettronici Si tratta di transponders incapsulati in marchi auricolari e sono applicati con le stesse modalità di uso dei marchi convenzionali (3).

Esempio di marchio auricolari elettronico

Il funzionamento del marchio auricolare elettronico deve essere verificato prima e dopo l’apposizione. Nel caso di animali già provvisti di marchi convenzionali, verranno impiegati marchi elettronici caratterizzati dalla presenza del codice della provincia virtuale (274) e dovrà essere registrata l’associazione tra i due marchi. Esempio di marchio elettronico: 0380.274.000.000.001 2

La struttura delle informazioni vengono memorizzate su un microchip. Attualmente sono disponibili tre diversi identificatori elettronici per uso zootecnico le cui differenze sono legate alla tipologia di supporto in cui è inglobato il trasponder che sono: ¾ Marche auricolari; ¾ Bolli endoruminali; ¾ Dispositivi iniettabili. Il trasponder è un oggetto elettronico miniaturizzato operante in radiofrequenza, non dotato di una fonte di energia interna (passivo), contenente internamente un codice immodificabile di sola lettura (read only) e un’antenna per il funzionamento. Il transponders viene attivato tramite l’antenna da un campo magnetico emesso dal lettore; una volta attivato, il circuito integrato invia al lettore il proprio codice identificativo e quindi ritorna allo stato passivo. 3

I marchi auricolari con transponders devono rispettare il più possibile le caratteristiche tecniche previste per i marchi auricolari, in particolare essere resistenti, atossici, leggibili, inviolabili, con forme e dimensioni compatibili con la forma e le dimensioni del padiglione auricolare e tali da ridurre al minimo la pobbilità di impigliarsi.

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L’identificazione degli ovi-caprini E’ importate applicare il marchio sull’orecchio destro nel terzo prossimale del padiglione auricolare, con la parte “femmina” rivolta verso l’interno dell’orecchio (superficie concava) evitando di procedere all’applicazione nei periodi più caldi. L’associazione dei due marchi dovrà essere effettuata sia nel registro aziendale che in BDN.

Boli ruminali I transponders sono inglobati in contenitori costituiti da materiale ad elevato peso specifico (es. ceramica) che, una volta ingeriti dagli animali, si posizionano permanentemente nel complesso gastrico anteriore (generalmente nel reticolo). I boli ruminali dovranno riportare in chiaro sulla superficie esterna l’indicazione delle 12 cifre costituenti il codice identificativo individuale dell’animale, a meno che il confezionamento non consenta un immediato abbinamento tra il trasponders ed il relativo marchio auricolare. Inoltre i boli dovranno essere di materiale biocompatibile, con bassa porosità ed assenza di irregolarità esterne nonché con bordi arrotondati (4). Fasi di applicazione del bolo ruminale: o

verifica del funzionamento del transponders;

o

far ingerire il bolo ruminale agli animali usando l’apposita strumentazione ;

o

attendere che il bolo abbia raggiunto la sede definitiva (circa 20-30 secondi);

o

effettuare una lettura di controllo.

Nel caso si decida di applicare il dispositivo elettronico ad animali già identificati in precedenza con auricolari convenzionali (nati prima del 01/01/2010), bisognerà applicare un bolo riportante il codice identificativo, con il codice nazionale, e il codice di una così detta provincia virtuale (274); dopo l’imbolatura il codice del marchio convenzionale verrà abbinato al codice elettronico del bolo. Tale associazione dovrà essere effettuata sia nel registro aziendale che in BDN.

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Per gli ovi-caprimi attualmente disponibili tre tipologie di bolo ruminale: 9 di circa 75 grammi di peso che possono essere applicati con sufficiente sicurezza in agnelli e capretti di 25 Kg di peso vico; 9 di 52 grammi, compatibili con animali di almeno 15 Kg di peso ; 9 di 20 grammi per i quali è riportato in bibliografia un utilizzo compatibile con agnelli di alemeno 30-35 giorni i vita.

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L’identificazione degli ovi-caprini I dispositivi di identificazione elettronica al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono esse sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari competenti.

Attualmente non è consentito l’inserimento sottocutaneo dei trasponders.

Dispositivi di lettura La distanza di lettura per i dispositivi di lettura deve essere di almeno 12 cm per i marchi auricolari e 20 cm per il bolo ruminale mentre, per i dispositivi fissi, almeno 50 cm per i marchi auricolari e il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all’impianto del dispositivo. I dispositivi di lettura sono di due tipi:

portatili;

statici o fissi.

LETTORI PORTATILI I lettori portatili consentono di visualizzare il codice identificativo dell’animale, che può essere evidenziato sul display, memorizzato in un apposito software che consente la gestione dei dati o trasmesso ad un computer.

LETTORI STATICI O FISSI Sono dispositivi composti da una antenna, di diversi forme e dimensioni, e dotati di apposito alimentatore. Le antenne possono essere posizionate in corridoi con larghezza tale da non consente il passaggio di più di un animale per volta (circa 40 cm). Il transito degli animali di fronte all’antenna deve avvenire con una velocità non superiore ai 10 Km orari, che garantisce ½ letture al secondo pari a circa 3600 capi/ora.

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L’identificazione degli ovi-caprini Smarrimento dei dispositivi di identificazione o loro illeggibilità Qualora il mezzo utilizzato per l’identificazione degli animali sia diventato illeggibile o sia andato perduto, il proprietario/detentore deve immediatamente attivarsi per la sua sostituzione, richiedendo un duplicato delle stesso che riporterà lo stesso codice (nel caso delle marche auricolari 13 cifre) e il numero di versione della ristampa. Esempio: IT 000 0123456789-1

Sostituzione dei dispositivi di identificazione elettronica Nel caso di smarrimento o illeggibilità dei dispositivi di identificazione elettronica (marchi o bolo) è consentita la reidentificazione dell’animale, in questo caso il codice identificativo riporterà nella posizione del numero di versione o “retagging counter” un numero da 1 a 7 (lo 0 è riservato alla prima emissione del dispositivo), a seconda di quante volte sia stato duplicato quello stesso codice. Nel caso in cui si dovessero superare le 7 duplicazioni, sarà possibile autorizzare l’identificazione dell’animale con un codice diverso provvedendo comunque a garantire il legame con la precedente identificazione. Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

Richiesta, assegnazione e apposizione dei mezzi di identificazione La richiesta dei mezzi di identificazione degli animali da parte del proprietario/detentore, può avvenire: Ö direttamente tramite accesso alla BDN, se regolarmente autorizzato; Ö tramite Ente delegato (ASUR, CAA, APA ecc).. La domanda di assegnazione dei mezzi di identificazione prevede: 1. la richiesta di un numero di marche auricolari che soddisfi il fabbisogno annuale dell’allevamento; 2. l’indicazione del fornitore autorizzato dal quale ci si intende approvvigionarsi. Successivamente la richiesta verrà validata dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento e il sistema nazionale BDN genera l’elenco dei codici che, in automatico, viene inviato al fornitore autorizzato, il quale provvederà alla loro stampa sulle marche auricolari. Il fornitore spedisce le marche all’azienda richiedente e contestualmente invia comunicazione alla BDN con l’elenco e la data di spedizione stampate per ciascun allevatore.

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L’identificazione degli ovi-caprini In caso di richiesta insufficiente il proprietario/detentore potrà procedere alla richiesta di una nuova assegnazione di marchi.

Chiusura dell’allevamento o suo trasferimento In caso di chiusura dell’allevamento le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN. Le aziende restano iscritte nel registro per almeno tre anni dalla data di cessazione dell’allevamento. In caso di trasferimento dell’allevamento nell’ambito della stessa provincia, il Servizio veterinario può autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate mantenendo il legame con l’indicazione precedente dell’allevamento stesso.

Animali importati Gli animali proveniente da altri Stati membri dell’UE conservano l’identificazione iniziale, quelli importati da Paesi Terzi, e che rimangono nel territorio nazionale, devono essere identificati da parte dell’allevamento di destinazione entro 14 giorni dall’arrivo e comunque prima di lasciare l’azienda. La nuova identificazione, unitamente al marchio dello Stato Terzo, deve essere registrato nel registro aziendale. La seconda identificazione non è necessaria se l’animale viene trasportato direttamente da un posto di frontiera di ispezione veterinaria ad un macello entro 5 giorni lavorativi successivi al controllo.

Registrazione movimentazioni in BDN a cura del proprietario/detentore Il proprietario/detentore entro sette giorni deve comunicare i dati relativi alle movimentazioni di animali così come dettagliato: 1. numero di animali spostati; 2. codice d’identificazione della struttura di partenza e di quella di arrivo; 3. data di partenza e di arrivo; 4. dall’01/01/2010 il codice identificativo dei singoli capi.

Registrazione della consistenza degli allevamenti in BDN – SIVA (a cura del proprietario /detentore) Il proprietario detentore deve registrare in BDN - SIVA i seguenti dati:

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L’identificazione degli ovi-caprini 1. consistenza totale degli ovi-caprini presenti nell’allevamento rilevata nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data del censimento; 2. tutti i codici identificativi individuali degli animali identificati dopo il 31/12/2009 e tutti gli identificati elettronici compresi quelli con provincia virtuale.

Comunicazione dei dati La comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata: ⇒ direttamente dall’interessato alla BDN; ⇒ avvalendosi dei Servizi Veterinari previa delega; ⇒ delegando le organizzazioni di Categoria C.A.A., A.P.A. o altri Enti, inviando preventiva comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio. I delegati per la gestione dell’anagrafe informatizzata dovranno registrare i dati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte dell’interessato.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni spostamento degli animali sul territorio nazionale tra due aziende diverse o da azienda a macello, gli animali devono essere scortati dal Mod IV (All. n.2) regolarmente compilato dal detentore e dal trasportatore. Il Mod. IV deve essere compilato in quattro copie di cui: Ö una resta alla struttura che invia gli animali; Ö una deve essere inviata all’ASUR di competenza territoriale; Ö due accompagnano gli animali. Dei due modelli una rimane all’impresa acquirente, e una viene consegnata all’ASUR territorialmente competente dell’azienda acquirente. La sezione E del Mod. IV deve essere compilata con l’attestazione dello stato sanitario dell’allevamento di provenienza e firmata dal Veterinario Ufficiale competente per territorio. La compilazione della sezione E del Mod. IV non è obbligatoria nel caso di invio degli animali al macello da parte di allevamenti che non sono sottoposti a restrizioni sanitarie.

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L’identificazione degli ovi-caprini

COMPITI

DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

(ASUR) Le ASUR competenti per territorio devono tenere aggiornato l’elenco delle aziende che allevano ovi-caprini, ovvero qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori e delle cliniche veterinarie, nella Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni: 1) il codice di identificazione dell’azienda; 2) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente dell’ubicazione dell’azienda; 3) il nome, l’indirizzo, codice fiscale del proprietrio; 4) il nome, l’indirizzo, codice fiscale del detentore; 5) le specie allevate; 6) il tipo di produzione; 7) un campo dati riservato all’Autorità competente per inserire informazioni di tipo sanitario, restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali o comunitari. 8) effettuare periodici controlli presso le aziende per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione degli ovi-caprini.

Conservazione dei documenti Tutti i documenti di trasporto ed i registri vanno conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Sistema sanzionatorio Per la categoria degli ovi-caprini il legislatore non ha previsto un quadro sanzionatorio specifico, si fa comunque riferimento al quadro sanzinatorio generale previsto per la gestione degli allevamenti zootecnici.

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L’identificazione degli ovi-caprini NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ATTO A8 – Reg. CE 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3,4, e 5. ELEMENTI DI VERIFICA

presenza delle marche auricolari, tatuaggi;

presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato;

registrazione dell’azienda presso l’ASUR ed in BDN;

irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli elementi elencati. INDICE DI VERIFICA Portata dell’infrazione Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi. Caratteristiche Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: (n° capi totali – n° capi conformi)/n° capi totali) x 100 Classi di violazione 1. basso: non conformità inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non altre 20 capi; 2. medio: non conformità superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/ comunque relative a non oltre 40 capi; 3. altro: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 40 capi.

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L’identificazione degli ovi-caprini NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA Gravità dell’infrazione L’indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale. Caratteristica Registrazione dell’azienda e/o dei capi in BDN/ASUR Parametri di valutazione 1. registro aziendale non conforme (Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento aggiornata almeno una volta l’anno- entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro e in BDN); 2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme; 3. presenza di capi privi di documentazione di provenienza; 4. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e i dati identificativi Classi di violazione 1. Basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2; 2. Medio: presenti due parametri tra i primi 3; 3. Alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4. Durata dell’infrazione Data la caratteristica delle infrazione possibili al presente Atto, l’incidenza dell’indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. E’ fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali. Modalità di rilevazione Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinario o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative ad anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità. Azione correttive In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l’azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

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L’identificazione degli ovi-caprini NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA Impegni di ripristino In caso di infrazioni con portata e gravità medie o alte, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’azione correttiva o un impegno di ripristino e l’azienda non la realizzi nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Intenzionalità Si assegna carattere di intenzionalità quando: y

Sia riscontrata l’assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell’azienda presso la ASUR e in BDN;

y

Sia identificata un’infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

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L’identificazione degli ovi-caprini All. n. 1 AL SERVIZIO SANITA’ ANIMALE A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE N. ____

RICHIESA DI REGISTRAZIONE AZIENDA Il sottoscritto/responsabile legale Cognome ……………………………………….. nome………………………………………… Nato a …………………………….. il ………………. Residente a/sede legale ……………….. Via………………………….. n…… cod.fisc./p.iva………………………../ …………………… CHIEDE Che l’azienda denominata ………………………………, sita in ………………………………. Via ……………………………… n. 2 …… tel. ……… p.iva …………………………………. Coordinate geografiche ………………………………………………………………………….. Con le seguenti caratteristiche: azienda: ____ TRANSUMANTE, _____ STANZIALE, _____ PASCOLO VAGANTE specie animali: (vedere allegato 2) …………………………………………………………….. iscrizione animali: controlli funzionali SI ___, NO ___, libri genealogici: SI ____ NO ___ consorzio tutela prosciutto SI _____ NO _____ VENGA REGISTRATO E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZINDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL NORMATIVA VIGENTE Dichara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, par. 5, lett. C) è (nome, cognome e domicilio) …………………………………... c.f./p.Iva ………………………………………. Dichiara che il proprietario degli animali è (nome, cognome e domicilio) ……………………. ……………………………………………………………………………………… Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine di 7 giorni, come previsto dal DPR n. 317/96. ………………….li ……………….. In fede

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO: IT

…………………, li …………….. Il DIRETTORE DEL SERVIZIO …………………………………...

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L’identificazione degli ovi-caprini

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DI ALLEVAMENTO PRESSO I SERVIZI VEGTERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALIù (art. 14 – comma 1 – D.Lgd n. 158/2006) Il sottoscritto ………………………………., nato a ……………….., il …………………………… Residente a ………………………. Via ………………………………. N. ……….. C.F. ………………………………… tel ……………………… in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda ………………………………………….., sita in via ……………………… n. ………… del Comune di ……………………… a) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… b) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… c) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… d) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… e) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… numero medio di animali detenuti/allevati annualmente …………………………………….. CHIEDE Ai sensi dell’art. 14 – comma 1 del D.lgs, n. 158/2006 di essere registrato presso codesto Servizio Veterinario. Dichiara inoltre che l’azienda ha le seguenti finalità: Per autoconsumo Per altri fini. Specificare ……………………………….. In fede …………………………………..

……………………………., lì …………………..

Spazio riservato all’Ufficio Veterinario: n. prot. Interno …………….. data …………….. codice assegnato ……………………

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L’identificazione degli ovi-caprini All. n. 2

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L’identificazione degli ovi-caprini

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L’identificazione degli ovi-caprini Bibliografia 1. hattp://www.salute.gov.il 2. hattp://gazzetta.comune.jesi.an.it 3. hattp://archivio.arsia.toscana.it 4. Agnese Cannas, Paola Micolussi, Simone Dore – Le cellule somatiche nel latte e benessere degli ovine - Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 5. Normative specifiche di settore 6. Circolare Agea Prot.ACIU.2009.957

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L’identificazione degli ovi-caprini Annotazioni

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OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO IN ATTUAZIONE DEL BANDO PSR - MISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) – LETTERA C) – ANNO 2009 – DOMANDA N. 2040.


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