Parti calde e organi di salita

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Inoltre ogni gradino deve avere: • la superficie antisdrucciolevole; • una struttura di arresto laterale su ciascun lato del piede; • una struttura che non consenta o minimizza il trattenimento e l’accumulo di terreno, fango, neve o altro, durante il lavoro.

COLDIRETTI MACERATA

DISPOSITIVI DI SALITA E DISCESA DALLE MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE NO

Se il cingolo è utilizzato come gradino, la distanza verticale dal cingolo alla piattaforma di guida, non deve essere superiore a 500 mm. Nelle macchine agricole cingolate i costruttori possono impedire con barriere la salita da un lato della macchina perché il paracingolo viene occupato dai comandi della macchina stessa. Se il paracingolo viene utilizzato come piano di appoggio del piede esso deve essere dotato di un tappetino, griglia, ecc. antoscivolo.

Tappetino

CONTROLLI

I controlli sono di natura visiva e finalizzati a verifiche che: siano garantite nel tempo le caratterisitiche tecniche e funzionali dei mezzi di accesso; siano saldamente fissati al trattore dispositivi di salita e discesa (le viti devono essere sufficientemente serrate ed i punti di ancoraggio integri); tutte le parti dei mezzi di accesso e i relativi punti di fissaggio siano in buono stato e non presentino rotture, deformazioni permanenti, punti di corrosione da comprometterne la resistenza strutturale e funzionale delle stesse. Elaborato informazione n° 10367/2013, - PSR-Marche, PSR- Marche,Misura Misura1.1.1. 1.1.1. Elaborato realizzato realizzato nell’ambito nell’ambitodel del progetto progetto di di informazione n° 10367/2013, _ lettera Sottomisura b)b) – lettera c), c), cheche prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Sottomisuralettera lettera prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 - Sforzacosta - Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 – Sforzacosta – Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.

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REGIONE MARCHE

PSR MARCHE 2007-2013

RISCHIO: PARTI CALDE E ORGANI DI SALITA NELLE MACCHINE AGRICOLE

Se sono utilizzate scalette la linea ideale di collegamento tra i bordi esterni degli scalini deve avere un’ inclinazione compresa fra 70 a 90 ° rispetto all’orizzontale.

Anche nelle macchine agricole cingolate per la salita dell’operatore ci deve essere un supporto con tre punti di contatto. In queste macchine i cingoli e i pattini dei cingoli possono essere utilizzati come gradini d’accesso

UNIONE EUROPEA

PARTI CALDE E LORO PROTEZIONE

Nelle macchine agricole dotate di motori endodermici vi sono delle zone le cui superfici esterne raggiungono temperature superiori agli 80°C che possono provocare ustioni, se parti del corpo dell’operatore entrano con loro in contatto. Secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 81/08, Allegato V, parte I, punto 8, queste zone, ove necessario, debbono essere adeguatamente protette con sistemi che rispondano a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008, allegato V, parte I, punto 6 - punto 6.1 – comma 2, dove viene riportato che i sistemi protettivi: • devono essere di costruzione robusta; • non devono provocare rischi supplementari; • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; • devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; • non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro; • devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e la sostituzione degli attrezzi e i lavori di manutenzione, limitando l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare il sistema protettivo. Inoltre le protezioni: non devono intralciare o rendere disagevole l’uso delle macchine agricole; non devono presentare punte e spigoli taglienti; devono essere fissate solidamente con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura; non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Devono essere protette tutte le superfici calde vicine ai gradini, corrimano, maniglie e parti integranti delle macchine agricole usate come appigli, che possono essere involontariamente toccate. Le parti maggiormente soggette a riscaldamento, che dunque possono costituire un pericolo per l’operatore, sono: le superfici esterne dei cilindri delle testate; gli organi di raffreddamento del motore; le superfici esterne del sistema di scarico dei gas combusti e altre parti calde; la scatola del cambio e della frizione; le tubazioni di circolazione dell’olio idraulico necessario per la movimentazione di molti organi delle macchine.

Protezione delle superfici esterne dei cilindri, delle testate e degli organi di raffreddamento del motore.

La protezione di queste parti delle macchine motrici prevede l’applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda del cilindro della testata, del collettore di scarico dei gas combusti e degli organi di raffreddamento del motore. Tali protezioni generalmente sono rappresentate da cofani, coperture e griglie.

Protezione delle superfici esterne di scarico dei gas combusti e altre parti calde.

Per individuare l’area entro cui le superfici calde devono essere comunque protette è necessario riferirsi alla Direttiva n° 173 del 1989, allegato II, punto 2.3.2.11.4 che stabilisce che, per la definizione dell’area entro cui proteggere le superfici calde, è necessario considerare il piano di riferimento passante perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo attraverso il centro del pedale a riposo (frizione e/o freno) e proteggere le superfici calde presenti anteriormente a tale piano di riferimento, entro la distanza di 300 mm nella zona superiore a 700 mm, al di sopra della superficie di contatto dei pneumatici con il

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300 mm

suolo. Nella zona inferiore ai 700 mm di altezza, l’area di protezione minima deve essere di almeno 150 mm. Gli elementi del sistema di scarico che raggiungono temperature elevate, situate al di sotto del predellino di ingresso devono essere coperti o isolati termicamente in proiezione verticale. Gli obblighi di legge da adottare sono: 700 mm a) posizionamento del silenziatore lontano dall’accesso al posto di guida in modo che l’operatore non possa, nemmeno accidentalmente, venirne a contatto. Nella fattispecie la protezione non è obbligatoria, mentre ciò lo diventa nel caso contrario; b) applicazione di idonee protezioni

Piano di riferimento perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo passante attraverso il centro del pedale a riposo (frizione e/o freno)

Centro del pedale frizione e/o freno a riposo

150 mm

Corrimano e maniglie

In tutti i casi possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie. In questo caso le dimensioni delle maglie non devono consentire il raggiungimento con le dita della mano degli organi caldi.

Nelle vicinanze delle protezione ci devono essere i pittogrammi di pericolo, come ad es.

c) non ci devono essere nelle vie di accesso al posto di guida ed al sedile dell’accompagnatore parti che possono causare ferite. Se esiste un ostacolo, es. il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino o una superficie d’appoggio che consenta di accedere senza pericolo al posto di guida. Al fine del soddisfacimento dei suddetti requisiti, risulta necessario che le macchine agricole, siano dotate di adeguati mezzi di accesso al posto di guida come maniglie, corrimani, gradini e scalette. I mezzi di accesso devono consentire all’operatore tre punti di appoggio/presa.

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Le macchine agricole a ruote devono essere dotate di corrimano o maniglie situate ad un’altezza non superiore a 1500 mm dalla superficie del terreno. Deve essere garantita una distanza di 300 mm tra il corrimano/maniglia e le parti adiacenti. Un corrimano/maniglia deve essere installato al di sopra del gradino più alto di accesso a un’altezza compresa fra 850 e 1.100 mm. La maniglia deve essere di almeno 110 mm di lunghezza.

NO

Non possono essere utilizzate e commercializzate le macchine agricole non rispondenti a quanto sopra descritto.

CONTROLLI

Le protezioni delle superfici calde devono essere soggette a frequenti controlli che possono essere di natura visiva e devono perseguire l’obiettivo di verificare che: siano garantite nel tempo le caratteristiche tecniche e funzionali delle protezioni installate in origine dal costruttore, ovvero delle protezioni installate successivamente a seguito di adeguamento; le protezioni siano saldamente fissate alla macchina con viti che devono essere sufficientemente serrate ed i punti di ancoraggio siano integri; le parti strutturali delle protezioni siano integre e in buono stato, non presentino zone di rottura, deformazioni permanenti, presenza di ruggine ad un livello tale che può comprometterne la resistenza e il loro funzionamento.

Protezione della scatola del cambio, della frizione e delle tubazioni di circolazione dell’olio idraulico.

L’applicazione delle protezioni deve essere valutata caso per caso in relazione al raggiungimento delle temperature superficiali di ustione, che non sempre avviene, alla disponibilità sul trattore di punti di attacco della protezione e alla possibile interferenza delle stesse con i comandi del trattore.

DISPOSITIVI DI SALITA E DISCESA DALLE MACCHINE AGRICOLE A RUOTE

I requisiti dei mezzi di accesso al posto di guida sono individuabili nella Direttiva del Consiglio CEE n° 80/720, del 24/06/1980, allegato I, punto 11 e al punto 3.1.13, allegato V, parte II del D.lgs n° 81/2008. Il quadro normativo in vigore stabilisce che la salita e la discesa dalle macchine agricole: a) deve potersi effettuare senza pericolo; b) non deve avvenire attraverso l’uso dei mozzi delle ruote, dei coprimozzi e dei cerchioni;

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Gradini e scalette

Le macchine agricole devono essere dotate di opportuni mezzi di accesso al posto di guida se la distanza verticale della piattaforma del posto di guida, rispetto al livello del suolo, supera i 550 mm. I predellini o altri dispositivi devono avere almeno le seguenti dimensioni: spazio libero in profondità: minimo 150 mm; spazio libero in larghezza: minimo 250 mm (valori inferiori solo per necessità tecniche, e comunque non inferiore a 150 mm); spazio libero in altezza tra i gradini: minimo 120 mm; spazio fra le superfici di appoggio di due gradini: massimo 300 mm e con distanze in verticale per quanto possibile uguali; comunque con una tolleranza massima in più o in meno di 20 mm;

la distanza verticale fra il gradino più in alto e la p iattaforma di guida può variare ma in ogni caso non deve essere superiore ai 300 mm; l’elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando la macchina agricola è munita dei pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore.

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300 mm

suolo. Nella zona inferiore ai 700 mm di altezza, l’area di protezione minima deve essere di almeno 150 mm. Gli elementi del sistema di scarico che raggiungono temperature elevate, situate al di sotto del predellino di ingresso devono essere coperti o isolati termicamente in proiezione verticale. Gli obblighi di legge da adottare sono: 700 mm a) posizionamento del silenziatore lontano dall’accesso al posto di guida in modo che l’operatore non possa, nemmeno accidentalmente, venirne a contatto. Nella fattispecie la protezione non è obbligatoria, mentre ciò lo diventa nel caso contrario; b) applicazione di idonee protezioni

Piano di riferimento perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo passante attraverso il centro del pedale a riposo (frizione e/o freno)

Centro del pedale frizione e/o freno a riposo

150 mm

Corrimano e maniglie

In tutti i casi possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie. In questo caso le dimensioni delle maglie non devono consentire il raggiungimento con le dita della mano degli organi caldi.

Nelle vicinanze delle protezione ci devono essere i pittogrammi di pericolo, come ad es.

c) non ci devono essere nelle vie di accesso al posto di guida ed al sedile dell’accompagnatore parti che possono causare ferite. Se esiste un ostacolo, es. il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino o una superficie d’appoggio che consenta di accedere senza pericolo al posto di guida. Al fine del soddisfacimento dei suddetti requisiti, risulta necessario che le macchine agricole, siano dotate di adeguati mezzi di accesso al posto di guida come maniglie, corrimani, gradini e scalette. I mezzi di accesso devono consentire all’operatore tre punti di appoggio/presa.

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Le macchine agricole a ruote devono essere dotate di corrimano o maniglie situate ad un’altezza non superiore a 1500 mm dalla superficie del terreno. Deve essere garantita una distanza di 300 mm tra il corrimano/maniglia e le parti adiacenti. Un corrimano/maniglia deve essere installato al di sopra del gradino più alto di accesso a un’altezza compresa fra 850 e 1.100 mm. La maniglia deve essere di almeno 110 mm di lunghezza.

NO

Non possono essere utilizzate e commercializzate le macchine agricole non rispondenti a quanto sopra descritto.

CONTROLLI

Le protezioni delle superfici calde devono essere soggette a frequenti controlli che possono essere di natura visiva e devono perseguire l’obiettivo di verificare che: siano garantite nel tempo le caratteristiche tecniche e funzionali delle protezioni installate in origine dal costruttore, ovvero delle protezioni installate successivamente a seguito di adeguamento; le protezioni siano saldamente fissate alla macchina con viti che devono essere sufficientemente serrate ed i punti di ancoraggio siano integri; le parti strutturali delle protezioni siano integre e in buono stato, non presentino zone di rottura, deformazioni permanenti, presenza di ruggine ad un livello tale che può comprometterne la resistenza e il loro funzionamento.

Protezione della scatola del cambio, della frizione e delle tubazioni di circolazione dell’olio idraulico.

L’applicazione delle protezioni deve essere valutata caso per caso in relazione al raggiungimento delle temperature superficiali di ustione, che non sempre avviene, alla disponibilità sul trattore di punti di attacco della protezione e alla possibile interferenza delle stesse con i comandi del trattore.

DISPOSITIVI DI SALITA E DISCESA DALLE MACCHINE AGRICOLE A RUOTE

I requisiti dei mezzi di accesso al posto di guida sono individuabili nella Direttiva del Consiglio CEE n° 80/720, del 24/06/1980, allegato I, punto 11 e al punto 3.1.13, allegato V, parte II del D.lgs n° 81/2008. Il quadro normativo in vigore stabilisce che la salita e la discesa dalle macchine agricole: a) deve potersi effettuare senza pericolo; b) non deve avvenire attraverso l’uso dei mozzi delle ruote, dei coprimozzi e dei cerchioni;

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Gradini e scalette

Le macchine agricole devono essere dotate di opportuni mezzi di accesso al posto di guida se la distanza verticale della piattaforma del posto di guida, rispetto al livello del suolo, supera i 550 mm. I predellini o altri dispositivi devono avere almeno le seguenti dimensioni: spazio libero in profondità: minimo 150 mm; spazio libero in larghezza: minimo 250 mm (valori inferiori solo per necessità tecniche, e comunque non inferiore a 150 mm); spazio libero in altezza tra i gradini: minimo 120 mm; spazio fra le superfici di appoggio di due gradini: massimo 300 mm e con distanze in verticale per quanto possibile uguali; comunque con una tolleranza massima in più o in meno di 20 mm;

la distanza verticale fra il gradino più in alto e la p iattaforma di guida può variare ma in ogni caso non deve essere superiore ai 300 mm; l’elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando la macchina agricola è munita dei pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore.

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Inoltre ogni gradino deve avere: • la superficie antisdrucciolevole; • una struttura di arresto laterale su ciascun lato del piede; • una struttura che non consenta o minimizza il trattenimento e l’accumulo di terreno, fango, neve o altro, durante il lavoro.

COLDIRETTI MACERATA

DISPOSITIVI DI SALITA E DISCESA DALLE MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE NO

Se il cingolo è utilizzato come gradino, la distanza verticale dal cingolo alla piattaforma di guida, non deve essere superiore a 500 mm. Nelle macchine agricole cingolate i costruttori possono impedire con barriere la salita da un lato della macchina perché il paracingolo viene occupato dai comandi della macchina stessa. Se il paracingolo viene utilizzato come piano di appoggio del piede esso deve essere dotato di un tappetino, griglia, ecc. antoscivolo.

Tappetino

CONTROLLI

I controlli sono di natura visiva e finalizzati a verifiche che: siano garantite nel tempo le caratterisitiche tecniche e funzionali dei mezzi di accesso; siano saldamente fissati al trattore dispositivi di salita e discesa (le viti devono essere sufficientemente serrate ed i punti di ancoraggio integri); tutte le parti dei mezzi di accesso e i relativi punti di fissaggio siano in buono stato e non presentino rotture, deformazioni permanenti, punti di corrosione da comprometterne la resistenza strutturale e funzionale delle stesse. Elaborato informazione n° 10367/2013, - PSR-Marche, PSR- Marche,Misura Misura1.1.1. 1.1.1. Elaborato realizzato realizzato nell’ambito nell’ambitodel del progetto progetto di di informazione n° 10367/2013, _ lettera Sottomisura b)b) – lettera c), c), cheche prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Sottomisuralettera lettera prevede la partecipazione della Comunità Economica Europea. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 - Sforzacosta - Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra. Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 – Sforzacosta – Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.

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REGIONE MARCHE

PSR MARCHE 2007-2013

RISCHIO: PARTI CALDE E ORGANI DI SALITA NELLE MACCHINE AGRICOLE

Se sono utilizzate scalette la linea ideale di collegamento tra i bordi esterni degli scalini deve avere un’ inclinazione compresa fra 70 a 90 ° rispetto all’orizzontale.

Anche nelle macchine agricole cingolate per la salita dell’operatore ci deve essere un supporto con tre punti di contatto. In queste macchine i cingoli e i pattini dei cingoli possono essere utilizzati come gradini d’accesso

UNIONE EUROPEA

PARTI CALDE E LORO PROTEZIONE

Nelle macchine agricole dotate di motori endodermici vi sono delle zone le cui superfici esterne raggiungono temperature superiori agli 80°C che possono provocare ustioni, se parti del corpo dell’operatore entrano con loro in contatto. Secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 81/08, Allegato V, parte I, punto 8, queste zone, ove necessario, debbono essere adeguatamente protette con sistemi che rispondano a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008, allegato V, parte I, punto 6 - punto 6.1 – comma 2, dove viene riportato che i sistemi protettivi: • devono essere di costruzione robusta; • non devono provocare rischi supplementari; • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; • devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; • non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro; • devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e la sostituzione degli attrezzi e i lavori di manutenzione, limitando l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare il sistema protettivo. Inoltre le protezioni: non devono intralciare o rendere disagevole l’uso delle macchine agricole; non devono presentare punte e spigoli taglienti; devono essere fissate solidamente con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura; non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Devono essere protette tutte le superfici calde vicine ai gradini, corrimano, maniglie e parti integranti delle macchine agricole usate come appigli, che possono essere involontariamente toccate. Le parti maggiormente soggette a riscaldamento, che dunque possono costituire un pericolo per l’operatore, sono: le superfici esterne dei cilindri delle testate; gli organi di raffreddamento del motore; le superfici esterne del sistema di scarico dei gas combusti e altre parti calde; la scatola del cambio e della frizione; le tubazioni di circolazione dell’olio idraulico necessario per la movimentazione di molti organi delle macchine.

Protezione delle superfici esterne dei cilindri, delle testate e degli organi di raffreddamento del motore.

La protezione di queste parti delle macchine motrici prevede l’applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda del cilindro della testata, del collettore di scarico dei gas combusti e degli organi di raffreddamento del motore. Tali protezioni generalmente sono rappresentate da cofani, coperture e griglie.

Protezione delle superfici esterne di scarico dei gas combusti e altre parti calde.

Per individuare l’area entro cui le superfici calde devono essere comunque protette è necessario riferirsi alla Direttiva n° 173 del 1989, allegato II, punto 2.3.2.11.4 che stabilisce che, per la definizione dell’area entro cui proteggere le superfici calde, è necessario considerare il piano di riferimento passante perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo attraverso il centro del pedale a riposo (frizione e/o freno) e proteggere le superfici calde presenti anteriormente a tale piano di riferimento, entro la distanza di 300 mm nella zona superiore a 700 mm, al di sopra della superficie di contatto dei pneumatici con il

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