L’energia solare come incremento del reddito delle aziende agricole: vincoli e opportunitĂ
Opuscolo realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 20970/2016, PSR Marche 2014-2020, M.O. 1.2. A—Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole forestali— FA 2A—Bando sottomisura 1.2. “Operazione A—Azioni informative relative al miglioramento economico della aziende agricole forestali” con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 2
Indice
1. INTRODUZIONE………………...………………………………….5 2. USO DEL’ENERGIA PRODOTTA………………………………..6 3. VANTAGGIO PER L’AZIENDA…………………………………..7 3.1 Il Conto Energia…………………………………………………….7 3.2 Caratteristiche degli impianti fotovoltaici agricoli…………….9 3.3 Le serre fotovoltaiche……………………………………………..11 4. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ANNUALI………………….12 5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE…………………………...13 5.1 Ruolo del GSE……………………………………………………..13 5.2 Tipologie di impianti e di interventi…………………………...14 5.3 Manutenzione dell’ambiente……………………………………15 6. SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI…………16 7. COSTI D’ISTRUTTORIA DEL GSE……………………………..17 8. LIMITAZIONI PER GLI IMPIANTI INSTALLATI A TERRA IN AREE AGRICOLE…………………………………………………18 9. GALLERIA D’IMMAGINI………………………………………..19
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1. INTRODUZIONE La potenza fotovoltaica installata su tutto il territorio nazionale ha superato i 19,20 gW (Giga watt), con oltre 750.000 impianti in esercizio grazie ai benefici economici introdotti dal “Conto energia”. Tra le attività che possono accedere ai benefici per la produzione di energia fotovoltaica è compresa anche l’attività agricola che concorre per oltre il 30% sul totale degli impianti esistenti in Italia. L’impianto fotovoltaico consente di trasformare l’energia della radiazione solare in energia elettrica, sfruttando il cosiddetto effetto fotovoltaico. Le tecnologie costruttive che più comunemente sono utilizzate prevedono l’uso del Silicio monocristallino, del Silicio policristallino e del Silicio amorfo (film sottile).
Figura 1: Esempio di pannello fotovoltaico.
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2. USO DELL’ENERGIA PRODOTTA L’energia prodotta può essere: Venduta direttamente sul mercato dell’energia o a un grossista di energia privato; Ceduta al Gestore di Rete a regime di “Ritiro Dedicato”; Assoggettata al regime di “scambio sul posto”. La prima soluzione è più adatta a generatori di grande capacità produttiva; nella cessione a regime di “Ritiro Dedicato”, il Gestore di rete ritira l’energia al prezzo di mercato dell’ora e del luogo di produzione, salvo riconoscere un prezzo minimo garantito per alcune tipologie di impianti; mentre il regime di “scambio sul posto”, o net metering, consente la vendita di energia in eccesso, rispetto a quella consumata. Quest’ultima tipologia è una misura di politica energetica adatta ai piccoli impianti aziendali che hanno come scopo prevalente il contenimento, attraverso l’auto-consumo dell’energia prodotta, delle spese per l’elettricità fornita dalla rete nazionale. Nella fattispecie l’utente, nei momenti in cui la produzione dell’impianto eccede il consumo dell’azienda, può immettere la parte eccedente nella rete elettrica e di recuperarla successivamente tramite il normale prelievo, nei momenti in cui la produzione è insufficienti a coprire il consumo.
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3. VANTAGGO PER L’AZIENDA La costruzione di un impianto che trasforma l’energia solare in energia elettrica consente alle imprese agricole di: Ottenere un reddito derivante dagli incentivi secondo le tariffe del Conto Energia; Generare guadagni per 20 anni grazie agli incentivi Statali. 3.1 Il Conto Energia Il Conto energia è stato introdotto in Italia a seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio avente come obiettivo la promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e recepita in Italia con il Decreto legislativo n° 387 del 2003. Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica. Con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto. È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.
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Con la Legge n. 129/2010 (cosiddetta "legge salva Alcoa") sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011. Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011, con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro. Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro. Attualmente si attende la pubblicazione di un nuovo decreto che incentiverà le fonti rinnovabili, tra cui anche il fotovoltaico di potenza superiore ai 20 kW.
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3.2 Caratteristiche degli impianti fotovoltaici agricoli Gli scopi per cui un’azienda agricola sceglie di istallare un impianto fotovoltaico possono essere: Risparmiare sulla bolletta del consumo dell’energia elettrica; Generare un incremento del valore economico dell’impresa; Migliorare l’immagine dell’azienda, grazie alla scelta di un’agricoltura sostenibile con zero emissioni di anidride carbonica (CO2); Godere di benefici fiscali perché la produzione di energia da impianti fotovoltaici è considerata tra le attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, di cui all’art. 2135 del Codice Civile. E’ un’attività connessa “atipica” in quanto il suo svolgimento non richiese all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall’allevamento degli animali, ma comunque presuppone un collegamento con l’attività agricola tipica legata alla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con assegnazione di reddito agrario. Per poter accedere ai benefici fiscali l’imprenditore deve condurre i terreni e gli stessi devono essere ubicati nello stesso comune, o in comuni confinanti, al sito di ubicazione dell’impianto fotovoltaico. Su questo argomento si è espresso il Ministero per le politiche agricole e forestali, che con nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008 ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica come produttiva di reddito agrario, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con l’incentivazione della produzione di energia da fonte solare.
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Sulla questione il Ministero ha stabilito che: La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale installata, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola, pertanto è sempre produttiva di reddito agrario; La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola produttrice di reddito agrario nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: – la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre, ecc). – il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica. – entro il limite di 1 mW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola. Es. impianto con una potenza pari a 1 mW (1000 kW), l’imprenditore dovrà coltivare almeno 80 ettari di terreno: 1000 kW – 200 kW (franchigia) = 800 kW 800:10 = 80 ettari. Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti prima illustrati, invece, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi. 10
3.3 Le serre fotovoltaiche Tra le attività agricole, anche l’attività di floricoltura può accedere al conto energia, nel momento in cui le serre utilizzate si configurano come serre fotovoltaiche(1). Queste strutture hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per altri edifici, ma esse devono rispettare i seguenti requisiti: altezza minima dal suolo pari a 2 metri; i moduli fotovoltaici devono costituire gli elementi costruttivi della copertura o delle parati di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili; le serre fotovoltaiche devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra stessa e la protezione al suolo della superficie totale della copertura della serra superiore al 50%. Tale requisito deve essere rispettato da tutti gli impianti che fanno richiesta delle tariffe incentivanti previste nello specifico Decreto, indipendentemente dalla data di autorizzazione o avvio delle costruzione e qualunque ne sia il Soggetto Responsabile.
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Serre fotovoltaiche: strutture di altezza minima dal suolo pari a 2 m, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura ermetica. 11
4. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ANNUALI Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare per poter accedere agli incentivi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) deve rispettare un’impegnativa mole di adempimenti burocratici e nello stesso tempo accettare controlli rigorosi. Gli adempimenti costituiscono una vera e propria contabilità e manutenzione energetica con obblighi temporali che sono mensili e annuali. Il mancato rispetto degli adempimenti può esporre l’azienda all’applicazione di sanzioni amministrative, la sospensione o revoca degli incentivi, fino ad arrivare al distacco dell’impianto dalla rete del gestione dell’energia.
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5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE L’impianto fotovoltaico durante il periodo di riscossione degli incentivi può essere oggetto di interventi di manutenzione con l’obiettivo di eliminare e risolvere qualsiasi problema che generi una diminuzione di efficienza. 5.1 Ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) Il Gestore dei Servizi Energetici è tenuto al controllo del mantenimento dei requisiti di funzionamento dell’impianto per poter consentire al gestore di continuare la riscossione dei benefici. Dall’espletamento dei controlli può scaturire l’elevazione di richiami, di sanzioni, ecc, ma anche l’assegnazione di premi o maggiorazioni a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione o di ammodernamento dell’impianto stesso. Il Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi del D.M. 23/06/216, ha pubblicato sul proprio sito le procedure e le indicazioni sui principi generali per la gestione degli interventi. Per gli interventi più significativi che comportano le variazioni delle caratteristiche rilevanti o di configurazione dell’impianto (Es. sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter, ecc.), occorre inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una specifica comunicazione, completa della documentazione atta a descrivere i lavori effettuati nel rispetto di quando indicato nelle procedure pubblicate dal GSE. Se gli interventi di manutenzione non sono rilevanti e che non vanno ad incidere sui requisiti di mantenimento degli incentivi, il responsabile dell’impianto non è obbligato ad inviare alcuna documentazione al GSE. Per gli interventi meno significativi che non hanno influenza sul mantenimento degli incentivi, il responsabile dell’impianto non è obbligato ad inviare nessuna comunicazione al GSE.
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Il quadro normativo nazionale prevede delle facilitazione per gli impianti di piccole dimensioni (D.M. 23 giugno 2016), esonerando i soggetti responsabili degli impianti con potenza pari o inferiori a 3 kW dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi di manutenzione diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di sistemi di accumulo e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. Nella fattispecie, comunque è necessario e indispensabile, che gli interventi eseguiti siano conformi alle prescrizioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE. 5.2 Tipologie di impianti e di interventi Al termine della realizzazione di qualsiasi tipo di intervento sull’impianto fotovoltaico (manutenzione o ammodernamento) è necessario conservare tutta la documentazione che dimostri il tipo di intervento eseguito, la sua estensione, come ad es. i registri compilati di manutenzione, le certificazione dei componenti sostituiti, gli schemi elettrici con indicazione degli eventuali punti di intervento, fotografie dell’impianti prima e dopo l’intervento, ecc). Tutto ciò verrà messo a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici, che in sede di verifica, avrà tutti gli elementi necessari per valutare se ci sono i requisiti di riconoscimento e di mantenimento per l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigente. In caso di interventi non dipendenti dalla volontà del soggetto gestore dell’impianto (motivi di interesse pubblico, eventi di forza maggiore, ecc.), i soggetti responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, hanno la facoltà di presentare al GSE un’istanza di valutazione tecnica preliminare.
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Nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV), fotovoltaici e concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di miglioramento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, non potendo semplificare a priori le singole fattispecie che potranno presentarsi in corso di esercizio, i soggetti responsabili potranno richiedere al GSE una valutazione di fattibilità tecnica preliminare che consenta di verificare la conservazione dei requisiti per tutti gli interventi di manutenzione programmabili, a prescindere dalle cause che ne rendano necessaria la realizzazione. L’invio delle comunicazioni al GSE deve avvenire attraverso l’applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati). In tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologici degli impianti in esercizio, tranne che per alcuni specifici casi, i componenti principali installati in sostituzione dei componenti non più efficienti, devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal V Conto Energia, come specificato all’interno delle relative Regole Applicative. 5.3 Manutenzione dell’ambiente Gli impianti fotovoltaici a terra devono essere oggetti di manutenzione di interventi volti all’eliminazione della flora infestante che nel corso dell’anno può richiedere più interventi. (figura 2) Tutto ciò non avviene in impianti integrati ai fabbricati, pertanto sollevati da terra. (figura 3).
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6. SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito di applicazione dei RAFE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in Italia dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014. Il decreto introduce specifiche disposizione per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati su impianti incentivati in Conto Energia, attribuendo determinate responsabilità in carico al GSE. Prima della pubblicazione del D.lgs. n. 49/2014, per gli impianti incentivati ai sensi dei Decreti Ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 è stata prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato. Per gli impianti incentivati in Conto Energia sono attive due modalità di gestione distinte in funzione della data di entrata in esercizio, tipologia di impianto di Conto Energia di appartenenza: la prima segue le disposizioni del D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014; la seconda segue le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE per gli impianti incentivati ai sensi del quarto e quinto Costo Energia. L’obiettivo della disciplina è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.
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Per i beneficiari del quarto e del quinto Conto Energia che non rientrano nel perimetro descritto dalle Istruzioni operative ai sensi del D.lgs. n° 49/2014, valgono le regole definite all’interno dei decreti di riferimento, ai sensi dei quali il GSE ha pubblicato nel mese di dicembre 2012 un Disciplinare Tecnico che riporta la definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita in attuazione delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti. Le disposizioni del disciplinare interessano gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di seguito specificato: quarto Conto Energia (D.M: 05 maggio 2011): impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2012 (esclusi tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione); quinto Conto Energia (D.M. 05 luglio 2012), eccetto gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a contrazione. Per questi impianti incentivati il produttore deve garantire la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati in fase di ammissione alle tariffe incentivanti mediante l’adesione a un Sistema o Consorzio che assicuri, attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, le corrette zioni di smaltimento a fine vita fi moduli stessi. Per questi impianti non è previsto il trattamento delle quote a garanzia ai sensi del D.lgs. n° 49/2014. 7. COSTI DI ISTRUTTORIA DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) A conclusione delle attività̀ di valutazione degli interventi che comportino la variazione di dati caratteristici rilevanti, di configurazione dell’impianto o delle richieste di valutazione preliminare di un progetto, il GSE provvederà̀ a inviare al Soggetto Responsabile la fattura con gli importi dovuti e le indicazioni per procedere al pagamento. Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50 € e da una quota variabile pari a 2 € per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1 € per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW. 17
8. LIMITAZIONI PER IMPIANTI INSTALLATI A TERRA IN AREE AGRICOLE L’interesse per la produzione di energia elettrica da fonte solare ha portato alla diffusione degli impianti fotovoltaici a terra. Ciò ha causato la sottrazione di estese aree a vocazione agricola, con impatti negativi sul mercato degli affitti e sull’assetto paesaggistico-territoriale. La Regione Marche, con il DGR n.1756 del 06/12/2010, ha individuato le aree non idonee in cui non è permesso costruire impianti fotovoltaici a terra. Queste aree si evidenziano per importanti caratteristiche: Ricadenti in parchi nazionali e regionali, riserve naturali, aree floristiche, siti Natura 2000; Territori a rischio di dissesto idrogeologico; Aree di interesse archeologico Manufatti e centri abitati storici e culturali Aree agricole di produzioni di pregio (DOP, DOC, DOCG) Aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale. Mentre a livello nazionale il D.lgs. n. 28 del 2011, all’articolo 10, ha posto delle limitazioni nella realizzazione degli impianti a terra in aree agricole. L’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che: la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; Non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Successivamente è stato approvato il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 avente per titolo “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)”, ha stabilito che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n° 28.
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9. GALLERIA D’IMMAGINI
Figura 2: in un campo solare, l’erba deve essere regolarmente falciata.
Figura 3: Esempio di impianto fotovoltaico istallato sul tetto di una stalla.
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