Produzione primaria: adempimenti igienicosanitari
Opuscolo realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 20970/2016, PSR Marche 2014-2020, M.O. 1.2. A—Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole forestali— FA 2A—Bando sottomisura 1.2. “Operazione A—Azioni informative relative al miglioramento economico della aziende agricole forestali” con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 2
Indice 1. POLITICA EUROPEA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA…4 2. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA…………………………………………………5 3. AMBITO DI APPLICAZIONE………………………………………6 4. COSA VIENE RICHIESTO AL PRODUTTORE PRIMARIO…….8 5. REQUISITI IN MATERIA DI IGENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE……………………...11 6. OBBLIGHI D RISPETTARE DA PARTE DEL PRODUTTORE PRIMARIO……………………………………………………………..12 7. TENUTA DELLE REGISTRAZIONI……………………………...14 8. È OBBLIGATORIO PREDISPORRE UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO?............................................................................15 9. CAMPO DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N.852/2004……………………………………16 10. REGIME SANZIONATORIO…………………………………….19
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1. POLITICA EUROPEA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA Fin dalla sua costituzione l’Unione Europea ha attribuito molta importanza alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari con l’obiettivo di produrre e commercializzare alimenti “sicuri”, ossia privi di contaminanti fisici, chimici e biologici, dannosi per la salute dell’uomo. Agli inizi del 2004, con la Pubblicazione del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, l’Unione Europea ha uniformato l’intera materia sulla sicurezza alimentare fornendo ancora maggiori garanzie ai consumatori sulla sicurezza degli alimenti circolanti sul territorio della comunità. Del pacchetto igiene fanno parte: Il Reg (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GUCE del 25.06.2004); Il Reg. (CE) n. 853 del 29.04.2004, norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GUCE del 25.06.2004). I regolamenti che disciplinano i controlli ufficiali eseguiti dagli enti preposti. Successivamente il quadro normativo si è arricchito dei Regolamenti: n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
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I requisiti igienico-sanitari dei processi di produzione e trasformazione sono disciplinati in senso generale dal Reg. n. 852/2004 che si rivolge a tutti gli operatori del settore alimentare, mentre le imprese che trattano i prodotti di origine animale e i mangimi devono operare anche nel rispetto delle norme stabilite dal Reg. CE n° 853/2004, e dal Reg. (CE) n° 183/2005. Il Regolamento 852/2004 si compone di una parte generale e di due allegati che dettano rispettivamente le norme per la produzione primaria (allegato I) e i requisiti in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare diversi da quelli della produzione primaria (allegato II). 2. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA Gli operatori del settore alimentare possono porre sul mercato gli alimenti che soddisfano i requisiti di igiene(1) in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione sottoposte al loro controllo (art. 3). Per produzione primaria (art. 3, punto 17, Reg. (CE) n. 178/2002) si intendono “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. Per prodotto primario si intende “il prodotto della produzione primaria compreso i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca” (Reg. (CE) n. 178/200, art. 2, comma 2, lettera b)). La novità sostanziale che ha introdotto il Reg. 852/2004 è che anche la produzione primaria è soggetta al rispetto dei requisiti minimi di igiene, il che comporta che i rischi che possono derivare dalle fasi di produzione, stoccaggio, trasporti, commercializzazione, devono essere identificati e adeguatamente controllati. (1)
Igiene degli alimenti: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto del suo uso. 5
La sicurezza degli alimenti non viene più posta sotto controllo a partire dalla fase di trasformazione, ma dalla fase di produzione primaria attraverso una strategia integrata “ a catena …… DAL CAMPO ALLA TAVOLA”, dove ogni operatore garantisce il livello igienico-sanitario di sua competenza, assumendosene la relativa responsabilità. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE Il Regolamento CE 852/2004 relativamente alla produzione primaria, si applica alla: Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, che tuttavia, non alterino sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all’azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni. Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa. Produzione ed allevamento di lumache e rane in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato. Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento di produzione. Lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall’allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi produzione primaria. Produzione e la raccolta delle uova nell’allevamento di produzione escluso il confezionamento e l’imballaggio. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca(2), senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. (2)
Prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali (Reg. Ce n. 853/2004). 6
Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura(3) ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione. Produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione. Produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria. Raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici, prodotti della caccia ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
Sono ricomprese nell’ambito della produzione primaria alcune operazioni che non alterano in maniera sostanziale la loro natura, ma ne migliorano l’utilizzazione, la presentazione sul mercato, ecc. Queste operazioni sono ad esempio: Il lavaggio e la defoliazione degli ortaggi; La cernita della frutta; L’essiccazione dei cereali; L’allevamento delle api anche nel caso in cui le arnie siano distanti dallo stabilimento dell’apicoltore, la raccolta del miele, la centrifugazione ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’azienda di apicoltura.
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Acquacoltura: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta 7
Non rientrano nel campo della produzione primaria le operazioni che alterano i prodotti e/o implichino nuovi rischi per i consumatori, come ad esempio: La pelatura; L’affettatura; L’insacchettamento; I trattamenti post-raccolta come l’applicazione di additivi, conservanti, ecc. Il regolamento si applica anche alle operazioni associate alla produzione primaria e identificate: nel trasporto, nel magazzinaggio e nella manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; nel trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; nel trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata. 4. COSA VIENE RICHIESTO AL PRODUTTORE PRIMARIO Ai sensi dell’articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 sono soggetti a registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento, presso l’Autorità (ASUR e Comune) competente per territorio: Tutti gli stabilimenti del settore alimentare, definiti all’art. 2, punto c), del Reg. 852/2004, come “ogni unità di un’impresa del settore alimentare”. Unità di impresa, a sua volta, definita come: “Ogni soggetto pubblico e privato con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” (art. 3, Reg. n. 178/2002), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita.
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Le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il Regolamento (CE) n.853/2004: la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 10.000 capi (7.000 di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e 3.000 lagomorfi all’anno), da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle provincie contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni. La vendita di piccoli quantitativi di carni di pollame o lagomorfi o piccola selvaggina allevata, macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 500 capi/anno, al consumatore finale. L’attività di compravendita effettuata da parte di intermediari (con o senza sede di stoccaggio e/o trasporto di alimenti, senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi).
Ai sensi della normativa vigente(4) la registrazione avviene a seguito di presentazione della Notifica ai Fini della Registrazione nell’ambito del procedimento della SCIA(5) attestate il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla regolamentazione comunitaria in relazione all’attività svolta. (4)
Delibera della Giunta Regionale n. 158 del 19/02/2018 – Sicurezza alimentare – Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario. (5)
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” individua le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. 9
Il procedimento fa capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e viene gestito in modalità telematica, il SUAP è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché sub ingresso, cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione (Scheda anagrafica, SCIA, notifica ai fini della registrazione e planimetria quotata dei locali, quest’ultima nei casi previsti) alla ACL dell’ASUR competente, la quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. L’ACL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l’anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati. La registrazione non è soggetta a rinnovo. Le aziende di produzione primaria registrate/notificate ai sensi di precedenti normative non hanno la necessità di effettuare un ulteriore notifica ai fini della registrazione e possono, ai sensi dei nuovi regolamenti, svolgere la loro attività senza ulteriori obblighi.
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5. REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE. Il Regolamento 852/2004 all’art. n° 2, punto 3, indica degli elementi di flessibilità nell’applicazione delle norme in materia di igiene delle produzioni e delle operazione associate citando, ove: “necessario”; “opportuno”; “adeguato”; “sufficiente” Intendendo con questi termini: “laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obblighi perseguiti dal presente regolamento”. Questi elementi di flessibilità non devono trarre in inganno l’operatore che non è sollevato dall’applicazione delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro, ma può scegliere quali in relazione alla loro efficacia. La determinazione delle azioni da intraprendere deve tener conto della natura del prodotto alimentare ottenuto e dell’uso cui è destinato. Pertanto l’operatore non si deve far guidare dal suo istinto o dalle proprie convinzioni, ma deve basarsi su dati certi e su basi scientifiche. Es. produrre mangimi per animali che non entreranno mai nella catena alimentare dell’uomo è diverso che produrre mangimi per animali che costituiscono alimento per gli esseri umani, come produrre semi di girasoli il cui olio estratto si è certi che venga utilizzato per produrre energia, è diverso dal produrre girasole il cui olio verrà utilizzato per l’alimentazione umana.
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6. OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DEL PRODUTTORE PRIMARIO. 1) Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni(6) tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari; 2) Gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese: 2.1) Le misure di controllo della contaminazione derivanti: dall’aria, dal suolo e dall’acqua; dai fertilizzanti; dai mangimi e dai medicinali veterinari; dai prodotti fitosanitari e dai biocidi; dal magazzinaggio, gestione e l’eliminazione dei rifiuti. 2.2) Le misure relative al controllo della salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana (es Fusariosi della spiga dei cereali, che può produrre lo sviluppo di funghi produttori di micotossine (7). 2.3) Il benessere degli animali; 2.4) Il rispetto dei programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi(8) e degli agenti zoonotici(9).
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Contaminazione: la presenza o l’introduzione di un pericolo. Micotossine: sostanze chimiche tossiche prodotte da funghi e responsabili di avvelenamenti e di fenomeni dannosi per la salute del consumatore. Alcune micotossine sono accreditate di azione cancerogena. (7)
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Zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l’uomo (D.Lgs 4 aprile 2006, n. 191) (9)
Agenti zoonotici: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi (D.Lgs 4 aprile 2006, n 191). 12
3) Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale(10) e che producono o raccolgono prodotti vegetali devono, se nel caso, adottare misure adeguate per: Tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato; Per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione; Tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, le strutture, i contenitori, le gabbie, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni; Assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali; Utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione. Acqua potabile: l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (modificata dal Reg. n. 1882/2003), e recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 02 febbraio 2001 n° 31. Acqua pulita: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga. Acqua di mare pulita: l’acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti. Assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari; Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi (es. roditori); (10)
Prodotti di origine animale: alimenti di origine animale, il miele e il sangue, molluschi bivalvi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale che vanno trattati conformemente al tale utilizzo (Rg. (CE) n. 853/04). 13
Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; Prevenire l’introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell’introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti; Utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi; Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; Usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando riscontrano situazioni che possono messere a rischio la salute del consumatore. 7. TENUTA DELLE REGISTRAZIONI - Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.
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- Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti: La natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali; I prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione; L’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale; I risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale. - Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolari riguardanti: L’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida; L’insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale; I risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana. 8. È OBBLIGATORIO PRODISPORRE UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO? In ambito della produzione primaria il regolamento 852/2004 non prevede l’obbligo dell’elaborazione di un manuale di autocontrollo, come esplicitamente riportato: “L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata. Manuali di corretta prassi operativa dovrebbero tuttavia incoraggiare l’uso di prassi corrette in materia di igiene a livello di azienda agricola”.
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Pertanto predisporre un manuale di autocontrollo scritto è una libera scelta dell’operatore, comunque, tutto ciò non toglie che l’operatore deve: Conoscere i requisiti in materia di igiene delle produzioni; Conoscere i processi di produzione; Conoscere le caratteristiche del prodotto; Individuare i pericoli che potrebbero portare alla realizzazione di un prodotto non idoneo al consumo; Individuare le misure preventive o di controllo per ridurre o eleminare le contaminazioni; Formare/informare i dipendenti e i familiari impegnati nell’attività agricola; Effettuare le registrazioni necessarie; Conservare la documentazione necessaria. In sostanza l’operatore agricolo primario deve ragionare su ogni fase del processo produttivo, analizzare se sussistono le condizioni per la presenza di un pericolo e se, si, elaborare idonee strategie capaci di controllarlo o ridurlo a un livello accettabile per la salute del consumatore e renderle palesi in caso di controllo delle autorità competenti 9. CAMPI DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n° 852/2004. Sono esclusi dal Regolamento 852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica agli organi competenti e di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dallo stesso regolamento: La produzione primaria per uso domestico privato; La preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; La fornitura diretta, occasionale e su richiesta, di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale(11) o a dettaglianti che forniscono direttamente il consumatore finale. (11)
Consumatore finale: Il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare. 16
Fornitura diretta, in sostanza è possibile vendere direttamente i prodotti al consumatore finale o presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi. Piccoli qualitativi. Si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale. Commercio al dettaglio. La movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti o altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso ((Reg, (CE) n. 178/2002, art 3, punto 7). Tutto quanto sopra indicato è vincolato al “livello locale” motivato a livello comunitario con la volontà di garantire la presenza di un legame diretto tra l’azienda di origine e il consumatore. Il livello locale esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come “ambiente nazionale” e di conseguenza il “livello locale” è identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province limitrofe. Il collegamento con le province limitrofe ha lo scopo di non penalizzare le aziende che si trovano al confine di due unità territoriale e consentire loro di vendere anche nel territorio amministrativo confinante. L’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
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In ogni caso, il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenere la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg (CE) n. 178/2002).
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10. REGIME SANZIONATORIO Il regime sanzionatorio relativo all’applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004, allegato I, è stato definito in sede Nazionale con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, che all’articolo n. 6, commi; 4, 7 e 8 riporta: Comma 4. “Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00; Comma 7. Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui al comma 4 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadempienze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 euro 6.000,00; Comma 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi del comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Infine al comma 15 viene riportato: per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689(12), al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507(13), e al decreto del Ministero della sanità dell’11 ottobre 2000(14). (12)
Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifica al sistema penale;
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Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; (14)
Decreto 11 ottobre 2000: Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all’art. 7 della legge 2 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell’art. 103 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999. 507. 19
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