opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 1
COLDIRETTI MACERATA
CONDIZIONALITA’ E QUESTIONE AMBIENTALE ATTO A2 “PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE
SOSTANZE PERICOLOSE”
OORDINAMENTO:: Coordinamento LAUDIO GM AGLIARDINI -- Coldiretti arche COLDIRETTI MARCHE VICEDIRETTORE C laudio Gagliardini ED elaborazione ELABORAZIONEtesto TESTO PROGETTAZIONE rogettazione ed : : PETRELLI -- S CAURO oldiretti Macerata (Tauro ECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA) S Petrelli
SI
CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
RINGRAZIA IL
PER IL
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA DALL'ENTE.
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 2
Protezione delle acque sotterranee
1. Proteggere il suolo con misure idonee; 2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo La CONDIZIONALITA’ è senza alcun dubbio una mediante opportune pratiche agronomiche; delle principali novità introdotte a seguito della rifor- 3. Proteggere la struttura del suolo mediante opportuma della Politica Agricola Comune (PAC) che fu ne pratiche; approvata nel 2003. 4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habiRAPPRESENTA L’INSIEME DI NORME E tat. DELLE REGOLE CHE LE AZIENDE AGRICOLE DEVONO RISPETTARE PER POTER Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), ovvero ACCEDERE AL REGIME DEL PAGAMENTO disposizioni di leggi, successivamente indicate con UNICO “Atti”, già in vigore e derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie. A partire dal 1° gennaio 2005 gli agricoltori sono I criteri di gestione obbligatoria riguardano: tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni 1 Ambiente relativi a una corretta gestione agronomica dei terre- 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e regini, alla salvaguardia dell’ambiente, alla salute pubbli- strazione degli animali ca , e al benessere degli animali. 3 Igiene e benessere degli animali All. IV Reg. La non conformità a tali impegni comporta l’atti- 1782/03 vazione di un meccanismo di riduzione dell’insie- 4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali me dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore NEL MOMENTO IN CUI L’AGRICOLTORE avrebbe diritto. PRESENTA LA DOMANDA PER RICEVEGli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferiRE IL COSIDDETTO PAGAMENTO PAC, mento per ottenere il pagamento degli aiuti sono EGLI SOTTOSCRIVE ANCHE L’IMPEGNO subordinati al rispetto di norme vigenti. AL RISPETTO DELLE NORME Essi sono: DI CONDIZIONALITA’ PER LA PROPRIA Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali AZIENDA AGRICOLA (BCAA), successivamente indicate con “norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obbiettivi prioritari fissati GLI STATI MEMBRI SONO OBBLIGATI AD dall’Unione Europea ovvero: APPLICARE LA CONDIZIONALITA’ PREMESSA
2
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 3
Protezione delle acque sotterranee
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Gli atti “A1” – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed ai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.
I CAMPI DELLA CONDIZIONALITA’ -AMBIENTE Atti: A1, A2, A3, A4, A5 - SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI Atti: A6, A7, A8, A8bis, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 - IGIENE E BENESSERE ANIMALE Atti: C16, C17, C18 - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI Norme 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4,2, 4.3, 4.4 1 - AMBIENTE Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
3
2 - SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 4
Protezione delle acque sotterranee
Dal 1.1.2006 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE; Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
3 - IGIENE E BENESSERE ANIMALE Dal 1.1.2007 Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. All. IV Reg. 1782/03 4 - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio; Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali; Norma 2.2: avvicendamento delle colture; Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine; Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di manteni-
4
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 5
Protezione delle acque sotterranee
CONDIZIONALITÀ
PROTEZIONE DELLE ACQUE
OBIETTIVO
NORMA
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE, QUALI ACQUE REFLUE
ATTO A2 –CGO D.LGS 152/06
E QUELLE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI, NEGLI OLI ESAUSTI E NEI CARBURANTI
mento ad evitare il deterioramento degli habitat Norma 4.1: protezione del pascolo permanente; Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione; Norma 4.3: manutenzione degli oliveti; Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell’azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità. Fra i vari atti e norme sopra elencati, e rientranti nei “campi di condizionalità” questo opuscolo tratterà in modo dettagliato l’atto A2 – direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. ATTO A2 Direttive 80/68/CEE articoli 4 e 5 “SOSTANZE PERICOLOSE” Fra i criteri di gestione obbligatori, nel campo della condizionalità ambientale, L’ATTO A2 RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO SOSTANZE PERICOLOSE PER L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTER-
5
RANEE ( ai sensi del D. Lgs.152/99) FINALITÀ Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto. Tali sostanze sono tossiche, bioaccumulabili e persistenti e non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei che costituiscono la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano. Esse sono rintracciabili usualmente nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti e sono costituite da composti organo-alogenati(inclusi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organostannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti o non persistenti,cianuri, biocidi differenti da quelli sopraelencati e loro derivati, composti inorganici del fosforo e fosforo elementare, fluoruri. Il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza, onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde. Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le indicazioni poste su ciascun prodotto e
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 6
Protezione delle acque sotterranee
delle sostanze pericolose rilasciata dall’Autorità competente nei casi previsti dal decreto legislativo n° 152/99. 4. Corretta gestione delle acque reflue industriali, per le aziende agricole dotate di impianti di depurazione che effettuano attività di scarico sul suolo in acque superficiali o in pubblica fognatura. I METODI DI DISPERSIONE di attenersi alle relative modalità d’uso. NELL’AMBIENTE SONO DISTINTI: A) Scarico diretto, quando esso avvenga direttaOBIETTIVI mente nelle acque sotterranee; Assicurare la protezione delle acque sotterranee B) Scarico indiretto, quando esso avvenga dopo dall’inquinamento provocato da certe sostanze percolazione nel suolo e nel sottosuolo pericolose. Per Scarico si intende qualsiasi immissione diretAZIENDE INTERESSATE ta, tramite condotta di acque reflue liquide, semiliTutte le aziende agricole che utilizzano sostanze quide, e comunque, convogliabili nelle acque pericolose individuate dalla citata direttiva e rece- superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete pite dal decreto legislativo 152/06 fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattaCOSA PREVEDE LA NORMA mento di depurazione. Gli agricoltori sono tenuti a rispettare le disposi- NON SONO, PERTANTO, COMPRESI IN QUESTA zioni di utilizzo e di smaltimento dei prodotti CATEGORIA I TRATTAMENTI E LE IRRORAZIONI impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, EFFETTUATE NELLA NORMALE PRATICA AGRIcarburanti, ecc.) che contengono, anche se in COLA quantità minime, le sostanze pericolose indicate La Direttiva non si applica (art. 2, punto a) agli negli elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE)1. L’agricoltore deve impedire la dispersione delle scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni sostanze contenute nell’elenco I e deve limitare non direttamente collegate alla rete fognaria. l’immissione delle sostanze di cui all’elenco II L’art. 28,comma 7 del D. Lgs 152/99 recita che le della Diret. CEE. acque reflue delle imprese agricole dedite esclusiIn particolare l‘agricoltore deve garantire.: 1. Corretta gestione delle acque reflue che residua- vamente all’agricoltura ed alla silvicoltura e/o ad no dal lavaggio di contenitori serbatoi, irroratori, attività di trasformazione delle produzioni complementari all’attività produttiva, siano assimilabili atomizzatori; 2. Azioni preventive che tutelino dal rischio di alle acque reflue domestiche. eventuali sversamenti nel sottosuolo di carburanti Per attività di trasformazione delle produzioni e lubrificanti; 3. Acquisizione dell’autorizzazione allo scarico complementari all’attività produttiva si intendono
6
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 7
Protezione delle acque sotterranee
attività che prevedono la trasformazione di materia prima, proveniente per almeno 2/3 dalla coltivazione dei terreni di cui l’az. abbia la disponibilità (art. 28, comma 7, lettera e del D.Lgs. 152/99). Le az. che non rispettano tali parametri devono avere gli scarichi autorizzati dagli Enti preposti. PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE Atto A2 - Descrizione degli impegni Definizioni: − ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da Servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g); − ACQUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE O ZOOTECNICHE, ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE in base a quanto stabilito dall’art. 101, comma 7, punti a, b e c, che qui si riportano in sintesi: - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; - provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola; - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. − SCARICO: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff);
7
Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Le aziende che devono avere un’autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101. A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applica-
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 8
Protezione delle acque sotterranee
zione dell’Atto A2 sono riferiti a: − obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
SERBATOIO RACCOLTA OLIO ESAUSTO dispo-
A 2.1 Corretto stoccaggio di: combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; − obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: A 2.2 Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose, rilasciata degli Enti preposti; A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione. Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni A 2.2 e A 2.3, i dati sono stati rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una segnalazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all’interno del Fascicolo Aziendale. Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti. ELEMENTI DI VERIFICA - Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste (come indicato nel punto A 2.1) - Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta.
SERBATOIO EROGATORE MOBILE OMOLOGATO
sizioni normative. SEGNALAZIONE Si avrà una segnalazione nel caso di assenza di un locale o di contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio dei combustibili, oli di origine petrolifera e minerale, lubrificanti usati, filtri, batterie esauste, quando non siano rilevati evidenti elementi che possano stabilire che ci sia stata dispersione sul suolo delle sostanze pericolose.
- Presenza di perdita dai contenitori / distributori INFRAZIONE di carburanti e oli lubrificanti. Si incorre nell’infrazione quando: - Presenza/Assenza dell’autorizzazione ai sensi 1) per tutte le aziende: – non è presente un locale o contenitore chiuso o degli art. 105-106-107 del D. Lgs 152/06. protetto e posto su di un pavimento impermeabiliz- Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti zato per lo stoccaggio di combustibili, oli di origicompetenti per la verifica dell’applicazione delle ne petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e
8
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 9
Protezione delle acque sotterranee
batterie esauste E SIA RISCONTRATA LA PRESENZA DI PERDITE DAI CONTENITORI E/O DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI 2) Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: 2.1. – non si possiede l’autorizzazione allo scarico diretto dei reflui; 2.2. – l’azienda è in possesso di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione allo scarico per non rispetto delle norme vigenti. Portata dell’infrazione Essendo collegata all’inquinamento delle acque sotterranee, un’infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. In caso di infrazione,il parametro è stabilito a tre livelli: - basso: per le aziende che abbiano commesso un’infrazione all’impegnoA 2.1, senza che siano stati rilevati elementi che evidenziano dispersione sul suolo delle sostanze pericolose; - medio: nei casi di infrazione all’impegno A 2.1, con rilevazione di elementi che evidenziano una dispersione sul suolo delle sostanze pericolose limitata circoscritta; - alto: per tutti gli altri casi di infrazione.
Classi di violazione dell’infrazione: - Basso: assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste con presenza di tracce di perdite o dispersione di materiale. - Medio: inosservanza dell’autorizzazione che abbia dato luogo a diffida oppure autorizzazione scaduta. - Alto: inosservanza dell’autorizzazione che abbia dato luogo a revoca oppure autorizzazione assente. Interventi correttivi E’ SEMPRE OBBLIGATORIO ESEGUIRE GLI INTERVENTI CORRETTIVI Gli interventi correttivi sono solo previsti nei casi: - Assenza o caratteristiche insufficienti del luogo dello stoccaggio: RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PREVISTE: - Autorizzazione scaduta o con vizi di forma: rinnovo o eliminazione dei vizi formali. INTENZIONALITA’: Oltre a quanto già stabilito dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall’art. 3 comma 3 del D.M. 4432/05 in presenza di interventi correttivi, la loro mancata realizzazione nei tempi e modi farà assumere carattere d’intenzionalità all’infrazione
Gravità dell’infrazione La gravità dell’infrazione è data da indicatori graduati di seguito descritti. Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi
9
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 10
Protezione delle acque sotterranee
visibili per dimensione e collocazione. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi.
Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. I rifiuti vanno accumulati in un ambiente o locale e devono essere raggruppati per TIPI OMOGENEI. Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, se, allo stato polverulento, dall’azione del vento.
A 2.1 – Corretto stoccaggio degli oli di origine petrolifera, filtri, batterie e lubrificanti esausti. Ronchi: (art. 6 comma 1 lett. m, modificato dall’art 4 Dlgs 389/97) Il deposito temporaneo è consentito solo se si rispettano le seguenti condizioni: - se < 10 m3: rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno; - se > 10 m3: rifiuti devono essere asportati ogni 2 mesi.
I recipienti mobili devono essere provvisti di: - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben
10
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 11
Protezione delle acque sotterranee
NOTE:
ELENCO II Dir. 80/68/CEE ● Cobalto ● Tallio (1) ELENCO I Dir. 80/68/CEE ● Composti organo - alogenati e sostanze che pos- ● Tellurio ● Argento sono dare origine ● Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco a tali composti nell’ambiente idrico; I ● Composti organo - fosforici; ● Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore ● Composti organo – stannici; delle acque sotterranee e composti che possono ● Sostanze con potere cancerogenomutageno e generare nelle acque tali sostanze rendendole teratogeno in non ambiente idrico; idonee al consumo umano ● Mercurio e suoi composti; ● Composti organosilicati tossici o persistenti e ● Cadmio e suoi composti; sostanze che possono generarli ad eccezione di ● Oli minerali persistenti e idrocarburi; quelli biologicamente innocui o che si trasfor● Cianuri. mano rapidamente in sostanze innocue ELENCO II Dir. 80/68/CEE ● Composti inorganici del fosforo e fosforo ● Zinco elementare ● Rame ● Fluoruri ● Nichel ● Ammoniaca e nitriti. ● Cromo ● Piombo ● Selenio ● Arsenico ● Antimonio ● Molibdeno ● Titanio ● Stagno ● Bario ● Berillio ● Boro ● Uranio ● Vanadio
Progettazione ed elaborazione testo: Dott. Alberto Bravi
11
OORDINAMENTO:: Coordinamento LAUDIO GM AGLIARDINI -- Coldiretti arche COLDIRETTI MARCHE VICEDIRETTORE C laudio Gagliardini ED elaborazione ELABORAZIONEtesto TESTO PROGETTAZIONE rogettazione ed : : PETRELLI -- S CAURO oldiretti Macerata (Tauro ECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA) S Petrelli
SI
CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
RINGRAZIA IL
PER IL
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA DALL'ENTE.
opuscolo condizionalità:opuscolo telematica.qxd 04/08/2009 11.01 Pagina 12
OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO IN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA .N.101/08 – DGR 1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDO MISURA 1.1.1. SOTTOMISURA B) LETTERA C) – ANNO 2008 – DOMANDA N. 686