La rintracciabilitĂ delle produzioni agricole
Opuscolo realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 20970/2016, PSR Marche 2014-2020, M.O. 1.2. A—Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole forestali— FA 2A—Bando sottomisura 1.2. “Operazione A—Azioni informative relative al miglioramento economico della aziende agricole forestali” con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 2
Indice
1.INTRODUZIONE……………………………………………….…….5 2.REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002.………………………………...6 3. AUTORITÁ PER LA SICUREZZA ALIMENTARE……………….7 4. PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE…………………………………………………………..8 4.1 Gestione del rischio………………………………………………..10 5. RINTRACCIABILITÀ……………………………………………....11 6. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÁ.12 7. COSA DEVE FARE L’OPERATORE ALIMENTARE…………...13 8. RICHIAMO E RITIRO DEL PRODOTTO……………………..….15 9. OPERATORE DI VENDITA……………………………...…….......16 10. SISTEMA DI ALLARME……..…………………………………...16 11. DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REG. (CE) N. 178/20021……………………………………………….17
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1. INTRODUZIONE L’Unione Europea ha sempre attribuito molta importanza alla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti per la tutela della salute dei consumatori e in questo settore, a partire dagli anni ’60, ha legiferato emanando specifiche normative Negli anni ’80 è stato introdotto il Mercato Unico Europeo (MEC), aboliti i controlli alle frontiere, attivata la libera circolazione delle merci, che hanno imposto un livello minimo di sicurezza comune tra tutti gli Stati della Comunità e normative comuni anche sui regimi di controllo. La continua evoluzione del mercato, l’aumento degli scambi, l’avvento della globalizzazione, ha portato alla perdita di una stretta relazione tra il luogo di produzione e il luogo di vendita, con perdita delle informazioni fornite direttamente dal piccolo negoziante e, nel caso della grande distribuzione organizzata, anche con l’operatore di gestione della fase di vendita, facendo sorgere nei consumatori la richiesta di garanzie sia sulla qualità, che sulla sicurezza alimentare dei prodotti, che vengono acquistati. Le gravi crisi alimentari che si sono verificate a partire dal 1996, es: L’ encefalopatia spongiforme bovina (Bse); I polli alla diossina; Il vino al metanolo; ecc., hanno dimostrato una non omogeneità delle norme tra gli Stati Membri e una carenza nel sistema dei controlli. La mancanza inoltre di una politica comune sulla sicurezza alimentare ha portato a sotterranee guerre commerciali all’interno dell’UE che sono espressamente vietate nei trattati costitutivi e di regolamentazione dell’Unione Europea. A partire dal 2000 l’UE ha gettato le nuove basi normative sulla sicurezza igienica dei prodotti alimentari e dei mangimi emanando prima il libro bianco di analisi della situazione, e nel 2002 il Regolamento n. 178, seguito nel 2004 da una serie di regolamenti che compongono il cosiddetto ―Pacchetto igiene‖.
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2. REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 Il regolamento 178/2002, ha la finalità di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, e in particolare:
Istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare; Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare; Fissa procedure nel campo della rintracciabilità.
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3. AUTORITÁ PER LA SICUREZZA ALIMENTARE L’Autorità Europea per la sicurezza alimentare è un organismo tecnico – scientifico a supporto dell’attività amministrativa, con seda a Parma. Le sue finalità, funzioni e compiti sono:
Promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio; Formulare pareri su questioni scientifiche controverse; Accrescere la fiducia dei consumatori attraverso pareri scientifici indipendenti; Offrire all’intera catena alimentare un quadro scientifico completo e indipendente; Formulare consulenze in materia di nutrizione umana; Valutare gli aspetti legati all’ambiente; Formulare pareri su OGM; Contribuire all’elaborazione e definizione di norme per accordi internazionali; Assistere la Commissione su questioni di sanità pubblica. Offrire consulenza e assistenza scientifica e tecnica per le normative e le politiche della comunità nei settori degli alimenti e dei mangimi; Raccolta e analisi dei dati sugli aspetti che possono avere un’incidenza negativa sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; Formulare pareri scientifici sulla salute e sul benessere degli animali; Commissionare studi scientifici su aspetti di sua competenza.
L’Autorità stabilisce anche le procedure relative a questioni aventi incidenza sulla sicurezza degli alimenti.
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4. PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE Il Regolamento Comunitario 178 del 2002 stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, che hanno lo scopo di: Tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori, e consentire la libera circolazione di alimenti e mangimi, e leali pratiche di commercio; Attivare procedure di analisi del rischio come fondamento essenziale della politica comunitaria in materia di sicurezza; Attivare, in caso di necessità il principio di precauzione, ovvero qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio in attesa di ulteriori informazioni scientifiche. Tali misure sono mantenute entro un arco di tempo ragionevole a seconda della natura e dell’importanza del rischio per la salute del consumatore; per il tipo di informazioni scientifiche necessarie per sgombrare il campo dalle incertezze e per elaborare affidabili procedure di valutazione del rischio; Prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, l’adulterazione degli alimenti e ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumato; Attivare iniziative ispirate ai principi di trasparenza, tramite pratiche di consultazione dei cittadini in maniera aperta e trasparente direttamente o attraverso organi rappresentativi, come le associazioni e i rappresentanti dei consumatori; Vietare l’immissione sul mercato di alimenti che sono dannosi per la salute e inadatti al consumo umano; Vietare l’immissione sul mercato di mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale, e se rendono a rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale.
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Un punto saldo è che i cittadini siano informati sull’eventuale rischio di un alimento per la propria salute. Agli operatori del settore alimentare spetta garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ai fini della sicurezza alimentare, l’Impresa Agricola che produce alimenti e mangimi viene considerata ―impresa alimentare‖ a tutti gli effetti, ed è molto importante capire il significato e il ruolo delle seguenti figure:
Impresa alimentare ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Operatore del settore alimentare ( OSA) è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Impresa nel settore dei mangimi ogni soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto e distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o stocchi mangimi da somministrare sul proprio fondo agricolo ad animali. Operatore del settore dei mangimi, la persona fisica o giuridica responsabile che garantisce il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Mangime, qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
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4.1 Gestione del rischio Gli alimenti che vengono somministrati non devono rappresentare un rischio per la salute del consumatore. È molto importante perciò per chi opera nel settore alimentare e mangimistico comprendere esattamente cosa può essere un rischio per il consumatore Il Rischio viene definito come la ― Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo‖. Come scrisse Mossel nel 1972, nessuna attività umana è priva di rischio, compresa l’azione del bere e del mangiare. Pertanto per assenza di rischio alimentare si intende ―il più basso livello di rischio ragionevolmente realizzabile che si può raggiungere e mantenere con un intervento appropriato‖ La Valutazione del rischio viene effettuata non in maniera empirica, ma seguendo serie basi scientifiche, che sono fornite da: Organismi di ricerca; Organizzazione Mondiale della sanità; Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare; Altri Enti di ricerca, riconosciuti a livello mondiale. La gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo. La comunicazione del rischio è un passaggio importante del processo di gestione. Lo Scambio di informazioni tra i soggetti della filiera deve essere continuo e costante, e nel caso della filiera agroalimentare è necessario comprendere la diversa natura dei rischi che possono essere: fisici, chimici, biologici (animali superiori) e microbiologici (batteri, funghi, virus, ecc.), contenuti in un alimento o mangime in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.
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5. RINTRACCIABILITÀ il reg. 178 sancisce che la responsabilità sulla sicurezza alimentare è condivisa da tutti gli operatori di filiera. La condivisione non è indistinta, in quanto, qualora si verificasse un qualsiasi problema il protocollo vuole che si vada a ricercare l’anello della catena nel quale il problema si è evidenziato. Per questo motivo tutti gli attori della filiera devono scambiarsi le informazioni, e tutto ciò avviene attraverso lo strumento della rintracciabilità o tracciabilità. Sono termini sinonimi che sono in relazione al punto di partenza della procedura di tracciabilità—rintracciabilità. TRACCIABILITÁ PRODUTTORE—DISTRIBUTORE—PUNTO VENDITA—CONSUMATORE
RINTRACCIABILITÁ
Ogni operatore del settore alimentare e dei mangimi deve essere in grado di fornire indicazioni riguardo:
― CHI MI HA FORNITO COSA‖, o Tracciabilità a monte (comma 2 art. 18), gli operatori del settore alimentare e dei Mangimi devono essere in grado di Individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, ecc. Non è richiesto risalire all’origine delle materie prime, ma al fornitore diretto (agricoltore, stoccatore, rivenditore, importatore ecc.)
― A CHI HO FORNITO COSA ― nota come Tracciabilità a valle (comma 3 art 18), gli operatori del settore alimentare e dei Mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Non è richiesto risalire all’ultimo anello della catena distributiva, ma al cliente diretto (primo acquirente) escluso il consumatore finale. 11
6. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ Gli operatori interessati devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alle produzioni. La normativa non individua sistemi definiti di organizzazione di una procedura di rintracciabilità, impone solo che gli operatori siano in possesso delle informazioni necessarie per far funzionare il sistema. Pertanto possono far parte del sistema di rintracciabilità tutti i dati in possesso dell’imprenditore per adempiere ad altri obblighi e che contemporaneamente sono in grado di rispondere alle esigenze specifiche di tracciabilità/ rintracciabilità delle produzioni. Un sistema di rintracciabilità ben progettato consente di garantire:
lealtà nei rapporti commerciali tra operatori; affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori; un’azione efficace per il ritiro e il richiamo mirato di alimenti e mangimi, evitando pertanto inutili disagi negli scambi commerciali; informazioni ai consumatori sui prodotti interessati, contribuendo, pertanto, a preservare la fiducia degli stessi; adeguate strategie nella gestione del rischio da parte delle autorità di controllo.
Anche trasportatori e stoccatori di alimenti e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità quando operano come soggetti indipendenti.
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7. COSA DEVE FARE L’OPERATORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI L’Operatore alimentare e dei mangimi deve impegnarsi a mantenere delle azioni specifiche: Identificare le proprie produzioni; Identificare un responsabile della gestione del sistema di rintracciabilità delle produzioni; Individuare il responsabile del processo produttivo di un alimento e di un mangime; Disporre di sistemi o procedure che consentano di fornire informazioni alle Autorità di controllo per metterle in condizione di individuare il punto esatto della filiera agroalimentare e dei mangimi dove si è manifestato un pericolo per la salute del consumatore e conseguentemente di eliminarlo. Le informazioni in entrata (prodotti acquistati) devono comprendere: il nominativo del fornitore e suoi recapiti (es. Sede sociale, stabilimento di provenienza dell’alimento del mangime o dell’animale, ecc); la natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione ecc.); la data di ricevimento; l’identificazione ai fini dell’individuazione dei prodotti (es. lotto, partita, data consegna ecc.) e altre informazioni previste da norme specifiche. Bisogna individuare i clienti (Informazioni in uscita), attraverso: informazioni delle ditte acquirenti (tracciabilità a valle) tra cui la denominazione e loro recapiti (es. indirizzo, tel., fax, e-mail ecc,); la registrazione di tutte le forniture effettuate; le modalità e mezzo di distribuzione e i dati del rivenditore di zona. Da tutto ciò è esonerato il consumatore finale definito come ―il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare‖.
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Il consumatore finale è l’oggetto principale delle norme di salvaguardia della salute, e le modalità di informazione sono: Volantinaggio; Comunicati stampa; Media tradizionali (Tv, radio, giornali); Media digitali (mail, internet, social network) In pratica tutto ciò che permette di raggiungere immediatamente il consumatore finale. Inoltre è necessario disporre: Dei dati di riferimenti delle ditte di trasporto; Dell’indirizzo, referenti, numeri di telefono e il fax dei servizi ASUR territorialmente competenti; Della modulistica ufficiale per la comunicazione di allarme alle autorità. Infine, tra le azioni dell’operatore alimentare e dei mangimi va indicata l’obbligo della comunicazione all’ASUR della cessazione dell’allarme e la ripresa dell’attività lavorativa.
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8. RICHIAMO E RITIRO DEL PRODOTTO Qualsiasi operatore del settore alimentare e mangimistico, qualora ritenga che un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato, distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e non si trova più sotto il suo controllo diretto, deve avviare le procedure per ritirarlo o richiamarlo dal mercato e informare le Autorità competenti sull’accaduto. Il ritiro dell’alimento e del mangime è qualsiasi misura, dell’operatore o dell’autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza. Mentre il Richiamo dell’alimento e del mangime è qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. L’operatore alimentare, quando procede a richiamare o ritirare il prodotto dal mercato deve scrupolosamente seguire le prescrizioni seguenti, come indicato dal comma 1 degli articoli 19 e 20 del Regolamento 178/02:
Identificare il prodotto; Identificare il mercato di riferimento; Informare i fornitori a monte nel caso ritenga che la non conformità sia stata generata da un prodotto fornito; Informare tempestivamente gli operatori a valle. In ambedue i casi le informazioni devono essere tempestive e pervenire per vie brevi (tel., mail, fax, ecc.) e successivamente per comunicazione ufficiale scritta, riportante in modo evidente una delle seguenti diciture: ―Urgente richiamo prodotto‖, oppure ―Urgente ritiro prodotto‖; Informare l’ASUR competente dei motivi che hanno causato l’attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto, prima per le vie brevi poi tramite apposito modello ministeriale.
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9. OPERATORI DI VENDITA Gli Operatori di Vendita al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto sono anch’essi vincolati ad alcune procedure:
Ritirare i prodotti dal mercato per i quali hanno ricevuto le informazioni di non conformità; Procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, dei prodotti per i quali hanno avuto notizia da parte dei consumatori/utilizzatori di sospetta non conformità, in attesa di indicazione da parte del fornitore e/o dell’ASUR; Collaborare con l’azienda fornitrice dei prodotti e con l’ASUR ai fini della rintracciabilità dei prodotti; Mettere a disposizione dell’ASUR tutte le informazioni attinenti al caso; Collaborare alle campagne d’informazione e richiamo di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza.
10. SISTEMA DI ALLARME Per limitare i rischi sulla salute dei consumatori è obbligatorio per i singoli stati membri dell’Unione Europea organizzare un sistema di allarme rapido. Tale sistema si fonda su procedure codificate atte a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare in seguito di un riscontro di un alimento o di un mangime che rappresenta un grave rischio per la salute del consumatore. Con l’attivazione del sistema di allarme le notizie vengono trasmesse agli enti di controllo sia in sede nazionale che europea.
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11. DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REG. (CE) N. 178/2002 Salvo il fatto che non costituisca reato, la disciplina sanzionatoria è la seguente: MOTIVI DELLA SANZIONE
IMPORTO SANZIONE (€)
Mancata applicazione della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali.
Da 7500 a 4500
Mancato avvio delle procedure di rintracciabilità dal mercato degli alimenti, mangimi e animali.
Da 3000 a 18000
Mancata informazione all’ASUR competente per territorio del ritiro degli alimenti, mangimi e animali.
Da 500 a 3000
Mancata collaborazione e fornitura alle ASUR delle notifiche richieste.
Da 2000 a 12000
Mancata informazione del consumatore finale o all’utilizzatore dei motivi dell’attivazione della procedura per il ritiro dal mercato.
Da 2000 a 12000
Mancata collaborazione da parte dei rivenditori al dettaglio o distributori di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell’alimento o del mangime, i quali non avviano procedure per il ritiro dal mercato dei produttori di cui siano a conoscenza che non rispettano i requisiti di sicurezza, o non attivino quanto indicato dai fornitori o dalle autorità competenti.
Da 500 a 3000
Gli operatori del settore dei mangimi che dopo il ritiro dal mercato non provvedono alla distruzione, ecc.
Da 500 a 3000
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In caso di reiterazione dell’infrazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’attività viene sospesa per un periodo che va da un minimo di 10 ad un massimo di 20 giorni. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni della legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
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