VADEMECUM SUCCESSIONI

Page 1

VADEMECUM SUCCESSIONI


Premessa

Questa pubblicazione è stata elaborata raccogliendo gli input provenienti dall’esperienza dello “sportello informativo”, attivato nell’ambito del progetto “Strumenti per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole marchigiane”, realizzato con il contributo camerale 2020. I quesiti più frequenti che sono stati proposti da cittadini e da aziende sono stati strutturati in modo da fornire in modo semplice e diretto informazioni utili a chi avesse curiosità e/o necessità di chiarimenti in tema di SUCCESSIONI

1


CHE COSA E’ LA SUCCESSIONE La successione è quell’evento che realizza il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da una persone defunta ai suoi eredi. Questo può avvenire o per legge, in base a percentuali predeterminate per ciascuna categoria di eredi,

tramite testamento oppure per legge e

testamento insieme. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto assumono la qualifica di chiamati all’eredità; vige il principio che il parente di grado più prossimo esclude tutti gli altri. La presenza di figli esclude comunque tutti gli altri eredi, eccezion fatta per il coniuge superstite. La legge individua alcune categorie di persone dette eredi necessari (il coniuge, i figli legittimi ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi, gli ascendenti legittimi) a cui viene riservata una quota dell’eredità, la cosiddetta 2


legittima, mentre la restante quota è disponibile con il testamento.

DA CHI, QUANDO E COME VA PRESENTATA Il subentro degli eredi nell’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, cioè nel suo patrimonio, viene comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione di successione che è un

adempimento

obbligatorio

di

natura

prevalentemente fiscale, atto a determinare le imposte dovute dagli eredi per il trasferimento di ricchezza che così si realizza. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente,

con

la

data

del

decesso

del

contribuente. Se più persone sono obbligate alla

3


presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Non c'è però obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente

le

seguenti

condizioni:

l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, ha un valore non superiore a 100.000 euro, non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Ricordiamo che queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. La dichiarazione di successione e la conseguente domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un’utenza SPID o Fisconline/Entratel. L’Agenzia mette a

disposizione

il

software

Dichiarazione

di

successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione. La prova 4


della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta). La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF). Se però il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 e per tutte le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, deve essere utilizzato il vecchio Modello 4 e la dichiarazione

va

presentata

presso

l’ufficio

territoriale competente (quello di ultima residenza del defunto ovvero lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione)

5


CHE COSA VIENE DICHIARATO E QUALI TASSE SI PAGANO Concretamente in successione vanno dichiarate tutte le attività e le passività facenti capo al defunto. Le attività consistono di norma in beni immobili (terreni e fabbricati) e beni mobili (conti correnti, libretti di risparmio, azioni, fondi comuni di investimento). Alcuni beni sono invece esclusi dalla dichiarazione, ad esempio gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico o le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario delle polizze vita, mentre altri beni, come i titoli di stato ed equiparati vanno sì dichiarati ma non concorrono a formare l’attivo ereditario. Viceversa denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell'attivo per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o 6


dichiarati per un importo minore. Quando si ereditano

beni

immobili,

al

momento

della

presentazione della dichiarazione vanno sempre calcolate e versate alcune imposte. In particolare sono dovute l’ imposta ipotecaria (2 percento del valore del bene), l’imposta catastale (1 percento del valore), l’imposta di bollo (85 euro), la tassa ipotecaria (90 euro) e i tributi speciali (di regola 31 euro). Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane s.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Quando l’importo complessivo dell’eredità (tutte le attività del defunto detratte le passività) supera le franchigie stabilite dalla legge per alcune categorie di eredi, oppure quando non è prevista alcuna franchigia, è 7


dovuta altresì l’imposta di successione liquidata direttamente dall’ Agenzia delle Entrate. Nello specifico l’imposta è la seguente : •

4%, per i trasferimenti effettuati in favore del

coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro ; •

6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o

sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro ; •

6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti

fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia ;

8


8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri

soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro.

9


NOTE

10


Pubblicazione realizzata con il contributo della CCIAA delle Marche CUP progetto H72E20000000003 COR progetto 3276788


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.