BONUS 110% - ISTRUZIONI PER L'USO

Page 1

L’INFORMAZIONE IN PILLOLE


Premessa

Questa pubblicazione è stata elaborata raccogliendo gli input provenienti dall’esperienza dello “sportello informativo”, attivato nell’ambito del progetto “Strumenti per favorire la competitività

e

lo

sviluppo

delle

imprese

agricole

marchigiane”, realizzato con il contributo camerale 2020. I quesiti più frequenti che sono stati proposti da cittadini e da aziende sono stati strutturati in modo da fornire in modo semplice e diretto informazioni utili a chi avesse curiosità e/o necessità di chiarimenti in tema di BONUS 110%

1


DECRETO RILANCIO DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL’ART. 1, COMMA 1, LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 In aggiunta alle vigenti detrazioni (che interessano ecobonus, sismabonus, ristrutturazione edilizia), sono state introdotte nuove disposizioni in merito alla detrazione e spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine prorogato la Legge di Bilancio 2021) PER SPECIFICI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI.

Art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione 2


del d.l. n. 104/2020 (cosiddetto decreto Agosto) e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) Art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dalla legge di Bilancio (30 dicembre 2020, n. 178)

Decreto MISE 6 agosto 2020, di concerto con MEF, Ministero dell’ambiente e MIT (cosiddetto decreto Requisiti) pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020

Decreto MISE 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto Asseverazioni) pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020.

Decreto MIT 6 agosto 2020, n. 329, di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 “Sisma Bonus - Linee guida per la classifica del rischio sismico …..”

Provvedimenti del Direttore Agenzia delle entrate prot. 283847 dell’8 agosto 2020 e prot. 326047 del 12 ottobre 2020 - Disposizioni attuative artt. 119 e 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, con relative istruzioni, e delle specifiche tecniche.

3


L’Agenzia delle entrate, dopo aver predisposto nel mese di luglio una guida sul Superbonus, ha fornito diversi chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio:     

circolare 8 agosto 2020, n. 24; circolare 22 dicembre 2020, n. 30; risoluzione 28 settembre 2020, n. 60; risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83; risposte alle istanze di interpelli in materia di 110%

ART. 119 Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

4


ART. 119 Incrementa al 110% l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (*) Per i soggetti di cui al comma 9 lettera a) (condomini e persone fisiche che intervengono su immobili composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) nonché per gli IACP ed enti analoghi i termini sono prorogati di ulteriori 6 mesi, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Prevede una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 (**) (*) 31/12/2022 per gli IACP ed enti analoghi (solo per gli interventi Super-ecobonus); (**) IACP, ripartizione in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 1/07/2022

Individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio; l’ambito soggettivo di applicazione 5


dell’agevolazione; gli adempimenti da porre in essere per la spettanza del beneficio.

Gli interventi si distinguono in:

 “trainanti”,

rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico espressamente individua che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata

 “trainati”,

altri interventi che danno diritto al superbonus se realizzati congiuntamente ai primi (interventi di riqualificazione energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici)

INTERVENTI TRAINANTI interventi di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 6


disperdente lorda. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con specifici requisiti, realizzati su:

-

parti comuni di edifici condominiali

-

edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno Per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (art. 119, comma 1-bis), dopo la modifica apportata dal decreto Agosto, con la quale è stata chiarita la nozione di “accesso autonomo dall’esterno” “… si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”, con la legge di Bilancio 2021 è stato chiarito il concetto di “funzionalmente indipendente”. Si 7


considera tale l’unità immobiliare “… dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.”. Interventi di sicurezza sismica nelle zone 1, 2 e 3 (*) (*) È prevista una detrazione del 90% della polizza eventi calamitosi se contratta contestualmente con la stessa compagnia assicurativa cessionaria del credito da Sismabonus

INTERVENTI TRAINATI interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ad esempio: schermature solari, infissi) nonché agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti ecobonus (salvo che non si tratti di immobili vincolati). Realizzazione di sistemi di monitoraggio Strutturale continuo se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus. 8


installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (anche su strutture pertinenziali agli edifici) e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti, eseguiti congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica trainanti o di sicurezza sismica. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica trainanti.

Per accedere alla detrazione del 110% gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare specifici requisiti previsti dal cosiddetto decreto “Requisiti” e assicurare, nel loro complesso

(anche

congiuntamente

agli

interventi

sul

fotovoltaico), il miglioramento di almeno due classi energetiche (o la classe energetica più alta), da dimostrare con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Anche per gli interventi su immobili vincolati, che non consentono la realizzazione di interventi trainanti, la detrazione del 110% compete per gli interventi trainati a condizione che si consegua il miglioramento di due classi energetiche o la più alta. 9


Accedono all’agevolazione anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Gli interventi sul fotovoltaico sono agevolati al 110% a condizione che l’energia non consumata in sito sia ceduta in favore del GSE, l’agevolazione è incompatibile con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura.

  

parti comuni di edifici condominiali (*) edifici unifamiliari unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari limitatamente agli interventi trainati, singole unità immobiliari all’interno di edifici in condominio

(*) Incluse le parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche 10


SONO ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE GLI INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE: - A1 (abitazioni signorili) - A8 (ville) - A/9 (castelli) per queste ultime l’esclusione opera solo se non aperte al pubblico I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili Se la spesa supera questo limite, la detrazione viene in ogni caso calcolata fino al limite e l’eccedenza rimane, quindi, a carico del beneficiario dell’agevolazione.

TIPO DI INTERVENTO Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con 11


un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

SPESA MASSIMA 50.000 EURO, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

40.000 EURO, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità.

30.000 EURO, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

TIPO DI INTERVENTO Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto previste dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 12


anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

SPESA MASSIMA 20.000 EURO, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.

15.000 EURO, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

TIPO DI INTERVENTO Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto previste dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi 13


inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n. 186/2017).

SPESA MASSIMA 30.000 EURO TIPO DI INTERVENTO Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione previste nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del TUIR, spetta nella misura del 90%.

SPESA MASSIMA Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

14


TIPO DI INTERVENTO Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

SPESA MASSIMA Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

TIPO DI INTERVENTO Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

SPESA MASSIMA Limiti di spesa previsti per ciascun intervento. 15


TIPO DI INTERVENTO Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SPESA MASSIMA 48.000 EURO e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d, e, f, del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

TIPO DI INTERVENTO Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

SPESA MASSIMA 1.000 EURO per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, 16


comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

TIPO DI INTERVENTO Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

SPESA MASSIMA Con la legge di bilancio 2021 sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione: -2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; -1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine; -1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine. 17


La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus di cui ai commi da 1 a 4-bis, sostenute fino al 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza (prima della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2021 la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). In questi casi, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Fonte: manuale Agenzia delle entrate “Superbonus 110%”

18


Il Superbonus si applica agli interventi effettuati: o dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a

quattro unità immobiliari

accatastate,

anche

se

distintamente

posseduti da

un

unico

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; o dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; o IACP e altri enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; o cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai propri soci; o enti del terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS); 19


o ASD e SSD, solo su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; o comunità energetiche La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile, oggetto dell’intervento, in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio. Rientrano quindi tra i beneficiari:

 il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie)

 il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione,

anche

finanziaria,

o

di

comodato,

regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

 i familiari del possessore o detentore dell’immobile

La detrazione compete anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni per gli 20


interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico (circolare 8 agosto 2020, punto 1.2) La detrazione compete anche ai titolari di reddito d’impresa o agli esercenti arti e professioni in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio (circolare 8 agosto 2020, punto 1.2) Per le persone fisiche l’agevolazione si applica su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

ATTENZIONE: la limitazione interessa solo gli interventi di efficienza energetica, mentre nessuna limitazione è prevista per gli interventi antisismici. ADEMPIMENTI Trattandosi di una normativa di particolare favore, per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, viene introdotto 21


un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.

22


Pubblicazione realizzata con il contributo della CCIAA delle Marche CUP progetto H72E20000000003 COR progetto 3276788


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.