UNIONE EUROPEA
REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2007-2013
TRACCIABILITA’ DEGLI ALLEVAMENTI MINORI: ANAGRAFE AZIENDALE Con l’entrata in vigore del Reg. (CE) n° 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), l’Unione Europea si è dotata di uno strumento capace di migliorare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ad iniziare dalla produzione primaria definita come “ tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. L’evoluzione dei mercati, l’aumento degli scambi, l’avvento della globalizzazione ha portato alla perdita di una stretta relazione tra luogo di produzione e luogo di vendita, tra produttore, commerciate e consumatore, dell’uso delle conoscenze personali sui prodotti locali ed alle tradizioni familiari. Le gravi crisi alimentari, la facilità del diffondersi di malattie contagiose da continente a continente, ha fatto emergere dalla società una forte richiesta di garanzie sia sulla qualità che sulla sicurezza alimentare dei prodotti che vengono acquistati e finiscono sulla tavola. La risposta a queste domande l’U.E. ha cercato di fornirla attraverso l’obbligo per gli operatori alimentari(1) di attivare procedure di analisi del rischio, la sua identificazione e la sua comunicazione nell’ambito della filiera produttiva, nonché attraverso procedure di rintracciabilità delle produzioni intesa come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. L’azienda agricola in quanto produttore primario è parte integrante dalla filiera alimentare e soggetta al rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) n° 178/2002 anche per quanto riguarda gli allevamenti minori intesi come: Tutti gli avicoli: polli, galline, tacchini, faraone, oche anatre, fagiani, piccioni, colombi, pavoni ecc; Lagomorfi: conigli e lepri; Api. Nella fattispecie gli obblighi che il conduttore dell’impresa agricola deve assolvere riguarda quello della registrazione del suo allevamento presso il Servizio Veterinario dell’ASUR competente per territorio, che conoscendo l’esistenza di un allevamento, è messa nelle condizioni di effettuare tutti gli interventi di polizia veterinaria, per circoscrivere e controllare possibili focolai di malattie infettive pericolose per l’uomo. Tutto ciò non è una novità in quanto già dal 1954 lo Stato Italiano con l’emanazione del D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954 – Regolamento di polizia veterinaria – obbligava i detentori di animali a denunciare il manifestarsi di una serie di malattie infettive e diffusive allo scopo di attivare iniziative di controllo e di contenimento. La conoscenza della presenza di allevamenti di 1
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
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