Tracciabilità degli allevamenti minori

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UNIONE EUROPEA

REGIONE MARCHE

PSR MARCHE 2007-2013

TRACCIABILITA’ DEGLI ALLEVAMENTI MINORI: ANAGRAFE AZIENDALE Con l’entrata in vigore del Reg. (CE) n° 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), l’Unione Europea si è dotata di uno strumento capace di migliorare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ad iniziare dalla produzione primaria definita come “ tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. L’evoluzione dei mercati, l’aumento degli scambi, l’avvento della globalizzazione ha portato alla perdita di una stretta relazione tra luogo di produzione e luogo di vendita, tra produttore, commerciate e consumatore, dell’uso delle conoscenze personali sui prodotti locali ed alle tradizioni familiari. Le gravi crisi alimentari, la facilità del diffondersi di malattie contagiose da continente a continente, ha fatto emergere dalla società una forte richiesta di garanzie sia sulla qualità che sulla sicurezza alimentare dei prodotti che vengono acquistati e finiscono sulla tavola. La risposta a queste domande l’U.E. ha cercato di fornirla attraverso l’obbligo per gli operatori alimentari(1) di attivare procedure di analisi del rischio, la sua identificazione e la sua comunicazione nell’ambito della filiera produttiva, nonché attraverso procedure di rintracciabilità delle produzioni intesa come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. L’azienda agricola in quanto produttore primario è parte integrante dalla filiera alimentare e soggetta al rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) n° 178/2002 anche per quanto riguarda gli allevamenti minori intesi come:  Tutti gli avicoli: polli, galline, tacchini, faraone, oche anatre, fagiani, piccioni, colombi, pavoni ecc;  Lagomorfi: conigli e lepri;  Api. Nella fattispecie gli obblighi che il conduttore dell’impresa agricola deve assolvere riguarda quello della registrazione del suo allevamento presso il Servizio Veterinario dell’ASUR competente per territorio, che conoscendo l’esistenza di un allevamento, è messa nelle condizioni di effettuare tutti gli interventi di polizia veterinaria, per circoscrivere e controllare possibili focolai di malattie infettive pericolose per l’uomo. Tutto ciò non è una novità in quanto già dal 1954 lo Stato Italiano con l’emanazione del D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954 – Regolamento di polizia veterinaria – obbligava i detentori di animali a denunciare il manifestarsi di una serie di malattie infettive e diffusive allo scopo di attivare iniziative di controllo e di contenimento. La conoscenza della presenza di allevamenti di 1

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

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animali di bassa corte e di api sul territorio si è rilevata sempre più importante a seguito del manifestarsi di episodi di malattie infettive molto pericolose, come ad es. l’influenza aviaria nei polli, la varroa nelle api e altre innumerevoli malattie. L’allevatore di animali di bassa corte e di api è tenuto a registrare presso il Servizio Veterinario competente per territorio il proprio allevamento, così come previsto dal D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 con la presentazione di una richiesta di registrazione che prevede di comunicare: 1. il nome dell’allevamento; 2. l’indirizzo; 3. il nominativo del proprietario (nome e indirizzo); 4. il nominativo del detentore degli animali (nome e indirizzo) se diverso dal proprietario; 5. la Partita IVA e/o codice fiscale; 6. la specie degli animali allevati: 6.1. – avicoli; 6.2. – conigli; 6.3. – api; 6.4. – ecc. Il Servizio veterinario provvederà ad identificare l’azienda con un codice aziendale composto da 10 caratteri, di cui; 1. - n° 2 per la sigla IT = Italia; 2. - n° 8 per il codice aziendale recante nell’ordine: 2.1. - le prime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda; 2.2. - la sigla della provincia ove ha sede l’azienda; 2.3 – le ultime 3 cifre: numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda. CODICE AZIENDALE IT Sigla Stato UE IT = Italia

XXX Codice ISTAT comune azienda

XX Sigla Provincia

XXX Numero progressivo azienda

001 …….999 -- A01 ……A999

Es. CODICE AZIENDALE: IT 025 MC 174

La richiesta di registrazione dovrà essere completata attraverso l’indicazione di notizie relative alla tipologia di allevamento.

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AVICOLI: Specie in allevamento; 1. – Gallus gallus (polli); 2. - Anatre; 3. – Tacchini; 4. – Conigli; 5. – ecc. Modalità di allevamento: a. – all’aperto; b. – a terra; c. – in gabbia Orientamento produttivo: a. – carne; b. – uova. Numero degli animali allevati. Tipologia di allevamento: 1 – Filiera industriale o alimento ai fini commerciali intendosi tutti gli allevamenti che indipendentemente dal numero di capi vendono tutti o in parte le proprie produzioni 2. - Filiera rurale o allevamento rurale si intende “il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all’autoconsumo”. 3. – Filiera autoconsumo, ornamentali, sportivi: 3.1. - allevamenti con meno di 250 capi da carne o uova che non vendono; 3.2. - allevamenti di uccelli ornamentali; 3.3. - allevamento per scopi sportivi (es. piccioni viaggiatori). 4. – Tipologia produttiva (fase della filiera): selezione; moltiplicazione; ingrasso; preparazione uova da consumo. . LAGOMORFI Nel comparto produttivo dei lagomorfi la filiera o allevamento rurale non viene definita in base ad un numero massimo di animali allevati, ma unicamente alla loro destinazione, che viene dichiarata al Servizio veterinario, al momento della registrazione dell’azienda e all’indicazione della tipologia di allevamento. API: Orientamento produttivo: a. – Miele; b. – Sciami; c. – Regine; d. – Pappa reale; e. - Misto. Tipologia di allevamento 1. Stanziale; 2. Nomade IMPEGNI A CARICO DELLE AZIENDE AGRICOLE Le aziende agricole che rientrano nella categoria dell’allevamento rurale una volta registratesi non sono soggette a nessun altro adempimento se non quello di: 1. allevare gli animali nel rispetto delle buone pratiche di allevamento; 3


2. rispettare quanto previsto dal D.Lgs n° 146 del 26 marzo 2001 e della Circolare Ministeriale della Sanità n° 10 del 05 dicembre 2001 sul benessere animale; 3. in caso dell’insorgenza di malattie contagiose e infettive provvedere alla loro segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASUR; 4. smaltire i contenitori dei farmaci veterinari eventualmente utilizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 5. conservare la dichiarazione di provenienza di origine degli animali ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e s.m.i. (Sezione “A” e “C” del Mod. 4) (All. n° 1). Nella fattispecie il Servizio veterinario non provvederà ad iscrivere l’allevamento nel sistema della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi del DPR n. 317/96. Le aziende che allevano animali ai fini commerciali devono: 1. allevare gli animali nel rispetto delle buone pratiche di allevamento; 2. rispettare quanto previsto dal D.Lgs n° 146 del 26 marzo 2001 e della Circolare Ministeriale della Sanità n° 10 del 05 dicembre 2001 sul benessere animale; 3. se previste, rispettare norme specifiche relative al benessere degli animali; 4. rispettare le norme relative al controllo della malattie contagiose e pericolose per la salute del consumatore e di interesse zootecnico; 5. organizzare efficaci ed efficienti procedure di rintracciabilità della produzione attraverso la compilazione di un apposito registro di carico e scarico non vidimato dal Servizio Veterinario; La normativa vigente sia a livello comunitario, che nazionale, non ha definito un registro ufficiale di carico e scarico degli animali e pertanto esso va organizzato secondo le esigenze dell’impresa, avendo come obiettivo la capacità di seguire l’arrivo e la destinazione degli animali. A puro titolo di esempio uno schema di registro di carico e scarico degli animali potrebbe avere la seguente struttura: ESEMPIO di FRONTESPIZIO Nominativo dell’allevamento: __________________________ Titolare: __________________________ Conduttore dell’azienda: __________________________ (se diverso dal titolare) Sede aziendale: Comune: __________________________, C.da/Loc: __________________________ P.IVA: __________________________ Codice di identificazione azienda: _____________________

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PARTE DEDICATA ALLE REGISTRAZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI CARICO N/D

Data

Provenienza

Categoria *

SCARICO Numero di animali introdotti per categoria

M

Data

Motivo

Categoria *

F

M

Note

F

PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____

PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ____ PO GA CO AP ___ PO GA CO AP ___ * Categoria: PO = Polli da carne; Gallina = GA; CO = Conigli; AP = Api;

Numero animali usciti per categoria

___ = Altro

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6. rilasciare la dichiarazione di provenienza di origine degli animali ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e s.m.i. (Sezione “A” e “C” del Mod. 4) (All. n° 1) che deve essere detenuta in azienda per almeno 6 mesi; 7. inviare entro 30 giorni dalla data di emissione, su supporto cartaceo o su supporto informatico, la dichiarazione di provenienza di origine degli animali. 8. In caso di acquisto degli animali da allevare, conservare in azienda insieme al registro di carico e scarico anche la dichiarazione di provenienza degli animali, come sopra medio definita al punto 6; 9. Dotarsi di un registro di carico e scarico dei medicinali; 10. smaltire i contenitori dei farmaci veterinari eventualmente utilizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Nella fattispecie il Servizio Veterinario provvederà ad iscrivere l’azienda nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BSN) ai sensi del DPR n. 317/96. ALLEVAMENTI DI AVICOLI PER LA PRODUZIONE DI UOVA DESTINATE ALLA VENDITA Le aziende agricole che allevano galline ovaiole devono essere registrate presso il Servizio Veterinario a cui verrà assegnato il codice di identificazione aziendale come in precedenza indicato preceduto da uno specifico codice che indica il metodo di allevamento come definito dal Reg. (CE) n. 1274/91 e s.m.i. :  “1” All’aperto;  “2” a terra;  “3” in gabbia. Il metodo di allevamento biologico praticato secondo le condizioni specificate dal Reg. (CE) n. 2092/91 deve essere indicato con il codice:  “0” Produzione biologica.

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All. n° 1

Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4589/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nella media e bassa collina maceratese”, che prevede la partecipazione comunitaria.

La bibliografia è presso la Federazione Provinciale Coldiretti Macerata 7


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