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VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO Il Rischio definito come “la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”, è un fattore correlato a tutte le attività umane e non separabile da esse con il quale l’uomo deve confrontarsi e mettere in atto le strategie ritenute più opportune per cercare di salvaguardare la sua salute. Ai fini della gestione della sicurezza, un rischio può essere: • Eliminabile o eludibile alla fonte. Eludere od eliminare un rischio alla fonte significa mantenere integro il sistema operativo modificandone la pianificazione del lavoro. Es. sostituzione di sostanze pericolose impiegate nel processo produttivo, con altre meno pericolose, anche se può comportare variazioni al sistema operativo. • Riducibile. Ridurre un rischio significa intervenire sull’interazione uomo – processo produttivo. Es. ridurre l’esposizione di un operatore attraverso la delimitazione delle aree di accesso, di parti di macchine pericolose, intervenire sul “fattore uomo” con la formazione, informazione e addestramento. • Trasferito. Nel trasferimento del rischio si fa ricorso ad assicurazioni che coprono tutto o in parte le conseguenze economiche se si verifica un evento dannoso. • Ritenuto. Entro certi limiti l’mpresa si assume gli oneri delle conseguenze di un evento dannoso. Rappresenta una scelta imprenditoriale più o meno giustificabile e per rischi di bassa o bassissima entità. La valutazione dei rischi è uno degli elementi fondamentali del Testo Unico (TU) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), che rappresenta il perno dell’organizzazione in materia di tutela della salute dei lavoratori e che risulta essere come definito dall’art. 17 un obbligo del datore di lavoro non delegabile. L’applicazione del (TU) non da nessuna elasticità al datore di lavoro nell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che pertanto devono essere obbligatoriamente rispettate. Fermo restando che le norme sulla sicurezza, vanno applicate ed osservate sempre e comunque, la valutazione del rischio aziendale (sopralluoghi e Documento Valutazione Rischi (D.V.R.)) non deve essere vista come la scelta di quali vincoli normativi sono più o meno opportuni e convenienti da adottare, ma la determinazione di quali strategie e di come applicarle per eliminare o limitare il verificarsi di eventi infortunistici, che può essere uno sforzo organizzativo tutt’altro che semplice. La necessità di mettere in atto azioni operative volte alla prevenzione dei rischi persegue l’obiettivo di progettare la realizzazione di un “lavoro sicuro” come è chiaramente esplicitato tra le misure generali di tutela sul lavoro indicate all’art. n. 15 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Tale articolo richiama anche l’attenzione che per ottenere un’efficace prevenzione occorre integrare le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, con l’influenza dei fattori del luogo di lavoro. Al fine di una corretta valutazione dei rischi occorre procedere ad un’attenta ricognizione delle caratteristiche dell’attività lavorativa anche tenendo nella debita considerazione che nel luogo di lavoro ci sia la possibile coesistenza di attività esterne che possono essere di servizio e a supporto all’attività in maniera costante (es. pulizia dei locali) ed occasionali (es. manutenzioni) con presenza di personale dipendente da altre aziende. Nella fattispecie il datore di lavoro secondo quanto stabilito dall’art. 26 del (TU) valuta l’eventuale necessità di predisporre un Documento Unico di Valutazione Rischio di Interferenze lavorative (D.U.V.R.I.) contenente lo scambio di informazioni sui rischi reciproci tra le aziende operanti sul luogo di lavoro. Metodologicamente la valutazione dei rischi dovrà seguire un percorso logico confacente alla realtà che si sta valutando, ed in maniera esemplificativa e a titolo di esempio, può essere il seguente: Ø Raccolta di informazioni in merito alla sequenza delle fasi di lavorazioni del ciclo produttivo. Ø Sopralluogo per la verifica degli ambienti di lavoro utilizzati nell’attività e l’organizzazione del lavoro in essi realizzata. Ø Acquisizioni e organizzazione delle informazioni e delle conoscenze disponibili riferibili ai probabili fattori di rischio. A titolo di esempio le informazioni o le fonti informative che possono essere utili possono essere: planimetrie dei locali, numero di lavoratori, descrizione delle attività svolte, acquisizione delle autorizzazioni, registri di manutenzione ordinaria e straordinaria, schede tecniche di sicurezza delle sostanze, apparecchiature, impianti utilizzati, ecc. Ø Identificazione dei fattori di rischio. Una corretta valutazione dei rischi prevede l’acquisizione di dati in merito ai rischi: - conosciuti, per i quali è facile l’individuazione e relativamente semplice definire e porre in atto le misure di controllo;
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- poco identificabili per i quali sono necessari maggiori controlli e spesso serve differenziare l’attività di analisi in rischi generali, specifici, particolari e di emergenza. Ø Identificazione dei lavoratori esposti. In un procedimento di valutazione dei rischi aziendale è indispensabile individuare i lavoratori partecipanti al processo produttivo e conoscere e stabilire le loro mansioni specifiche e le situazioni di maggiore esposizione. Tutti quelli che risultano come mansione ricadente in sorveglianza sanitaria, cioè particolarmente a rischio, vengono segnalati al medico competente che concorre alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio aziendale e che dovrà definire le misure di salvaguardia della salute dei lavoratori stessi. Ø Stima dell’entità delle esposizioni. Dopo aver rilevato i dati relativi alla frequenza e alla durata dei lavori che possono causare danni alla salute, necessita eseguire una valutazione delle esposizioni, adoperando idonee procedure di valutazione in relazione alla situazione in studio. Ø Valutazione del rischio e verifica della possibilità di accadimento di un danno e della sua gravità. Un rischio per i lavoratori è generato dalla presenza di un Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”. Es. di pericoli possono essere l’elettricità, un pavimento bagnato, il rumore, le sostanze chimiche utilizzate, ecc. che sono tutte fonti di pericolo che possono generare un rischio. Pertanto il rischio non è altro che la concreta esposizione ad un pericolo che si evidenzia a seguito del verificarsi di un Danno che può essere definito come “l’accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ad una qualsiasi struttura, processo o persona”. Pertanto si accetta la probabilità dell’esistenza di un pericolo e della possibilità che esso si trasformi in un danno. Attraverso l’esame dei due fattori si procede alla valutazione del rischio, cioè alla probabilità che accada un evento negativo. Calcolare una probabilità è un’operazione molto complessa dove entrano in gioco molte variabili e accadimenti, non sempre facilmente prevedibili a priori. Altro aspetto molto importante nel calcolo del rischio è che non sempre la presenza di un pericolo, o di un presunto tale, generi automaticamente un danno. Pertanto va valutata, misurata o stimata la Probabilità (P) che un evento si verifichi e che la sua entità possa generare un danno. Del processo di valutazione di un rischio fanno anche parte integrante le grandezze negative del possibile danno, che possono sinteticamente essere indicate in: ü Lesioni o disturbi lievi che si possono risolvere rapidamente, senza lasciare danni futuri; ü Lesioni o disturbi di moderata entità, che possono risolversi in tempi brevi e non lasciano danni futuri; ü Lesioni o disturbi che provocano patologie più o meno gravi; ü Incidente mortale. Il rischio a cui può essere sottoposto un lavoratore deriva dal prodotto tra la probabilità di accadimento di un evento e la grandezza (gravità) attribuita al danno (D), che si esplicita nella formula R = P x D attraverso la quale si arriva a definire valori numerici, che riportati in una tabella a matrice a probabilità (P) e di entità del danno (D), consente di quantificare il valore del livello di Rischio a cui un lavoratore è sottoposto. Scala delle PROBABILITA’ “P” di accadimento di un evento Valore Livello Definizione/criteri 4 Altamente • Esiste una relazione diretta tra la carenza rilevata ed il possibile verificarsi di un probabile danno probabile per i lavoratori; • Si sono già verificati danni per la stessa carenza rilevata nel luogo di lavoro o in ambienti simili o situazioni operative similari; • Se si verificasse un danno a seguito della carenza riscontrata non provocherebbe stupore nei lavoratori. 3 Probabile • La carenza riscontrata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; • In passato si è verificato qualche episodio in cui la carenza riscontrata è stata causa di un danno; • Se si verificasse un danno previsto, susciterebbe una limitata sorpresa. 2 Poco • La carenza riscontrata in particolari situazioni può contribuire al verificarsi di un probabile danno; • In passato si conoscono rari episodi di eventi negativi; • Se si verificasse un danno previsto verrebbe suscitata una discreta sorpresa.
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Scala delle PROBABILITA’ “P” di accadimento di un evento Valore Livello Definizione/criteri 1 Improbabile • La carenza riscontrata può contribuire al verificasi di un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; • In passato non si conoscono episodi che sono stati causa di danni; • Se si verificasse un danno provocherebbe incredulità dei lavoratori. "
Scala dell’ENTITA’ del danno “D” Valore Livello Definizione/criteri 4 Gravissimo • Infortunio con effetti anche letali o che possono determinare una condizione di invalidità permanente; • Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti totalmente invalidanti. 3 Grave • Infortunio con effetti di invalidità parziale. • Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti parzialmente invalidanti. 2 Medio • Infortunio con inabilità reversibile. • Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti reversibili. 1 Lieve • Infortunio con inabilità rapidamente reversibile; • Piccoli infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili. Definiti i valori del livello di probabilità di accadimento di un evento e del livello del danno è possibile utilizzare tabelle a matrice di valutazione del Rischio (R = P x D) come ad es. P = Probabilità (Valore)
Valore 4 3 2 1 D = Danno (Valore)
Valutazione del rischio 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 1 2 3 4
Valore del livello di rischio
Azioni
Priorità e messa in atto degli interventi Priorità elevatissima. Rischio grave ed imminente per gli operatori. Ci sono i presupposti perché si verifichi grave infortunio e per il Datore di Lavoro sanzioni penali e monetarie.
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Azioni correttive indispensabili e da realizzare immediatamente Azioni correttive da realizzare con urgenza
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Azioni correttive e/o migliorative nel breve medio termine
R>8 4 2
R R R=1
La rappresentazione è una base di partenza per la programmazione degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica del livello di rischio “R” comporta o meno l’attuazione di misure di prevenzione e protezione più o meno impegnative.
Azioni migliorative da programmare e non richiedenti un intervento immediato
Alta priorità. Presenza di condizione di rischio grave non immediato ma che potrebbe causare danni di gravità elevata per il futuro. Si richiedono interventi di medio termine. Per il datore di lavoro rischio sanzioni penali Media. Non conformità tecnico/documentale per mancato aggiornamento dei documenti aziendali che non comporta il verificarsi, o l’insorgere, di condizioni di rischio. Gli interventi di adeguamento possono essere programmati nel tempo. Bassa. Non è una vera e propria non conformità, ma si evidenzia la necessità di effettuare interventi di adeguamento, miglioramento, ottimizzazione, per migliorare il livello di protezione dei lavoratori, che potranno essere effettuati nel tempo.
L’utilizzazione della sola procedura di valutazione dei rischi ricondotta solo ed esclusivamente a valori numerici, come sopra illustrato risulta essere un metodo corretto ed accettato, ma indubbiamente va ampliato perché necessita tenere conto delle innumerevoli variabili e situazioni che possono entrare in gioco e generare modificazioni anche rilevanti del risultato finale. Ad es. le variabili che potrebbero entrare in gioco potrebbero essere: la presenza di dispositivi di protezione individuale o collettivi; il grado di usura delle macchine e degli attrezzi; il grado di percezione individuale del rischio e il modo di comportarsi degli operatori di fronte ad un evento pericoloso che varia da soggetto a soggetto; i diversi ambienti lavorativi;
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ecc. Quando si opera una valutazione dei rischi non ci si può estraniare dalla complessità dei problemi derivanti dall’organizzazione tecnico – organizzativa e pertanto non tener conto dell’equilibrio tra le necessità tecnico – economiche di un’impresa e le necessità di definire e mettere in atto una corretta gestione del rischio. Per raggiungere l’obiettivo della salvaguardia dell’operatore non bisogna ragionare soltanto in termini di rispetto “tout court” dei vincoli di legge, ma valutare questi in seno al processo produttivo e considerarli come uno degli strumenti capaci di migliorare i processi di produzione, anche e soprattutto in termini di abbattimento dei costi sociali, economici e di immagine. Tuttavia riuscire a prevedere un rischio e in qualche maniera quantificarlo, non può prescindere dall’esperienza diretta sul campo del valutatore e del datore di lavoro, dall’effettuazione di un’analisi storica degli eventi negativi che si sono verificati nell’impresa e nel comparto di appartenenza della stessa attività, dalla visita ai luoghi di produzione/lavoro e soprattutto dal coinvolgimento diretto dei lavoratori e se presente del rappresentante dei lavoratori, che sono coloro i quali giornalmente si espongono ai rischi. I lavoratori sono coloro che più di ogni altro conoscono la realtà del processo produttivo e che sono capaci di dare un contributo fattivo, spesso significativo, per una corretta valutazione dei rischi realistica ed efficace e non elaborata solo su carta. La partecipazione dei lavoratori da anche una certa garanzia sul fatto di aver raccolto tutte le informazioni disponibili sui fattori di rischio e ottenere un coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione. Ø Definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate. Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro unitamente alla figura professionale incaricata, rileveranno o meno la presenza di rischi ed eventualmente programmeranno una serie di misure di prevenzione e protezione che rispetteranno quando indicato all’art n. 15 del D.Lgs n. 81/08 (Misure generali di tutela), facendo riferimento ad una gerarchia di prevenzione in esso indicate: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio; utilizzazione limitata degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; adozione prioritaria di misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; utilizzazione al minimo degli agenti nocivi; integrazione delle misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda. Ø Controllo sulla possibilità di adozione delle misure previste. Successivamente alla definizione di un piano di intervento occorre effettuare un controllo delle misure tecniche aziendali e una verifica se quelle preventivate siano effettivamente attuabili. Se ciò verrà ritenuto possibile il datore di lavoro metterà in atto la realizzazione del piano di intervento. Ø Redazione del documento di valutazione rischi (D.V.R.). Dopo la serie di verifiche necessarie verrà redatto il documento di valutazione rischi che risulta essere un documento obbligatorio per i soggetti previsti ed individuati dal (TU). Esso deve almeno contenere: a. La relazione tecnica dove vengono indicati tutti i rischi per gli operatori e i parametri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi; b. L’elenco degli strumenti preventivi e protettivi e dei dispositivi di protezione individuali (DPI); c. La programmazione temporale delle misure da adottare nel tempo; d. La designazione e l’assegnazione degli incarichi alle figure professionali individuate nel piano di sicurezza (Addetti al pronto soccorso e alla gestione dell’emergenza incendio); e. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente eventualmente previsto; f. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 l’apposizione di una data certa, cioè la prova della compilazione del documento in un certo arco temporale. Il documento di valutazione rischi dovrà essere facilmente leggibile e comprensibile dai lavoratori, conservato presso la sede aziendale e reso disponibile alle eventuali richieste delle autorità competenti. Ø Verifica e/o aggiornamento della valutazione. Una corretta procedura di valutazione rischi prevede la verifica periodica di quanto programmato con la partecipazione del responsabile della sicurezza per i lavoratori, o con i lavoratori stessi. Il documento deve essere aggiornato ogni qualvolta ci sono modifiche e cambiamenti del processo produttivo, dei locali aziendali, dell’utilizzo di macchine e sostanze necessarie alla produzione, e ogni qualvolta si dimostra che le procedure individuate non rispondono agli obiettivi del piano, o si possono adottare procedure più semplificate. Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 10406/2013, - PSR- Marche,- Misura 1.1.1. Sottomisura lettera b) – Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 10406/2013, PSR-Marche, Misura 1.1.1. lettera c), che prevede dellaprevede Comunitàla Economica Europea.della Comunità Economica Europea. Sottomisura lettera la b)partecipazione - lettera c), che partecipazione Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 – Sforzacosta – Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.
Si ringrazia la ditta SIR.TE.CO.s.r.l., via Pannaggi,13 - Sforzacosta - Macerata, per la supervisione tecnica di quanto sopra.
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